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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 45941/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 19/01/2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame formulata da [OSCURATO:PERSONA], quale persona indagata, avverso il decreto, emesso nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, di sequestro preventivo a fine di confisca della somma complessiva di euro 37.682,80, quale profitto del reato di cui all'art. 314 cod. pen.

Secondo l'ipotesi accusatoria, il Parente, quale Presidente di un [OSCURATO:PERSONA] in seno alla Regione Calabria, con nota del 30 luglio 2018, sulla base della facoltà prevista dalla L.R. n. 8 del 1996 di avvalersi di propri collaboratori in seno alla struttura consiliare, aveva proposto l'assunzione di due collaboratori (poi effettivamente incaricati dall'Ufficio di presidenza con le determinazioni del primo agosto 2018), in persone vicine ai Consiglieri del Comune di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e ciò quale corrispettivo del sostegno da parte di costoro per l'approvazione di una delibera comunale.

Il Tribunale riteneva sussistente il fumus del reato di peculato nell'uso distorto da parte del Parente del potere di spesa conferitogli dalla legge regionale per soddisfare finalità istituzionali, nella specie impiegando fondi pubblici regionali (per complessivi 37.682,80 euro, corrispondenti alle retribuzioni versate ai due collaboratori) per realizzare finalità di natura prevalentemente privatistiche (ottenere il sostegno politico dei due Consiglieri).

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 24, 111 Cost., 125, 127, 309, 523 cod. proc. pen.

E' stato violato il diritto dì difesa quanto all'ordine di intervento delle parti in camera di consiglio, avendo il Tribunale rigettato la richiesta di dare la parola per primo al P.M. per far concludere poi la difesa.

Il principio di diritto richiamato dal Tribunale riguardava il diverso e peculiare caso in cui il difensore illustra i motivi di riesame in sede di udienza (nel caso in esame, invece, la difesa aveva compiutamente già esposto i propri motivi al momento della presentazione dell'impugnazione).

2.2. Mancanza assoluta di motivazione sulla sussistenza del reato di peculato.

Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi su quanto eccepito con una memoria difensiva con la quale si era contestata la singolarità della contestazione che prevedeva come elemento costitutivo del peculato la remunerazione per lo stabile asservimento della funzione dei consiglieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tale elemento è proprio del reato di corruzione ed estraneo alla struttura monosoggettiva del peculato e comunque risulta nella specie mancante.

In ogni caso il Tribunale non ha considerato che il Presidente di un Gruppo consiliare ha per legge il diritto di nominare dei propri collaboratori, sulla base di una valutazione personale sottratta ad ogni verifica.

Non vi è stata la destinazione dei collaboratori a fini privati diversi da quelli previsti e quindi difetta la condotta di appropriazione.

A ciò va aggiunto che i soggetti nominati avevano i requisiti previsti per l'assunzione (tanto da aver superato la verifica da parte degli uffici competenti) e che il ricorrente ha soltanto proposto la nomina, de iure assunta invece dai dirigenti dei servizi competenti.

Resta poi dato indimostrato che la delibera assunta all'unanimità del Consiglio Regionale sia stata approvata per il voto determinante di due consiglieri.

Il ragionamento del Tribunale è meramente congetturale.

Una volta ritenuta inesistente l'ipotesi corruttiva, anche la stessa fattispecie di peculato viene a sgretolarsi, posto che nella teoria accusatoria il peculato era servente alla corruzione (come dimostra la aggravante teleologica contestata). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Infondato è il primo motivo che denuncia un vizio di natura processuale.

Come correttamente rilevato dal Tribunale, è principio di diritto più volte affermato che in sede di riesame non determina nullità del procedimento lo svolgimento della discussione con l'intervento del difensore che preceda quello del pubblico ministero, in quanto non trova applicazione la disciplina prevista dall'art.523 cod. proc. pen. per lo svolgimento della discussione in dibattimento, secondo cui l'imputato e il difensore devono avere in ogni caso la parola per ultimi se la domandano (per tutte, Sez. 6, n. 45182 del 19/09/2019, Rv. 277383).

