CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05537/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 9. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 10. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 11. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 12. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 13. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 14. [OSCURATO:PERSONA], nato Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Palermo il 07/01/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA];L6'57 udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: a) l'inammissibilità dei ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; b) l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per Di marco Francesco - limitatamente al decimo motivo- [OSCURATO:PERSONA] - limitatamente al quarto motivo- [OSCURATO:PERSONA]- limitatamente al terzo motivo - [OSCURATO:PERSONA]- limitatamente al secondo motivo; c) il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udita l'avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] sostituta, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della costituita parte civile Coordinamento delle vittime delle estorsioni, usura e mafia, cooperativa sociale antiracket e antiusura "Solidarietà SCS- Onlus", dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ed iniziative culturali [OSCURATO:PERSONA] onlus , dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore della parte civile F.A.I. federazione delle Ass.ni Antiracket e Antiusura , dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile Confcommercio imprese per l'Italia, Confesercenti - [OSCURATO:PERSONA] imprese commerciali, che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] di Giustizia, che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore, anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], cha ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; udita l'avv.ssa [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Azzò, difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il processo ha ad oggetto le dinamiche criminali riguardanti l'operatività ne I territorio di Villagrazia-[OSCURATO:PERSONA] di Gesù di un'associazione mafiosa riconducibile a quella denominata "Cosa nostra". 3 compendio probatorio su cui poggia la parte più significativa della piattaforma probatoria valorizzata i n c h i a v e a ccusatoria è costituita dal contenuto di conversazioni telefoniche e tra presenti, intercorse prevalentemente tra i coimputati e captate nell'ambito del procedimento n. 19347/11 R.G.N.R., del quale il presente costituisce originario stralcio. Tali elementi sono stati integrati dalle risultanze di attività di intercettazioni di conversazioni (per lo più ambientali, ma anche telefoniche) svolte in epoca successiva, acquisite agli atti, talvolta mutuate da altri paralleli procedimenti. Secondo la prospettazione accusatoria, recepita dai Giudici di merito, i contenuti di tali intercettazioni sarebbero stati riscontrati - in molteplici occasioni - dagli esiti dei servizi di osservazione statica e dinamica della [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni, in alcuni casi, delle vittime dei vari reati, da accertamenti della più disparata natura. Il quadro accusatorio è stato poi integrato dalle dichiarazioni auto ed etero- accusatorie dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] oltre che da quelle dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Le captazioni e gli altri riscontri probatori cui si è fatto cenno avrebbero consegnato un quadro caratterizzato dalla consumazione di tipici reati diffusi in territori di criminalità organizzata di stampo mafioso: dalle estorsioni funzionali alla "messa a posto" per ogni genere di attività commerciale e imprenditoriale, ai reati legati alla detenzione di armi, a plurime fattispecie di così detta intestazione fittizia di beni, tutte strumentali rispetto al fine di eludere le indagini patrimoniali e personali per fatti di mafia (così la Corte di appello).,.. I fatti, come meglio si dirà, si sono sviluppati intorno alla figura di [OSCURATO:PERSONA], poi deceduto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati contestati ai capi B) (partecipazione all'associazione mafiosa) - T) - Ti (art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 del 1992, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356). Quanto al capo T), il ricorrente, in concorso con altri, avrebbe attribuito fittiziamente, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, la titolarità formale del 49% del capitale sociale della società Ve.Ri. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., riconducibile allo stesso [OSCURATO:PERSONA], al fratello [OSCURATO:PERSONA] (condannato definitivamente per associazione mafiosa), al fratello [OSCURATO:PERSONA] (condannato definitivamente per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) ed al padre [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA]; successivamente la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe subentrata alla [OSCURATO:SOCIETA]. nella meta del capitale sociale della Bingo it. s.r.l. -Quanto al capo Ti, l'imputato, in concorso con altri, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, avrebbe attribuito fittiziamente a [OSCURATO:PERSONA], giù titolare del capitale sociale della partecipante Bingo & Games s.r.I., la totalità del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., simulando situazioni debitorie sanate mediante aumenti di capitale con lo scopo sia di estromettere [OSCURATO:PERSONA], socio di maggioranza dell'altra partecipante [OSCURATO:SOCIETA]. (51 %), sia di preservare gli interessi dello stesso [OSCURATO:PERSONA], e dei fratelli di questi [OSCURATO:PERSONA] (condannato definitivamente per associazione mafiosa), del fratello [OSCURATO:PERSONA] (condannato definitivamente er associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) e del padre [OSCURATO:PERSONA]; Sono stati articolati quattro motivi. 2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa, fatta discendere da due episodi quali: a) la vicenda relativa all'ammanco di denaro registrato presso la sala giochi bingo in Misilrneri; b) la vicenda relativa all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto, da una parte, il ruolo di mediatore tra [OSCURATO:PERSONA] e il proprietario del terreno a cui il primo era interessato per la costruzione di cinque appartamenti, e, dall'altra, sarebbe stato portatore della richiesta dal capo mandamento [OSCURATO:PERSONA] di ottenere quantomeno un garage dalla nuove costruzioni. Quanto alla vicenda [OSCURATO:PERSONA], si assume invece che: a) dalle risultanze della conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non emergerebbe affatto che l'ipotizzato incontro tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - in ordine ad una possibile "mediazione" da corrispondere ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla costruzione dei cinque appartamento- sarebbe davvero avvenuto; b) non sarebbe stata raggiunta la prova di un interesse della famiglia mafiosa in ordine all'acquisto di [OSCURATO:PERSONA] del terreno; c) diversamente dagli assunti della Corte, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato titolare di un non chiaro credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; d) non sarebbe stata raggiunta la prova che [OSCURATO:PERSONA] sapesse dei rapporti pregressi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dei discorsi tra il primo e lo zio [OSCURATO:PERSONA]; e) non vi sarebbe prova che [OSCURATO:PERSONA], ove pure avesse ricevuto il mandato mafioso, avesse poi di fatto avvicinato [OSCURATO:PERSONA]; in tal senso si valorizza un passo della requisitoria di primo grado in cui il Pubblico Ministero avrebbe fatto riferimento alla assenza di prova dell'ambasciata che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe portato a [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA]; f) lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di essere stato avvicinato da [OSCURATO:PERSONA] il quale si propose come mediatore con il titolare del terreno (tale Tumnninia) e ciò proverebbe che l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] fosse sganciato da interessi della associazione criminale; g) non sarebbe stato affatto provato che [OSCURATO:PERSONA] o altri del gruppo avessero avanzato una richiesta di ottomila euro a [OSCURATO:PERSONA] in ragione dei lavori che questi stava facendo; f) né si sarebbe tenuto conto di una conversazione del 30.9.2013, riscontrata da un successivo servizio di osservazione, da cui emergerebbe che [OSCURATO:PERSONA] incontrò [OSCURATO:PERSONA] con un altro soggetto (tale Mondino). Quanto alla vicenda dell'ammanco di denaro, circa 80.000 euro, nella sala giochi di Misilmeri appartenente alla [OSCURATO:SOCIETA], riconducibile- secondo l'accusa- anche ad [OSCURATO:PERSONA] (la vicenda interferisce con il reato contestato al capo T), la Corte avrebbe ritenuto che il ricorrente avrebbe avuto un ruolo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella composizione della lite al fine di mantenere la stabile operatività del sodalizio sul territorio. Sostiene il ricorrente che, diversamente dagli assunti della Corte, autore del furto del denaro sarebbe stato un soggetto diverso (tale [OSCURATO:PERSONA]) da quello indicato dagli inquirenti ([OSCURATO:PERSONA], parente di [OSCURATO:PERSONA] ), del tutto estraneo alle logiche del gruppo mafioso e che proprio tale circostanza disarticolerebbe la costruzione accusatoria Né, sotto altro profilo, assumerebbero decisivo rilievo: 1) la circostanza che il ricorrente il 19.4.2013 incontrò casualmente in un'unica occasione [OSCURATO:PERSONA] nei pressi dell'ortofrutta gestita da [OSCURATO:PERSONA], altro soggetto coinvolto nel processo; 2) il contenuto della conversazione del 28.4.2013 in cui [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA], avrebbe fatto riferimento alla circostanza che, attraverso l'assunzione di Monti preso la società [OSCURATO:SOCIETA] - di cui il ricorrente sarebbe stato il "proprietario" - aveva provveduto a dare assistenza a [OSCURATO:PERSONA] in quel momento detenuto, atteso che Monti sarebbe stato assunto e licenziato quando ancora Sciarabba era libero; 3) le dichiarazioni di Bisconti, smentite oggettivamente. 2.3. Con il secondo motivo di lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla affermata responsabilità per i capi [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza avrebbe valorizzato erroneamente alcune conversazioni volte a dimostrare solo il persistente interesse del ricorrente alla [OSCURATO:SOCIETA], senza tuttavia fornire prova della esistenza dei requisiti strutturali del reato contestato, con particolare riguardo alla provenienza del denaro ed al dolo. Quanto al reato Ti, il soggetto cui sarebbe stato attribuito fittiziamente la titolarità del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA] ( [OSCURATO:PERSONA] ) sarebbe stato assolto e dunque non sarebbe configurabile il reato. Sotto altro e profilo si evidenza che il reato si sarebbe consumato nel 2010 e sarebbe prescritto. Sotto ulteriore profilo, la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui non è stata revocata la confisca della [OSCURATO:SOCIETA] e dei valori mobiliari della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; si adduce che la confisca dell'azienda sarebbe consentita solo nel caso in cui vi sia sovrapposizione criminale tra la stessa e la consorteria criminale, atteso che negli altri casi, cioè quando detta sovrapposizione non vi sia, sarebbe necessario quantificare l'oggetto della ablazione. Sul punto, la sentenza sarebbe viziata essendosi la Corte limitata a confermare la confisca in ragione della condanna del ricorrente senza nessuna valutazione né sulla provenienza delle somme utilizzate per l'acquisto delle quote, né della correlazione tra l'attività della società ed il sodalizio mafioso. 2.3. Con il terzo ed il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena. 3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] condannato per i capi B)- M)- O) - Q- R). Sono stati articolato sette motivi 3.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo M) (estorsione aggravata in concorso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di un'a utoca rrozzeria). Il tema attiene alla valutazione di alcune conversazioni intercorse tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, di quella del 5.1.2014; si assume che nella specie non vi sarebbe prova che quanto ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] non per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], ma da tale [OSCURATO:PERSONA], possa essere ricondotto alla vicenda estorsiva per cui si procede.Né nella specie vi sarebbe prova della minaccia o della intimidazione ai danni della persona offesa, che aveva dichiarato di non avere mai ricevuto richieste estorsive, ovvero di contatti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la stessa persona offesa, tenuto conto che invece vi sarebbe la prova che il ricorrente aveva avuto difficoltà ad individuare la persona offesa. 3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo O) (estorsione aggravata in concorso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di un panificio); il giudizio di responsabilità sarebbe stato formulato sulla base di captazioni avallate da alcuni riscontri relativi alla individuazione con il sistema GPS della posizione dell'autovettura del ricorrente presso il panificio. Si contesta: a) la valutazione della conversazione intercettata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e si assume che nessuna decisiva valenza potrebbe essere attribuita alla localizzazione compiuta dell'autovettura, atteso che l'esercizio commerciale della persona offesa sarebbe collocato a poche centinaia di metri dall'abitazione dell'imputato; b) la valutazione della conversazione del 5.1.2014 presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in cui l'imputato farebbe riferimento, con riguardo a Quartararo, alla somma di 500 euro. La persona offesa avrebbe riferito di non avere mai ricevuto richieste estorsive, né dalle captazioni emergerebbero le modalità con cui l'estorsione sarebbe stata compiuta, essendo stata valorizzata sul piano accusatorio la sola circostanza che la persona offesa aveva riferito che il figlio dell'imputato fosse il commercialista della sua società; proprio ciò, secondo l'imputato, avrebbe potuto indurre ad una interpretazione diversa delle captazione e far ritenere che i soldi fossero diretti al figlio dell'imputato per la sua attività professionale. 3.3. Con il terzo motivo di lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato associativo fondato sul contenuto di conversazioni e sulla frequentazione dell'imputato con [OSCURATO:PERSONA]. Si sostiene che: - nessuna delle conversazioni intercorse con [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contenuto chiaro e dimostrativo della partecipazione al sodalizio del ricorrente; - gli incontri intercettati presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] sarebbero riconducibili a rapporti di amicizia con questo e con altri soggetti; - [OSCURATO:PERSONA] sarebbe un soggetto di 85 anni che si limiterebbe a parlare di fatti notori; - le dichiarazioni accusatorie di Bisconti non sarebbero attendibili (si fa riferimento specifico ad un bar in cui il collaboratore avrebbe riferito di avere incontrato il ricorrente nel 2013 laddove invece l'esercizio commerciale in questione sarebbe stato chiuso dal 2009). 3.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo R) (detenzione e porto di armi: [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato in possesso di armi e, al fine di disfarsene, avrebbe fatto riferimento a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per occultarle) Anche in tal caso, secondo l'imputato, il giudizio di responsabilità sarebbe fondato solo su intercettazioni tra terzi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), il cui contenuto non sarebbe dimostrativo della colpevolezza dell'imputato (conversazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'interno dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA]) in relazione ad armi non rinvenute; né, si argomenta, dalla conversazione in questione emerge che [OSCURATO:PERSONA], dopo aver consegnato il "sacchetto" a [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dato incarico a questi di farlo recapitare all'imputato; né la prova della consegna delle armi ad [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere fatta derivare dalla conversazione intercettata lo stesso giorno che, secondo l'accusa, attesterebbe il successivo incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: si sarebbe in realtà trattato di un incontro causale. 3.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo Q) (danneggiamento dell'auto del direttore dell'Ufficio postale); non sarebbe stata raggiunta la prova della responsabilità e comunque non quella della contestata aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. I fatti, si afferma, avrebbero avuto una valenza solo personale. 3.6. Con il sesto ed il settimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena. 4. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Sono stati articolati quattro motivi 4.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato associativo, senza tuttavia la prova della condotta, concreta ed illecita, commessa dall'imputato. La responsabilità sarebbe stata fatta discendere unicamente da una conversazione intercettata il 25.7.2013 tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] da cui si è ritenuto che il primo si lamentasse nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] - figura di rilievo del sodalizio- per non avere questi provveduto al sostentamento in favore dello stesso ricorrente e del di lui padre, detenuto per il delitto previsto dall'art.416 bis cod. pen. La conversazione, in realtà, non sarebbe affatto univoca e il reale significato sarebbe stato spiegato sia dal ricorrente, che avrebbe fatto riferimento non al mancato pagamento di somme da parte di [OSCURATO:PERSONA] ma al mancato pagamento da parte di un affittuario di un canone per l'affitto di un immobile°, sia dallo stesso soggetto affittuario ([OSCURATO:PERSONA]); di ciò vi sarebbe riscontro in un'altra conversazione del 25.7.2013 presso la macelleria di [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto la motivazione sarebbe silente.Né sarebbe stata valutata la spiegazione fornita da Capizzi in ordine al significato delle sue frequentazioni con [OSCURATO:PERSONA] ed alle sollecitazioni (intercettate) di Capizzi a [OSCURATO:PERSONA] di corresponsione di denaro a favore di un terzo: si sarebbe trattato di un pagamento di una provvigione maturata da [OSCURATO:PERSONA], amico di Capizzi, che aveva svolto un ruolo di intermediazione per far ottenere a [OSCURATO:PERSONA] una finanziamento dalla società Connpass; anche in questo caso le dichiarazioni di Capizzi sarebbero state confermate dallo stesso Caruso. L'imputato avrebbe presenziato a soli tre incontri in tre anni di indagini con altri due coimputati e nessuno di tali incontri avrebbe avuto un contenuto illecito, neanche quello del 29 giugno 2014, maggiormente valorizzato in chiave accusatoria, nonostante le spiegazioni fornite dall'imputato. Né la Corte avrebbe valutato le conversazioni da cui emergerebbe non solo come il Capizzi, soggetto che non godeva di elevata stima, non avrebbe mai assunto la funzione di intermediario nè per la consegna del denaro al padre detenuto e neppure per assolvere compiti illeciti; né, ancora, avrebbero valenza accusatoria le dichiarazioni di: a) [OSCURATO:PERSONA]; b) di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe riferito in modo contraddittorio e generico circostanze apprese da tale [OSCURATO:PERSONA], che non sarebbe stato in grado di riconoscere l'imputato e che comunque avrebbe reso dichiarazioni non riscontrate; c) di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe invece escluso di avere mai constatato la presenza di Capizzi presso la marmeria di [OSCURATO:PERSONA], in cui, secondo le risultanze della conversazioni intercettate sarebbero avvenuti numerosi incontri tra affiliati alla consorteria mafiosa. Né, si aggiunge, avrebbe rilevante valenza il preteso coinvolgimento dell'imputato nella intestazione fittizia del bar ed agenzia di scommesse Gamelux, atteso che da detto fatto Capizzi è stato assolto perché il fatto non sussiste, all'esito del giudizio di primo grado. 4.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e quello accertato con sentenza emessa il 24.5.2006 e divenuta irrevocabile il 29.10.2007, relativa alla condotta partecipativa mafiosa commessa fino al 24.2.2003. Quello della Corte, sarebbe secondo l'imputato, un ragionamento viziato che non terrebbe conto della perpetuità del vincolo associativo e di quanto affermato con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per il quale si è ritenuto che il decorso del tempo non sarebbe sufficiente a far cessare l'appartenenza e la permanenza del vincolo associativo 4.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla individuazione della disciplina applicabile ai fini della determinazione della pena.Si sostiene che le captazioni dei dialoghi personalmente trattenuti dal ricorrente cesserebbero non oltre il 2014 e dunque si sarebbe dovuto fare riferimento alla cornice edittale precedente all'inasprimento sanzionatorio posto in essere con la legge 27 maggio 2015 n. 69; né assumerebbe valenza la conversazione intercorsa tra terzi soggetti il 17.9.2015, valorizzata dalla Corte di appello per dimostrare la permanenza della condotta partecipativa fino a quella data, attesa l'assenza di riscontri sul contenuto del dialogo. In tal senso si richiamano i principi affermati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 40986 del 2018 in cui si sarebbe chiarito, quanto al reato permanente, che l'applicazione dello jus superveniens sfavorevole sarebbe subordinato alla circostanza che nella vigenza di questo si siano comunque realizzati tutti gli elementi costitutivi del reato. 4.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro applicata in via presuntiva. 5. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. È stato articolato un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla disposta confisca ai sensi dell'art. 416 bis, comma 7, cod. pen. della impresa di macelleria di [OSCURATO:PERSONA], gestita dall'imputato. Non sarebbero stato quantificate le risorse illecite impiegate, tenuto conto che il Tribunale del riesame aveva annullato il sequestro preventivo della ditta sul presupposto, da una parte, che non vi fossero elementi per ritenere che l'impresa fosse strumentale all'attività criminosa e, dall'altra, che la stessa fosse cogestita con il padre dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], estraneo al processo. La motivazione, secondo cui la macelleria costituiva un luogo di incontro tra associati, sarebbe viziata e fondata solo su due conversazioni ambientali, già valutate dal riesame. 6. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] condannato per i reati contestati ai capi B (416 bis cod. pen.) ed S (porto e detenzione illegale di armi). Sono stati articolati undici motivi. 6.1. Con il primo si deduce violazione di norma processuale in relazione alla affermata utilizzabilità delle intercettazioni di cui ai decreti n. 2233/12 e 2222/14 eseguite presso la marmeria [OSCURATO:PERSONA]; si sostiene che: - il decreto n. 2233/2012 sarebbe stato motivato in via apparente sia con riguardo alla sussistenza degli indizi a carico di [OSCURATO:PERSONA] (vi sarebbero state solo dichiarazioni molto datate), sia in ordine alla necessità della intercettazione per lo svolgimento delle indagini ([OSCURATO:PERSONA] era stato in realtà visto introdursi in quella marmeria solo una volta); sul punto la motivazione sarebbe apparente e, anzi, in qualche modo confermativa delle deduzioni difensive; - dalla inutilizzabilità di dette intercettazioni deriverebbe quella delle captazioni eseguite per effetto del decreto n. 2222/14; - anche i decreti di proroga sarebbero stati motivati solo in via apparente, redatti su moduli prestampati. 6.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il delitto associativo. Vi è una lunga ricostruzione in diritto e si assume che la Corte non avrebbe tenuto conto di un rilevante fatto sopravvenuto, costituito dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito in dibattimento di non sapere nulla, neanche indirettamente, del ricorrente. Sul punto la motivazione sarebbe assente. Né la Corte avrebbe valutato adeguatamente la estraneità dell'imputato da tutti i reati fine e dalle conversazioni a contenuto illecito; né sarebbe stato considerato che l'imputato destinava tutto il suo tempo alla sua attività lavorativa presso la marmeria, che peraltro era stata sottoposta ad estorsione dal sodalizio e, in particolare, proprio da [OSCURATO:PERSONA] (si richiamano le intercettazioni comprovanti l'attività estorsiva). Sarebbe smentito l'assunto della Corte secondo cui il soggetto estorto chiamato "u marnnuraru" potrebbe non essere [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, e sarebbe viziata anche l'affermazione della stessa Corte secondo cui, pur volendo ritenere che i [OSCURATO:PERSONA] fossero vittima di estorsione, ciò non escluderebbe la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, in quanto anche gli appartenenti all'associazione, laddove esercitino un'attività commerciale, sarebbero tenuti al pagamento di un contributo al sodalizio criminale. Si tratterebbe di un'affermazione assertiva e apparente perché non posta in connessione con gli altri elementi a discarico, tenuto conto che il pagamento del "pizzo" da parte degli stessi associati sarebbe imposto solo a coloro che svolgono attività all'esterno dell'ambito territoriale di appartenenza. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe un imprenditore vittima e non colluso e ciò spiegherebbe anche gli ulteriori elementi di cui si è detto, quali, in particolare, l'estraneità dell'imputato dai reati fine; si aggiunge che sarebbe smentito da numerosi elementi anche l'assunto di Bisconti che, in senso dubitativo, aveva affermato che socio occulto della marmeria fosse [OSCURATO:PERSONA]. Sotto altro profilo, si evidenzia come di [OSCURATO:PERSONA] ed il di lui padre Gaetano sarebbero stati del tutto estranei alle dinamiche associative che portarono nell'agosto - settembre 2015 ad un nuovo riassetto del sodalizio con il conferimento di nuove cariche e che l'imputato non partecipò nemmeno indirettamente alle riunioni tenute nell'occasione, né fu informato degli esiti delle stesse ( la Corte, si aggiunge, non avrebbe tenuto conto della sentenza di assoluzione pronunciata nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] proprio in ragione della mancata partecipazione alla riunione tenuta il 10.9.2015. Anche in relazione ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti coinvolti, la sentenza sarebbe assertiva e probatoriamente neutra. Si aggiunge che: -sarebbe inconsistente l'argomento secondo cui il [OSCURATO:DATA_NASCITA], presso la marmeria, vi sarebbe stata una consegna di denaro illecito da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], atteso che, [OSCURATO:PERSONA] nemmeno avrebbe assistito al dialogo tra detti soggetti (si riporta il contenuto della conversazione); -non sarebbero rilevanti gli episodi in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consegnato denaro a Pullarà tra il 22.2.2013 ed il 4.3.2013, atteso che si sarebbe trattato di trasferimenti leciti perché derivanti dalla restituzione di un precedente mutuo che [OSCURATO:PERSONA] e Pullarà avevano concesso ad un terzo, che poi aveva restituito l'intera somma a [OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta, aveva restituito a Pullarà la parte di questi; - non sarebbe rilevante l'episodio della consegna di denaro alla marmeria a Pullarà da parte di Calascibetta e neppure le somme periodicamente consegnate da tale Macaluso a [OSCURATO:PERSONA], che poi le girava a Pullarà, trattandosi di pagamenti di canoni di locazione di alcuni immobili fittiziamente intestati dal [OSCURATO:PERSONA] al padre di Macaluso; - non assumerebbe rilievo l'argomento per cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe intervenuto per risolvere alcune controversie (aggressione al fratello di tale Speciale e restituzione automobile a Lucchese) perché, quanto alla prima vicenda, l'imputato non fece alcunchè, e, quanto alla seconda, l'intervento non sarebbe stato affatto risolutivo; sul punto la sentenza sarebbe silente; - la vicenda [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata ridimensionata, avendo il Tribunale riqualificato l'originario fatto estorsivo riconducendolo al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni poi peraltro escluso dalla stessa Corte, e comunque si trattava di una vicenda personale alla quale il ricorrente sarebbe stato estraneo; - quanto all'incontro in vista di un eventuale appoggio elettorale del sodalizio al fratello di tale Vazzana, nessun ruolo concreto sarebbe stato tenuto dal ricorrente; - quanto alla vicenda Girgienti, ed all'assunto secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe riuscito a convincere questi a pagare un debito nei riguardi di Giordano utilizzando le proprie conoscenze mafiose in altro territorio ([OSCURATO:PERSONA]), si assume che, da una parte, non sarebbe chiaro perché l'operato di [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere attribuito al ricorrente, e, dall'altra, che l'interessamento del [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe emerso solo dalle dichiarazioni di Girgienti peraltro smentite da altre evenienze probatorie;- sarebbero inattendibili le dichiarazioni di Giordano; - quanto agli accessi di parteci all'associazione presso la marmeria, si sarebbe trattato di accessi sporadici in cui non si sarebbe parlato di fatti illeciti, atteso che, diversamente i dialoghi sarebbero stati intercettati; [OSCURATO:PERSONA] inoltre non avrebbe avuto rapporti con molti dei soggetti in questione. 6.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riconduzione dei fatti al delitto di favoreggiamento. 6.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il delitto di cui al capo S (detenzione illegale di armi) fondato solo su captazioni disposte per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e, dunque, non utilizzabili per il diverso reato in questione, non connesso con quello di specie, per il quale non è stata contestata nemmeno l'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen. 6.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla circostanza aggravante del carattere armato dell'associazione, ritenuta sulla base di schemi presuntivi - il cui superamento sarebbe comprovato dalle dichiarazioni di Bisconti, secondo cui non esisterebbe più all'interno di ogni "famiglia mafiosa" un armamentario comune - e dall'improprio richiamo ai capi R) ed S); si assume, quanto al capo R) che i fatti riguarderebbero altri soggetti, e, quanto al capo S), che l'arma sarebbe stata detenuta per fini estranei a quelli del sodalizio criminoso. 6.6. Con il sesto motivo si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate nonostante la incensuratezza e la giovane età dell'imputato, l'estraneità dai reati fine, la scarsa rilevanza delle condotte addebitategli, l'uso dell'arma per finalità estranee all'associazione (sparare agli uccelli). 6.7. Con il settimo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena inflitta per continuazione per il capo S), ritenuta eccessiva. 6.8. Con l'ottavo si chiede una pronuncia di non doversi procedere per il reato di cui al capo S), estinto per intervenuta prescrizione. 6.9.Con il nono motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla confisca dell'intero complesso aziendale; l'assunto è che la marnneria non sarebbe stata un'impresa mafiosa essendo stata alimentata con proventi leciti e non sarebbe stata strumentale alla associazione mafiosa. 6.10. Con il decimo motivo si lamenta violazione di legge nella parte in cui è stata disposta la confisca di un fondo di investimento personale dell'imputato; sul tema era stata chiesta la rinnovazione della istruttoria su cui la Corte non si sarebbe nemmeno pronunciata. 6.11.Con l'undicesimo motivo ci si duole dell'applicazione e della durata della misura di sicurezza della libertà vigilata.7. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati contestati ai capi B) (416 bis cod. pen.) e G) (il fatto estorsivo originario in danno di [OSCURATO:PERSONA] è stato riqualificato in favoreggiamento personale aggravato). Sono stati articolati sette motivi. 7.1. Il primo è testualmente sovrapponibile al primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 7.2. Con il secondo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità penale per il reato associativo Anche in questo caso il motivo riprende gli stessi argomenti sviluppati nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; si fa riferimento al tema della marmeria, delle estorsioni subite, della estraneità alle riunioni di mafia in cui si decise l'organigramma del sodalizio, della inesistenza di rapporti con i soggetti coinvolti nei fatti oggetto del processo, della ingiustificata valorizzazione della vicenda [OSCURATO:PERSONA], della inattendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], degli accessi occasionali alla marmeria di [OSCURATO:PERSONA] e di altri soggetti coinvolti e comunque al carattere neutro di detti incontri. 7.3. Il terzo motivo è identico a quello del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (riqualificazione dei fatti in favoreggiamento) 7.4. Con il quarto si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato contestato al capo G) La Corte non avrebbe spiegato alcunchè e non avrebbe tenuto conto che già il Tribunale del riesame aveva annullato il titolo cautelare 7.5. Con il quinto ed il sesto motivo si deducono vizi relativi al riconoscimento della circostanza aggravante del carattere armato dell'associazione (la struttura del motivo è identica a quella del motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA]) ed alla mancata concessione della circostanze attenuanti generiche. 