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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12235/2026

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ppresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado diAbruzzo n. 228/2024 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24778/2024Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 12235/2026Data pubblicazione 01/05/20261.

Con ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Teramo,l’[OSCURATO:PERSONA] di Geova di Montorio al Vomano ricorreva avversoil provvedimento con il quale l’Agenzia delle Entrate di Teramo non avevaaccettato la Docfa per mancata indicazione della rendita catastale per unimmobile avente destinazione di luogo di culto aperto al pubblico.Il predetto provvedimento fu quindi impugnato ed il ricorsodisatteso.

L’associazione contribuente interpose appello, anch’essorespinto.Nel dettaglio il giudice di merito osservò che: ”Il ricorso si presentainfondato.

Infatti, deve rilevarsi che per i beni destinati al culto, qualequello in questione, non sussiste l'obbligo di dichiarazione in catasto;infatti tali beni non si considerano produttivi di reddito.

Tali beni però ovecensiti non rientrano nella categoria dei beni iscrivibili senza rendita;infatti un bene può essere iscritto con rendita zero ove risponda acaratteristiche di tipo oggettivo e non per aspetti legati alla meradestinazione.

Si verte infatti nell'ipotesi di: fabbricati in corso dicostruzione; fabbricati con un accentuato livello di degrado; lastrici solari;aree urbane.

E questo per un ovvio rilievo: mentre la caratteristicaoggettiva connota il bene nella sua essenza, la destinazione è unacondizione soggettiva e momentanea, che ben potrebbe essere variata.Di tal che appare corretto il rifiuto dell'ufficio di accettare una praticadocfa con indicazione di rendita catastale zero per un immobile avente lecaratteristiche come quello in esame, e non rientrante invece nellecategorie sopra elencate….”.Avverso la predetta decisione ricorre l’[OSCURATO:PERSONA] diGeova di Montorio al Vomano con quattro motivi.

Resiste con controricorsol’Agenzia delle Entrate e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo.In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa.Numero registro generale 24778/2024Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 12235/2026Data pubblicazione 01/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Osserva, in primo luogo, il Collegio che deve essere disattesa l’istanzaavanzata dalla ricorrente di trattazione della causa in pubblica udienzarilievo e della novità della questione di diritto sottesa al presenteprocedimento, avuto riguardo anche ai contrasti interpretativi delle corti dimerito sulla normativa catastale”.

Nella specie non sussistono le condizioniinnanzi indicate.Trova infatti applicazione il principio espresso dalle Sezioni Unite di questaCorte secondo cui il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio diuna valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti dellatrattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato deiprincipi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez.

Un., 5 giugno2018, n. 14437 - nello stesso senso, da ultime: Cass., 6 settembre 2024,nn. 24033, 24042 e 24050; Cass., 15 ottobre 2024, n. 26807), con laprecisazione che la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile, diper sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se nonoggettivamente inedite e già assistite da un pregresso orientamento, cui laCorte fornisce il proprio contributo.

Peraltro, nel caso di specie, come diseguito sarà evidenziato, il tema oggetto del giudizio non è nemmenonuovo nella giurisprudenza di questa Corte.2.

Premesso quanto innanzi, possono ora trattarsi i singoli motivi delricorso principale.2.1.Con la prima censura del ricorso principale si denuncia la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 132 c.p.c.,comma 2, n. 3 e 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 74,comma 1, della legge n. 342 del 2000; dell’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4del d.lgs. n. 546 1992, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Sisarebbe, in tesi, al cospetto di una motivazione apparente, perplessa eNumero registro generale 24778/2024Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 12235/2026Data pubblicazione 01/05/2026contraddittoria, della nullità della sentenza per totale carenza dimotivazione in fatto e diritto in quanto: 1) completamente carentedell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione diprimo grado e delle considerazioni che hanno indotto la corte adisattenderle; 2) ometterebbe di esporre concisamente i motivi in fatto ediritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logicoseguito per pervenire alla decisione assunta.Il motivo è infondato.La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c.(e nel caso di specie dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992) ericonducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., si configura quando questa manchi del tutto – nelsenso che alla premessa dell'oggetto del decidere, risultante dallosvolgimento del processo, segue l'enunciazione della decisione, senzaalcuna argomentazione – ovvero nel caso in cui essa formalmente esistacome parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte inmodo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè diriconoscerla come giustificazione del decisum (Cass.

S.U. 07/04/2014, n.8053; successivamente, tra le tante, Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass.25/09/2018, n. 22598).

Le Sezioni Unite della Corte hanno, altresì,precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (come ricordato da ultimo da Cass.23/05/2022, n. 16653).Il giudice di merito non è incorso nel vizio denunciato in quanto lamotivazione rende palese il percorso logico argomentativo sotteso alNumero registro generale 24778/2024Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 12235/2026Data pubblicazione 01/05/2026decisum ossia la necessità, laddove si proceda all’iscrizione in catastodell’immobile, che allo stesso venga attribuita una rendita.2.

Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 1 d.m.701/1994 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per manifestaillogicità e contraddittorietà della sentenza, in relazione al primo motivo diappello, in quanto i giudici, nel motivare la legittimità del provvedimentodi rigetto del Docfa, avrebbero omesso di considerare la normativa diriferimento che invece ne imporrebbe l’accettazione e stabilisce un poteredi controllo in rettifica che è solo successivo alla sua registrazione.

Da ciòdiscende, in tesi, la non discrezionalità della registrazione del Docfa.

Èdenunciata altresì la violazione della procedura operativa n. 123 del04/08/2008, Prot. n. 57031, par.

6.1.1.3. Con la terza censura è denunciata la violazione o falsa applicazionedegli artt. 6, 9 e 10 del r.d.l. n. 652 del 1939 e dell’art. 36 d.P.R. n. 600del 1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Il giudice di meritoavrebbe illegittimamente stabilito che agli edifici di culto non locati, cheneppure devono essere iscritti in Catasto, debba essere attribuita unarendita catastale.4.

Con la quarta censura è denunciata la violazione degli artt. 3, 8 e 19della Costituzione, artt. 9 e 11 CEDU e dell’art. 1 del Protocollo addizionalen. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, da solo e incombinato disposto con l'articolo 14; nonché dell’art. 10 Trattato sulfunzionamento dell’Unione europea in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. in relazione al terzo motivo di ricorso riferito alla violazione dellalibertà religiosa e di discriminazione conseguente ad un agire frammentatoe disomogeneo della pubblica amministrazione.

