CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27325/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte del 29111/2019, confermava quella del Tribunale di Chieti che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di furto aggravato in cor corso e, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. cod. pen. ritenuta equivalente alle contestate aggravanti, li aveva condannati alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] l'imputazione Sablone, [OSCURATO:PERSONA] e Sulpizio, dipendenti della predetta società, appaltatrice dell'approvvigionamento di carburante presso l'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo, si erano impossessati di gasolio per autotrazione mediante un mezzo fraudolento consistente nel foderare le taniche riempite di carburante con plastica di colore nero, in modo da agire indisturbati all'interno del area aeroportuale, superando i controlli in uscita. La responsabilità degli imputati veniva dedotta dall'esito di servizi di osservazione, controllo e pedinamento nonché da riprese filmate, che avevano mostrato [OSCURATO:PERSONA] e i tre imputati caricare e scaricare su autovetture taniche, piene e vuote, nonché sul risultato della perquisizione personale e domiciliare eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che aveva portato al rinvenimento del carburante sottratto. Era stato escusso un testimone che aveva riferito del servizio prestato dalla società, sottolineando che, nell'opera cui i quattro imputati erano addetti, non era previsto l'utilizzo di taniche che, invece, contenevano grasso. Con la sentenza n. 11716/20 del 29/11/2019, la Corte di cassazione rinveniva un vizio di fondo della decisione impugnata costituito dalla mancata specificazione del ruolo concretamente assunto da ciascun compartecipe. La Corte territoriale si era sostanzialmente sottratta al confronto con le censure degli appellanti sul sig-lificato delle riprese che li riguardavano e sul ruolo da essi assunto. La Corte di appello di Perugia ricordava che, dopo che [OSCURATO:PERSONA] era stato osservato trasportare, con il veicolo aziendale, quattro taniche di gasolio alla propria abitazione (13/3/2013), era seguito un periodo di osservazione durato dal 17/4/2013 al 30/5/2013, anche con l'ausilio di videocamere appositamente insitallate. L'informativa dei Carabinieri di Pescara - acquisita agli atti su consenso dene parti - riferiva analiticamente delle condotte dei singoli imputati nel periodo di osservazione. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] era stato osservato in almeno tre distinte occasioni mentre era intento a movimentare le taniche avvolte nel cellophane nero, ora palesemente piene, ora palesemente vuote, con una condotta che non aveva nessuna spiegazione lecita e per la quale non vi erano ipotesi alternative a quel a formulata nell'imputazione. In particolare, la Corte ricordava che le due testimonianze assunte dimostravano che le taniche non dovevano essere usate per il servizio previsto e che non erano destinate ad essere caricate sui mezzi di ser,f.zio. Inoltre, le taniche erano state camuffate all'interno di involucri di cellophane nero, operazione che ne dimostrava l'utilizzazione a fini illeciti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati osservati mentre erano intenti alla medesima movimentazione delle taniche. La prova era completata dal riconoscimento dei tre imputati da parte del testimone Reza e dal confronto degli orari della loro presenza con i turni di servizio; infine, dall'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge penale e vizio di motivazione, nonché violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. La Corte territoriale non aveva affatto chiarito perché alle equivoche condotte riprese dalle telecamere, tutte rientranti nelle mansioni dell'imputato, dovesse assegnarsi valore illecito. In particolare, solo in una delle tre occasioni in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato ripreso, egli maneggiava con certezza delle taniche; in un'altra occasione si intravedevano dePe buste, e non delle taniche, mentre in una terza occasione le riprese non permettevano di vedere cosa [OSCURATO:PERSONA] stesse prelevando e caricando sub'autovettura. Su questi aspetti, la sentenza della Corte di appello di Perugia non argomentava. Il ricorrente censura l'affermazione secondo cui l'utilizzo delle taniche era assolutamente vietato: la testimonianza di Miscia dimostrava il contrario. La Corte ten-L-oriale non si era confrontata con le argomentazioni dell'atto di appello e con la prova fornita in dibattimento. Era viziata anche l'affermazione secondo cui le taniche erano state