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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 44589/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 26 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la Corte ridetermini la pena inflitta al ricorrente e annulli con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro in misura eccedente il profitto del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha escluso la recidiva e rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, concedendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo cinque motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Con il primo motivo deduce i vizi di violazione di norma processuale e di manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale, travisando il contenuto del verbale di arresto ove si riferisce che gli operanti vedevano Zappalà cedere "qualcosa" al conducente del ciclomotore, ha escluso l'alternativa ricostruzione dei fatti proposta dall'imputato ovvero che lo stesso, nel frangente, avesse acquistato della sostanza stupefacente!. 2.2 Con il secondo motivo deduce i vizi di violazione di legge processuale e di manifesta illogicità della motivazione relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio che, per effetto della esclusione della recidiva e della scelta del rito abbreviato, doveva essere ridotto di un terzo, cosicché la Corte avrebbe dovuto quantificare la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione (partendo dalla pena base di mesi otto). 2.3 Con il terzo motivo deduce i vizi di violazione di norma processuale e di manifesta illogicità della motivazione relativa alla determinazione della pena che, qualora dovesse intendersi come già comprensiva della riduzione per il rito, sarebbe stata determinata partendo da una pena base di mesi nove di reclusione, violando così il divieto di reformatio in peius. 2.4 Con il quarto motivo deduce i vizi di violazione di legge e di mancanza della motivazione sul motivo di appello con il quale era stata chiesta la determinazione della pena nel minimo edittale. 2.5 Con il quinto motivo deduce i vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità della motivazione relativa alla disposta confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, pari a 366 euro, in quanto di valore sproporzionato rispetto al profitto correlabile alla contestata cessione di una dose di cocaina.3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria nella quale, concludendo per l'accoglimento del quinto motivo di ricorso e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ha, tra l'altro, rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso del responsabile di detenzione di sostanza stupefacente soltanto se è dimostrato un nesso di pertinenzialità fra questa e l'attività oggetto del capo di imputazione, mentre non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e siano destinate a ulteriori acquisti della medesima sostanza perché le stesse non possono qualificarsi come "strumento", o quale "prodotto", o "profitto" o "prezzo" del reato" (si richiama, a tal fine, Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché versato in fatto e volto a sollecitare una non consentita diversa interpretazione degli elementi emergenti dal verbale di arresto dal quale, peraltro, secondo il testo trascritto nel motivo in esame, come ribadito dalla sentenza impugnata, risulta chiaramente che Zappalà è stato visto cedere "qualcosa" e ricevere denaro.

2. Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi.

Ritiene il Collegio che le doglianze articolate nel secondo e terzo motivo sono fondate.

La Corte territoriale, infatti, una volta esclusa la recidiva ritenuta dal Giudice di primo grado, non poteva determinare la pena base in misura superiore a quella indicata dal primo Giudice, configurandosi, altrimenti, una violazione del divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in caso di appello proposto dal solo imputato.

La sentenza impugnata, tuttavia, senza alcuna indicazione sul procedimento di determinazione della pena comminata, si è limitata ad indicare la sola pena finale nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa.

In disparte ogni considerazione in ordine alla misura notevolmente inferiore al minimo edittale della pena pecuniaria inflitta che, in assenza di impugnazione del Pubblico ministero, non può essere modificata in questa Sede, rileva il Collegio che, in considerazione della scelta del rito abbreviato da parte del ricorrente, deve necessariamente ritenersi che la pena base su cui è stata calcolata la diminuente processuale di un terzo è stata determinata nella misura di mesi nove di reclusione, anziché in quella di mesi otto, già individuata come pena base dal Giudice di primo grado.

La doglianza del ricorrente è, dunque, fondata e per l'effetto, ritiene questa Corte di poter direttamente rideterminare la pena detentiva inflitta, ai sensi dell'art. 620, lett.1), cod. proc. pen., nella misura di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, ferma restando la pena pecuniaria di euro 200, 00 di multa. 2.1 E', invece, manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso dovendosi, al riguardo, ribadire il consolidato principio di diritto secondo il quale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), circostanza ricorrente nel caso di specie in cui la pena detentiva è stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale mentre, come già rilevato, la pena pecuniaria è stata determinata in misura notevolmente inferiore a detto limite (pari a euro 1032). 3.E', invece, fondato il quinto motivo di ricorso.

Ad avviso del Collegio, a fronte dell'affermazione di responsabilità per la cessione di una dose di cocaina, di cui non è specificato il quantitativo, la motivazione in ordine alla confisca della somma appare carente e, in parte, anche contraddittoria.

Premesso che, in considerazione del titolo di reato ascritto al ricorrente (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), la confisca del denaro può essere disposta solo ai sensi dell'art. 240 cod. pen., ove sia ritenuto, in tutto o in parte, profitto della cessione di sostanza stupefacente lea sentenza di primo grado non contiene, tuttavia, /7 alcuna motivazione delle ragioni della misura ablatoria, mentre quella impugnata fa ambiguamente riferimento, da un lato, ad elementi che potrebbe rilevare ai fini di una confisca per sproporzione, non consentita per il titolo di reato ascritto, quali la mancanza di giustificazioni sulla legittima provenienza del denaro o il precedente specifico, e dall'altro si limita ad affermare, sulla base di un imprecisato prezzo di mercato delle singole dosi di cocaina, la congruità della misura rispetto id «al contesto probatorio acquisito».

Siffatto percorso argomentativo appare, tuttavia, distonico rispetto alla nozione del profitto del reato, quale vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436).Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, dunque, ai fini della confisca della somma di denaro sequestrata al ricorrente sarebbe stato necessario,- non un mero giudizio di "congruità" della misura ablatoria ma una specifica motivazione in ordine alla sua derivazione, totale o parziale (disponendo in tal ultimo caso la restituzione del residuo), dalla cessione della dose ascritta al ricorrente.

Per tale ragione, dunque, in accoglimento del motivo in esame, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto relativo alla confisca, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catania, rideterminando la pena detentiva in mesi cinque e g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 26 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la Corte ridetermini la pena inflitta al ricorrente e annulli con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro in misura eccedente il profitto del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha escluso la recidiva e rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, concedendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo cinque motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Con il primo motivo deduce i vizi di violazione di norma processuale e di manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale, travisando il contenuto del verbale di arresto ove si riferisce che gli operanti vedevano Zappalà cedere "qualcosa" al conducente del ciclomotore, ha escluso l'alternativa ricostruzione dei fatti proposta dall'imputato ovvero che lo stesso, nel frangente, avesse acquistato della sostanza stupefacente!. 2.2 Con il secondo motivo deduce i vizi di violazione di legge processuale e di manifesta illogicità della motivazione relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio che, per effetto della esclusione della recidiva e della scelta del rito abbreviato, doveva essere ridotto di un terzo, cosicché la Corte avrebbe dovuto quantificare la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione (partendo dalla pena base di mesi otto). 2.3 Con il terzo motivo deduce i vizi di violazione di norma processuale e di manifesta illogicità della motivazione relativa alla determinazione della pena che, qualora dovesse intendersi come già comprensiva della riduzione per il rito, sarebbe stata determinata partendo da una pena base di mesi nove di reclusione, violando così il divieto di reformatio in peius. 2.4 Con il quarto motivo deduce i vizi di violazione di legge e di mancanza della motivazione sul motivo di appello con il quale era stata chiesta la determinazione della pena nel minimo edittale. 2.5 Con il quinto motivo deduce i vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità della motivazione relativa alla disposta confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, pari a 366 euro, in quanto di valore sproporzionato rispetto al profitto correlabile alla contestata cessione di una dose di cocaina.3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria nella quale, concludendo per l'accoglimento del quinto motivo di ricorso e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ha, tra l'altro, rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso del responsabile di detenzione di sostanza stupefacente soltanto se è dimostrato un nesso di pertinenzialità fra questa e l'attività oggetto del capo di imputazione, mentre non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e siano destinate a ulteriori acquisti della medesima sostanza perché le stesse non possono qualificarsi come "strumento", o quale "prodotto", o "profitto" o "prezzo" del reato" (si richiama, a tal fine, Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché versato in fatto e volto a sollecitare una non consentita diversa interpretazione degli elementi emergenti dal verbale di arresto dal quale, peraltro, secondo il testo trascritto nel motivo in esame, come ribadito dalla sentenza impugnata, risulta chiaramente che Zappalà è stato visto cedere "qualcosa" e ricevere denaro. 2. Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi. Ritiene il Collegio che le doglianze articolate nel secondo e terzo motivo sono fondate. La Corte territoriale, infatti, una volta esclusa la recidiva ritenuta dal Giudice di primo grado, non poteva determinare la pena base in misura superiore a quella indicata dal primo Giudice, configurandosi, altrimenti, una violazione del divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in caso di appello proposto dal solo imputato. La sentenza impugnata, tuttavia, senza alcuna indicazione sul procedimento di determinazione della pena comminata, si è limitata ad indicare la sola pena finale nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa. In disparte ogni considerazione in ordine alla misura notevolmente inferiore al minimo edittale della pena pecuniaria inflitta che, in assenza di impugnazione del Pubblico ministero, non può essere modificata in questa Sede, rileva il Collegio che, in considerazione della scelta del rito abbreviato da parte del ricorrente, deve necessariamente ritenersi che la pena base su cui è stata calcolata la diminuente processuale di un terzo è stata determinata nella misura di mesi nove di reclusione, anziché in quella di mesi otto, già individuata come pena base dal Giudice di primo grado. La doglianza del ricorrente è, dunque, fondata e per l'effetto, ritiene questa Corte di poter direttamente rideterminare la pena detentiva inflitta, ai sensi dell'art. 620, lett.1), cod. proc. pen., nella misura di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, ferma restando la pena pecuniaria di euro 200, 00 di multa. 2.1 E', invece, manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso dovendosi, al riguardo, ribadire il consolidato principio di diritto secondo il quale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), circostanza ricorrente nel caso di specie in cui la pena detentiva è stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale mentre, come già rilevato, la pena pecuniaria è stata determinata in misura notevolmente inferiore a detto limite (pari a euro 1032). 3.E', invece, fondato il quinto motivo di ricorso. Ad avviso del Collegio, a fronte dell'affermazione di responsabilità per la cessione di una dose di cocaina, di cui non è specificato il quantitativo, la motivazione in ordine alla confisca della somma appare carente e, in parte, anche contraddittoria. Premesso che, in considerazione del titolo di reato ascritto al ricorrente (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), la confisca del denaro può essere disposta solo ai sensi dell'art. 240 cod. pen., ove sia ritenuto, in tutto o in parte, profitto della cessione di sostanza stupefacente lea sentenza di primo grado non contiene, tuttavia, /7 alcuna motivazione delle ragioni della misura ablatoria, mentre quella impugnata fa ambiguamente riferimento, da un lato, ad elementi che potrebbe rilevare ai fini di una confisca per sproporzione, non consentita per il titolo di reato ascritto, quali la mancanza di giustificazioni sulla legittima provenienza del denaro o il precedente specifico, e dall'altro si limita ad affermare, sulla base di un imprecisato prezzo di mercato delle singole dosi di cocaina, la congruità della misura rispetto id «al contesto probatorio acquisito». Siffatto percorso argomentativo appare, tuttavia, distonico rispetto alla nozione del profitto del reato, quale vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436).Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, dunque, ai fini della confisca della somma di denaro sequestrata al ricorrente sarebbe stato necessario,- non un mero giudizio di "congruità" della misura ablatoria ma una specifica motivazione in ordine alla sua derivazione, totale o parziale (disponendo in tal ultimo caso la restituzione del residuo), dalla cessione della dose ascritta al ricorrente. Per tale ragione, dunque, in accoglimento del motivo in esame, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto relativo alla confisca, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catania, rideterminando la pena detentiva in mesi cinque e g
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