La Corte di Giustiziatributaria di secondo grado avrebbe omesso di pronunciarsi relativamentealla violazione della libertà religiosa e alla discriminazione conseguente adun agire frammentato e disomogeneo della pubblica amministrazione.5.

I motivi possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.Numero registro generale 24778/2024Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 12235/2026Data pubblicazione 01/05/2026Ritiene questa Corte di dovere dare continuità all’indirizzoinaugurato con la sentenza Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537 - che inrelazione ad un bene di culto della chiesa Parrocchia S.S.P.P. inVentimiglia, ha ritenuto corretta una rendita di valore diverso da zero - edi recente confermato da Cass., 19 novembre 2024 n. 29823.5.1.

Appare opportuno richiamare, in questa sede, i punti salientidella decisione da ultimo indicata ove è stato precisato che:- con specifico riferimento ai fabbricati adibiti al culto non sussistel’obbligo della dichiarazione in catasto, a norma dell’art. 6, comma 3, lett.c, del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 1939, n. 1249 (secondo cui: «3.

Non sono soggetti adichiarazione: [...] c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;»,esclusione confermata dall’art. 8, seconda parte, del regolamento per laformazione del nuovo catasto edilizio urbano di cui al d.P.R. 1° dicembre1949, n. 1142 (a tenore del quale: «Parimenti non si classificano le unitàimmobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non sianoraggruppabili in classi, quali [...] fabbricati destinati all'esercizio pubblicodel culto [...], e simili»);- l’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, non haricompreso gli edifici destinati al culto pubblico tra le unità che si possonoiscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (essendovi elencatisoltanto «[...] i seguenti immobili: a) fabbricati o loro porzioni in corso dicostruzione o di definizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioniproduttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado; c) lastricisolari; d) aree urbane»);- la nota trasmessa dall’Agenzia delle Entrate - Direzione CentraleServizi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio2018, prot. n. 105363, ha aggiunto che: «Pertanto, sotto il profilostrettamente catastale, si ritiene che ad ogni unità immobiliare urbana, sedichiarata, deve essere comunque associata una rendita ordinaria che, inNumero registro generale 24778/2024Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 12235/2026Data pubblicazione 01/05/2026considerazione della richiamata esenzione stabilita dal citato art. 36 edalle norme connesse alle attività impositive dei Comuni, non è opportunosia sottoposta a rettifica, sempreché la relativa quantificazione sia stataindividuata secondo criteri di ragionevolezza, sulla base delle regoledell’estimo catastale;- secondo il costante orientamento di legittimità non sussiste alcunarelazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall'imposizionericonosciuta ad un edificio per la sua specifica destinazione d'uso in quantola rendita catastale non costituisce un'imposta né un presuppostod'imposta (Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., Sez., 19 febbraio 2015,n. 3354; Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537).

Per cui, l’attribuzione dellarendita non esclude che l’ente possa beneficiare dell’esenzione da untributo in relazione alla speciale destinazione dell’immobile censito incatasto.

In tal senso, l’art. 36, comma 3, prima parte, del d.lgs. 22dicembre 1986, n. 917, secondo cui: «Non si considerano produttive direddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinateesclusivamente all'esercizio del culto», deve essere riferito al redditocostituente il presupposto delle imposte dirette, non avendo alcunaevidenziata anche dall’art. 25, comma 1, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n.917, che definisce i redditi fondiari come «quelli inerenti ai terreni e aifabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti,con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto ediliziourbano»;- ne discende che gli edifici adibiti al culto pubblico sono esentatidalla dichiarazione in catasto, ma, nel caso di inserimento oaggiornamento del classamento, soggiacciono sempre all’attribuzione diuna rendita, sia pure a soli fini statistico–inventariali.Numero registro generale 24778/2024Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 12235/2026Data pubblicazione 01/05/20266.

Ad avviso di questo Collegio tale orientamento va in questa sederibadito non apparendo, peraltro, decisive, in senso contrario, leconsiderazioni svolte dalla parte ricorrente.6.1.

Va osservato, in particolare, che l’associazione assume, in sintesi,richiamando il decisum dei giudici territoriali, che nel caso degli edifici diculto, non essendo considerati gli stessi, di per sé, produttivi di reddito inbase all’art. 36 del d.P.R. n. 917 del 1986, se non sono oggetto dilocazione, sarebbe preclusa la possibilità di attribuire una renditacatastale, neppure con finalità inventariali.

Ciò sarebbe confermatodall’art. 5 del r.d.l. n. 652/1939, per il quale un immobile inadatto aprodurre un reddito non potrebbe essere iscritto in catasto, e dall’art. 6del medesimo r.d.l., che comprende nell’elenco di tipologie di immobili nonespressivi di reddito per loro natura, dispensati dall’iscrizione in catastoed, altresì, dalla massima 59 contenuta nella Circolare n. 134 del 1941 delMinistero delle finanze e dalla circolare dell'Agenzia del territorio n.6/2012 del 30 novembre 2012, ora assurta a legge ex art. 1, comma 244,n. 190/2014, qualificandola norma di rango superiore.Secondo le norme citate, quindi, a dire della ricorrente, per la maggiorparte degli immobili ricadenti all’interno delle categorie D ed E è richiestal’attribuzione della rendita con metodo diretto; tuttavia, nello specificocaso riferito ai luoghi di culto (E/7), stante la loro funzione quali operepubbliche a servizio della collettività e la loro oggettiva incapacità diprodurre reddito, in quanto autonomia funzionale e reddituale, ladeterminazione della rendita avviene in un solo caso, quello in cuil’immobile sia oggetto di un contratto di locazione.

Evidenzia che il fulcrodell’argomentazione dell’Agenzia ricorrente risiede nell’art. 3, comma 2,del d.m. n. 28/1998, il quale elenca alcune tipologie di immobili daiscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (es. fabbricati in corso dicostruzione, lastrici solari), tesi che non considera che il d.m. citato è unafonte normativa secondaria (regolamento) e, come tale, non puòNumero registro generale 24778/2024Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 12235/2026Data pubblicazione 01/05/2026derogare, modificare o abrogare le disposizioni contenute in fonti di rangoprimario, quali il r.d.l. n. 652/1939 e il d.P.R. n. 1142/1949.6.2.

Giova ribadire che questa Corte ha più volte chiarito che la renditacatastale attribuita ad un immobile adibito a culto non è un tributo né unpresupposto di imposizione fiscale, ma ha un valore tecnico-estimativolegato all’iscrizione nel catasto.

Ciò implica che l’attribuzione di unarendita non incide sull’imponibilità fiscale dell’immobile ai fini dei tributidiretti e locali, nel senso che l’esenzione legata alla specifica destinazionedell’immobile non viene meno per il solo fatto che l’immobile ha unarendita catastale positiva.

Sulla distinzione ontologica tra rendita catastalee presupposto d’imposta occorre ricordare che è principio consolidato dellagiurisprudenza di legittimità che la rendita catastale costituisca un valoretecnico-patrimoniale, funzionale all’inventariazione e classificazione delpatrimonio immobiliare, e non integri di per sé né un tributo né unautonomo presupposto impositivo.

È stato reiteratamente affermato chenon sussiste alcuna relazione tra la rendita catastale attribuita edesenzione dall’imposizione riconosciuta a un edificio per la sua specificadestinazione d’uso, in quanto la rendita catastale non costituisceun’imposta né un presupposto d’imposta, sulla scorta dei principigiurisprudenziali sopra richiamati.

Ne deriva che l’attribuzione di unarendita catastale non determina né può determinare la trasformazione diun immobile esente in immobile imponibile.

L’esenzione fiscale degli edificidestinati esclusivamente al culto deriva, quindi, dalla loro destinazioneoggettiva e funzionale, non dalla loro iscrizione o meno in catasto, nédall’ammontare della rendita eventualmente attribuita.

Pertanto,l’eventuale presenza di rendita catastale non incide sull’esenzione, noncostituisce elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di capacitàcontributiva e non integra un autonomo fatto generatore di imposta.6.3.

Fatta tale necessaria premessa, deve ribadirsi che in base allanormativa catastale sopra richiamata se è vero che l’art. 6 del r.d.l. n.Numero registro generale 24778/2024Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 12235/2026Data pubblicazione 01/05/2026652/1939, comma 3, e l’art. 36 del d.P.R. n. 917/1986 esentino gli edificidi culto sia dall’imposizione, in ragione della loro specifica destinazioned’uso, sia dall’iscrizione in catasto in ragione della mancanza diproduttività in assenza di locazione, tali esenzioni non implicanol’esclusione della facoltà dell’ente religioso di procedere a dichiarazione alcatasto ai fini civilistici e gestionali ed, in questa diversa ipotesi, subentral’applicazione delle norme appositamente contemplate volte a realizzare ilcoordinamento con i principi vigenti in materia di attribuzione della renditacatastale nelle ipotesi di esenzione previste in relazione a particolaritipologie di beni.6.4.

Qualora, quindi, il proprietario proceda alla dichiarazione ovenga effettuata la variazione catastale – così come avvenuto nellafattispecie - l’immobile deve necessariamente essere censito secondo leregole generali, sulla scorta delle norme catastali di riferimento, fra cui ild.m. 28/1998, con attribuzione di rendita.6.5.

Occorre, quindi, muovere dalle citate norme integrative di cui ald.m. n. 28/1998 e al d.m. n. 701/1994, che disciplinano talecoordinamento nel caso specifico dell’iscrizione in catasto di un beneesentato, ammesso dall’ordinamento su iniziativa del proprietario e ai finicivilistici, con indicazione da parte dello stesso di quella che ritenga esserela rendita attribuibile.Nella fattispecie in esame, sulla scorta delle norme integrative soprarichiamate, emerge chiaramente che per gli edifici di culto non locatil’eventuale iscrizione in catasto ai fini civili non prescinde dall’attribuzionedi una rendita, non essendo individuata la relativa fattispecie nell’appositoelenco dei beni ritenuti suscettibili di iscrizione senza rendita (art. 3, d.m.n. 28 del 1998), disposizione speciale non suscettibile di applicazioneanalogica.Ciò risulta, peraltro, logico e comprensibile tenuto conto che dallaformulazione dell’art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 da cuiNumero registro generale 24778/2024Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 12235/2026Data pubblicazione 01/05/2026emerge che per la sussistenza del reddito di fabbricati non è necessarial’effettiva produttività del bene, essendo soltanto richiesta la “suscettibilitàdel bene a produrla”.Nel caso degli edifici di culto tale suscettibilità è pacificamentesussistente e connessa alla (potenziale) locazione dell’immobile,condizione che ancorché possa non essere concreta e attuale, non di menopotrebbe realizzarsi in futuro, consentendo la valorizzazione di unarendita.6.6.

Nemmeno le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia delterritorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, citata dalla partecontroricorrente, relative alle modalità di determinazione della renditacatastale degli immobili delle categorie speciali (D) e particolari (E),possono, per loro natura e contenuti, ritenersi preminenti né configurareun mezzo per orientare l’interpretazione della disciplina catastale dei benidi culto.Come è dato desumere dal contenuto di detta circolare la stessadetta istruzioni finalizzate a fornire genericamente, sul piano pratico-applicativo, le modalità di redazione delle dichiarazioni, e non a fissare ladisciplina dei casi specifici che è, invece, riservata, nel caso dei beni diculto, al complesso delle norme sopra richiamate, rispetto alle quali lemodalità di redazione risultano meramente strumentali.In particolare, non è corretto ragionare in termini di gerarchia dellefonti normative, posto che le disposizioni ricomprese nella categoria E/7 –beni destinati al culto di cui al d.m. n. 28 del 1998 e al d.m. n. 701 del1994, che prevedono l’attribuzione di un valore ai beni iscritti in catastoanche in assenza di rendita catastale non si pongono né in un rapporto disubordinazione né di prevalenza rispetto alla circolare n. 6/2012dell’Agenzia delle Entrate.Le due fonti operano, infatti, su piani differenti della disciplina: dauna parte, le norme relative alla categoria E/7 si limitano a stabilire che,Numero registro generale 24778/2024Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 12235/2026Data pubblicazione 01/05/2026ai fini dell’imposizione fiscale, anche i beni censiti in catasto ma privi direndita catastale debbano, comunque, essere valorizzati, introducendo,dunque, un criterio di rilevanza fiscale del bene sia pure a fini inventariali;sotto altro profilo, la circolare n. 6/2012 interviene esclusivamente suldiverso e successivo versante tecnico-estimativo, fornendo indicazionioperative circa le metodologie da adottare per l’attribuzione della renditacatastale nei casi in cui essa debba essere determinata.

Ne discende chele due normative non interferiscono fra di loro, atteso che le stessedisciplinano profili differenti e tra loro complementari della medesimamateria: le prime attengono al presupposto di rilevanza fiscale del bene econcernono l’an della valorizzazione fiscale del bene, mentre la circolaresuddetta si limita a dettare criteri tecnico-estimativi per la determinazionedella rendita catastale e, quindi, attiene al quomodo della determinazionedella rendita.7.

Sotto altro profilo deve rilevarsi che, l’art. 10 r.d.l. 652/1939, invigore dal 9 giugno 1948, per effetto delle modifiche di cui all’art. 2 d.lgs.514/1948 così dispone: “La rendita catastale delle unità immobiliaricostituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all' art. 28 della legge8 giugno 1936, n. 1231 costruiti per le speciali esigenze di una attivitàindustriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estraneaalle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata constima diretta per ogni singola unità.

2. Egualmente si procede per ladeterminazione della rendita catastale delle unità immobiliari che nonsono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle lorocaratteristiche”.L’art. 8 d.P.R. 1142/1949 in tema di “Accertamento di immobili adestinazione speciale o particolare” in vigore dal 19 marzo 1950, a suavolta, prevede: “La classificazione non si esegue nei riguardi dellecategorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in generedai fabbricati previsti nell' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231,Numero registro generale 24778/2024Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 12235/2026Data pubblicazione 01/05/2026costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale enon suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senzaradicali trasformazioni.

Parimenti non si classificano le unità immobiliariche, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili inclassi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazioneinterna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinatiall'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili” ed ilsuccessivo art. 30 avente ad oggetto “Determinazione della renditacatastale di immobili a destinazione speciale o particolare” precisa: “Letariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8.Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a talicategorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità”.Con riferimento agli edifici in questione la rendita va, dunque,sempre attribuita risultando, “in parte qua” superate, per effetto dellanormativa sopravvenuta citata, le “Istruzioni” del 1941, ritenute decisiveai fini che occupano da parte ricorrente.8.

Quindi risulta palese che, nel caso di specie, l’attribuzione di unarendita diversa da zero sia dovuta alla corretta interpretazione del quadronormativo di riferimento valevole nella generalità dei casi in relazione aibeni di culto e tale orientamento non contrasta con i principi costituzionalidi capacità contributiva (art. 53 Cost.), di ragionevolezza e proporzionalitàdell’imposizione e di tutela costituzionale della libertà religiosa e del culto(artt. 8 e 19 Cost.).9.

Né vengono in rilievo questioni relative alla violazione dellanormativa sovranazionale di cui agli artt. 9, 11, 14 [OSCURATO:PERSONA] diritti dell’uomo, art.1 del Protocollo 1 alla Convenzione europea edart. 10 [OSCURATO:PERSONA] in ragione di condottediscriminatorie e non imparziali dell’Agenzia rispetto agli altri edifici diculto accettati dall’ Ufficio.Numero registro generale 24778/2024Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 12235/2026Data pubblicazione 01/05/20269.1.

Come già rilevato da questa Corte, con la pronunzia n.20396/2025 relativa ad un giudizio in cui era parte la CongregazioneCristiana dei Testimoni di Geova, non sono chiare le ragioni per cuidovrebbe venire in rilievo, nel caso di specie, la Convenzione EDU, attesoche si verte in materia fiscale, che è, in linea generale, sottratta dallanozione di diritti civili (cfr.

Corte EDU, Ferrazzini c Italia).Si citano, peraltro, talune decisioni della Corte di Strasburgo, ma senzaspiegare quale rilievo, in concreto, possano avere nel caso di specie.Invero se da un verso non è dato comprendere sotto quale profilo lanormativa in esame, per come interpretata, si porrebbe quale ostacolo alperseguimento di scopi religiosi, la parte controricorrente evoca profili didiscriminazione religiosa che non appaiono in discussione nel caso dispecie atteso che, nel presente giudizio, si tratta semplicemente di unavviso di rettifica del valore dichiarato rispetto ad un edificio adibito alculto rientrante nella categoria E/7, questione di applicazione generale neiconfronti di tutti i potenziali contribuenti, e del tutto avulsa dalla religioneprofessata dell’ente interessato.10.

Il ricorso va quindi respinto dovendosi ribadire il seguenteprincipio di diritto: «In ipotesi di dichiarazione o variazione catastale diedifici adibiti al culto pubblico, l’immobile deve necessariamente esserecensito secondo le regole generali sulla scorta delle norme catastali diriferimento ed atteso che i predetti edifici non rientrano tra gli immobiliiscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita di cui all’art. 3, comma 2,del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, la dichiarazione per l'accertamento diimmobili urbani di nuova costruzione (ex art. 56 del regolamento di cui ald.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142), ovvero la dichiarazione di variazione (exart. 20 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 8aprile 1948, n. 514), devono contenere la proposta di attribuzione dellacategoria e della rendita che non può essere pari a zero (in quanto unità aNumero registro generale 24778/2024Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 12235/2026Data pubblicazione 01/05/2026“destinazione particolare”) e sono soggette al controllodell’amministrazione finanziaria anche in vista della determinazione,seppure a soli fini statistico–inventariali, della rendita definitiva, ai sensidell’art. 1, commi 2 e 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701».11.

L’agenzia propone ricorso incidentale condizionato con il qualedenuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n.546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Il ricorso incidentale condizionato è assorbito dal rigetto del ricorsoprincipale.12.

In conclusione il ricorso principale è respinto, mentre l’incidentalecondizionato è assorbito.

