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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15372/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito Pec, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 5 in Sciacca (Agrigento); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4392, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 2.8.2016; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto:Iva, Irap 2006 - Maggior reddito - Snc - Avviso di accertamento non impugnato - Cartella - Somme richieste al socio quale coobligato - Socio vincitore nella causa sul reddito di partecipazione -Conseguenze.

1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], in quanto socio nella misura del 10% della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., e perciò coobbligato, la cartella di pagamento n. 068 2012 0152837627 001, con la quale contestava il maggior reddito percepito dalla società nell’anno 2006, e richiedeva il pagamento dei tributi conseguenziali.

La cartella esattoriale traeva fondamento dal prodromico avviso di accertamento, notificato alla società ed ai soci, e consolidatosi perché non impugnato.

A [OSCURATO:PERSONA] era poi separatamente notificato l’avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione conseguito, che il contribuente impugnava innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento.

Quest’ultimo processo è giunto al giudizio di legittimità, ha assunto NRG 28830/2021, ed è stato trattato contestualmente nell’odierna udienza.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento per cui è causa innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, contestando vizi propri dell’atto esattivo ed anche l’invalidità dell’avviso di accertamento presupposto, emesso nei confronti della società.

Domandava , i noltre, riunirsi questo giudizio a quello, già ricordato, incardinato presso la CTP di Agrigento in cui era in contestazione il reddito di partecipazione da lui personalmente conseguito.

La CTP riteneva che non essendo stato tempestivamente impugnato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, i suoi effetti si erano consolidati, e le censure proposte dal ricorrente contestando vizi di tale atto impositivo, pregiudicante e notificato per i debiti societari, risultavano ormai inammissibili, ed in conseguenza rigettava il ricorso del contribuente.

3. La società spiegava appello avverso la decisione assunta dai giudici di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, rinnovando le proprie critiche.

Allegata ad una propria memoria, [OSCURATO:PERSONA] produceva quindi la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento n. 963 del 2015, che ha accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione conseguito.

La CTR riteneva che, essendo l’avviso di accertamento notificato alla società divenuto definitivo prima che il contribuente proponesse il suo ricorso avverso l’atto impositivo relativo al reddito di partecipazione, la sentenza della CTP potesse incidere solo nei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e l’Amministrazione finanziaria, ma non potesse assumere rilievo in relazione alla cartella esattoriale emessa in conseguenza della definitività dell’accertamento tributario nei confronti della società.

Riteneva anche infondata la contestazione relativa al mancato riconoscimento al socio del beneficium excussionis, e rigettava l’impugnazione del contribuente.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione sfavorevole adottata dalla CTR, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre strumenti di impugnazione.

Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 40 del Dpr n. 600 del 1973, e dell’art. 5 del Dpr n. 917 del 1986, in cui è incorso il giudice del gravame per non aver tenuto conto che conseguita in diverso giudizio, in cui erano comunque litisconsorti necessari, la pronuncia di annullamento in materia di accertamento del maggior reddito nei confronti di una società di persone, questa è opponibile dalla società e dai soci avverso gli atti di esazione emessi dall’Amministrazione finanziaria.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione dell’art. 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 14 del Dpr n. 602 del 1973 per non avere la CTR rilevato che l’esito favorevole del giudizio promosso dal contribuente avverso l’atto impositivo presupposto, l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, “integra un fatto estintivo della pretesa tributaria per cui l’iscrizione a ruolo resta priva di titolo e diviene illegittima” (ric., p. 2), e tale effetto si verifica anche se l’avviso di accertamento non sia stato impugnato dalla società.

3. Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 39 cod. proc. civ., perché, in conseguenza della “proposizione del primo ricorso da parte del socio di una società di persone sorge la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della società anche nell’ipotesi in cui quest’ultima non abbia proceduto all’autonoma impugnazione dell’avviso di accertamento, resosi pertanto definitivo, e si radica la competenza territoriale dinanzi al Giudice preventivamente adito … il Giudice deve disporre la riunione … in forza del criterio stabilito dall’art. 39 c.p.c.” (ric., p. 3).