camuffate: poiché uno dei compiti dell'imputato era di smaltire il materiale di scarto delle lavDrazioni, raccogliendole in sacchi neri e poiché le taniche erano destinate allo smaltimento, la motivazione era illogica perché l'avvolgimento degli oggetti in buste di plastica nere corrispondeva alle mansioni del [OSCURATO:PERSONA]. Era illogica e non corrispondente al contenuto delle riprese l'affermazione secondo cui i fatti oggetto delle riprese erano ripetuti e ravvicinati tra loro. Erroneamente la sentenza sosteneva la mancanza di una spiegazione alternativa delle condotte: la testimonianza di Miscia aveva dimostrato che l'util zzo di taniche era possibile al fine di ovviare a un difettoso funzionamento derindicatore di carburante di una delle autobotti. Le taniche venivano usate se il motore del camion si spegneva per mancanza di carburante. Di conseguenza, la movimentazione delle taniche aveva una spiegazione alternativa. In un secondo motivo il ricorrente deduce motivazione assente e contraddittoria e violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. per il malgoverno delle regole di giudizio in tema di ragionamento probatorio indiziario. Era stato violato l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., atteso che la Corte aveva affiancato al divieto di utilizzo delle taniche considerazioni di carattere logico, pur in assenza di prove del concorso da parte degli imputati nell'attività di Lavnio. In un terzo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento ai furti contestati agli imputati: premesso che il furto che aveva portato all'arresto di Lav, nio non era compreso tra quelli contestati agli imputati, gli stessi non venivano né specificati né provati. In effetti, quanto raffigurato dalle riprese costituiva al più attività propedeutica al furto di gasolio, ma non dimostrava l'impossessamento. Si trattava di censura accolta dalla sentenza di annullamento con rinvio alla quale la Corte di appello di Perugia non aveva dato alcun seguito: la sentenza, infatti, era del tutto silente in ordine alla prova della effettiva sottrazione di gasolio. In un quarto motivo si deducono analoghi vizi con riferimento all'aggravante contestata di cui all'art. 625, primo comma, n. 2 cod. pen. (mezzo fraudolento): l'inserimento delle taniche nelle buste di plastica nera non integrava la fattispecie contemplata dalla circostanza aggravante. La Corte di appello di Perugia non aveva risposto al motivo di appello, rimasto valido in quanto la Corte di Cassazione aveva ritenuto assorbito il corrispondente motivo di ricorso. In un quinto motivo il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e in un sesto motivo deduce omessa motivazione con riferimento al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. 3. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo, mancanza di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla posizione dell'imputato. Il ricorrente era stato ripreso esclusivamente in due fotogrammi, rispetto alle quali la difesa aveva mosso specifiche censure che non avevano ricevuto risposta dalle Corte territoriale. La ripresa del 30/4/2013, nella quale Sulpizio sarebbe stato osservato mentre scaricava due taniche piene dall'autovettura di servizio, depositandole nel cestello di plastica, era stata fatta, contrariamente a quanto sostenuto nella relazione di serv zio dei carabinieri e riportato nella sentenza di primo grado, non alle 16'43, ma alle 13'07, orario in cui il ricorrente non era in servizio. Inoltre il fotogramma non dimostrava che la persona ripresa stesse scaricando le taniche piene di gasolio, ma solo che si trovava accanto all'autovettura, con il portellone aperto e un castello. La censura puntuale su questo aspetto non era stata presa in considerazione della sentenza. Anche i fotogrammi delle riprese del 6/5/2013 alle ore 18'59 non dimostravano affatto quanto descritto nella relazione. In sostanza, le riprese coglievano Sulpizio in una normale attività lavorativa. Nel secondo episodio egli non maneggiava taniche, né vi era prova che le taniche che [OSCURATO:PERSONA] aveva caricato il giorno successivo fossero state preparate da Sulpizio. In definitiva, le condotte riprese non avevano alcun valore indiziante. In un secondo motivo il ricorrente deduce travisamento della prova e vizio della motivazione con riferimento alle risultanze istruttorie fornite dalla difesa in ordine al divieto di utilizzo delle taniche e alle fasi lavorative all'interno dell'aeroporto. Alla luce del risultato dell'istruttoria, era erroneo far derivare la prova logica della colpevolezza degli imputati dal divieto di utilizzazione delle taniche. Le riprese riguardavano fase