La peculiarità della questione controversa, primad’oggi non ancora oggetto di un orientamento consolidato, giustifica laintegrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; compensa trale parti le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, in data 26 marzo 2026IL PRESIDENTE([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado diAbruzzo n. 228/2024 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24778/2024Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 12235/2026Data pubblicazione 01/05/20261. Con ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Teramo,l’[OSCURATO:PERSONA] di Geova di Montorio al Vomano ricorreva avversoil provvedimento con il quale l’Agenzia delle Entrate di Teramo non avevaaccettato la Docfa per mancata indicazione della rendita catastale per unimmobile avente destinazione di luogo di culto aperto al pubblico.Il predetto provvedimento fu quindi impugnato ed il ricorsodisatteso. L’associazione contribuente interpose appello, anch’essorespinto.Nel dettaglio il giudice di merito osservò che: ”Il ricorso si presentainfondato. Infatti, deve rilevarsi che per i beni destinati al culto, qualequello in questione, non sussiste l'obbligo di dichiarazione in catasto;infatti tali beni non si considerano produttivi di reddito. Tali beni però ovecensiti non rientrano nella categoria dei beni iscrivibili senza rendita;infatti un bene può essere iscritto con rendita zero ove risponda acaratteristiche di tipo oggettivo e non per aspetti legati alla meradestinazione. Si verte infatti nell'ipotesi di: fabbricati in corso dicostruzione; fabbricati con un accentuato livello di degrado; lastrici solari;aree urbane. E questo per un ovvio rilievo: mentre la caratteristicaoggettiva connota il bene nella sua essenza, la destinazione è unacondizione soggettiva e momentanea, che ben potrebbe essere variata.Di tal che appare corretto il rifiuto dell'ufficio di accettare una praticadocfa con indicazione di rendita catastale zero per un immobile avente lecaratteristiche come quello in esame, e non rientrante invece nellecategorie sopra elencate….”.Avverso la predetta decisione ricorre l’[OSCURATO:PERSONA] diGeova di Montorio al Vomano con quattro motivi. Resiste con controricorsol’Agenzia delle Entrate e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo.In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa.Numero registro generale 24778/2024Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 12235/2026Data pubblicazione 01/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Osserva, in primo luogo, il Collegio che deve essere disattesa l’istanzaavanzata dalla ricorrente di trattazione della causa in pubblica udienzarilievo e della novità della questione di diritto sottesa al presenteprocedimento, avuto riguardo anche ai contrasti interpretativi delle corti dimerito sulla normativa catastale”. Nella specie non sussistono le condizioniinnanzi indicate.Trova infatti applicazione il principio espresso dalle Sezioni Unite di questaCorte secondo cui il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio diuna valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti dellatrattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato deiprincipi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. Un., 5 giugno2018, n. 14437 - nello stesso senso, da ultime: Cass., 6 settembre 2024,nn. 24033, 24042 e 24050; Cass., 15 ottobre 2024, n. 26807), con laprecisazione che la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile, diper sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se nonoggettivamente inedite e già assistite da un pregresso orientamento, cui laCorte fornisce il proprio contributo. Peraltro, nel caso di specie, come diseguito sarà evidenziato, il tema oggetto del giudizio non è nemmenonuovo nella giurisprudenza di questa Corte.2. Premesso quanto innanzi, possono ora trattarsi i singoli motivi delricorso principale.2.1.Con la prima censura del ricorso principale si denuncia la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 132 c.p.c.,comma 2, n. 3 e 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 74,comma 1, della legge n. 342 del 2000; dell’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4del d.lgs. n. 546 1992, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Sisarebbe, in tesi, al cospetto di una motivazione apparente, perplessa eNumero registro generale 24778/2024Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 12235/2026Data pubblicazione 01/05/2026contraddittoria, della nullità della sentenza per totale carenza dimotivazione in fatto e diritto in quanto: 1) completamente carentedell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione diprimo grado e delle considerazioni che hanno indotto la corte adisattenderle; 2) ometterebbe di esporre concisamente i motivi in fatto ediritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logicoseguito per pervenire alla decisione assunta.Il motivo è infondato.La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c.(e nel caso di specie dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992) ericonducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., si configura quando questa manchi del tutto – nelsenso che alla premessa dell'oggetto del decidere, risultante dallosvolgimento del processo, segue l'enunciazione della decisione, senzaalcuna argomentazione – ovvero nel caso in cui essa formalmente esistacome parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte inmodo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè diriconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. S.U. 07/04/2014, n.8053; successivamente, tra le tante, Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass.25/09/2018, n. 22598). Le Sezioni Unite della Corte hanno, altresì,precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (come ricordato da ultimo da Cass.23/05/2022, n. 16653).Il giudice di merito non è incorso nel vizio denunciato in quanto lamotivazione rende palese il percorso logico argomentativo sotteso alNumero registro generale 24778/2024Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 12235/2026Data pubblicazione 01/05/2026decisum ossia la necessità, laddove si proceda all’iscrizione in catastodell’immobile, che allo stesso venga attribuita una rendita.2. Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 1 d.m.701/1994 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per manifestaillogicità e contraddittorietà della sentenza, in relazione al primo motivo diappello, in quanto i giudici, nel motivare la legittimità del provvedimentodi rigetto del Docfa, avrebbero omesso di considerare la normativa diriferimento che invece ne imporrebbe l’accettazione e stabilisce un poteredi controllo in rettifica che è solo successivo alla sua registrazione. Da ciòdiscende, in tesi, la non discrezionalità della registrazione del Docfa. Èdenunciata altresì la violazione della procedura operativa n. 123 del04/08/2008, Prot. n. 57031, par. 6.1.1.3. Con la terza censura è denunciata la violazione o falsa applicazionedegli artt. 6, 9 e 10 del r.d.l. n. 652 del 1939 e dell’art. 36 d.P.R. n. 600del 1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Il giudice di meritoavrebbe illegittimamente stabilito che agli edifici di culto non locati, cheneppure devono essere iscritti in Catasto, debba essere attribuita unarendita catastale.4. Con la quarta censura è denunciata la violazione degli artt. 3, 8 e 19della Costituzione, artt. 9 e 11 CEDU e dell’art. 1 del Protocollo addizionalen. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, da solo e incombinato disposto con l'articolo 14; nonché dell’art. 10 Trattato sulfunzionamento dell’Unione europea in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. in relazione al terzo motivo di ricorso riferito alla violazione dellalibertà religiosa e di discriminazione conseguente ad un agire frammentatoe disomogeneo della pubblica amministrazione. La Corte di Giustiziatributaria di secondo grado avrebbe omesso di pronunciarsi relativamentealla violazione della libertà religiosa e alla discriminazione conseguente adun agire frammentato e disomogeneo della pubblica amministrazione.5. I motivi possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.Numero registro generale 24778/2024Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 12235/2026Data pubblicazione 01/05/2026Ritiene questa Corte di dovere dare continuità all’indirizzoinaugurato con la sentenza Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537 - che inrelazione ad un bene di culto della chiesa Parrocchia S.S.P.P. inVentimiglia, ha ritenuto corretta una rendita di valore diverso da zero - edi recente confermato da Cass., 19 novembre 2024 n. 29823.5.1. Appare opportuno richiamare, in questa sede, i punti salientidella decisione da ultimo indicata ove è stato precisato che:- con specifico riferimento ai fabbricati adibiti al culto non sussistel’obbligo della dichiarazione in catasto, a norma dell’art. 6, comma 3, lett.c, del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 1939, n. 1249 (secondo cui: «3. Non sono soggetti adichiarazione: [...] c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;»,esclusione confermata dall’art. 8, seconda parte, del regolamento per laformazione del nuovo catasto edilizio urbano di cui al d.P.R. 1° dicembre1949, n. 1142 (a tenore del quale: «Parimenti non si classificano le unitàimmobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non sianoraggruppabili in classi, quali [...] fabbricati destinati all'esercizio pubblicodel culto [...], e simili»);- l’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, non haricompreso gli edifici destinati al culto pubblico tra le unità che si possonoiscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (essendovi elencatisoltanto «[...] i seguenti immobili: a) fabbricati o loro porzioni in corso dicostruzione o di definizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioniproduttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado; c) lastricisolari; d) aree urbane»);- la nota trasmessa dall’Agenzia delle Entrate - Direzione CentraleServizi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio2018, prot. n. 105363, ha aggiunto che: «Pertanto, sotto il profilostrettamente catastale, si ritiene che ad ogni unità immobiliare urbana, sedichiarata, deve essere comunque associata una rendita ordinaria che, inNumero registro generale 24778/2024Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 12235/2026Data pubblicazione 01/05/2026considerazione della richiamata esenzione stabilita dal citato art. 36 edalle norme connesse alle attività impositive dei Comuni, non è opportunosia sottoposta a rettifica, sempreché la relativa quantificazione sia stataindividuata secondo criteri di ragionevolezza, sulla base delle regoledell’estimo catastale;- secondo il costante orientamento di legittimità non sussiste alcunarelazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall'imposizionericonosciuta ad un edificio per la sua specifica destinazione d'uso in quantola rendita catastale non costituisce un'imposta né un presuppostod'imposta (Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., Sez., 19 febbraio 2015,n. 3354; Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537). Per cui, l’attribuzione dellarendita non esclude che l’ente possa beneficiare dell’esenzione da untributo in relazione alla speciale destinazione dell’immobile censito incatasto. In tal senso, l’art. 36, comma 3, prima parte, del d.lgs. 22dicembre 1986, n. 917, secondo cui: «Non si considerano produttive direddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinateesclusivamente all'esercizio del culto», deve essere riferito al redditocostituente il presupposto delle imposte dirette, non avendo alcunaevidenziata anche dall’art. 25, comma 1, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n.917, che definisce i redditi fondiari come «quelli inerenti ai terreni e aifabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti,con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto ediliziourbano»;- ne discende che gli edifici adibiti al culto pubblico sono esentatidalla dichiarazione in catasto, ma, nel caso di inserimento oaggiornamento del classamento, soggiacciono sempre all’attribuzione diuna rendita, sia pure a soli fini statistico–inventariali.Numero registro generale 24778/2024Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 12235/2026Data pubblicazione 01/05/20266. Ad avviso di questo Collegio tale orientamento va in questa sederibadito non apparendo, peraltro, decisive, in senso contrario, leconsiderazioni svolte dalla parte ricorrente.6.1. Va osservato, in particolare, che l’associazione assume, in sintesi,richiamando il decisum dei giudici territoriali, che nel caso degli edifici diculto, non essendo considerati gli stessi, di per sé, produttivi di reddito inbase all’art. 36 del d.P.R. n. 917 del 1986, se non sono oggetto dilocazione, sarebbe preclusa la possibilità di attribuire una renditacatastale, neppure con finalità inventariali. Ciò sarebbe confermatodall’art. 5 del r.d.l. n. 652/1939, per il quale un immobile inadatto aprodurre un reddito non potrebbe essere iscritto in catasto, e dall’art. 6del medesimo r.d.l., che comprende nell’elenco di tipologie di immobili nonespressivi di reddito per loro natura, dispensati dall’iscrizione in catastoed, altresì, dalla massima 59 contenuta nella Circolare n. 134 del 1941 delMinistero delle finanze e dalla circolare dell'Agenzia del territorio n.6/2012 del 30 novembre 2012, ora assurta a legge ex art. 1, comma 244,n. 190/2014, qualificandola norma di rango superiore.Secondo le norme citate, quindi, a dire della ricorrente, per la maggiorparte degli immobili ricadenti all’interno delle categorie D ed E è richiestal’attribuzione della rendita con metodo diretto; tuttavia, nello specificocaso riferito ai luoghi di culto (E/7), stante la loro funzione quali operepubbliche a servizio della collettività e la loro oggettiva incapacità diprodurre reddito, in quanto autonomia funzionale e reddituale, ladeterminazione della rendita avviene in un solo caso, quello in cuil’immobile sia oggetto di un contratto di locazione. Evidenzia che il fulcrodell’argomentazione dell’Agenzia ricorrente risiede nell’art. 3, comma 2,del