7.6. Con il settimo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alla applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. 8. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato contestato al capo F) (concorso in tentata estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari della FRAMAR, i n d otti a corrispondere illecitamente (verosimilmente a titolo di acconto) una somma di denaro pari a 8.000,00 euro quale c.d. "messa a posto" per la realizzazione di complessive 8 unità abitative). Sono stati articolati tre motivi.8.1. Con il primo si lamenta vizio di motivazione con riguardo all'esame della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], assunto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. La Corte avrebbe disposto l'assunzione del mezzo di prova affinchè Marfia procedesse alla ricognizione di [OSCURATO:PERSONA], considerato esecutore materiale del reato sulla base del contenuto di una conversazione telefonica intercorsa tra terzi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui il primo avrebbe riferito al secondo di avere appreso da "Andrea" di un accordo raggiunto tra [OSCURATO:PERSONA] e Marfia); secondo il ricorrente, non avendo la persona offesa riconosciuto l'esecutore del reato, non sarebbe possibile far derivare proprio da quella telefonata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], soprattutto ove si consideri che la stessa sentenza darebbe atto di un incontro tra l'imputato e la persona offesa, sicchè, si afferma, non potrebbe escludersi che quanto riferito da "Andrea" ad Inchiappa e da questi a [OSCURATO:PERSONA] potesse riguardare non la pretesa estorsiva. 8.2. Con il secondo ed il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità; la sentenza sarebbe contraddittoria per avere, da una parte, indicato nel ricorrente il soggetto che avrebbe "trattato" con i Marfia e, dall'altra, ritenuto che l'"accordo illecito" fosse stato concluso con [OSCURATO:PERSONA]. Sotto altro profilo la Corte avrebbe errato per aver fatto discendere la responsabilità del ricorrente dal contenuto della conversazione intercorsa tra terzi del 20.10.2013 - in cui si fa riferimento de relato al coinvolgimento dell'imputato nel fatto criminoso- senza tuttavia tenere conto, come detto, delle dichiarazioni della persona offesa che aveva riferito di un incontro avuto con [OSCURATO:PERSONA] ma di avere ricevuto la richiesta estorsiva da un soggetto da lui non conosciuto (il tema è quello di cui si è già detto). Si segnala che quella intercettazione sarebbe stata utilizzata dalla Procura per dimostrare un altro fatto estorsivo a che il tribunale del riesame aveva annullato il titolo custodia le sul reato per cui si procede. 9. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa; Gambino avrebbe fatto parte della famiglia di Villagrazia, fungendo tra l'altro da intermediario per l'organizzazione di incontri, poi svolti anche presso la propria attività commerciale, tra i vertici del sodalizio di appartenenza ed esponenti di altre articolazioni mafiose della provincia di Palermo. Sono stati articolati tre motivi. 9.1. Con il primo ed il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità; si sostiene che non sarebbe stata affatto raggiunta la prova della organica compenetrazione del Gambino, il cui ruolo di intermediario sarebbe stato al più assunto solo in occasioni, nel luglio del 2013 e nel gennaio del 2014, in relazione alla medesima vicenda. In tal senso si valorizzano le dichiarazioni del collaboratore Bisconti che avrebbe escluso di conoscere l'imputato. Dunque, una condotta episodica che non consentirebbe di attribuire nessun ruolo stabile all'imputato all'interno del sodalizio; la sentenza sarebbe viziata anche per non avere al più riqualificato il fatto nel reato di favoreggiamento personale sulla base dell'assunto — errato- secondo cui la condotta sarebbe stata volta non a favorire [OSCURATO:PERSONA] ma i rapporti tra le varie articolazioni di [OSCURATO:PERSONA]. 9.2. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della disponibilità di armi, attribuita sulla base di un meccanismo automatico e presuntivo quale la notorietà del carattere armato di cosa nostra. Anche in tal caso si valorizzano le dichiarazioni di Bisconti secondo cui la disponibilità delle armi non sarebbe più un fenomeno generalizzato ma una prerogativa riservata in favore di chi svolge "quello" specifico ruolo 10. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati contestati ai capi b) (416 bis cod. pen). e D) (estorsione aggravata). Sono stati articolati quattro motivi. 10.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato associativo. Secondo il ricorrente non potrebbe essere attribuita valenza alle dichiarazioni, che avrebbero dovuto essere valutate con maggiore rigore, di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui Messina sarebbe contiguo al sodalizio mafioso di Villagrazia "in quanto aveva il monopolio dei funerali della borgata"; l'imputato, che effettivamente costituiva un punto di riferimento per i servizi funerari sul territorio, lo era in realtà per essere titolare di un'attività già intrapresa dai genitori e di una impresa che era "l'unica nella borgata". Dunque non si sarebbe trattato di un imprenditore imposto. Né assumerebbe rilievo la circostanza che in alcuni casi i funerali fossero "pagati" non dai famigliari delle persone estinte ma da "uomini d'onore", atteso che si sarebbe trattato di pagamenti per attività lecite; né, ancora, sarebbe rilevante, ai fini della prova della condotta di partecipazione, l'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione di cui al capo G, ai danni del titolare della 3C Arredamenti. La responsabilità per il reato fine sarebbe stata affermata sulla base di una valutazione distorta delle intercettazioni e non si sarebbe tenuto conto che anche Messina sarebbe un soggetto estorto.La Corte non avrebbe considerato le argomentazioni difensive e non sarebbe neppure corretto l'assunto secondo cui la conversazione del 9.12.2013 riguarderebbe il reperimento del denaro necessario al sostentamento dei carcerati, così come nessun rilievo decisivo potrebbe essere riconosciuto alla conversazione tra Messina e tale Bozzari, che riguarderebbe circostanze estranee alla vita associativa. 10.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il capo G), formulato sulla base di una errata valutazione del contenuto delle conversazioni ambientali del 8 e del 9.12.2013; in tal senso si valorizza un passaggio della conversazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], di cui viene riproposta una brevissima parte. Né la Corte avrebbe valutato le dichiarazioni delle persone offese. 10.3. Il terzo motivo attiene alla ritenuta sussistenza del carattere armato dell'associazione. 10.4. Con il quarto si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza, quanto al capo G), della circostanza aggravante dell'essere stato commesso il fatto da un partecipe di un'associazione mafiosa. 11. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di associazione mafiosa (capo B). Sono stati articolati numerosi motivi, la cui numerazione è obiettivamente non chiarissima. Si deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità, formulato sulla base di una serie di dati probatori in realtà non concretamente accertati e senza valutare gli elementi a discarico, non potendosi attribuire decisiva valenza né ai colloqui ed ai rapporti dell'imputato con esponenti mafiosi, né l'avere in tempi remoti il ricorrente prestato assistenza ad un latitante mafioso, né ancora, all'essersi Giordano reso portatore, in una occasione, di richieste di denaro da parte dell'associazione per il sostegno elettorale ad un candidato. Giordano in alcune occasioni avrebbe millantato e si sarebbe solo rivolto ad alcuni "soggetti mafiosi" amici ([OSCURATO:PERSONA]) per il recupero di un suo credito. L'imputato sarebbe estraneo da ogni dinamica criminale, sarebbe all'oscuro delle cariche assegnate in seno alla famiglia mafiosa, non sarebbe stato per nulla "considerato" dagli altri partecipi, non sarebbe attinto da dichiarazioni di collaboratori; non vi sarebbe nessun particolare contatto telefonico tra Giordano e [OSCURATO:PERSONA], a cui il primo si rivolgerebbe solo per il rientro della somma di cui si è detto, né Giordano avrebbe fornito un contributo al sodalizio, avrebbe denunciato nel 2010 l'aggressione di cui era rimasto vittima, dichiarandosi pronto al riconoscimento. In tale contesto si rivisitano anche le dichiarazioni, considerate annmissive nell'ottica accusatoria, rese dallo stesso ricorrente e comunque la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui non è stata riconosciuta la circostanza attenuante prevista dall'art. 8 d.l. 152 del 1991, atteso che Giordano si sarebbe adoperato per evitare che l'attività criminosa fosse portata ad ulteriore compimento e avrebbe reso dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie nei riguardi di altri. Sotto ulteriore profilo la sentenza sarebbe viziata quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del carattere armato dell'associazione ed al riconosciuto risarcimento in favore della Fondazione teatro Massimo, atteso che l'attività illecita del Giordano non sarebbe mai stata legata alla sua attività lavorativa di funzionario al Teatro, e dunque difetterebbe il nesso di causalità tra le condotte e l'evento dannoso. 12. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. con ruolo apicale e per i reati contestati ai capi D)- E)- F). Sono stati articolati sette motivi. 12.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato associativo; il tema attiene alla prova della condotta apicale fatta derivare dal ruolo di consigliere del capo (cioè di [OSCURATO:PERSONA]) che l'imputato avrebbe ricoperto secondo assunti accusatori sforniti di prova. Né, si aggiunge, la qualifica di consigliere potrebbe essere parificata a quelle apicali tipizzate dalla norma. La Corte non avrebbe correttamente valutato le dichiarazioni rese da Bisconti in dibattimento, che aveva addirittura escluso la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione. Né sarebbe confermativa del ruolo apicale, peraltro non riconosciuto dagli altri sodali, il contenuto della conversazione del 17.9.2015, intercorsa tra Padalino e Profeta, e sarebbe oggetto di travisamento anche l'assunto secondo cui il ricorrente avesse la gestione completa della "cassa", circostanza, peraltro, che, ove pure fosse stata provata, non avrebbe comunque consentito di ritenere accertata anche la contestata condotta apicale. Nel caso di specie, inoltre, non vi sarebbe il riconoscimento formale del ruolo apicale da parte degli altri consociati. Vengono in tale contesto rivisitate una serie di passaggi argomentativi della sentenza impugnata. 12.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto: a) alla determinazione della pena ed all'applicazione della legge n. 69 del 2005; la Corte avrebbe errato nel distinguere i tempi di commissione della condotta penalmente rilevante per i singoli soggetti rispetto all'attuazione di un unico medesimo reato; b) al contenuto della conversazione del 17.9.2015, intercorsa tra Profeta e Padalino che, secondo l'accusa, sarebbe dimostrativa di una progressione criminosa da parte dell'imputato culminata con l'attribuzione della carica di consigliere dell'associazione, e che, invece, secondo il ricorrente, non avrebbe affatto tale capacità dimostrativa. 12.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il tentato fatto estorsivo contestato al capo E) in danno della società [OSCURATO:SOCIETA]. Il tema attiene alla esistenza di ragioni di credito da parte dell'imputato nei riguardi del soggetto "estorto"; diversamente da quanto affermato dalla Corte, in atti vi sarebbero fatture ed altri documenti attestanti le ragioni di credito dell'imputato nell'ambito di rapporti professionali nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. ed in tal senso si puntualizza che detta documentazione, allegata all'atto di appello, sarebbe stata formalmente acquisita dalla Corte con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Né sarebbe stata adeguatamente valutata l'intercettazione dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] in cui chiaramente si parlerebbe di "lavoro" e di attività professionale. 12.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen. in relazione al capo E). Quanto al c.d. metodo mafioso sarebbe la stessa Corte a non escludere i rapporti di lavoro intercorrenti tra la [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre, quanto alla finalità agevolatoria, sarebbe lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a riferire a [OSCURATO:PERSONA] che i soldi, di derivazione lecita, sarebbero stati utilizzati per esigenze personali. 12.5. Con il quinto motivo si deduce, quanto al capo E), violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla deduzione difensiva della non intelleggibilità delle intercettazione del 9.12.2013i (il tema attiene al riferimento nel dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] " ai sig. Trapani" che tuttavia sarebbero soggetti diversi da titolari della [OSCURATO:SOCIETA] (Trapani e [OSCURATO:PERSONA]). Anche in questo contesto si ricostruiscono il senso e la portata di quella e di altre conversazioni. 12.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità concorsuale del ricorrente al fatto estorsivo di cui al capo F) (estorsione Framar), non potendo essere riconosciuto in capo all'imputato nè il ruolo di mandante, né quello di esecutore. 12.7. Con il settimo motivo si lamenta violazione di legge quanto alla individuazione del reato più grave tra quelli posti in continuazione, che, secondo la Corte, sarebbe quello previsto dall'art. 416 bis, commi 2 e 4, cod. pen. e non quello di estorsione aggravata, anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen.13. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], condannato per partecipazione ad associazione mafiosa. Pullarà avrebbe fatto parte della famiglia di [OSCURATO:PERSONA] di Gesù, intervenendo tra l'altro nelle dinamiche interne allo stesso sodalizio, contribuendo a realizzare un costante collegamento tra altri associati in libertà attraverso incontri e riunioni finalizzati alla trattazione di attività illecite con particolare riferimento al sostegno del padre detenuto [OSCURATO:PERSONA], reggente del mandamento mafioso di comune appartenenza, nonché s ulla gestione dei beni frutto di pregresse condotte delittuose. Sono stato articolati cinque motivi. 13.1. Con il primo si lamenta violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità; il tema attiene ai decreti autorizzativi di captazioni n. 2233/2012 e 2222/14 presso la marmeria [OSCURATO:PERSONA]; si sostiene che -il decreto n. 2233/2012 sarebbe stato motivato solo in via apparente sia con riguardo alla sussistenza degli indizi a carico di [OSCURATO:PERSONA] (vi sarebbero state solo dichiarazioni molto datate), sia in ordine alla necessità della intercettazione per lo svolgimento delle indagini ([OSCURATO:PERSONA] era stato visto introdursi in quella marnneria solo una volta); sul punto la motivazione sarebbe apparente e anzi in qualche modo confermativa delle deduzioni difensive; - dalla inutilizzabilità di dette intercettazioni deriverebbe quella delle captazioni eseguite a seguito del decreto n. 2222/14, motivato esclusivamente sulla base delle risultanze del decreto n. 2233/2012. 13.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il delitto associativo; sotto il profilo della violazione di legge non sarebbe stata raggiunta la prova del contributo che l'imputato avrebbe fornito al sodalizio, non potendosi essa farsi derivare dall'aiuto prestato al padre Ignazio detenuto, ovvero dalle "battute" tra l'imputato e di [OSCURATO:PERSONA], o, ancora, dal coinvolgimento nell'episodio riguardante [OSCURATO:PERSONA]. Si assume che Pullarà: - non è stato mai indicato come appartenente all'associazione da parte dei collaboratori di giustizia; - non conoscerebbe le cariche apicali della famiglia a cui apparterrebbe, né la spartizione del territorio nell'ambito del mandamento della famiglia di [OSCURATO:PERSONA], né le suddivisioni territoriali delle altre famiglie mafiose; -non è stato incaricato delle compravendite di immobili controllate dalla famiglia mafiosa di appartenenza; - non è stato mai invitato a riunioni per decidere cariche apicali, né in occasione di detti incontri il suo nome sarebbe stato evocato;- non è coinvolto in intercettazioni finalizzate a compiere reati; - si sarebbe fidanzato con la figlia di un poliziotto, ben sapendo le conseguenze dell'atto. Su detti punti la Corte sarebbe stata silente e non avrebbe considerato i numerosi elementi a favore dell'imputato, pure indicati, soprattutto in ordine alla interpretazione di alcuni dialoghi intercettati; si fa riferimento alla conversazione: a) del 12/12/2014 tra lo stesso Pullarà e [OSCURATO:PERSONA] in cui il primo avrebbe reso espressa l'ambizione - da riportare "a zio Mario" ([OSCURATO:PERSONA])" di ottenere un "posticino" che gli sarebbe "toccato di diritto"; b) del 13/10/2014 in cui Giordano si sarebbe lamentato con l'imputato dicendo "ma che mafia siamo"; 13.3.Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte accolto la richiesta subordinata di riqualificazione del fatto nel reato di favoreggiamento. 13.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della disponibilità delle armi; il tema è quello già trattato. 13.5. Con il quinto si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanze attenuanti generiche 14. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] condannato per il reati di cui capi B- (416 bis cod. pen.) e D) (tentativo estorsione aggravata). Sono stati articolati otto motivi. 14.1. Con il primo si lamenta violazione di legge processuale; il tema attiene alla inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite a seguito del decreto n. 386 del 13.5.2015 nel diverso procedimento n. 3706/2015 RGNR; si tratta di captazione compiute all'interno di una autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA]. Il decreto avrebbe avuto formalmente ad oggetto intercettazioni telefoniche e non ambientali ma successivamente sarebbe stato corretto; diversamente dagli assunti dei Giudici di merito, secondo cui si sarebbe trattato solo di una svista correggibile, assume il ricorrente che dette intercettazioni sarebbero inutilizzabili nel presente procedimento, non avendo l'imputato nemmeno avuto occasione di partecipare al procedimento di correzione. Si evidenzia come peraltro l'autorizzazione si limitasse a richiamare genericamente una nota di polizia giudiziaria. Si aggiunge che: a) l'ordinanza di correzione sarebbe stata disposta d'ufficio dopo circa un anno dalla emissione del decreto, su richiesta del Pubblico ministero, senza udienza camerate, quando già il ricorrente era stato sottoposto a misura custodiate; b) gli esiti di quell'attività captativa conterrebbero" rilevanti elementi a carico". 14.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa per non avere la Corte fatto menzione della memoria difensiva depositata nel giudizio di appello all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui si era segnalato come le acquisizioni compiute consentissero di escludere il ruolo erroneamente attribuito a [OSCURATO:PERSONA] di capo decina della famiglia di [OSCURATO:PERSONA] di Gesù. Il tema attiene alla valutazione di alcune conversazioni intercettate ed intercorse tra terzi (agosto - settembre 2015) in cui si afferma che l'imputato sarebbe stato da tempo "non da ora" nominato capo decina. Secondo il ricorrente in atti vi sarebbe tuttavia la prova che il 20.6.2014 si sarebbe tenuta una riunione all'interno di un parrucchiere, nell'ambito della quale sarebbe stato stilato un organigramma della famiglia di [OSCURATO:PERSONA] di Gesù e che [OSCURATO:PERSONA] non fosse tra i partecipanti; [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato presente nemmeno alla riunione del 10.9.2015 in cui si sarebbero ratificate le cariche relative all'organigramma della famiglia La difesa avrebbe prodotto documentazione (che si allega al ricorso) che smentirebbe l'assunto, contenuto nella ordinanza custodiale, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato presente alla riunione del 10.9.2015. Dunque, il Mario nominato nella conversazioni come il soggetto che aveva ricevuto l'incarico di capo decina non sarebbe [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto la motivazione sarebbe silente e la sentenza affetta da nullità. Considerazioni analoghe vengono svolte anche con riguardo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui [OSCURATO:PERSONA] gli sarebbe stato presentato come uomo d'onore al carcere di Pagliarelli tra il 2008 e il 2010 da [OSCURATO:PERSONA]; si tratterebbe di un dato smentito dal momento che non vi sarebbero state possibilità di incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quegli anni presso il carcere di Pagliarelli. Anche sul tema la sentenza sarebbe silente, tenuto conto peraltro che Bisconti sarebbe stato scarcerato il 25.10.2010, prima ancora che a [OSCURATO:PERSONA] venisse revocato il divieto di incontro con i coindagati "di allora" (così il ricorso). 14.