normali del lavoro degli imputati. La sentenza non spiegava percié le taniche piene non potessero contenere grasso, e non cherosene, e perché le buste nere non potessero contenere materiale destinato allo smaltimento. In un terzo motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione con riferimento alla prova dell'evento di furto. I testi di parte civile avevano riferito di non avere accertato ammanchi di carburante ma, ciò nonostante, il ricorrente era stato condannato per il furto. La Corte territoriale non aveva preso in considerazione il relativo motivo di appello, nonostante l'indicazione data dalla sentenza di annullamento. In un quarto motivo il ricorrente deduce travisamento della prova con riferimento alla quantificazione del danno in complessivi euro 15.000. In un quinto motivo vengono dedotti analoghi vizi con riferimento all'inesistenza delle aggravanti contestate e alla mancata applicazione delle attenuanti. 4. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, in un primo motivo, mancanza di motivazione in ordine alla compartecipazione criminosa degli imputati nel furto di carburante nonché travisamento della prova. L'affermazione della sentenza secondo cui non vi era alcuna ricostruzione alternativa lecita della condotta degli imputati non teneva conto che essi erano sottoposti al potere direttivo di [OSCURATO:PERSONA] e che non erano mai usciti dall'area portuale portando con sé taniche, né vuote né piene. Non vi era alcuna prova di un rapporto tra le due sottrazioni di gasolio addebitate a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA] e 30/5/2013) e l'attività di movimentazione delle taniche messe in atto da Sablone i! 22/4/2013, il 23/4/2013 e il 29/5/2013. Nel corso delle indagini, l'unico furto dimostrato era quello che aveva portato all'arresto di [OSCURATO:PERSONA]. In un secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce travisamento della prova con -iferimento al divieto di utilizzo delle taniche. Reza, che aveva riferito di tale divieto, era estraneo all'ambiente lavorativo e, quindi, non poteva conoscere le direttive che [OSCURATO:PERSONA] dava ai lavoratori. In realtà, i! divieto di movimentazione delle taniche non era mai stato comunicato ai lavoratori, né la sua violazione era mai stata contestata sotto il profilo disciplinare. In un terzo motivo il ricorrente deduce difetto di correlazione tra imputazione e sentenza: il capo di imputazione contestava condotte dal 13/3/2013 al 29/5/2013: quindi il furto del 30/5/2013 che aveva portato all'arresto di Antonio LavIlio non poteva essere oggetto di condanna degli imputati. In un quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 110 cod. pen. e vizio di motivazione. Quale coordinatore dei lavoratori, [OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato l'attività dei subordinati per raggiungere i suoi fini criminali: ciò non dimostrava il concorso di Sablone, che aveva tenuto una condotta riconducibile esclusivamente all'attività lavorativa, secondo la prassi che si reiterava nel tempo. Si trattava, al più, di connivenza non punibile. In un quinto motivo si deducono analoghi vizi con riferimento all'elemento socgettivo del delitto di furto. In un sesto motivo si deduce violazione di legge per eccessività della pena e per il diniego delle attenuanti generiche e, al settimo motivo, si eccepisce l'eccessività delle statuizioni civili. 5. Benché sia stata chiesta la discussione orale in presenza, il Sostituto ProcJratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con cui conclude per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Secondo la ricostruzione del giudice di primo grado, era stata raggiunta la prova che [OSCURATO:PERSONA], in due occasioni - rispettivamente il 13/3/2013 e il 30/5/2013 - avesse portato fuori dall'area aeroportuale, con l'autovettura di servzio [OSCURATO:PERSONA] - delle taniche contenenti gasolio per autotrazione avvolte in sacchi di cellophane nero, trasportandole presso la propria abitazione; nella seconda occasione [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato in flagranza di reato dopo il suo arnvo presso l'abitazione. Il metodo usato per tali furti sarebbe stato il seguente: le taniche predisposte e camuffate con il cellophane nero venivano riempite di gasolio utilizzando la pompa di un serbatoio a cisternetta ivi esistente; venivano, poi, momentaneamente occultate all'interno di un cestello di plastica di grandi dimensioni (del tipo di cassonetto per rifiuti), in attesa di essere trasferite all'interno del bagagliaio della [OSCURATO:PERSONA] e uscire dall'area aeroportuale. I tre ricorrenti avrebbero posto in essere attività propedeutica a quella di La‘ Alio, predisponendo le taniche che egli aveva, poi, portato fuori dall'aeroporto. L'attività contestata sarebbe stata messa in atto sia con riferimento ai due furti sopra indicati, sia con riferimento ad altri furti, compiuti con modalità analoghe, realizzati durante il periodo di osservazione. 2. Tutti i ricorrenti evidenziano un dato: le attività propedeutiche loro addebitate non erano collegate con furti commessi da [OSCURATO:PERSONA] portando alla propria abitazione taniche piene di gasolio, cosicché mancherebbe, in ogni caso, la prova dei furti contestati. Tuttavia, secondo la sentenza impugnata, la prova della consumazione di ulteriori furti di carburante può essere tratta logicamente dalla commissione di attività propedeutiche agli stessi, alla luce della commissione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di due furti all'inizio e al termine delle indagini, con le modalità già viste, ciò dimostrando che la consumazione di furti non era occasionale. Un altro aspetto che appare decisivo nella ricostruzione operata dalla Corte terrLoriale è costituito dalla mancanza di qualsiasi episodio di fermo improvviso di un'aJtobotte per mancanza di gasolio come conseguenza di un difettoso funz'onamento dell'indicatore di carburante di una delle due autobotti. Come è emerso dalle sentenze ed evidenziato dalle difese, era stato proprio Lavilio a disporre - secondo quanto riferito dal teste Miscia - che alcune taniche contenenti gasolio fossero tenute pronte nel caso in cui una delle autobotti si fermasse per mancanza di carburante, atteso il difettoso funzionamento dell'indicatore di carburante del mezzo. Il dato per cui era "possibile" che una tanica fosse utilizzata in questa situazione di emergenza - giustificando, quindi, la sue, movimentazione - è stato rapportato alla constatazione da parte della Corte territoriale che questa evenienza non si era verificata in quel periodo, cosicché il riempimento delle taniche non aveva alcuna giustificazione.Il teste Miscia, del resto, aveva sottolineato che le taniche, in ogni caso, non erano destinate ad essere caricate sul [OSCURATO:PERSONA] (mezzo che doveva servire per recarsi alle autocisterne), ma dovevano essere riposte in un locale apposito. 3. Alla luce di queste considerazioni, come richiesto dalla sentenza di annullamento di questa Corte, doveva essere valutata la condotta di ciascun imputato al fine di verificare se la stessa costituisse una condotta propedeutica ad un furto di carburante commesso da [OSCURATO:PERSONA] nel periodo delle indagini, anche se non specificamente individuato. La sentenza in questa sede impugnata ha analiticamente ricordato le condotte attribuite a ciascun imputato. Sablone era stato osservato il 22/4/2013 movimentare sei taniche vuote, avvolte da cellophane nero, portarle verso il luogo dove si trovava la cisterna di carburante e, successivamente, movimentare quattro taniche piene, riponendone due nella struttura prefabbricata e altre due nel cassonetto in plastica. Si tratta del cassonetto di plastica dove [OSCURATO:PERSONA] era stato osservato riporre le taniche vuote e dal quale, successivamente, sarebbe stato osservato prelevare delle taniche piene posizionandole sull'autovettura di servizio. In sostanza, secondo la Corte territoriale, il cestello di plastica costituiva il punto di scambio dove venivano riposte le taniche vuote e, dopo essere state riempite, le taniche piene destinate ad essere caricate sull'autovettura di servizio con ,a quale [OSCURATO:PERSONA] usciva dall'area aeroportuale e tornava a casa. Il giorno dopo Sablone era stato osservato caricare sull'autoveicolo quattro tanic:he piene: le due riposte nella struttura prefabbricata e le due riposte nel cassonetto di plastica. Condotte analoghe venivano poste in essere nei giorni successivi. [OSCURATO:PERSONA], invece, veniva osservato movimentare delle taniche vuote, tra cui quelle che Sablone era stato osservato prelevare alcune ore dopo e riempire con il carburante. [OSCURATO:PERSONA] era stato osservato scaricare dal veicolo aziendale due taniche piene; in una seconda occasione, il 6/5/2013, muovere il cestello di plastica dopo averne visionato il contenuto, spingerlo verso la cisterna di carburante e poi riportarlo nella posizione originale, con maggiore difficoltà: circostanza che faceva intuire che egli aveva riempito le taniche contenute nel cestello e le aveva poi riposte nel cestello stesso; si trattava delle taniche che [OSCURATO:PERSONA], la mattina successiva, aveva prelevato e caricato sull'autovettura di servizio.Per ritenere esistente il concorso di uno degli imputati nei furti compiuti da [OSCURATO:PERSONA] con le modalità osservate (trasporto di taniche piene camuffate alla propria abitazione con l'autovettura di servizio), le attività propedeutiche, per essere significative e pregnanti, dovevano esser quanto più vicine al momento in cui le taniche piene venivano caricate sull'autovettura di servizio: ciò in quanto il carico di taniche piene sulla [OSCURATO:PERSONA] non sembrava avere alcuna giustificazione se non quella dell'asporto del carburante. La vicinanza cronologica e logica delle condotte propedeutiche al caricamento delie taniche piene sulla [OSCURATO:PERSONA] era necessaria anche sotto un altro profilo: per non far dubitare della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, vale a dire della consapevolezza da parte dei tre imputati che quelle taniche piene erano destinate ad essere caricate sull'autovettura di servizio e portate al di fuori dell'area aeroportuale. 4. Tuttavia, proprio la descrizione delle riprese effettuata analiticamente nella sentenza impugnata, unitamente agli elementi evidenziati dalle difese dei ricorrenti, fa concludere per una palese mancanza di prova della sussistenza del fatto contestato. Si deve, innanzitutto, porre l'attenzione sulla contestazione effettuata ai tre ricorrenti: i furti contestati sono indicati essere stati commessi "dal 13/3/2013 fino al 29/5/2013". Ciò significa, evidentemente, che il furto di carburante che aveva portato all'cirresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] non è compreso nella contestazione. Quanto, invece, al presunto furto di carburante commesso il 13/3/2013, giorno in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato osservato uscire dall'area aeroportuale con l'autovettura di servizio che conteneva quattro taniche avvolte nel cellophane nero e portarle nella sua abitazione di Sambuceto (quindi, una condotta identica a quela che sarebbe stata ripetuta il 30/5/2013 e che aveva portato al suo arresto), si ce.ve dare atto che nessuna prova di un concorso da parte dei coimputati è stata evidenziata: le prime riprese delle telecamere ritenute significative ai fini della prova del concorso di uno dei tre imputati risalgono, infatti, al 22/4/2013 (pag. 6 sentenza). 5. Quindi occorreva la prova che [OSCURATO:PERSONA] avesse commesso altri furti nel periodo indicato nell'imputazione; avesse, cioè, in occasioni differenti dalle due che si è detto, portato fuori dal perimetro aeroportuale taniche piene di gasolio. Questa prova non è fornita dalla sentenza. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] di servizio non è mai stata osservata uscire dal perimetro aeroportuale in occasioni differenti dalle due già menzionate: nemmeno il 23/4/2013 quando, secondo la ricostruzione (pagg. 6 e 7 sentenza) quattro taniche piene erano state caricate sulla vettura alle ore 18'57 da soggetto identificato in Sablone; oppure il 7/5/2013, quando un soggetto identificato in [OSCURATO:PERSONA] era stato visto prelevare e caricare all'interno dell'autovettura sei taniche "occ:Wtate"; se si tiene presente che l'autovettura di servizio era destinata a circolare nell'area aeroportuale, la mancata osservazione dell'uscita della [OSCURATO:PERSONA] caricata di taniche piene di gasolio dall'area rende incerta la condotta di sottrazione. In secondo luogo, come evidenzia il ricorso proposto nell'interesse di Sulpizio, i testimoni escussi hanno escluso di avere accertato la mancanza ingiustificata di una determinata quantità di gasolio: eppure è del tutto verosimile che esistesse una contabilità rispetto al gasolio utilizzato. Ancora, gli eventi descritti non forniscono certezza in ordine al fatto che le taniche contenessero gasolio (e non grasso: a ciò erano destinate), perché le riprese non comprendevano la fase di riempimento delle stesse. Inoltre, l'utilizzo di taniche piene di gasolio era stato previsto al fine di supplire ad un difetto di una delle autobotti, cosicché la presenza di taniche riempite di gasolio non comportava, di per sé, la prova che le stesse erano destinate ad essere sottratte dall'area aeroportuale. Infine, nemmeno l'inserimento di taniche all'interno di buste di cellophane nero aveva un significato inequivoco di occultamento al fine di sottrarle al controllo all'uscita dell'area aeroportuale, atteso che le taniche stesse erano destinate ad essere smaltite come rifiuti. 6. A tali elementi negativi in ordine alla prova della commissione di furti diversi da quelli del 13/3/2013 e del 30/5/2013 ad opera di [OSCURATO:PERSONA] si deve aggiungere la mancanza di ogni elemento che indicasse un accordo criminoso tra [OSCURATO:PERSONA] stesso e i Ce ricorrenti che, a ben vedere, erano stati ripresi mentre svo