4. Mediante il primo mezzo di impugnazione il ricorrente contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per non aver tenuto conto che, in materia di accertamento del maggior reddito nei confronti di una società di persone e dei soci, la decisione di annullamento dell’accertamento del reddito di partecipazione a causa dell’invalidità dell’accertamento di un maggior reddito societario è opponibile dalla società e dai soci avverso gli atti di esazione emessi dall’Amministrazione finanziaria Con il secondo motivo di ricorso il contribuente critica la CTR per non aver rilevato che l’esito favorevole del giudizio promosso dal contribuente avverso l’atto impositivo presupposto, l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, “integra un fatto estintivo della pretesa tributaria per cui l’iscrizione a ruolo resta priva di titolo e diviene illegittima” (ric., p. 2), e tale effetto si verifica anche se l’avviso di accertamento non sia stato impugnato dalla società.

I due strumenti di impugnazione presentano elementi di connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.

4.1. Sembra opportuno preliminarmente rilevare che non si pone in questo giudizio una questione di litisconsorzio necessario tra la società di persone ed i soci in materia di accertamento tributario, perché l’atto impositivo emesso nei confronti della società in relazione al maggior reddito conseguito, e notificato anche ai soci, pacificamente, non è stato impugnato da alcuno, ed i suoi effetti si sono consolidati.

Nel diverso giudizio relativo all’accertamento del maggior reddito di partecipazione conseguito dal socio odierno ricorrente, ancora pacificamente, la regola del litisconsorzio è stata rispettata.

4.2. Tanto premesso, ricorda il contribuente che nel ricorso proposto presso la CTP di Agrigento ha sostenuto l’invalidità dell’avviso di accertamento notificatogli in relazione al reddito di partecipazione ritenuto percepito, in conseguenza dell’invalidità dell’avviso di accertamento di un maggior reddito notificato alla società di persone, ed i giudici di primo grado hanno integralmente accolto il suo ricorso.

Nelle more di quel giudizio è stata notificata alla società, ed a lui in quanto socio illimitatamente responsabile e coobbligato, la cartella esattoriale per cui è causa. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi provveduto ad impugnare l’atto esattivo, riproponendo “i motivi dell’avviso di accertamento notificato alla società, già articolati avverso l’avviso di accertamento notificato al socio per la ripresa a tassazione del preteso maggior reddito di partecipazione” (ric., p. 10).

4.3. La CTR ha scritto che la favorevole pronuncia agrigentina esplica effetti solo nei rapporti tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, e non anche in relazione all’accertamento divenuto definitivo, ed alla conseguente cartella di pagamento emessa nei confronti della società.

4.3.1. Tuttavia, osserva il contribuente, poiché tra i soci e la società di persone in materia di accertamento sussiste il litisconsorzio necessario, che è stato peraltro rispettato nel processo svoltosi innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, come riconosciuto dallo stesso giudice dell’appello (sent.

CTR, p. 3), ne consegue che l’annullamento dell’avviso di accertamento del reddito di partecipazione quale conseguenza dell’invalidità dell’accertamento effettuato nei confronti della società è opponibile all’Amministrazione finanziaria da tutte le parti in causa, inclusa la società.

4.4. Merita di essere ribadito che il presente giudizio ha ad oggetto una cartella di pagamento emessa nei confronti della società in nome collettivo in relazione al maggior reddito conseguito, ed è stata notificata anche a [OSCURATO:PERSONA] in quanto coobbligato.

Il giudizio svoltosi innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento ha avuto invece ad oggetto il reddito di partecipazione contestato a [OSCURATO:PERSONA] quale socio, in proporzione della sua quota.

Ora, la mancata impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società di persone non impedisce al socio che non abbia la legittimazione ad impugnare tale atto, di ricorrere avverso l’avviso di accertamento notificatogli in relazione al reddito di partecipazione conseguito, anche contestando l’invalidità dell’accertamento emesso nei confronti della società, sebbene non impugnato come tale da nessuno (cfr. Cass. Sez.

V, 22.8.2022; conf.

Cass. sez.

V, 12.2.2001, n. 1946).

Non risulta agevolmente comprensibile la CTR laddove scrive che l’aver conseguito la vittoria nel giudizio sul reddito di partecipazione può giovare solo al socio nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Questo potrebbe significare che il socio può sempre opporre l’esito favorevole del giudizio, ma a questo punto non si comprende perché il suo ricorso avverso la cartella di pagamento sia stato rigettato, peraltro senza che la CTR abbia compiutamente esaminato le contestazioni riprodotte dal contribuente avverso l’avviso di accertamento notificato alla società.

La valutazione della CTR sembra però chiarirsi laddove annota “che quando –il 10 febbraio 2012 – il sig. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l’avviso di accertamento che lo riguardava personalmente era già scaduto il termine dei sessanta giorni per l’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, con conseguente definitività dello stesso” (sent.

CTR, p. 3).

Pertanto, a quanto è dato comprendere, la CTR ha ritenuto che il favorevole giudizio conseguito dalla CTP di Agrigento può essere fatto valere dal contribuente, ma solo in relazione al reddito di partecipazione, mentre in relazione all’accertamento del reddito societario, essendo l’atto divenuto definitivo, neanche lui può farlo valere, pur essendo un coobbligato solidale.

4.5. Questa Corte regolatrice ha però chiarito che “in tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima”, Cass. sez.

V, 27.7.2012, n. 13445, e non si è mancato di spiegare che “il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 6, stabilisce che le parti chiamate in causa non possono impugnare autonomamente l'atto, se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza.

Il fatto che non sia più possibile il ricorso autonomo, e tuttavia la parte possa essere chiamata in causa legittimamente, deve far ritenere che la sentenza favorevole al contribuente possa essere opposta all'ufficio (nonostante la definitività dell'accertamento nei suoi confronti), ad esempio per impugnare la cartella esattoriale e gli atti successivi della riscossione, con il solo limite della irripetibilità di quanto già pagato (v.

Cass. 19850/2005).

Se così non fosse, la chiamata in causa e l'eventuale partecipazione al giudizio del contribuente si risolverebbero in una inutile attività processuale”, Cass.

S.U., 4.6.2008, n. 14815.

I primi due motivi di ricorso, nei limiti esposti, risultano pertanto fondati, il terzo strumento di impugnazione rimanendo assorbito.

5. Merita ancora di essere ricordato che l’avviso di accertamento pregiudicante, e relativo al reddito di partecipazione ritenuto conseguito dal [OSCURATO:PERSONA], oggetto del processo recante NRG 28830/2021, è stato trattato contestualmente, ed ha avuto quale esito la cassazione con rinvio della decisione adottata dalla CTR, in accoglimento del ricorso del contribuente.

6. In definitiva i primi due motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] devono essere accolti, assorbito il terzo, e la decisione impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché proceda a nuovo giudizio.

La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], assorbito il terzo, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito Pec, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 5 in Sciacca (Agrigento); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4392, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 2.8.2016; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto:Iva, Irap 2006 - Maggior reddito - Snc - Avviso di accertamento non impugnato - Cartella - Somme richieste al socio quale coobligato - Socio vincitore nella causa sul reddito di partecipazione -Conseguenze. 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], in quanto socio nella misura del 10% della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., e perciò coobbligato, la cartella di pagamento n. 068 2012 0152837627 001, con la quale contestava il maggior reddito percepito dalla società nell’anno 2006, e richiedeva il pagamento dei tributi conseguenziali. La cartella esattoriale traeva fondamento dal prodromico avviso di accertamento, notificato alla società ed ai soci, e consolidatosi perché non impugnato. A [OSCURATO:PERSONA] era poi separatamente notificato l’avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione conseguito, che il contribuente impugnava innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento. Quest’ultimo processo è giunto al giudizio di legittimità, ha assunto NRG 28830/2021, ed è stato trattato contestualmente nell’odierna udienza. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento per cui è causa innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, contestando vizi propri dell’atto esattivo ed anche l’invalidità dell’avviso di accertamento presupposto, emesso nei confronti della società. Domandava , i noltre, riunirsi questo giudizio a quello, già ricordato, incardinato presso la CTP di Agrigento in cui era in contestazione il reddito di partecipazione da lui personalmente conseguito. La CTP riteneva che non essendo stato tempestivamente impugnato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, i suoi effetti si erano consolidati, e le censure proposte dal ricorrente contestando vizi di tale atto impositivo, pregiudicante e notificato per i debiti societari, risultavano ormai inammissibili, ed in conseguenza rigettava il ricorso del contribuente. 3. La società spiegava appello avverso la decisione assunta dai giudici di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, rinnovando le proprie critiche. Allegata ad una propria memoria, [OSCURATO:PERSONA] produceva quindi la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento n. 963 del 2015, che ha accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione conseguito. La CTR riteneva che, essendo l’avviso di accertamento notificato alla società divenuto definitivo prima che il contribuente proponesse il suo ricorso avverso l’atto impositivo relativo al reddito di partecipazione, la sentenza della CTP potesse incidere solo nei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e l’Amministrazione finanziaria, ma non potesse assumere rilievo in relazione alla cartella esattoriale emessa in conseguenza della definitività dell’accertamento tributario nei confronti della società. Riteneva anche infondata la contestazione relativa al mancato riconoscimento al socio del beneficium excussionis, e rigettava l’impugnazione del contribuente. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione sfavorevole adottata dalla CTR, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 40 del Dpr n. 600 del 1973, e dell’art. 5 del Dpr n. 917 del 1986, in cui è incorso il giudice del gravame per non aver tenuto conto che conseguita in diverso giudizio, in cui erano comunque litisconsorti necessari, la pronuncia di annullamento in materia di accertamento del maggior reddito nei confronti di una società di persone, questa è opponibile dalla società e dai soci avverso gli atti di esazione emessi dall’Amministrazione finanziaria. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione dell’art. 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 14 del Dpr n. 602 del 1973 per non avere la CTR rilevato che l’esito favorevole del giudizio promosso dal contribuente avverso l’atto impositivo presupposto, l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, “integra un fatto estintivo della pretesa tributaria per cui l’iscrizione a ruolo resta priva di titolo e diviene illegittima” (ric., p. 2), e tale effetto si verifica anche se l’avviso di accertamento non sia stato impugnato dalla società. 3. Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 39 cod. proc. civ., perché, in conseguenza della “proposizione del primo ricorso da parte del socio di una società di persone sorge la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della società anche nell’ipotesi in cui quest’ultima non abbia proceduto all’autonoma impugnazione dell’avviso di accertamento, resosi pertanto definitivo, e si radica la competenza territoriale dinanzi al Giudice preventivamente adito … il Giudice deve disporre la riunione … in forza del criterio stabilito dall’art. 39 c.p.c.” (ric., p. 3). 4. Mediante il primo mezzo di impugnazione il ricorrente contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per non aver tenuto conto che, in materia di accertamento del maggior reddito nei confronti di una società di persone e dei soci, la decisione di annullamento dell’accertamento del reddito di partecipazione a causa dell’invalidità dell’accertamento di un maggior reddito societario è opponibile dalla società e dai soci avverso gli atti di esazione emessi dall’Amministrazione finanziaria Con il secondo motivo di ricorso il contribuente critica la CTR per non aver rilevato che l’esito favorevole del giudizio promosso dal contribuente avverso l’atto impositivo presupposto, l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, “integra un fatto estintivo della pretesa tributaria per cui l’iscrizione a ruolo resta priva di titolo e diviene illegittima” (ric., p. 2), e tale effetto si verifica anche se l’avviso di accertamento non sia stato impugnato dalla società. I due strumenti di impugnazione presentano elementi di connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. 4.1. Sembra opportuno preliminarmente rilevare che non si pone in questo giudizio una questione di litisconsorzio necessario tra la società di persone ed i soci in materia di accertamento tributario, perché l’atto impositivo emesso nei confronti della società in relazione al maggior reddito conseguito, e notificato anche ai soci, pacificamente, non è stato impugnato da alcuno, ed i suoi effetti si sono consolidati. Nel diverso giudizio relativo all’accertamento del maggior reddito di partecipazione conseguito dal socio odierno ricorrente, ancora pacificamente, la regola del litisconsorzio è stata rispettata. 4.2. Tanto premesso, ricorda il contribuente che nel ricorso proposto presso la CTP di Agrigento ha sostenuto l’invalidità dell’avviso di accertamento notificatogli in relazione al reddito di partecipazione ritenuto percepito, in conseguenza dell’invalidità dell’avviso di accertamento di un maggior reddito notificato alla società di persone, ed i giudici di primo grado hanno integralmente accolto il suo ricorso. Nelle more di quel giudizio è stata notificata alla società, ed a lui in quanto socio illimitatamente responsabile e coobbligato, la cartella esattoriale per cui è causa. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi provveduto ad impugnare l’atto esattivo, riproponendo “i motivi dell’avviso di accertamento notificato alla società, già articolati avverso l’avviso di accertamento notificato al socio per la ripresa a tassazione del preteso maggior reddito di partecipazione” (ric., p. 10). 4.3. La CTR ha scritto che la favorevole pronuncia agrigentina esplica effetti solo nei rapporti tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, e non anche in relazione all’accertamento divenuto definitivo, ed alla conseguente cartella di pagamento emessa nei confronti della società. 4.3.1. Tuttavia, osserva il contribuente, poiché tra i soci e la società di persone in materia di accertamento sussiste il litisconsorzio necessario, che è stato peraltro rispettato nel processo svoltosi innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, come riconosciuto dallo stesso giudice dell’appello (sent. CTR, p. 3), ne consegue che l’annullamento dell’avviso di accertamento del reddito di partecipazione quale conseguenza dell’invalidità dell’accertamento effettuato nei confronti della società è opponibile all’Amministrazione finanziaria da tutte le parti in causa, inclusa la società. 4.4. Merita di essere ribadito che il presente giudizio ha ad oggetto una cartella di pagamento emessa nei confronti della società in nome collettivo in relazione al maggior reddito conseguito, ed è stata notificata anche a [OSCURATO:PERSONA] in quanto coobbligato. Il giudizio svoltosi innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento ha avuto invece ad oggetto il reddito di partecipazione contestato a [OSCURATO:PERSONA] quale socio, in proporzione della sua quota. Ora, la mancata impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società di persone non impedisce al socio che non abbia la legittimazione ad impugnare tale atto, di ricorrere avverso l’avviso di accertamento notificatogli in relazione al reddito di partecipazione conseguito, anche contestando l’invalidità dell’accertamento emesso nei confronti della società, sebbene non impugnato come tale da nessuno (cfr. Cass. Sez. V, 22.8.2022; conf. Cass. sez. V, 12.2.2001, n. 1946). Non risulta agevolmente comprensibile la CTR laddove scrive che l’aver conseguito la vittoria nel giudizio sul reddito di partecipazione può giovare solo al socio nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Questo potrebbe significare che il socio può sempre opporre l’esito favorevole del giudizio, ma a questo punto non si comprende perché il suo ricorso avverso la cartella di pagamento sia stato rigettato, peraltro senza che la CTR abbia compiutamente esaminato le contestazioni riprodotte dal contribuente avverso l’avviso di accertamento notificato alla società. La valutazione della CTR sembra però chiarirsi laddove annota “che quando –il 10 febbraio 2012 – il sig. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l’avviso di accertamento che lo riguardava personalmente era già scaduto il termine dei sessanta giorni per l’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, con conseguente definitività dello stesso” (sent. CTR, p. 3). Pertanto, a quanto è dato comprendere, la CTR ha ritenuto che il favorevole giudizio conseguito dalla CTP di Agrigento può essere fatto valere dal contribuente, ma solo in relazione al reddito di partecipazione, mentre in relazione all’accertamento del reddito societario, essendo l’atto divenuto definitivo, neanche lui può farlo valere, pur essendo un coobbligato solidale. 4.5. Questa Corte regolatrice ha però chiarito che “in tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima”, Cass. sez. V, 27.7.2012, n. 13445, e non si è mancato di spiegare che “il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 6, stabilisce che le parti chiamate in causa non possono impugnare autonomamente l'atto, se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza. Il fatto che non sia più possibile il ricorso autonomo, e tuttavia la parte possa essere chiamata in causa legittimamente, deve far ritenere che la sentenza favorevole al contribuente possa essere opposta all'ufficio (nonostante la definitività dell'accertamento nei suoi confronti), ad esempio per impugnare la cartella esattoriale e gli atti successivi della riscossione, con il solo limite della irripetibilità di quanto già pagato (v. Cass. 19850/2005). Se così non fosse, la chiamata in causa e l'eventuale partecipazione al giudizio del contribuente si risolverebbero in una inutile attività processuale”, Cass. S.U., 4.6.2008, n. 14815. I primi due motivi di ricorso, nei limiti esposti, risultano pertanto fondati, il terzo strumento di impugnazione rimanendo assorbito. 5. Merita ancora di essere ricordato che l’avviso di accertamento pregiudicante, e relativo al reddito di partecipazione ritenuto conseguito dal [OSCURATO:PERSONA], oggetto del processo recante NRG 28830/2021, è stato trattato contestualmente, ed ha avuto quale esito la cassazione con rinvio della decisione adottata dalla CTR, in accoglimento del ricorso del contribuente. 6. In definitiva i primi due motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] devono essere accolti, assorbito il terzo, e la decisione impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché proceda a nuovo giudizio. La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], assorbito il terzo, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tri
Sentenza Cassazione n. 15372/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris