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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 58/2023

ECLI:EU:T:2023:62
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TO0250_INF

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 febbraio 2023 – Indetec / Commissione e a. (causa T-250/22) «Ricorso di annullamento – Clausola compromissoria – Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) – Convenzione di sovvenzione – Spese non ammissibili connesse a un contratto di subappalto – Identificazione del convenuto – Irricevibilità parziale»

1. Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Ricorso proposto contro l’autore dell’atto impugnato – Eccezioni – Atti adottati in forza di poteri delegati imputabili all’istituzione delegante – Atto firmato dall’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (CINEA) – Competenza della CINEA ad adottare tale atto – Ricorso proposto contro la Commissione – Irricevibilità (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 58/2003; decisione della Commissione 2021/173) (v. punti 19-29)

2. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Qualità di parte convenuta – Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito di un progetto relativo al programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) – Convenzione conclusa con l’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) – Surrogazione dell’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (CINEA) nei diritti e negli obblighi dell’EASME – Ricorso proposto contro la Commissione – Irricevibilità (Art. 272 TFUE; regolamento del Consiglio n. 58/2003; decisione della Commissione 2021/173) (v. punti 36, 37) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è proposto contro l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle piccole e medie imprese (Eismea). 2) [OSCURATO:PERSONA] para el [OSCURATO:PERSONA], SL (Indetec) è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall’Eismea nel presente grado di giudizio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TO0250_INF Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 febbraio 2023 – Indetec / Commissione e a. (causa T-250/22) «Ricorso di annullamento – Clausola compromissoria – Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) – Convenzione di sovvenzione – Spese non ammissibili connesse a un contratto di subappalto – Identificazione del convenuto – Irricevibilità parziale» 1. Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Ricorso proposto contro l’autore dell’atto impugnato – Eccezioni – Atti adottati in forza di poteri delegati imputabili all’istituzione delegante – Atto firmato dall’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (CINEA) – Competenza della CINEA ad adottare tale atto – Ricorso proposto contro la Commissione – Irricevibilità (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 58/2003; decisione della Commissione 2021/173) (v. punti 19-29) 2. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Qualità di parte convenuta – Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito di un progetto relativo al programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) – Convenzione conclusa con l’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) – Surrogazione dell’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (CINEA) nei diritti e negli obblighi dell’EASME – Ricorso proposto contro la Commissione – Irricevibilità (Art. 272 TFUE; regolamento del Consiglio n. 58/2003; decisione della Commissione 2021/173) (v. punti 36, 37) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è proposto contro l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle piccole e medie imprese (Eismea). 2) [OSCURATO:PERSONA] para el [OSCURATO:PERSONA], SL (Indetec) è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall’Eismea nel presente grado di giudizio.
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