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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 13164/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; < [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 14/01/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Parma in data 25/05/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 61 n. 2, 648 comma secondo (capo A) e artt. 110, 640 cod. pen. (capo B).

Considerato che i motivi di ricorso con i quali è stato dedotto vizio della motivazione e violazione di legge si caratterizzano per essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito, con cui il ricorrente omette il confronto, al fine di ottenere una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) attesa la persuasiva e logica motivazione della Corte di appello, del tutto conforme a quella del giudice di primo grado quantoompendio probatorio a carico del PREDIERI, fondato sulla incontrovertibile circostanza per cui esso stesso ha effettuato il ritiro della merce (presentandosi quale incaricato e cugino del presunto acquirente) ed effettuando il pagamento mediante consegna di un titolo di credito (provento di furto), per poi rendersi irreperibile); attesa l'analitica considerazione con la quale il ricorrente non si confronta adegutamente, in tema di trattamento sanzionatorio, delle ragioni ostative all'invocata esclusione dell'applicazione della contestata recidiva, tenuto conto dei plurimi precedenti penali specifici del ricorrente, delineanti una propensione a delinquere reiterata e specifica, rispetto a cui il fatto in contestazione è stato correttamente ritenuto sintomatico di maggiore pericolosità sociale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 Febbraio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; < [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 14/01/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Parma in data 25/05/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 61 n. 2, 648 comma secondo (capo A) e artt. 110, 640 cod. pen. (capo B). Considerato che i motivi di ricorso con i quali è stato dedotto vizio della motivazione e violazione di legge si caratterizzano per essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito, con cui il ricorrente omette il confronto, al fine di ottenere una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) attesa la persuasiva e logica motivazione della Corte di appello, del tutto conforme a quella del giudice di primo grado quantoompendio probatorio a carico del PREDIERI, fondato sulla incontrovertibile circostanza per cui esso stesso ha effettuato il ritiro della merce (presentandosi quale incaricato e cugino del presunto acquirente) ed effettuando il pagamento mediante consegna di un titolo di credito (provento di furto), per poi rendersi irreperibile); attesa l'analitica considerazione con la quale il ricorrente non si confronta adegutamente, in tema di trattamento sanzionatorio, delle ragioni ostative all'invocata esclusione dell'applicazione della contestata recidiva, tenuto conto dei plurimi precedenti penali specifici del ricorrente, delineanti una propensione a delinquere reiterata e specifica, rispetto a cui il fatto in contestazione è stato correttamente ritenuto sintomatico di maggiore pericolosità sociale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 Febbraio 2023
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