CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 44593/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 21 gennaio 2020, i! Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova ha applicato al medesimo, su richiesta ex art. 444 cod.proc.pen., la pena di giustizia, convertita in quella sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (in ragione di mesi nove) in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza a lui contestato come commesso in Castiglione delle Stiviere il 27 maggio 2018. Quale unico motivo di lagnanza, il ricorrente lamenta violazione di legge censurando, in estrema sintesi, la mancata sospensione dell'efficacia della predetta sanzione amministrativa accessoria. Richiamando precedenti pronunzie di legittimità, il deducente osserva che l'omessa statuizione in tal senso da parte del Tribunale rischia di vanificare quanto stabilito dall'art. 186, comma 9-bis citato in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità, con particolare riguardo alla riduzione alla metà della sospensione della patente di guida. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio limitatamente all'omessa statuizione della sospensione della sanzione amministrativa applicata disponendone la sospensione fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va premesso che, come recentemente stabilito dalle Sezioni Unite della Corte è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione dì sanzioni amministrative accessorie. Ciò posto, il ricorso é fondato. Come ormai pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato e potrà essere ridotta della metà la sanzione della sospensione (Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv. 271040; Sez. 4, n. 12262 dei 08/02/2018, Ferrarini, Rv. 272531).Ciò onde evitare, come correttamente osservato dal ricorrente, che la sospensione della patente venga subito attivata e che il protrarsi dei tempi necessari alla fissazione dell'udienza per la valutazione dell'esito del lavoro di pubblica utilità finisca per privare di effetti l'eventuale dimezzamento. Alla sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria anzidetta può provvedere direttamente questa Corte ai sensi dell'art. 620, lettera L, cod. proc. pen.. 2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al punto concernente l'omessa sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria applicata al Fasani; sanzione la cui efficacia viene per l'effetto sospesa fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione dell'esecutività della statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria e sospende, per l'effetto, l'efficacia della sospensione della patente di guida fino allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Così deciso in