d.m. n. 28/1998, il quale elenca alcune tipologie di immobili daiscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (es. fabbricati in corso dicostruzione, lastrici solari), tesi che non considera che il d.m. citato è unafonte normativa secondaria (regolamento) e, come tale, non puòNumero registro generale 24778/2024Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 12235/2026Data pubblicazione 01/05/2026derogare, modificare o abrogare le disposizioni contenute in fonti di rangoprimario, quali il r.d.l. n. 652/1939 e il d.P.R. n. 1142/1949.6.2. Giova ribadire che questa Corte ha più volte chiarito che la renditacatastale attribuita ad un immobile adibito a culto non è un tributo né unpresupposto di imposizione fiscale, ma ha un valore tecnico-estimativolegato all’iscrizione nel catasto. Ciò implica che l’attribuzione di unarendita non incide sull’imponibilità fiscale dell’immobile ai fini dei tributidiretti e locali, nel senso che l’esenzione legata alla specifica destinazionedell’immobile non viene meno per il solo fatto che l’immobile ha unarendita catastale positiva. Sulla distinzione ontologica tra rendita catastalee presupposto d’imposta occorre ricordare che è principio consolidato dellagiurisprudenza di legittimità che la rendita catastale costituisca un valoretecnico-patrimoniale, funzionale all’inventariazione e classificazione delpatrimonio immobiliare, e non integri di per sé né un tributo né unautonomo presupposto impositivo. È stato reiteratamente affermato chenon sussiste alcuna relazione tra la rendita catastale attribuita edesenzione dall’imposizione riconosciuta a un edificio per la sua specificadestinazione d’uso, in quanto la rendita catastale non costituisceun’imposta né un presupposto d’imposta, sulla scorta dei principigiurisprudenziali sopra richiamati. Ne deriva che l’attribuzione di unarendita catastale non determina né può determinare la trasformazione diun immobile esente in immobile imponibile. L’esenzione fiscale degli edificidestinati esclusivamente al culto deriva, quindi, dalla loro destinazioneoggettiva e funzionale, non dalla loro iscrizione o meno in catasto, nédall’ammontare della rendita eventualmente attribuita. Pertanto,l’eventuale presenza di rendita catastale non incide sull’esenzione, noncostituisce elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di capacitàcontributiva e non integra un autonomo fatto generatore di imposta.6.3. Fatta tale necessaria premessa, deve ribadirsi che in base allanormativa catastale sopra richiamata se è vero che l’art. 6 del r.d.l. n.Numero registro generale 24778/2024Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 12235/2026Data pubblicazione 01/05/2026652/1939, comma 3, e l’art. 36 del d.P.R. n. 917/1986 esentino gli edificidi culto sia dall’imposizione, in ragione della loro specifica destinazioned’uso, sia dall’iscrizione in catasto in ragione della mancanza diproduttività in assenza di locazione, tali esenzioni non implicanol’esclusione della facoltà dell’ente religioso di procedere a dichiarazione alcatasto ai fini civilistici e gestionali ed, in questa diversa ipotesi, subentral’applicazione delle norme appositamente contemplate volte a realizzare ilcoordinamento con i principi vigenti in materia di attribuzione della renditacatastale nelle ipotesi di esenzione previste in relazione a particolaritipologie di beni.6.4. Qualora, quindi, il proprietario proceda alla dichiarazione ovenga effettuata la variazione catastale – così come avvenuto nellafattispecie - l’immobile deve necessariamente essere censito secondo leregole generali, sulla scorta delle norme catastali di riferimento, fra cui ild.m. 28/1998, con attribuzione di rendita.6.5. Occorre, quindi, muovere dalle citate norme integrative di cui ald.m. n. 28/1998 e al d.m. n. 701/1994, che disciplinano talecoordinamento nel caso specifico dell’iscrizione in catasto di un beneesentato, ammesso dall’ordinamento su iniziativa del proprietario e ai finicivilistici, con indicazione da parte dello stesso di quella che ritenga esserela rendita attribuibile.Nella fattispecie in esame, sulla scorta delle norme integrative soprarichiamate, emerge chiaramente che per gli edifici di culto non locatil’eventuale iscrizione in catasto ai fini civili non prescinde dall’attribuzionedi una rendita, non essendo individuata la relativa fattispecie nell’appositoelenco dei beni ritenuti suscettibili di iscrizione senza rendita (art. 3, d.m.n. 28 del 1998), disposizione speciale non suscettibile di applicazioneanalogica.Ciò risulta, peraltro, logico e comprensibile tenuto conto che dallaformulazione dell’art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 da cuiNumero registro generale 24778/2024Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 12235/2026Data pubblicazione 01/05/2026emerge che per la sussistenza del reddito di fabbricati non è necessarial’effettiva produttività del bene, essendo soltanto richiesta la “suscettibilitàdel bene a produrla”.Nel caso degli edifici di culto tale suscettibilità è pacificamentesussistente e connessa alla (potenziale) locazione dell’immobile,condizione che ancorché possa non essere concreta e attuale, non di menopotrebbe realizzarsi in futuro, consentendo la valorizzazione di unarendita.6.6. Nemmeno le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia delterritorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, citata dalla partecontroricorrente, relative alle modalità di determinazione della renditacatastale degli immobili delle categorie speciali (D) e particolari (E),possono, per loro natura e contenuti, ritenersi preminenti né configurareun mezzo per orientare l’interpretazione della disciplina catastale dei benidi culto.Come è dato desumere dal contenuto di detta circolare la stessadetta istruzioni finalizzate a fornire genericamente, sul piano pratico-applicativo, le modalità di redazione delle dichiarazioni, e non a fissare ladisciplina dei casi specifici che è, invece, riservata, nel caso dei beni diculto, al complesso delle norme sopra richiamate, rispetto alle quali lemodalità di redazione risultano meramente strumentali.In particolare, non è corretto ragionare in termini di gerarchia dellefonti normative, posto che le disposizioni ricomprese nella categoria E/7 –beni destinati al culto di cui al d.m. n. 28 del 1998 e al d.m. n. 701 del1994, che prevedono l’attribuzione di un valore ai beni iscritti in catastoanche in assenza di rendita catastale non si pongono né in un rapporto disubordinazione né di prevalenza rispetto alla circolare n. 6/2012dell’Agenzia delle Entrate.Le due fonti operano, infatti, su piani differenti della disciplina: dauna parte, le norme relative alla categoria E/7 si limitano a stabilire che,Numero registro generale 24778/2024Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 12235/2026Data pubblicazione 01/05/2026ai fini dell’imposizione fiscale, anche i beni censiti in catasto ma privi direndita catastale debbano, comunque, essere valorizzati, introducendo,dunque, un criterio di rilevanza fiscale del bene sia pure a fini inventariali;sotto altro profilo, la circolare n. 6/2012 interviene esclusivamente suldiverso e successivo versante tecnico-estimativo, fornendo indicazionioperative circa le metodologie da adottare per l’attribuzione della renditacatastale nei casi in cui essa debba essere determinata. Ne discende chele due normative non interferiscono fra di loro, atteso che le stessedisciplinano profili differenti e tra loro complementari della medesimamateria: le prime attengono al presupposto di rilevanza fiscale del bene econcernono l’an della valorizzazione fiscale del bene, mentre la circolaresuddetta si limita a dettare criteri tecnico-estimativi per la determinazionedella rendita catastale e, quindi, attiene al quomodo della determinazionedella rendita.7. Sotto altro profilo deve rilevarsi che, l’art. 10 r.d.l. 652/1939, invigore dal 9 giugno 1948, per effetto delle modifiche di cui all’art. 2 d.lgs.514/1948 così dispone: “La rendita catastale delle unità immobiliaricostituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all' art. 28 della legge8 giugno 1936, n. 1231 costruiti per le speciali esigenze di una attivitàindustriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estraneaalle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata constima diretta per ogni singola unità. 2. Egualmente si procede per ladeterminazione della rendita catastale delle unità immobiliari che nonsono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle lorocaratteristiche”.L’art. 8 d.P.R. 1142/1949 in tema di “Accertamento di immobili adestinazione speciale o particolare” in vigore dal 19 marzo 1950, a suavolta, prevede: “La classificazione non si esegue nei riguardi dellecategorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in generedai fabbricati previsti nell' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231,Numero registro generale 24778/2024Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 12235/2026Data pubblicazione 01/05/2026costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale enon suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senzaradicali trasformazioni. Parimenti non si classificano le unità immobiliariche, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili inclassi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazioneinterna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinatiall'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili” ed ilsuccessivo art. 30 avente ad oggetto “Determinazione della renditacatastale di immobili a destinazione speciale o particolare” precisa: “Letariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8.Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a talicategorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità”.Con riferimento agli edifici in questione la rendita va, dunque,sempre attribuita risultando, “in parte qua” superate, per effetto dellanormativa sopravvenuta citata, le “Istruzioni” del 1941, ritenute decisiveai fini che occupano da parte ricorrente.8. Quindi risulta palese che, nel caso di specie, l’attribuzione di unarendita diversa da zero sia dovuta alla corretta interpretazione del quadronormativo di riferimento valevole nella generalità dei casi in relazione aibeni di culto e tale orientamento non contrasta con i principi costituzionalidi capacità contributiva (art. 53 Cost.), di ragionevolezza e proporzionalitàdell’imposizione e di tutela costituzionale della libertà religiosa e del culto(artt. 8 e 19 Cost.).9. Né vengono in rilievo questioni relative alla violazione dellanormativa sovranazionale di cui agli artt. 9, 11, 14 [OSCURATO:PERSONA] diritti dell’uomo, art.1 del Protocollo 1 alla Convenzione europea edart. 10 [OSCURATO:PERSONA] in ragione di condottediscriminatorie e non imparziali dell’Agenzia rispetto agli altri edifici diculto accettati dall’ Ufficio.Numero registro generale 24778/2024Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 12235/2026Data pubblicazione 01/05/20269.1. Come già rilevato da questa Corte, con la pronunzia n.20396/2025 relativa ad un giudizio in cui era parte la CongregazioneCristiana dei Testimoni di Geova, non sono chiare le ragioni per cuidovrebbe venire in rilievo, nel caso di specie, la Convenzione EDU, attesoche si verte in materia fiscale, che è, in linea generale, sottratta dallanozione di diritti civili (cfr. Corte EDU, Ferrazzini c Italia).Si citano, peraltro, talune decisioni della Corte di Strasburgo, ma senzaspiegare quale rilievo, in concreto, possano avere nel caso di specie.Invero se da un verso non è dato comprendere sotto quale profilo lanormativa in esame, per come interpretata, si porrebbe quale ostacolo alperseguimento di scopi religiosi, la parte controricorrente evoca profili didiscriminazione religiosa che non appaiono in discussione nel caso dispecie atteso che, nel presente giudizio, si tratta semplicemente di unavviso di rettifica del valore dichiarato rispetto ad un edificio adibito alculto rientrante nella categoria E/7, questione di applicazione generale neiconfronti di tutti i potenziali contribuenti, e del tutto avulsa dalla religioneprofessata dell’ente interessato.10. Il ricorso va quindi respinto dovendosi ribadire il seguenteprincipio di diritto: «In ipotesi di dichiarazione o variazione catastale diedifici adibiti al culto pubblico, l’immobile deve necessariamente esserecensito secondo le regole generali sulla scorta delle norme catastali diriferimento ed atteso che i predetti edifici non rientrano tra gli immobiliiscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita di cui all’art. 3, comma 2,del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, la dichiarazione per l'accertamento diimmobili urbani di nuova costruzione (ex art. 56 del regolamento di cui ald.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142), ovvero la dichiarazione di variazione (exart. 20 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 8aprile 1948, n. 514), devono contenere la proposta di attribuzione dellacategoria e della rendita che non può essere pari a zero (in quanto unità aNumero registro generale 24778/2024Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 12235/2026Data pubblicazione 01/05/2026“destinazione particolare”) e sono soggette al controllodell’amministrazione finanziaria anche in vista della determinazione,seppure a soli fini statistico–inventariali, della rendita definitiva, ai sensidell’art. 1, commi 2 e 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701».11. L’agenzia propone ricorso incidentale condizionato con il qualedenuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n.546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Il ricorso incidentale condizionato è assorbito dal rigetto del ricorsoprincipale.12. In conclusione il ricorso principale è respinto, mentre l’incidentalecondizionato è assorbito. La peculiarità della questione controversa, primad’oggi non ancora oggetto di un orientamento consolidato, giustifica laintegrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; compensa trale parti le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, in data 26 marzo 2026IL PRESIDENTE([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 12235/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris