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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 febbraio 2022

Cassazione n. 04770/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16188-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in proprio e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LECCO, depositata il 06/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16188/2020 Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Lecco ha rigetNumero sezionale 1008/2022Numero di raccolta generale 4770/2022tato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento Data pubblicazione 14/02/2022 di liquidazione del compenso a lei spettante a fronte dell’attività professionale resa in favore di soggetto difeso di ufficio.

Il Tribunale riteneva corretta la determinazione del compenso operata dal primo giudice, il quale aveva applicato i valori medi di tariffa, riducendoli del 50% a sensi dell’art. 12 del D.M. n. 55 del 2014, ed operando poi l’ulteriore riduzione prevista dall’art. 106 bis del D.P.R. n. 115 del 2002.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Il Ministero, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

RIGETTO del ricorso.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Lecco rigettava l’opposizione proposta dalla Colombo avverso il provvedimento con cui il Giudice di Pace di Lecco aveva liquidato il compenso dovuto al difensore di ufficio di imputato dichiarato irreperibile, ritenendo corretta la determinazione operata dal primo giudice, con applicazione dei valori medi della tariffa, ridotti del 50% in forza dell’art. 12 del D.M. n. 55/2014 ed ulteriormente ridotti di 1/3 per effetto della disposizione di cui all’art. 106-bis del D.P.R. n. 115/2002. [OSCURATO:PERSONA] invoca la cassazione di detta ordinanza affidandosi a due motivi, suscettibili di trattazione unitaria, con i quali censura la decisione del giudice di merito nella parte in cui essa, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16188/2020 mediante l’applicazione in sequenza delle due riduzioni di cui Numero sezionale 1008/2022Numero di raccolta generale 4770/2022 anzidetto, ha di fatto determinato il compenso in misura inferiore al Data pubblicazione 14/02/2022 minimo di tariffa, espressamente divenuto inderogabile in forza del combinato disposto di cui agli artt. 12 del D.M. n. 55/2014 e 13, sesto comma, della nuova legge professionale forense n. 247/2012.

Ad avviso della ricorrente, i minimi di tariffa, di cui l’attuale formulazione dell’art. 12 del D.M. n. 55/2014 stabilisce l’inderogabilità, si applicano anche alle liquidazioni giudiziali dei compensi dell’avvocato, in forza della clausola di cui al richiamato comma 6 dell’art. 13 della Legge n. 247/2012.

La tesi è infondata, posto che la liquidazione del compenso dovuto al difensore di ufficio di imputato irreperibile, analogamente a quello da riconoscere al difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non deve superare il valore medio della tariffa, e quindi –nel sistema attualmente in vigore– il valore indicato dalla tariffa per lo scaglione in concreto applicabile, né può essere ridotto al di sotto del minimo (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 31404 del 02/12/2019, Rv. 656257; conf.

Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 26643 del 12/12/2011, Rv. 620034).

Nel caso di specie, il Tribunale ha dato atto che il Giudice di Pace aveva determinato il compenso in misura del tutto coerente con i principi appena richiamati, applicando il valore della tariffa in vigore e riducendolo del 50%, corrispondente alla massima decurtazione ammessa dalla tariffa medesima.

La successiva applicazione della ulteriore decurtazione di cui all’art. 106-bis del D.P.R. n. 115/2002 non costituisce violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell’imputato irreperibile, e dall’altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell’interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell’avvocato ad un compenso equo, che avevano condotto questa F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16188/2020 Corte a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità Numero sezionale 1008/2022Numero di raccolta generale 4770/2022 costituzionale dell’art. 130 del D.P.R. n. 115/2002 (Cass.

Data pubblicazione 14/02/2022Sez. 2, Sentenza n. 9808 del 23/04/2013, Rv. 626252; Corte cost. n. 350 del 2005, n. 201 del 2006, n. 270 del 2012).

Anche in questo caso, infatti, si configura un moderato sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che da un lato non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall’art. 106-bis in esame non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell’attività, e dall’altro lato si giustifica alla luce della tutela dell’interesse generale di cui anzidetto.

Né viene dedotta, nel ricorso in esame, alcuna illecita applicazione retroattiva dell'art. 106-bis del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto nell’ordinamento dall'art. 1, comma 606, lett. b), della L. n. 147 del 2013 (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3534 del 11/02/2021, Rv. 660326).