Solo incidentalmente e per confermare tale assunto, in motivazione in tale arresto la Suprema Corte ha rilevato che nella dinamica del procedimento di riesame il rispetto di tale ordine risulterebbe distonico con la possibilità data all'indagato di illustrare solo in udienza i motivi di impugnazione.

4. Va accolto invece il secondo motivo.

Effettivamente l'ordinanza impugnata è incorsa nel denunciato vizio di violazione di legge nel ritenere sussistente il "fumus commissi delicti" con riferimento al reato di peculato.

E' opportuno ribadire che il "fumus commissi delicti" per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti elementi indiziari, non potendosi limitare il giudice alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa (tra tante, Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Rv. 272927).

Nel caso in esame, l'ipotesi accusatoria si basa sull'assunto che la nomina dei due collaboratori e il relativo impegno di spesa siano stati ispirati a finalità esclusivamente private dell'indagato (ottenere un appoggio favorevole all'appropriazione di una delibera).

Peraltro, tale costruzione, anche a voler tacere della sussistenza del presupposto del possesso delle somme di denaro, oggetto delle erogazioni regionali (al Presidente del Gruppo consiliare spetta soltanto la proposta per la designazione, mentre competente alla assunzione è l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale), si scontra all'evidenza con la prerogativa concessa dalla L.R. n. 8 del 1996 ai Presidenti dei Gruppi consiliari della Regione Calabria di avvalersi della collaborazione di segreterie particolari, dette "strutture speciali", nel numero massimo di 2 unità, scelte anche al di fuori degli appartenenti al ruolo del Consiglio regionale, della Giunta o di altre pubbliche amministrazioni.

La legge regionale in definitiva non pone alcuna condizione sia sull'an della scelta sia sulla categoria di soggetti da incaricare.

Quindi spetta al Presidente del Gruppo consiliare stabilire se e quando avvalersi di collaboratori e chi proporre a tal fine.

Quindi, il potere conferito all'indagato consentiva di dar corso a quel tipo di spesa con ampia discrezionalità quanto ai suddetti presupposti.

2.2. Al riguardo è appena il caso di richiamare il recente arresto di questa Corte (Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, dep. 2020, Rv. 279418) che ha ribadito alcuni principi in tema di verifica dell'impiego dei fondi erogati ai gruppi consiliari.

In particolare, facendo leva sulla giurisprudenza delle Sezioni Unite civili di questa Corte (da ultimo, Sez.

U. civ. n. 12 marzo 2019, n. 10772) e su quella costituzionale (Corte cost. n. 107 del 2015), la Suprema Corte ha evidenziato come l'astratta riconducibilità delle spese sostenute dai singoli consiglieri a determinate categorie di spesa, pur astrattamente previste, non vale, di per sé, a fare escludere necessariamente la possibilità che le singole spese siano «non inerenti» all'attività del gruppo, nei casi in cui non sia rispettato il parametro di ragionevolezza, soprattutto con riferimento alla entità o proporzionalità, oltre che all'effettività delle spese, anche sotto il profilo della veridicità della relativa documentazione; che in siffatto alveo rimane la verifica, rimessa alla Corte dei conti, della «manifesta difformità», in ciò consistendo propriamente il giudizio di non «inerenza» delle attività di gestione del contributo erogato ai gruppi consiliari rispetto alle finalità, di preminente interesse pubblico, che allo stesso imprime la normativa vigente, in termini di congruità e di collegamento teologico delle singole voci di spesa ammesse al rimborso alle finalità pubblicistiche dei gruppi.

Gli elementi da verificare sono dunque: il collegamento teleologico tra spese e finalità di preminente interesse in termini di congruità; la conformità alla legge dell'azione amministrativa, in cui l'astratta riconducibilità delle spese a determinate categorie, pur teoricamente previste, non esclude che le stesse siano non inerenti rispetto all'attività del gruppo, come definita dalla Corte costituzionale; il parametro di ragionevolezza, in relazione all'entità, alla proporzionalità, alla effettività delle spese, alla veridicità della relativa documentazione e che può condurre alla manifesta difformità della spesa rispetto al perseguimento delle finalità sottese al funzionamento del Gruppi consigliari.

2.3. Declinati tali principi al caso in esame, è evidente che l'ipotesi accusatoria, che poggia essenzialmente sui motivi personali che avrebbero giustificato l'impiego di fondi pubblici, non ha tenuto conto che la spesa rientrava tra quelle espressamente consentite dalla Legge regionale, sia nell'ah che nella entità e proporzionalità, e che non era neppure in discussione che gli incaricati designati su proposta dell'indagato non avessero adempiuto alle loro prestazioni istituzionali (lo stesso Tribunale ha dovuto convenire con la difesa che sul punto difettavano elementi in grado di sostenere tale assunto).

In definitiva, qualsiasi sia stato il motivo sotteso alla scelta di avvalersi dei due collaboratori, mancano elementi concreti per ipotizzare, ai fini del fumus del reato di peculato, che la spesa non sia stata conforme alla legge, nei termini sopra indicati.

E' appena il caso di aggiungere che, ai fini della configurabilità del reato di peculato, l'utilizzo per finalità esclusivamente personali ed estranee a quelle istituzionali di denaro pubblico determina la "appropriazione" dello stesso, mentre il reato non è ravvisabile nei casi in cui l'interesse privato dell'agente e quello istituzionale dell'ente siano sincroni e sovrapponibili, non risultando in alcun modo contrastanti (Sez. 6, n. 36496 del 30/09/2020, Rv. 280295).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, difettando il requisito del fumus commissi delicti, vanno, dunque annullati senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia il decreto genetico della misura reale, di cui va dichiarata la perdita di efficacia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto del 10 dicembre 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro.

Manda per l'esecuzione al P.M. presso il Tribunale di Catanzar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 19/01/2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame formulata da [OSCURATO:PERSONA], quale persona indagata, avverso il decreto, emesso nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, di sequestro preventivo a fine di confisca della somma complessiva di euro 37.682,80, quale profitto del reato di cui all'art. 314 cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, il Parente, quale Presidente di un [OSCURATO:PERSONA] in seno alla Regione Calabria, con nota del 30 luglio 2018, sulla base della facoltà prevista dalla L.R. n. 8 del 1996 di avvalersi di propri collaboratori in seno alla struttura consiliare, aveva proposto l'assunzione di due collaboratori (poi effettivamente incaricati dall'Ufficio di presidenza con le determinazioni del primo agosto 2018), in persone vicine ai Consiglieri del Comune di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e ciò quale corrispettivo del sostegno da parte di costoro per l'approvazione di una delibera comunale. Il Tribunale riteneva sussistente il fumus del reato di peculato nell'uso distorto da parte del Parente del potere di spesa conferitogli dalla legge regionale per soddisfare finalità istituzionali, nella specie impiegando fondi pubblici regionali (per complessivi 37.682,80 euro, corrispondenti alle retribuzioni versate ai due collaboratori) per realizzare finalità di natura prevalentemente privatistiche (ottenere il sostegno politico dei due Consiglieri). 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 24, 111 Cost., 125, 127, 309, 523 cod. proc. pen. E' stato violato il diritto dì difesa quanto all'ordine di intervento delle parti in camera di consiglio, avendo il Tribunale rigettato la richiesta di dare la parola per primo al P.M. per far concludere poi la difesa. Il principio di diritto richiamato dal Tribunale riguardava il diverso e peculiare caso in cui il difensore illustra i motivi di riesame in sede di udienza (nel caso in esame, invece, la difesa aveva compiutamente già esposto i propri motivi al momento della presentazione dell'impugnazione). 2.2. Mancanza assoluta di motivazione sulla sussistenza del reato di peculato. Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi su quanto eccepito con una memoria difensiva con la quale si era contestata la singolarità della contestazione che prevedeva come elemento costitutivo del peculato la remunerazione per lo stabile asservimento della funzione dei consiglieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tale elemento è proprio del reato di corruzione ed estraneo alla struttura monosoggettiva del peculato e comunque risulta nella specie mancante. In ogni caso il Tribunale non ha considerato che il Presidente di un Gruppo consiliare ha per legge il diritto di nominare dei propri collaboratori, sulla base di una valutazione personale sottratta ad ogni verifica. Non vi è stata la destinazione dei collaboratori a fini privati diversi da quelli previsti e quindi difetta la condotta di appropriazione. A ciò va aggiunto che i soggetti nominati avevano i requisiti previsti per l'assunzione (tanto da aver superato la verifica da parte degli uffici competenti) e che il ricorrente ha soltanto proposto la nomina, de iure assunta invece dai dirigenti dei servizi competenti. Resta poi dato indimostrato che la delibera assunta all'unanimità del Consiglio Regionale sia stata approvata per il voto determinante di due consiglieri. Il ragionamento del Tribunale è meramente congetturale. Una volta ritenuta inesistente l'ipotesi corruttiva, anche la stessa fattispecie di peculato viene a sgretolarsi, posto che nella teoria accusatoria il peculato era servente alla corruzione (come dimostra la aggravante teleologica contestata). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Infondato è il primo motivo che denuncia un vizio di natura processuale. Come correttamente rilevato dal Tribunale, è principio di diritto più volte affermato che in sede di riesame non determina nullità del procedimento lo svolgimento della discussione con l'intervento del difensore che preceda quello del pubblico ministero, in quanto non trova applicazione la disciplina prevista dall'art.523 cod. proc. pen. per lo svolgimento della discussione in dibattimento, secondo cui l'imputato e il difensore devono avere in ogni caso la parola per ultimi se la domandano (per tutte, Sez. 6, n. 45182 del 19/09/2019, Rv. 277383). Solo incidentalmente e per confermare tale assunto, in motivazione in tale arresto la Suprema Corte ha rilevato che nella dinamica del procedimento di riesame il rispetto di tale ordine risulterebbe distonico con la possibilità data all'indagato di illustrare solo in udienza i motivi di impugnazione. 4. Va accolto invece il secondo motivo. Effettivamente l'ordinanza impugnata è incorsa nel denunciato vizio di violazione di legge nel ritenere sussistente il "fumus commissi delicti" con riferimento al reato di peculato. E' opportuno ribadire che il "fumus commissi delicti" per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti elementi indiziari, non potendosi limitare il giudice alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa (tra tante, Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Rv. 272927). Nel caso in esame, l'ipotesi accusatoria si basa sull'assunto che la nomina dei due collaboratori e il relativo impegno di spesa siano stati ispirati a finalità esclusivamente private dell'indagato (ottenere un appoggio favorevole all'appropriazione di una delibera). Peraltro, tale costruzione, anche a voler tacere della sussistenza del presupposto del possesso delle somme di denaro, oggetto delle erogazioni regionali (al Presidente del Gruppo consiliare spetta soltanto la proposta per la designazione, mentre competente alla assunzione è l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale), si scontra all'evidenza con la prerogativa concessa dalla L.R. n. 8 del 1996 ai Presidenti dei Gruppi consiliari della Regione Calabria di avvalersi della collaborazione di segreterie particolari, dette "strutture speciali", nel numero massimo di 2 unità, scelte anche al di fuori degli appartenenti al ruolo del Consiglio regionale, della Giunta o di altre pubbliche amministrazioni. La legge regionale in definitiva non pone alcuna condizione sia sull'an della scelta sia sulla categoria di soggetti da incaricare. Quindi spetta al Presidente del Gruppo consiliare stabilire se e quando avvalersi di collaboratori e chi proporre a tal fine. Quindi, il potere conferito all'indagato consentiva di dar corso a quel tipo di spesa con ampia discrezionalità quanto ai suddetti presupposti. 2.2. Al riguardo è appena il caso di richiamare il recente arresto di questa Corte (Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, dep. 2020, Rv. 279418) che ha ribadito alcuni principi in tema di verifica dell'impiego dei fondi erogati ai gruppi consiliari. In particolare, facendo leva sulla giurisprudenza delle Sezioni Unite civili di questa Corte (da ultimo, Sez. U. civ. n. 12 marzo 2019, n. 10772) e su quella costituzionale (Corte cost. n. 107 del 2015), la Suprema Corte ha evidenziato come l'astratta riconducibilità delle spese sostenute dai singoli consiglieri a determinate categorie di spesa, pur astrattamente previste, non vale, di per sé, a fare escludere necessariamente la possibilità che le singole spese siano «non inerenti» all'attività del gruppo, nei casi in cui non sia rispettato il parametro di ragionevolezza, soprattutto con riferimento alla entità o proporzionalità, oltre che all'effettività delle spese, anche sotto il profilo della veridicità della relativa documentazione; che in siffatto alveo rimane la verifica, rimessa alla Corte dei conti, della «manifesta difformità», in ciò consistendo propriamente il giudizio di non «inerenza» delle attività di gestione del contributo erogato ai gruppi consiliari rispetto alle finalità, di preminente interesse pubblico, che allo stesso imprime la normativa vigente, in termini di congruità e di collegamento teologico delle singole voci di spesa ammesse al rimborso alle finalità pubblicistiche dei gruppi. Gli elementi da verificare sono dunque: il collegamento teleologico tra spese e finalità di preminente interesse in termini di congruità; la conformità alla legge dell'azione amministrativa, in cui l'astratta riconducibilità delle spese a determinate categorie, pur teoricamente previste, non esclude che le stesse siano non inerenti rispetto all'attività del gruppo, come definita dalla Corte costituzionale; il parametro di ragionevolezza, in relazione all'entità, alla proporzionalità, alla effettività delle spese, alla veridicità della relativa documentazione e che può condurre alla manifesta difformità della spesa rispetto al perseguimento delle finalità sottese al funzionamento del Gruppi consigliari. 2.3. Declinati tali principi al caso in esame, è evidente che l'ipotesi accusatoria, che poggia essenzialmente sui motivi personali che avrebbero giustificato l'impiego di fondi pubblici, non ha tenuto conto che la spesa rientrava tra quelle espressamente consentite dalla Legge regionale, sia nell'ah che nella entità e proporzionalità, e che non era neppure in discussione che gli incaricati designati su proposta dell'indagato non avessero adempiuto alle loro prestazioni istituzionali (lo stesso Tribunale ha dovuto convenire con la difesa che sul punto difettavano elementi in grado di sostenere tale assunto). In definitiva, qualsiasi sia stato il motivo sotteso alla scelta di avvalersi dei due collaboratori, mancano elementi concreti per ipotizzare, ai fini del fumus del reato di peculato, che la spesa non sia stata conforme alla legge, nei termini sopra indicati. E' appena il caso di aggiungere che, ai fini della configurabilità del reato di peculato, l'utilizzo per finalità esclusivamente personali ed estranee a quelle istituzionali di denaro pubblico determina la "appropriazione" dello stesso, mentre il reato non è ravvisabile nei casi in cui l'interesse privato dell'agente e quello istituzionale dell'ente siano sincroni e sovrapponibili, non risultando in alcun modo contrastanti (Sez. 6, n. 36496 del 30/09/2020, Rv. 280295). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, difettando il requisito del fumus commissi delicti, vanno, dunque annullati senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia il decreto genetico della misura reale, di cui va dichiarata la perdita di efficacia. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto del 10 dicembre 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro. Manda per l'esecuzione al P.M. presso il Tribunale di Catanzar