CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 19305/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to di Sorveglianza di Messinaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Messina, con il provvedimento in preambolo, harespinto l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA], in detenzione domiciliare, volta a ottenereuna modifica delle prescrizioni inerenti alla indicata misura alternativa e, segnatamente,l'autorizzazione al lavorare presso l’Associazione italiana assistenza consumatore europeodi promozione sociale ([OSCURATO:PERSONA]), nella sede operativa di [OSCURATO:PERSONA], nei giorni dalunedì a venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 19,00, con contratto di lavoro a tempoindeterminato. A ragione della decisione il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza – dopo avere indicato ipresupposti cui è subordinata l’autorizzazione a uscire dal domicilio ove collegata allosvolgimento di attività lavorativa – ha osservato che «nella specie non ricorrono le condizionipredette, sicché non può trovare accoglimento la richiesta in quanto incompatibile con lecaratteristiche, natura e funzione della misura». 2. Avverso la menzionata ordinanza, tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], così correttamente qualificato il reclamo originariamenteproposto al Tribunale di sorveglianza. Avversa la conclusione del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza che avrebbe trascurato laratio dell'istituto della detenzione domiciliare, finalizzato al reinserimento del condannatonella società, omettendo di valorizzare in senso favorevole all'accoglimento dell'istanza laprecedente autorizzazione a svolgere attività lavorativa di cui il ricorrente aveva giàbeneficiato, stante l’accertato stato d’indigenza, attività che era stata interrotta per ragioni alui non imputabili.Osserva, in particolare, che la modifica richiesta aveva riguardato unicamente lamodifica del luogo e del tipo di attività lavorativa.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scrittadepositata in data 2 dicembre 2025, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va premesso che è corretta la riqualificazione svolta dal Tribunale di sorveglianza,ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., del reclamo proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione.Invero, avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito dirichieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (art. 47-ter,comma secondo, legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), deve ritenersi esperibile,trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale, il ricorso per cassazioneper violazione di legge (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 - 01; Sez. 1, n.11578 del 05/02/2013, Povia, Rv. 255309 - 01; Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013,conforme, anche se con riguardo ai provvedimenti del magistrato di sorveglianza militare,Sez. 1, n. 45581 del 23/11/2007, Priebke, Rv. 238919).E ciò in applicazione sia dell'art. 111, penultimo capoverso, Cost., sia dell'art. 568,comma 2, cod. proc. pen., e in conformità a quanto già ritenuto dalla giurisprudenza diquesta Corte (Sez. U, n. 24 del 03/12/1996, dep 1997, Lombardi, Rv. 206465) per gliomologhi provvedimenti emessi ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen.3. Sempre in via di premessa, è opportuno ribadire che il ricorso per cassazione,proposto direttamente ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso provvedimenti in materia di libertàpersonale è ammesso solo per violazione di legge e in tale nozione si devono comprenderesia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali darendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancanteo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo arendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del28/01/2004, Bevilacqua, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Malgioglio, Rv239692; Sez. 3, Sentenza n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sez.4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv 252430)in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali,viene a mancare un elemento essenziale dell'atto qualificabile nei termini della violazione dilegge (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3,n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812).4. Osserva il collegio che proprio tale situazione si è verificata nel caso di specie.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza – a fronte della dedotta e acclarata situazione d’indigenzadel condannato che aveva, difatti, già determinato l’autorizzazione a svolgere attivitàlavorativa, sebbene di diversa natura e presso altro datore di lavoro – nell’affermare che«nella specie non ricorrono le condizioni predette, sicché non può trovare accoglimento larichiesta in quanto incompatibile con le caratteristiche, natura e funzione della misura» si èavvalso asserzioni generiche e apodittiche, ossia di proposizioni prive di efficaciadimostrativa dell'assunto, rendendo il proprio ragionamento in punto di diniegodell’autorizzazione del tutto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente; ciò che si traduce inuna motivazione meramente apparente. 5. L’ordinanza impugnata dev’essere pertanto annullata con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza di Messina, per nuovo esame. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza diMessina.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]