Infine, non si configura alcun contrasto con l’ordinanza n. 6686/2019 di questa Corte, richiamata nel secondo motivo del ricorso, perché in quel caso è stata cassata l'ordinanza con cui il giudice di merito, dopo aver affermato l’applicabilità delle tariffe di cui al D.M. n. 127 del 2004, aveva ridotto i compensi ad un terzo del minimo tariffario, in virtù dell'entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006 (il quale, al contrario, dispone che "il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale"), peraltro in relazione ad attività già esaurita all’atto dell’entrata in vigore della predetta normativa”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

Con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha contestato la proposta del relatore, insistendo nel richiamo dell’ordinanza n. 6686/2019 di questa Corte, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16188/2020 Numero sezionale 1008/2022 e proponendo una lettura delle norme secondo la quale il valore Numero di raccolta generale 4770/2022 minimo inderogabile che il giudice non può valicare non sarebbe Data pubblicazione 14/02/2022 quello previsto dalla tariffa professionale in vigore, e dunque dal D.M. n. 55 del 2014, bensì quello risultante dall’applicazione di tutte le decurtazioni ammesse, ivi inclusa quella di cui all’art. 106 bis del D.P.R. n. 115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA] non condivide simile argomentazione, poiché essa equivarrebbe a svuotare di contenuto pratico l’abbattimento specificamente previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002 in funzione delle esigenze –richiamate dalla giurisprudenza indicata nella proposta– di contemperamento tra la tutela dell’interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell’avvocato ad un compenso equo.

Né può sostenersi che il precedente invocato dalla ricorrente militi a favore della tesi dalla medesima proposta, poiché questa Corte, in quell’occasione, si è limitata ad affermare l’inderogabilità dei minimi tariffari: principio, quest’ultimo, che non viene assolutamente revocato in dubbio dal provvedimento impugnato, il quale ha confermato la liquidazione del compenso nel rispetto del minimo previsto dalla vigente tariffa professionale.

Il ricorso va quindi rigettato, in coerenza con la proposta del relatore.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 27 gennaio 2022.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16188/2020 Numero sezionale 1008/2022 Numero di raccolta generale 4770/2022Il PresidenteData pubblicazione 14/02/2022 (L.G.

Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16188-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in proprio e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LECCO, depositata il 06/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16188/2020 Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Lecco ha rigetNumero sezionale 1008/2022Numero di raccolta generale 4770/2022tato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento Data pubblicazione 14/02/2022 di liquidazione del compenso a lei spettante a fronte dell’attività professionale resa in favore di soggetto difeso di ufficio. Il Tribunale riteneva corretta la determinazione del compenso operata dal primo giudice, il quale aveva applicato i valori medi di tariffa, riducendoli del 50% a sensi dell’art. 12 del D.M. n. 55 del 2014, ed operando poi l’ulteriore riduzione prevista dall’art. 106 bis del D.P.R. n. 115 del 2002. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Il Ministero, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. RIGETTO del ricorso. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Lecco rigettava l’opposizione proposta dalla Colombo avverso il provvedimento con cui il Giudice di Pace di Lecco aveva liquidato il compenso dovuto al difensore di ufficio di imputato dichiarato irreperibile, ritenendo corretta la determinazione operata dal primo giudice, con applicazione dei valori medi della tariffa, ridotti del 50% in forza dell’art. 12 del D.M. n. 55/2014 ed ulteriormente ridotti di 1/3 per effetto della disposizione di cui all’art. 106-bis del D.P.R. n. 115/2002. [OSCURATO:PERSONA] invoca la cassazione di detta ordinanza affidandosi a due motivi, suscettibili di trattazione unitaria, con i quali censura la decisione del giudice di merito nella parte in cui essa, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16188/2020 mediante l’applicazione in sequenza delle due riduzioni di cui Numero sezionale 1008/2022Numero di raccolta generale 4770/2022 anzidetto, ha di fatto determinato il compenso in misura inferiore al Data pubblicazione 14/02/2022 minimo di tariffa, espressamente divenuto inderogabile in forza del combinato disposto di cui agli artt. 12 del D.M. n. 55/2014 e 13, sesto comma, della nuova legge professionale forense n. 247/2012. Ad avviso della ricorrente, i minimi di tariffa, di cui l’attuale formulazione dell’art. 12 del D.M. n. 55/2014 stabilisce l’inderogabilità, si applicano anche alle liquidazioni giudiziali dei compensi dell’avvocato, in forza della clausola di cui al richiamato comma 6 dell’art. 13 della Legge n. 247/2012. La tesi è infondata, posto che la liquidazione del compenso dovuto al difensore di ufficio di imputato irreperibile, analogamente a quello da riconoscere al difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non deve superare il valore medio della tariffa, e quindi –nel sistema attualmente in vigore– il valore indicato dalla tariffa per lo scaglione in concreto applicabile, né può essere ridotto al di sotto del minimo (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 31404 del 02/12/2019, Rv. 656257; conf. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 26643 del 12/12/2011, Rv. 620034). Nel caso di specie, il Tribunale ha dato atto che il Giudice di Pace aveva determinato il compenso in misura del tutto coerente con i principi appena richiamati, applicando il valore della tariffa in vigore e riducendolo del 50%, corrispondente alla massima decurtazione ammessa dalla tariffa medesima. La successiva applicazione della ulteriore decurtazione di cui all’art. 106-bis del D.P.R. n. 115/2002 non costituisce violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell’imputato irreperibile, e dall’altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell’interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell’avvocato ad un compenso equo, che avevano condotto questa F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16188/2020 Corte a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità Numero sezionale 1008/2022Numero di raccolta generale 4770/2022 costituzionale dell’art. 130 del D.P.R. n. 115/2002 (Cass. Data pubblicazione 14/02/2022Sez. 2, Sentenza n. 9808 del 23/04/2013, Rv. 626252; Corte cost. n. 350 del 2005, n. 201 del 2006, n. 270 del 2012). Anche in questo caso, infatti, si configura un moderato sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che da un lato non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall’art. 106-bis in esame non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell’attività, e dall’altro lato si giustifica alla luce della tutela dell’interesse generale di cui anzidetto. Né viene dedotta, nel ricorso in esame, alcuna illecita applicazione retroattiva dell'art. 106-bis del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto nell’ordinamento dall'art. 1, comma 606, lett. b), della L. n. 147 del 2013 (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3534 del 11/02/2021, Rv. 660326). Infine, non si configura alcun contrasto con l’ordinanza n. 6686/2019 di questa Corte, richiamata nel secondo motivo del ricorso, perché in quel caso è stata cassata l'ordinanza con cui il giudice di merito, dopo aver affermato l’applicabilità delle tariffe di cui al D.M. n. 127 del 2004, aveva ridotto i compensi ad un terzo del minimo tariffario, in virtù dell'entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006 (il quale, al contrario, dispone che "il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale"), peraltro in relazione ad attività già esaurita all’atto dell’entrata in vigore della predetta normativa”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha contestato la proposta del relatore, insistendo nel richiamo dell’ordinanza n. 6686/2019 di questa Corte, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16188/2020 Numero sezionale 1008/2022 e proponendo una lettura delle norme secondo la quale il valore Numero di raccolta generale 4770/2022 minimo inderogabile che il giudice non può valicare non sarebbe Data pubblicazione 14/02/2022 quello previsto dalla tariffa professionale in vigore, e dunque dal D.M. n. 55 del 2014, bensì quello risultante dall’applicazione di tutte le decurtazioni ammesse, ivi inclusa quella di cui all’art. 106 bis del D.P.R. n. 115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA] non condivide simile argomentazione, poiché essa equivarrebbe a svuotare di contenuto pratico l’abbattimento specificamente previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002 in funzione delle esigenze –richiamate dalla giurisprudenza indicata nella proposta– di contemperamento tra la tutela dell’interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell’avvocato ad un compenso equo. Né può sostenersi che il precedente invocato dalla ricorrente militi a favore della tesi dalla medesima proposta, poiché questa Corte, in quell’occasione, si è limitata ad affermare l’inderogabilità dei minimi tariffari: principio, quest’ultimo, che non viene assolutamente revocato in dubbio dal provvedimento impugnato, il quale ha confermato la liquidazione del compenso nel rispetto del minimo previsto dalla vigente tariffa professionale. Il ricorso va quindi rigettato, in coerenza con la proposta del relatore. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 27 gennaio 2022. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16188/2020 Numero sezionale 1008/2022 Numero di raccolta generale 4770/2022Il PresidenteData pubblicazione 14/02/2022 (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E
Sentenza Cassazione n. 04770/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris