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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32866/2023

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO dato an-~ `•- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano il 14 luglio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dalla imputata, con la quale il Tribunale di Bolzano il 16 giugno 2021 l'ha riconosciuta responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, condannandola alla pena di giustizia.

La ricorrente si affida a due motivi, con i quali deduce difetto di motivazione e violazione di legge (artt. 167 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 15 e 81 cod. pen.) in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputata.

Il ricorso è inammissibile, poichè a sola firma dell'imputata avverso sentenza del 14 luglio 2022, successiva cioè all'entrata in vigore (avvenuta il 3 agosto 2017) della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, modificando, attraverso l'art. 1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in precedenza era prevista dall'ordinamento, del ricorso personale.

Le Sezioni Unite della S.C. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011) hanno già - assai condivisibilmente - ritenuto che «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità de/legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)».

La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1, rispettivamente, comma 62 e comma 50).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputata al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO dato an-~ `•- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano il 14 luglio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dalla imputata, con la quale il Tribunale di Bolzano il 16 giugno 2021 l'ha riconosciuta responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, condannandola alla pena di giustizia. La ricorrente si affida a due motivi, con i quali deduce difetto di motivazione e violazione di legge (artt. 167 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 15 e 81 cod. pen.) in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputata. Il ricorso è inammissibile, poichè a sola firma dell'imputata avverso sentenza del 14 luglio 2022, successiva cioè all'entrata in vigore (avvenuta il 3 agosto 2017) della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, modificando, attraverso l'art. 1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in precedenza era prevista dall'ordinamento, del ricorso personale. Le Sezioni Unite della S.C. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011) hanno già - assai condivisibilmente - ritenuto che «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità de/legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)». La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1, rispettivamente, comma 62 e comma 50). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputata al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 32866/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris