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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 giugno 1956

Cassazione n. 02817/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/06/1956 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva trasmessa nell'interesse dell'imputato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo all'avvenuto riscontro dei tratti costituitivi tipici della resistenza ex art 337 cp in contestazione; il secondo è manifestamente infondato atteso che nel caso, alla luce della riscontrata recidiva ex art 99 comma 4 cp il reato ( commesso il 14 aprile 2014), punito nel massimo con cinque anni di reclusione, considerata anche la sospensione di 64 giorni per la disciplina emergenziale legata ai noti fenomeni pandemici, non può ritenersi estinto sia con riguardo alla prescrizione intermedia (non essendo decorso un lasso di tempo maggiore agli anni 8 e mesi quattro tra il primo atto interruttivo - il decreto di citazione a giudizio- e la sentenza di primo grado), nè quella massima (per la quale, a differenza di quanto ritenuto in sentenza, occorre un tempo di 13 anni e dieci mesi, comunque tale da rendere inconferente il rilievo difensivo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/06/1956 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva trasmessa nell'interesse dell'imputato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo all'avvenuto riscontro dei tratti costituitivi tipici della resistenza ex art 337 cp in contestazione; il secondo è manifestamente infondato atteso che nel caso, alla luce della riscontrata recidiva ex art 99 comma 4 cp il reato ( commesso il 14 aprile 2014), punito nel massimo con cinque anni di reclusione, considerata anche la sospensione di 64 giorni per la disciplina emergenziale legata ai noti fenomeni pandemici, non può ritenersi estinto sia con riguardo alla prescrizione intermedia (non essendo decorso un lasso di tempo maggiore agli anni 8 e mesi quattro tra il primo atto interruttivo - il decreto di citazione a giudizio- e la sentenza di primo grado), nè quella massima (per la quale, a differenza di quanto ritenuto in sentenza, occorre un tempo di 13 anni e dieci mesi, comunque tale da rendere inconferente il rilievo difensivo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 novembre 2025.
Decreto Cassazione n. 02817/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris