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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 407/2005

ECLI:EU:T:2005:124
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 13 aprile 2005 − Duarte y Beltrán / UAMI – Mirato (INTEA) (Causa T‑353/02) «[OSCURATO:SOCIETA] comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo INTEA — Marchi denominativi anteriori nazionali INTESA — Rifiuto di registrazione — Impedimento relativo alla registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94» [OSCURATO:SOCIETA] comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchi denominativi INTEA e INTESA [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 34‑35) Oggetto Ricorso presentato contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 6 agosto 2002 (R 407/2001‑2), relativa ad una procedura di opposizione tra Duarte y Beltrán, [OSCURATO:SOCIETA].

Dati relativi alla causa Richiedente il marchio comunitario: Duarte y Beltrán SA [OSCURATO:SOCIETA] comunitario interessato: marchio denominativo INTEA per prodotti delle classi 3, 16 e 21 – domanda n. 99747 Titolare del marchio o del segno invocato nel procedimento di opposizione:

[OSCURATO:SOCIETA]

[OSCURATO:SOCIETA] o segno fatto valere a sostegno dell’opposizione: due marchi italiani, un marchio internazionale nonché un marchio greco, un marchio finlandese, un marchio svedese, un marchio britannico e un marchio irlandese INTESA per prodotti delle classi 9, 14, 18 e 21 per quanto riguarda uno dei due marchi italiani, e per prodotti della classe 3 per quanto riguarda gli altri Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione (rischio di confusione relativamente ai prodotti della classe 3) Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] ricorso è respinto.

La ricorrente è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 13 aprile 2005 − Duarte y Beltrán / UAMI – Mirato (INTEA) (Causa T‑353/02) «[OSCURATO:SOCIETA] comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo INTEA — Marchi denominativi anteriori nazionali INTESA — Rifiuto di registrazione — Impedimento relativo alla registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94» [OSCURATO:SOCIETA] comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchi denominativi INTEA e INTESA [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 34‑35) Oggetto Ricorso presentato contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 6 agosto 2002 (R 407/2001‑2), relativa ad una procedura di opposizione tra Duarte y Beltrán, [OSCURATO:SOCIETA]. Dati relativi alla causa Richiedente il marchio comunitario: Duarte y Beltrán SA [OSCURATO:SOCIETA] comunitario interessato: marchio denominativo INTEA per prodotti delle classi 3, 16 e 21 – domanda n. 99747 Titolare del marchio o del segno invocato nel procedimento di opposizione: [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] o segno fatto valere a sostegno dell’opposizione: due marchi italiani, un marchio internazionale nonché un marchio greco, un marchio finlandese, un marchio svedese, un marchio britannico e un marchio irlandese INTESA per prodotti delle classi 9, 14, 18 e 21 per quanto riguarda uno dei due marchi italiani, e per prodotti della classe 3 per quanto riguarda gli altri Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione (rischio di confusione relativamente ai prodotti della classe 3) Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] ricorso è respinto. La ricorrente è condannata alle spese.
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