CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15620/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Caltanissetta; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il febbraio 2022 la Corte di appello di Caltanissetta confermava il provvedimento impugnato, pronunciato il 29 settembre 2021, con cui il Tribunale di Caltanissetta respingeva l'istanza di revoca della confisca dei beni oggetto dell'originario provvedimento ablatorio, emesso dallo stesso Tribunale 1'11 aprile 2013. Il respinginnento dell'istanza di revoca veniva giustificato dalla Corte territoriale nissena dall'assenza di elementi di novità processuale - rilevanti ai sensi dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, essendo stato l'originario provvedimento di confisca emesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - idonei a determinare una rivisitazione del compendio probatorio che aveva legittimato l'ablazione dei beni controversi e a consentirne la restituzione agli aventi diritto. Si riteneva, infatti, che non possedevano le connotazioni di novità probatoria invocate le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle quali si sarebbe desunta la disponibilità finanziaria del nucleo familiare degli incisi per acquisire i beni immobili sottoposti ad ablazione, avendo la famiglia Vella-Pepe ricevuto dalla vendita di due unità immobiliari - la prima acquistata da [OSCURATO:PERSONA] per 387.000,00 euro, la seconda acquistata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per 360.000,00 euro - somme per un importo complessivo di 747.000,00 euro. 2. Avvero l'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorrevano congiuntamente per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 24 e 28 d.lgs. n. 159 del 2011, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di revocare la misura ablatoria presupposta, disattendendo le connotazioni di novità probatoria rappresentate dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si deduceva, in proposito, che la Corte di appello di Caltanissetta non aveva tenuto conto del fatto che il nucleo familiare degli odierni ricorrenti, nell'arco temporale compreso tra il 2006 e il 2007, disponeva di cespiti economici consistenti, attestati dalle operazioni immobiliari concluse, per un verso, con [OSCURATO:PERSONA], per altro verso, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, al contrario di quanto affermato nel provvedimento censurato, legittimavano l'acquisto dei beni sottoposti ad ablazione. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 67 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivannente conto delle ragioni che imponevano di disattendere le allegazioni difensive, che avevano consentito di accettare che i beni controversi erano stati acquistati con risorse finanziarie accumulate mediante le condotte di evasione fiscale realizzate nello svolgimento delle attività economiche gestite dalla famiglia Vella-Pepe, che dovevano ritenersi legittimamente utilizzabili. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorsi proposti congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 2. In via preliminare, deve rilevarsi che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, secondo quanto previsto dall'art. 4, comnna 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575, è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che devono escludersi dall'ambito dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi denunciare, ai sensi della lettera c) della stessa disposizione, solo la motivazione inesistente o merannente apparente, integrante la violazione dell'obbligo di provvedere con atto motivato. In sede di legittimità, dunque, non è deducibile il vizio di motivazione del provvedimento ablatorio, a meno che questa non sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito nell'adozione del provvedimento; ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione adottata (Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007-01; Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805-01; Sez. 6, n. 15107 del 17/12/2003, dep. 2004, Criaco, Rv. 229305-01). Questo orientamento ermeneutico ha ricevuto l'ulteriore suggello delle Sezioni Unite, che, nel solco della giurisprudenza di legittimità che si è richiamata, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comnna, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01). Tale approdo giurisprudenziale, infine, è stato avallato dalla Corte costituzionale, che con la sentenza 15 aprile 2015, n. 106 - nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-ter legge n. 575 del 1965 - ha, tra l'altro, affermato che «il sistema delle misure di prevenzione ha [...] una sua autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie di pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di prevenzione, della quale costituisce presupposto ineludibile» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015). Secondo la Corte costituzionale, non sarebbe ipotizzabile una diversa opzione ermeneutica, essendo irrazionale «il sistema che si verrebbe a delineare [...]». Si determinerebbe, infatti, una differente «estensione del sindacato della Corte di cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimo presupposto della pericolosità del proposto, a seconda che venga in rilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l'irrazionalità sarebbe evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento [...]» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015, cit.). 2.1. Quanto, invece, alla revoca della confisca, richiesta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - della cui applicazione al caso di specie si controverte -, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità, da tempo, l'ha ritenuta ammissibile, chiarendo che l'istituto revocatorio è «diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio; affinché il giudizio sia ritenuto "nuovo", esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente» (Sez. 6, n. 28267 del 10/05/2017, Buzzerio, Rv. 270414-01). Occorre, pertanto, fondare il nuovo giudizio su elementi probatori connotati da novità, per inquadrare i quali occorre evidenziare che «sono prove sopravvenute rispetto alla conclusione del relativo procedimento, rilevanti ai fini della revoca, anche quelle preesistenti ma non valutate nemmeno implicitamente poiché scoperte dopo che la statuizione sulla confisca è divenuta definitiva» (Sez. 2, n. 19414 del 12/03/2019, Ficara, Rv. 276063-01). Questo orientamento ermeneutico, com'è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato, che, a sua volta, trae origine dal risalente intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, secondo cui: «Il provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell'art. 2-ter, comma terzo, L. 31 maggio 1975 n. 575 (disposizioni contro la mafia) è suscettibile di revoca "ex tunc" a norma dell'art. 7, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), allorché sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita» (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955-01). 3. Passando a considerare le singole posizioni processuali, innanzitutto, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata. Osserva il Collegio che la terza interessata [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi sprovvista della legittimazione a proporre ricorso per cassazione, non avendo la ricorrente partecipato al giudizio di merito, che si concludeva con l'adozione del provvedimento impugnato, deliberato dalla Corte di appello di Caltanissetta 1'11 febbraio 2022. Si consideri che l'istanza di revoca dell'originaria confisca, disposta dal Tribunale di Caltanissetta 1'11 aprile 2013, così come qualificata dalla Corte di appello di Caltanissetta, che trasmetteva l'atto di impugnazione allo stesso Tribunale, veniva presentata nell'esclusivo interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ne discende che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui [OSCURATO:PERSONA], non avendo partecipato al giudizio conclusosi con la deliberazione dell'ordinanza impugnata da parte della Corte di appello di r Caltanissetta, ex art. 7 legge n. 1423 del 1956, non era legittimata a ricorrere per cassazione avverso lo stesso provvedimento. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 4. Parimenti inammissibili devono ritenersi i ricorsi per cassazione proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali terze interessate. Osserva il Collegio che le terze interessate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono ritenersi sprovviste della legittinnazione a proporre ricorso per cassazione, non risultando depositata in atti la procura speciale rilasciata al loro difensore di fiducia, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], necessaria per presentare l'impugnazione in oggetto di vaglio. La giurisprudenza di legittimità, invero, ha costantemente affermato che il difensore del terzo interessato non munito di procura speciale non è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento che dispone la misura di prevenzione della confisca, affermando un principio che deve ritenersi estensibile alle ipotesi, analoghe a quelle in esame, in cui venga presentata un'istanza di revoca di un provvedimento ablatorio (Sez. 2, n. 27037 del 27/03/2012, Bini, Rv. 253404; Sez. 1, n. 10398 del 29/02/2012, Lucà, Rv. 252925-01; Sez. 6, n. 13154 del 19 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246692-01). Questa posizione ermeneutica, peraltro, è stata ulteriormente ribadita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato l'inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto, in materia di misure di prevenzione patrimoniale, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, dep. 2015, Borrelli, Rv. 260894). Né potrebbe essere diversamente, dovendosi, in proposito, evidenziare che il terzo interessato da una misura di prevenzione patrimoniale, come le altre categorie soggettive considerate nell'art. 100 cod. proc. pen., è esclusivamente portatore di interessi civilistici. Ne consegue che tale soggetto, in conformità a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ., non può stare personalmente in giudizio, ma ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di una procura speciale alle liti al suo difensore (Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256264-01; Sez. 6, n. 13789 del 20/01/2011, Bonura, Rv. 249873-01; Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Pace, Rv. 245440-01). r Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 5. Residua, quindi, la posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], sulla quale si impone, analogamente a quanto statuito per gli altri ricorrenti, una declaratoria di inammissibilità. 5.1. Occorre premettere che il vaglio della posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] postula la disamina delle due censure difensive, afferenti al merito dell'istanza di revoca della misura di prevenzione patrimoniale deliberata dal Tribunale di Caltanissetta 1'11 aprile 2013, articolate nell'interesse di tutti i ricorrenti. Tanto premesso, deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 24 e 28 d.lgs. n. 159 del 2011, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di revocare la misura ablatoria presupposta, disattendendo le connotazioni di novità probatoria rappresentate dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa del ricorrente, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano connotate da novità probatoria ed erano idonee a dimostrare la disponibilità reddituale del nucleo familiare del prevenuto ad acquisire i beni immobili sottoposti ad ablazione, avendo la famiglia Vella-Pepe ricevuto dalla vendita di due unità immobiliari - la prima acquistata da [OSCURATO:PERSONA], la seconda acquistata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - somme per un importo complessivo di 747.000,00 euro. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Caltanissetta riteneva che le fonti di prove introdotte dalla difesa del ricorrente non erano connotate da novità, risultando prive di efficacia dirimente rispetto al compendio probatorio acquisito nell'originario procedimento di prevenzione, relativamente alla sproporzione reddituale accertata in capo alla famiglia Vella-Pepe. Tali elementi probatori, infatti, introducevano dei meri dati contabili, inidonei a disarticolare il percorso argomentativo posto a fondamento della misura ablatoria deliberata dal Tribunale di Caltanissetta 1'11 aprile 2013, mirando a dimostrare che il prezzo corrisposto per l'acquisto di un immobile nella disponibilità della famiglia [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era di 360.000,00 euro e non di 175.000,00 euro e che il prezzo corrisposto per l'acquisto di un immobile nella disponibilità dello stesso nucleo familiare da parte di [OSCURATO:PERSONA] era di 387.000,00 euro e non di 187.000,00 euro. ( Non possono, in proposito, non condividersi le considerazioni espresse nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 5 e 6 del provvedimento impugnato, in cui si evidenziava che «anche ammettendo che i testi indicati dalla difesa riferiscano le circostanze dedotte dalla stessa in sede di gravame [...] e pur ammettendo la possibilità di superare le perplessità legate alla pretesa della difesa di dare la prova di un pagamento a mezzo testimoni senza un supporto documentale, deve rilevarsi che tali 'prove nuove' non potrebbero determinare la revoca del provvedimento ablatorio essendo comunque immutato, e per di più recepito in una disposizione di legge, il principio per cui la prova della legittima provenienza dei beni, in caso di accertata sperequazione tra entrate ed uscite, non può essere desunta da fonti reddituali ricavate da attività in sé lecite ma sottratte agli obblighi di evasione fiscale». A tali considerazioni, deve aggiungersi che la difesa del ricorrente non indicava le ragioni che imponevano di ritenere connotate da novità probatoria, rispetto al provvedimento ablatorio di cui si invocava la revoca, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ribadita dalle Sezioni Unite, secondo cui, in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revoca dell'originaria misura ablatoria, è «sía quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore» (Sez. U n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707-01). 5.1.1. L'assenza di connotazioni di novità degli elementi probatori allegati dalla difesa del ricorrente, dunque, non consentiva l'accoglimento della richiesta di revoca della misura ablatoria deliberata dal Tribunale di Caltanissetta 1'11 aprile 2013. Il prevenuto, invero, si limitava a dedurre le connotazioni di novità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza dimostrare che tali elementi di giudizio potessero essere ritenuti prove nuove, idonee a «mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata [...]», come affermato dalla giurisprudenza di legittimità consolidata (Sez. 6, n. 44609 del 06/10/2015, Alvaro, Rv. 265081-01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che, sul piano fattuale, la prova nuova non può consistere in un qualsiasi elemento favorevole al prevenuto, il quale finirebbe per trasformare un istituto che ha il carattere di rimedio straordinario in una, non consentita, forma di impugnazione tardiva; mentre, sul piano processuale, costituisce una prova nuova solo quella idonea a determinare una modifica radicale delle conclusioni alle quali si era pervenuti nel procedimento di prevenzione presupposto. Le misure ablatorie, infatti, sono suscettibili di revoca, a condizione che siano affette da invalidità genetica e debbano, conseguentemente, essere rimosse per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'eventuale irreversibilità dell'ablazione, che non esclude la possibilità della restituzione dei beni agli aventi diritto o forme comunque riparatorie delle perdite patrimoniali ingiustificatamente subite. Tuttavia, a fronte di tali esigenze di garanzia degli incisi, non possono essere rimessi in discussione con l'istanza di revoca del provvedimento ablatorio irrevocabile, in assenza di profili di novità, elementi di giudizio già considerati nell'originario procedimento di prevenzione, laddove censurati, come nel caso di specie, in termini assertivi o meramente rivalutativi (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, cit.). 5.1.2. Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 5.2. Dall'inammissibilità del primo motivo discende l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 67 d.P.R. n. 917 del 1986, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di disattendere le allegazioni difensive, che avevano consentito di accertare che i beni controversi erano stati acquistati con risorse finanziarie accumulate mediante le condotte di evasione fiscale realizzate nello svolgimento delle attività economiche gestite dalla famiglia Vella-Pepe, che dovevano ritenersi legittimamente utilizzabili. Non può, in proposito, non ribadirsi che le deduzioni difensive, incentrate sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non appaiono idonee a corroborare le tesi sostenute in questa sede, atteso che l'intestazione dei beni di cui si controverte e le allegazioni fornite in ordine all'asserita evasione fiscale posta in essere dalla famiglia Vella-Pepe imponevano di applicare la presunzione di disponibilità illecita dei beni confiscati, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui la «sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del familiare o del terzo intestatario fittizio del bene in favore del proposto non può essere da costoro giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, giacché, altrimenti, sarebbero illogicamente rese inoperative le rispettive presunzioni di interposizione fondate, per quanto attiene ai familiari ed al coniuge, sulla massima di comune esperienza della comunanza di interessi patrinnoniali e di redditi nell'ambito dell'unità familiare entro cui si colloca la persona socialmente pericolosa [..]» (Sez. 1, n. 12629 del 16/01/2019, Macrì, Rv. 274988-01). Pertanto, la parte ricorrente, anziché formulare inammissibili censure fattuali sulle ragioni che giustificavano l'originaria misura di prevenzione patrimoniale, deliberata dal Tribunale di Caltanissetta 1'11 aprile 2013, avrebbe dovuto confrontarsi analiticamente con le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello di Caltanissetta, incentrate sulle inadeguate disponibilità finanziarie della famiglia Vella-Pepe, esplicitando, relativamente ai profili contabili segnalati, le ragioni che non consentivano di recepire la prospettazione accusatoria (Sez. 6, n. 26341 del 09/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276075-01; Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi, Rv. 272091-01; Sez. 5, n. 28628 del 24/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270238-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 5.3. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inannmissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 6. Per queste ragioni, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti