CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24599/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta vizio della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di rapina ascritto all'odierno ricorrente nella forma tentata, alla omessa applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, n. 4), e 62-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrua e logica motivazione, cosicché le stesse devono ritenersi prive di specificità e meramente apparenti (si veda la pag. 4 della impugnata sentenza, ove si sono evidenziate: l'avvenuta consumazione della fattispecie di cui all'art. 628, primo comma, cod. pen., a fronte dell'avvenuto e accertato impossessamento della somma di denaro della persona offesa; le ragioni ostative al riconoscimento delle invocate diminuenti); che, inoltre, deve sottolinearsi come i giudici di appello abbiano respinto le suddette doglianze facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, cosicché le stesse risultano anche manifestamente infondate (con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, si veda, ex plurimis: Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; con riferimento al diniego dell'attenuante della speciale tenuità, si veda: Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287095 - 02; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685 - 01; Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M