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato associativo, per il quale il Tribunale aveva annullato il titolo custodiale per assenza dei gravi indizi di colpevolezza. La Corte avrebbe attribuito decisiva valenza per superare le valutazioni cautelari ad una successiva nota di polizia giudiziaria del 26.1.1017 con cui si faceva riferimento alla nomina dell'imputato a capo decina. La Corte, al fine di superare gli assunti difensivi relativi alla impossibilità di attribuire all'imputato le conversazioni di cui si è detto e da cui sarebbe stata tratta la prova della nomina a capo decina, avrebbe richiamato alcune dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] - non utilizzate nel giudizio di primo grado- rese nel 2010 e che sarebbero del tutto irrilevanti. Il tema che si sviluppa è nuovamente quello dell'assenza dell'imputato alle riunioni di cui si è detto e si evidenzia come la Corte avrebbe travisato la prova nella parte in cui ha ritenuto che Bisconti avrebbe riferito che [OSCURATO:PERSONA] gli sarebbe stato presentato come "erede e figlioccio del capo famiglia [OSCURATO:PERSONA]". Si aggiunge che la prova della impossibilità di individuare nell'imputato la persona nominata capo decina deriverebbe anche dal testo della conversazione in cui in un dato momento si farebbe riferimento al fatto che il "nominato" abiterebbe in un determinato luogo, in realtà diverso rispetto a quello del ricorrente. Anche sul punto la motivazione sarebbe viziata (si allega il testo della conversazione). Né, ancora, sarebbe decisivo il servizio di osservazione del 28.10.2015, valorizzato in chiave accusatoria per affermare che l'imputato avrebbe preso parte ad una riunione di vertice con Pedalino, Profeta e Gambino tenutasi in un casale (si esamina il contenuto del verbale di osservazione della polizia giudiziaria) e si sostiene che non vi sarebbe affatto la prova che i soggetti in questione si fossero visti insieme all'interno dell'area, molto vasta. Sotto ulteriore profilo, la Corte avrebbe parzialmente valutato il contenuto delle intercettazioni: a) relative all'interessamento di [OSCURATO:PERSONA], su mandato di [OSCURATO:PERSONA], alla lite che aveva coinvolto [OSCURATO:PERSONA] e Pullarà, da un lato, e Di marco Francesco, dall'altra, obliterando gli elementi a discarico (conversazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] delle ore 10,51); b) del 13.12.2012 presso la marmeria [OSCURATO:PERSONA], in cui si sarebbe discusso della raccolta estorsiva di denaro per i detenuti, non considerando che nell'occasione l'imputato si sarebbe fermato per soli sette minuti e comunque la causale dell'incontro sarebbe stata altra (accatastamento di immobile). Non assumerebbe rilievo nemmeno la nota relativa ad un incontro avuto sempre il 13.12.2012 con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendosi trattato di un incontro casuale. 14.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge quanto all'art. 416 bis cod. pen.; in ragione delle risultanze probatorie acquisite non potrebbe ritenersi raggiunta la prova della partecipazione all'associazione. 14.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge quanto alla ritenuta circostanza aggravante del carattere armato del sodalizio; il tema è quello di cui si è detto. 14.6.Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato di tentata estorsione ai danni dei titolari della [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'imputato) a cui sarebbe stato chiesto di corrispondere la somma di 50.000 quale c.d. "messa a posto" per la realizzazione di 53 unità abitative (Capo D). Le persone offese avrebbe reso dichiarazioni a discarico e non vi sarebbe nessuna prova di una richiesta da parte dell'imputato nei riguardi del fratello; ci si sofferma sul senso e sulla portata di alcune conversazioni.14.7. Con il settimo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. in relazione al capo D). Non vi sarebbe prova della finalità agevolatoria e neppure del metodo mafioso. 14.8. Con l'ottavo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla conferma delle statuizioni civili in favore di sette associazioni, nessuna delle quali sarebbe stata concretamente danneggiata. 15. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] condannato per il capo T (art. 12 quinquies d.l. 306 del 1992; Carletto avrebbe assolto un ruolo di intermediario tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], moglie del ricorrente, nella vicenda che aveva portato ad intestare a questa il 49% del capitale sociale di [OSCURATO:SOCIETA]. Sono stati articolati due motivi 15.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità fondato sulla base di sole conversazioni intercettate senza tuttavia verificare la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato che al più avrebbe potuto essere commesso solo dalla moglie dell'imputato, in realtà ritenuta estranea. La tesi accusatoria, secondo cui l'imputato avrebbe fatto intestare le quote alla donna sarebbe del tutto sfornita di prova; né sul punto assumerebbe decisiva valenza il contenuto della conversazione del 5.1.2015 in cui la donna avrebbe proferito alcune frasi valorizzate in chiave accusatoria. 15.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche 16. Sono stati depositati motivi aggiunti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti posti a fondamento del ricorso. 17. Sono stati depositati motivi nuovi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti posti a fondamento del ricorso. 18. E' stata depositata una memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premessa Prima di esaminare le singole posizioni dei ricorrenti è utile evidenziare come, secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). Molti degli odierni ricorrenti hanno riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). La soluzione legale della controversia è il risultato della somma dei compiti propri del giudicante di merito, cui spetta l'accertamento del fatto, e di quello di legittimità, cui è precluso l'accesso al merito, che deve verificare la stabilità argomentativa della motivazione e del ragionamento probatorio sotteso. In tale contesto la Corte di cassazione ha chiarito che sono censure di merito, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a "vizi" diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua "manifesta illogicità", dalla sua contraddittorietà su aspetti essenziali perché idonei a condurre ad una diversa conclusione del processo. Inammissibili, in particolare, sono le doglianze che "sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento" (così, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., rv. 262965). Alla luce dei principi indicati sono dunque inammissibili tutti i numerosi motivi di ricorso volti a sollecitare una diversa valutazione del significato probatorio attribuito ai singoli elementi di prova dai Giudici di merito, e una diversa ricostruzione dei fatti per cui si procede. 2. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti di cui si dirà 2.1. È inammissibile il primo motivo. La Corte di appello ha con precisione valutato le prove e ricostruito i molteplici segmenti fattuali da cui ha fatto discendere il giudizio di responsabilità. Si è chiarito come: -quanto all'ammanco di denaro dalla sala bingo di Misilmeri, la vicenda, al di là del tema, molto valorizzato in chiave difensiva, della individuazione dell'autore materiale della sottrazione, si collochi chiaramente all'interno delle dinamiche mafiose del sodalizio, come la stessa fosse stata portata alla cognizione dei vertici dell'associazione ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) proprio da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come il grave fatto imponesse il coinvolgimento in prima persona dei vertici del sodalizio in ragione della esigenza di non compromettere delicati e più ampi equilibri criminali con altri importanti esponenti mafiosi (Bisconti), come il ricorrente fosse pienamente intrinseco alle dinamiche in questione; - nondimeno, quanto alla vicenda [OSCURATO:PERSONA], si è chiarito, prescindendo dal rilievo criminale autonomo del fatto e sulla base di alcune conversazioni chiarissime nel loro contenuto, come, da una parte, l'imputato, dovesse gestire, per conto dell'associazione- su espresso incarico del vertici del sodalizio e con il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA]- la vicenda che doveva portare [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere denaro al gruppo e, dall'altra, perché la ricostruzione alternativa prospettata dal ricorrente non sia dotata di autonoma capacità persuasiva. Rispetto a tale quadro di riferimento, il motivo in esame, per come strutturato, esula dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confronta, e si risolve in una indistinta critica difettiva; la frammentazione del ragionamento sotteso al ricorso, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticannente rispetto all'intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379). Le censure difensive tendono sostanzialmente a sollecitare una differente e non consentita comparazione dei significati probatori per giungere a conclusioni differenti sulla valenza del singolo elemento di prova della singola conversazione intercettata. Al di là dei molteplici sotto-rivoli argomentativi, ciò che non è chiaro nella prospettazione del ricorrente è: a) perché gli apici di una associazione mafiosa dovessero fare riferimento ad [OSCURATO:PERSONA] per la sistemazione di intricate vicende criminali che involgevano l'operatività del sodalizio; b) perché i capi di un associazione mafiosa dovessero rendere partecipe di così delicate vicende [OSCURATO:PERSONA] se questi non fosse stato pienamente intrinseco al gruppo, pienamente a conoscenza delle sue dinamiche, degli equilibri criminali del territorio, del peso mafioso che quelle vicende avevano, della fama criminale che accompagnavano quagli incarichi a lui conferiti. Su tali decisivi profili il motivo di impugnazione ricorso è silente e quindi inammissibile perchè generico e perché volto a sollecitare una non consentita diversa ricostruzione fattuale. 2.2. È invece fondato il secondo motivo di ricorso relativo ai capi T) e Ti). La Corte di cassazione ha chiarito in molteplici occasioni che: a) il delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, attualmente previsto dall'ad 512 bis cod. pen., integra un'ipotesi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione descritta dalla norma incriminatrice; b) il delitto si perfeziona al momento in cui è realizzata l'attribuzione fittizia (Sez. 1, n. 14373 del 28/02/2013, Perdichizzi, Rv. 255405; Sez. 1, n. 17064 del 02/04/2012, Ficara, Rv. 253340; Sez. 1, n. 4703 del 09/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254528; Sez. 5, n. 25568 del 02/04/2007, Tumeo, Rv. 237703); c) sotto il profilo soggettivo è necessaria la prova della finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale; d) è necessaria l'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità, attraverso una vicenda negoziale con effetti traslativi che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente; e) il delitto può sussistere anche in relazione ad un'attività economica in corso; si è affermato che il delitto, quando è riferito ad una attività imprenditoriale, si può configurare, non solo con riferimento al momento iniziale dell'impresa, ma anche in una fase successiva, allorquando in un'impresa o società, sorta in modo lecito, si inserisca un terzo quale socio occulto, che, attraverso lo schema della interposizione fittizia, persegua le finalità illecite previste dall'art. 12 quinquies cit. (Sez. 2, n. 5647 del 15/01/2014, Gobbi e altri, Rv. 258343); in tal senso si è puntualizzato che l'interposizione fittizia ricorre anche quando sia riferibile solo ad una quota del bene in oggetto (Sez. 2, n. 23131 del 08/03/2011, Castaldo e altri, Rv. 250561), occorrendo tuttavia che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo (Sez. 2, n. 23197 del 20/04/2012, Modica, Rv. 252835); f) la configurabilità del delitto presuppone che l'operazione negoziale attenga a soggetti ed a beni suscettibili di confisca a titolo di misura di prevenzione patrimoniale: è necessario cioè che la fittizia intestazione sia oggettivamente idonea ad eludere la normativa in misura di prevenzione e deve essere, inoltre, sorretta dal dolo specifico descritto dalla fattispecie (Sez. 1, n. 29526 del 27/06/2013, Maviglia, Rv. 256112; Sez. 1, n. 28458 del 26/03/2013, Esposito e altri, Rv. 256782; Sez. 5, n. 18852 del 12/02/2013, Ferrigno, Rv. 256242; Sez. 1, n. 4703 del 9/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254528; Sez. 1, n. 17064 del 02/04/2012, Ficara, Rv. 253340); g) ai fini dell'integrazione del reato ipotizzato, non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulti formalmente titolare, ma occorre la prova, sia pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione (Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, C., Rv. 274024; Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, Cardamone, Rv. 273419). La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. L'intera struttura motivazionale relativa ai due capi di imputazione in esame è volta a comprovare; a) che l'imputato fosse socio occulto della società [OSCURATO:SOCIETA] nonostante il sequestro di prevenzione disposto il 20.9.2011 delle quote della di lui moglie (la vicenda si interseca con quella dell'ammanco presso la sala giochi di Misilmeri di cui si è detto); b) che l'imputato avesse fornito la provvista per l'acquisto delle quote della [OSCURATO:PERSONA]- subentrata all'interno della società [OSCURATO:SOCIETA]. nella medesima posizione della [OSCURATO:SOCIETA]- poi intestate fittiziamente alla moglie di [OSCURATO:PERSONA]; c) che vi furono una serie di operazioni volte ad estromettere [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] ed ad attribuire fittiziamente a [OSCURATO:PERSONA] la titolarità delle quote della società. In tale contesto, quanto al capo T), la Corte esplicita il suo ragionamento affermando che [OSCURATO:PERSONA] fosse interessato ad interporre Carletto e, per il tramite di questi, [OSCURATO:PERSONA] nella titolarità delle quote sociali della VERI. [OSCURATO:PERSONA], la quale era subentrata all'interno della [OSCURATO:PERSONA] alla ERRE.GI , riproducendo peraltro la precedente compagine societaria della società (così testualmente a pag. 57).Non diversamente, quanto al capo Ti), tutta la motivazione è volta a dimostrare l'intenzione di estromettere in qualsiasi modo [OSCURATO:PERSONA] dalla società [OSCURATO:PERSONA] ed ad attribuire le quote sociali ad un terzo soggetto. E tuttavia, dalla motivazione della sentenza impugnata non è dato comprendere alcunchè sulla esistenza del dolo specifico dell'ipotizzato reato. La giurisprudenza di legittimità richiede che il finalismo proprio del dolo specifico svolga un ruolo dominante, polarizzante nell'esplicazione della condotta volontaria (così, ad esempio in tema di abuso d'ufficio, ma anche quanto al reato di strage). Un dolo che svolge un ruolo centrale nella manifestazione della condotta, che deve essere oggetto di rigorosa prova; un accertamento che deve prescindere da comode presunzioni, da sbrigative scorciatoie, che non coincide di per sé con il fatto oggettivo della intestazione fittizia, e, soprattutto, un accertamento del quale il giudice deve dare conto in motivazione. Occorre la prova che l'intestazione fittizia sia compiuta al fine di eludere la normativa in tema di prevenzione patrimoniale (Sez. 6, n. 49832 del 19/034/2018, Matarrelli, Rv. 274286). Ne deriva che la sentenza deve essere annullata con rinvio quanto ai capo T) e Ti) La Corte di appello, applicherà i principi indicati e formulerà un nuovo giudizio sulla responsabilità dell'imputato; è assorbita la parte del motivo relativa alla estinzione del reato per prescrizione. 2.3. È fondato anche il terzo motivo. L'art. 416 bis, comma 7, cod. pen. prevede la confisca dei beni: 1) "strumento" del delitto di partecipazione o direzione dell'organizzazione mafiosa; 2) che servirono o furono destinati alla consumazione del delitto; deve trattarsi naturalmente di beni strumentali al delitto stesso di cui all'art.416 bis cod.pen. e non riferibili ai singoli delitti fine la cui confisca potrà eventualmente essere operata autonomamente; 3) provento del delitto, singolarmente indicati come prezzo, prodotto o profitto; 4) i beni che ne costituiscono l'impiego. Si è chiarito in giurisprudenza che l'attività di amministratore, svolta da soggetto imputato del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente di per sè a far ritenere che i beni oggetto dell'amministrazione siano stati provento di delitti ovvero finanziati con provento di delitti, ben potendo l'attività delittuosa attribuita all'imputato essere separata da quella lecitamente svolta. Ai fini della confiscabilità dei beni in questione occorre cioè che sia provato un collegamento tra i beni medesimi e l'attività illecita attribuita all'indagato nell'ambito del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 6766 del 24/01/2014, Rv. 259073; Sez. 6, n. 47080 del 24/10/2013, Guerrera, Rv. 257709; Sez. 1, n. 3392 del 16/07/1993, Acciarito, Rv. 195180).Si è aggiunto che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. può avere ad oggetto un'intera impresa allorché questa sia qualificabile come mafiosa, e cioè, quando vi sia totale sovrapposizione tra le compagini associativa e criminale, ovvero quando l'intera attività d'impresa sia inquinata da risorse di provenienza delittuosa che abbiano determinato una contaminazione irreversibile dell'accumulo di ricchezza, rendendo impossibile la distinzione tra capitali leciti ed illeciti, o, infine, quando l'impresa sia asservita al controllo della consorteria, condividendone progetti e dinamiche e divenendone lo strumento operativo, con 7 conseguente commistione tra le attività d'impresa e mafiosa ( Sez. 6, n. 21741 del 16/02/2021, Vale.Scavi s.r.I., Rv. 281516; Sez. 1, n. 13043 del 04/12/2019, dep. 2020, Passalacqua, Rv. 278891). Dunque, è necessario verificare se l'impresa sia una impresa di per sé mafiosa ovvero, nel caso in cui non lo sia, la correlazione, non occasionale, specifica e concreta, tra la gestione e le attività dell'impresa alla quale appartengono i beni da sequestrare e le attività riconducibili all'ipotizzato sodalizio criminale, senza che possa ritenersi impediente la circostanza della intestazione a terzi della società o della impresa oggetto del provvedimento ablativo. In tal senso le Sezioni Unite hanno da tempo spiegato che la confisca nel procedimento penale, conseguente all'accertamento del delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen., ha natura di misura di sicurezza patrimoniale e si applica obbligatoriamente a tutti i beni sequestrati ai sensi dell'art. 24 della legge 13 settembre 1982 n. 646, anche se ne siano titolari terzi estranei al delitto in questione, qualora sussistano le condizioni in base alle quali debba presumersi che l'intestazione a terzi sia fittizia, avendo in effetti il controllo diretto ed indiretto dei beni il condannato per detto reato, e sempre che detti beni siano collegabili all'attività delittuosa (Sez. U, n. 6 del 26/10/1985, Piromalli, Rv. 171061; nello stesso senso, lucidamente, Sez. 2, in. 33806, del 04/04/2018, Calabrese, Rv. 273541). La Corte di appello, anche sotto tale profilo, non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, essendosi limitata ad affermare che le società in questione sarebbero: a) attribuibili all'imputato e quindi, "in quanto tali", cose pertinenti ai reati in esame; b) sarebbero imprese funzionali alla realizzazione di attività illecite riconducibili all'associazione mafiosa e quindi all'art. 416 bis cod. pen. Si tratta di una motivazione viziata, non essendo stata affatto chiarito: a) se e perché quelle confiscate siano strutturalmente imprese mafiose, se cioè siano imprese del sodalizio mafioso; b) con quali sostanze le imprese siano state costituite e gestite, se cioè nelle imprese siano stati immessi sostanze mafiose; c) se, nel caso in cui l'impresa non sia di pe sé mafiosa, quale sia la correlazione specifica e non occasionale tra dette società e l'associazione mafiosa e quale il nesso tra i beni confiscati e la condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA].Una motivazione, quella contenuta nella sentenza impugnata, obiettivamente instabile. Ne deriva che anche sul punto la sentenza deve essere annullata; il giudice del rinvio alla luce dei principi indicati, formulerà un nuovo giudizio. Il quarto motivo è assorbito. 3. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti di cui si dirà. 3.1. È fondato il primo motivo, relativo al capo M), in cui è contestato all'imputato di avere concorso nella estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di un'autocarrozzeria. Il tema attiene alla prova della compartecipazione criminosa e alla valenza probatoria di alcune conversazioni intercorse tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, di quella del 5.1.2014; l'assunto difensivo è che nella specie non vi sarebbe prova che quanto ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] non per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], ma da tale [OSCURATO:PERSONA], possa essere ricondotto alla vicenda estorsiva per cui si procede. Con riguardo al capo di imputazione in esame, la Corte di appello, dopo aver fatto riferimento ad alcune conversazioni intercettate nell'ottobre e novembre del 2013 in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto ad [OSCURATO:PERSONA] di assumere informazioni sui [OSCURATO:PERSONA] e questi aveva rappresentato la sua intenzione di parlarne - come poi in effetti è stato accertato- con "Pinuzzo", cioè con [OSCURATO:PERSONA], pone a fondamento del giudizio di responsabilità il contenuto di una successiva conversazione, intercettata il 5.1.2014, così motivando: ""Puntualmente, circa due mesi dopo, il 5.1.2014 veniva intercettata altra conversazione (progr. 10720, ore 11.46, abitazione di [OSCURATO:PERSONA]), donde è dato comprendere che [OSCURATO:PERSONA] Mario informava [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo che alcuni giomi prima avevano mandato la somma di € 2.500,00, precisando che il denaro era stato inviato da [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe senza però specificare la Provenienza: "Pinuzzo me li ha mandati ... ci siamo? ... Non so quali siano ...". Alludendo alla necessità di avere sotto controllo l'attività di riscossione di altri soggetti, come "quello dello spurgo, che ancora doveva pagare". Ne consegue che il punto di critica relativo alla insufficiente individuazione della vittima del reato appare del tutto infondata e la domanda di assoluzione, dunque, va respinta". Si tratta di una motivazione viziata, atteso che da essa non è dato comprendere: a) quale fosse la provenienza di quelle somme; b) perchè dette somme sarebbero riferibili ai fatti per cui si procede; c) cosa [OSCURATO:PERSONA] in concreto fece rispetto al fatto estorsivo per cui si procede, tenuto conto che nessun riferimento vi è in ordine alla prova che una richiesta estorsiva fu in effetti avanzata a [OSCURATO:PERSONA].Ne consegue che sul capo in esame la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame; la Corte ricostruirà i fatti e verificherà se e in che termini sia possibile formulare un giudizio di responsabilità penale nei riguardi dell'imputato per il reato in esame. 3.2. È invece inammissibile il secondo motivo di ricorso relativo al capo O) in cui è contestato il concorso nella estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di un panificio. Il giudizio di responsabilità è stato formulato sulla base del contenuto di alcune conversazioni in relazione alle quali la Corte, con motivazione esente da vizi, ha tratto la prova che: a) il 5.1.2014, nel corso di un dialogo avente chiaramente carattere illecito in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] discutevano degli incassi derivanti da alcune estorsioni in danno di alcuni commercianti operanti nel territorio di influenza della famiglia di Villagrazia, l'imputato riferiva al [OSCURATO:PERSONA] di avere ottenuto un importo di 500,00 euro dal panificio Quartararo; b) tale dato è stato posto in connessione con le altre risultanze probatoria (localizzazione satellitare e intercettazione telefonica) da cui si è fatta derivare l'inferenza per cui davvero l'imputato si era recato presso il panificio in questione qualche giorno prima della conversazione intercettata il 5.1.2014, di cui si è detto; c) spiegato perché la ricostruzione alternativa lecita, la stessa portata alla cognizione della Corte con il motivo in esame, riguardante la provenienza di quella somma non potesse avere rilevante valenza, non confrontandosi con le risultanze a carico di cui si è detto. Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a reiterare le stesse argomentazioni già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi correttamente valutate. 3.3. È inammissibile il terzo motivo di ricorso relativo al giudizio di responsabilità per il reato associativo. La Corte ha indicato e valutato puntualmente i numerosissimi e chiarissimi elementi di prova comprovanti l'organico inserimento dell'imputato nel sodalizio mafioso, il ruolo e il contributo costante e stabile fornito al gruppo ed alla attuazione del programma criminale. Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato [OSCURATO:PERSONA] ad affermazioni generiche, del tutto inidonee a scalfire il granitico quadro accusatorio. 3.4. È invece fondato il quarto motivo di ricorso relativo al capo R) in cui si contesta il concorso nella detenzione illegale e nel porto di alcune armi; [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato in possesso di armi e, al fine di disfarsene, avrebbe fatto riferimento a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per occultarle.Secondo il ricorrente, il giudizio di responsabilità sarebbe fondato solo su intercettazioni tra terzi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) il cui contenuto non sarebbe dimostrativo della colpevolezza dell'imputato (conversazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'interno dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA]) in relazione ad armi peraltro non rinvenute; in particolare, la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui si è ritenuto che le armi, dopo essere state consegnate da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], sarebbero state a loro volta consegnate al ricorrente. Nell'ambito della ricostruzione fattuale compiuta dai Giudici di merito non è in effetti in contestazione che in un dato momento le armi furono consegnate da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e che questi cercasse "Vicè". Quanto alla prova del successivo passaggio del sacco contenente le armi ed al rinvenimento delle stesse, la Corte, a fronte di uno specifico motivo di impugnazione, si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado non in ordine al peculiare profilo portato alla sua cognizione- su cui il Tribunale aveva argomentato- ma solo in ordine alla identificazione degli interlocutori; testualmente si afferma a pag. 65: "Per di più, dati i descritti strumenti tecnici di riproduzione dell'evento (come partitamente indicati nella sentenza del primo decidente e che comunque sono le intercettazioni con l'ausilio del tracciato satellitare G.P.S., non vi è alcun dubbio residuo, circa l'identificazione dell'imputato e del suo interlocutore, del resto mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] discutevano appartati, l'interlocutore di [OSCURATO:PERSONA] salutava una terza persona che si trovava a passare e questa rispondeva al saluto chiamandolo per nome: "Stefano", così confermandosi pienamente quanto rassegnato dall'anzidetta intercettazione in data 23.01.14, allorché [OSCURATO:PERSONA], consegnava ilsacchetto a Stefano [OSCURATO:PERSONA]" . Si tratta di una motivazione che, senza la lettura del motivo di ricorso, sarebbe obiettivamente di difficile comprensione e da cui comunque non è dato comprendere quale sia il ragionamento che ha portato la Corte a confermare il giudizio di responsabilità e a non accogliere il motivo di impugnazione. Ne deriva che sul capo di imputazione in esame, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. 3.5. È inammissibile il quinto motivo di ricorso, relativo al danneggiamento aggravato dell'autovettura del direttore dell'Ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA]; non sarebbe stata raggiunta la prova della responsabilità e comunque non quella della contestata aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. I fatti, si afferma, avrebbero avuto una valenza solo personale. Quanto al giudizio di responsabilità, il motivo è intrinsecamente inammissibile perché generico, non solo alla stregua della puntuale motivazione della Corte, ma anche alla luce delle stesse conversazioni valorizzate nel ricorso. Non diversamente, quanto alla ritenuta circostanza aggravante, la Corte, ricostruiti i fatti, ha correttamente evidenziato come, al di là delle finalità perseguite, il fatto delittuoso fu pianificato all'interno del sodalizio ed eseguito con modalità chiaramente evocative dell'agire agire mafioso. 3.6. Il quinto ed il sesto motivo sono assorbiti 4.E' inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. È inammissibile per le ragioni già esposte in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità. La Corte con una motivazione chiara, precisa, non manifestamente illogica, ha puntualmente esaminato tutte le censure portate alla sua cognizione dal ricorrente- le stesse oggetto del presente ricorso- e ha evidenziato l'articolato ed eterogeneo quadro di prove a carico dell'imputato, costituito dal contenuto di numerose telefonate - il cui significato è stato valutato in modo non irragionevole- e da contributi dichiarativi. In tale contesto si è chiarito, anche a prescindere dalla valorizzazione di contributi dichiarativi: a) il ruolo concreto, di partecipazione organica, non certo occasionale avuto dall'imputato rispetto al sodalizio; b) il coinvolgimento chiaro del Capizzi nel sistema di assistenza economico che l'associazione assicurava ai detenuti ed alle loro famiglie; b) il senso e la portata dei numerosi incontri, non casuali, con [OSCURATO:PERSONA] e con altri esponenti del gruppo, collegabili chiaramente alla operatività concerta e quotidiana del sodalizio; c) il significato dei riferimenti a Capizzi da parte degli altri partecipi dell'associazione nei loro dialoghi; d) il ruolo in concreto avuto dall'imputato nella risoluzione di alcune controversie che interessavano l'associazione; e) il senso delle dichiarazioni rese sull'imputato; f) le ragioni per cui i significati e le ricostruzioni alternative lecite del ricorrente non abbiano una portata demolitoria dell'articolato quadro accusatorio. Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato l'imputato a riproporre le stesse questioni già compiutamente valutate dai Giudici di merito ed a sollecitare la Corte a rivisitare il senso e la portata del significato probatorio di una serie molteplici di elementi accusatori, sostanzialmente chiedendo una nuova ricostruzione fattuale. 4.2. È inammissibile il secondo motivo di ricorso quanto al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e quello di cui sempre all'art. 416 bis cod. pen. accertato con sentenza emessa il 24.5.2006 e divenuta irrevocabile il 29.10.2007, relativa alla condotta partecipativa commessa fino al 24.2.2003. Al riguardo la Corte ha correttamente evidenziato come la condotta dell'imputato per il presente procedimento debba ritenersi riferita al periodo successivo al 25.10.2010 - data della sua scarcerazione - e che, quanto, al precedente periodo, compreso tra il 24.2.2003 (data di cessazione della prima condotta partecipativa) ed il 25.10.2010, Gambino è stato assolto dal reato di partecipazione ad associazione mafiosa.Dunque è stato accertato processualmente che Gambino dal 24.2.2003 al 25.10.2010 non era partecipe di un'associazione mafiosa. Sulla base di tale dato di presupposizione non è configurabile la invocata continuazione, non essendo obiettivamente chiaro perché Gambino, al momento in cui aderì a "[OSCURATO:PERSONA]" dovesse programmare di smettere di farne parte nel 2003 a poi ritornarvi nel 2010. 4.3. Non diversamente, è inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, per le ragioni che saranno indicate per la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Sul tema, al di là dei richiami difensivi, è stata correttamente raggiunta la prova che la condotta dell'imputato si sia protratta in concreto anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015. Una condotta perdurante di partecipazione integratasi anche dopo il "fatto sopravvenuto". 4.4. È inammissibile anche il quarto motivo di ricorso, relativo all'applicazione della misura di sicurezza; a fronte di una adeguata motivazione (pag. 88 della sentenza impugnata) nulla di specifico è stato dedotto. 5. E' fondato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Come detto, è stato articolato un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla disposta confisca ai sensi dell'art. 416 bis, comma 7, cod. pen., della impresa di macelleria di [OSCURATO:PERSONA], gestita dall'imputato. Sul punto la Corte ha ritenuto giustificata la confisca sul presupposto che la macelleria costituisse un luogo di incontro tra associati (pag.102 sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione viziata per le stesse ragioni indicate in relazione al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; ne deriva che sul punto la sentenza deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio. 6. È fondato nei limiti di cui si dirà il ricorso proposto nell'interesse [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Il primo motivo, relativo alla utilizzabilità delle conversazioni dei nt. 2232/12 e 2222/14 è inammissibile. La Corte di cassazione con molteplici pronunce - anche a Sezioni unite e non sempre recenti - ha stabilito princìpi funzionali ad attuare il percorso demolitorio intrapreso dalla parte che eccepisca la inutilizzabilità probatoria di un atto processuale.In particolare, in tema di intercettazioni telefoniche, è consolidato il principio secondo cui è necessario, a pena di inammissibilità del motivo, che il ricorrente indichi quali siano le conversazioni intercettate che sarebbero inutilizzabili e chiarisca l'incidenza degli atti specificamente affetti dal vizio sul complessivo compendio probatorio già valutato, sì da potersene inferire la decisività ai fini del provvedimento impugnato. (Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; nello stesso senso, Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De brio, Rv. 244328; Sez. 4, n. 46478 del 21/09/2018, Gullè, non massimata). Ulteriori approfondimenti di rilievo concernono i limiti demolitori della pronuncia di legittimità; prima infatti di annullare con rinvio la sentenza basata su di un dato dimostrativo dichiarato inutilizzabile, è necessario procedere alla c.d. prova di resistenza, valutando se la motivazione "resti in piedi", nonostante l'eliminazione dell'elemento viziato. La regola viene considerata un corollario dell'interesse all'impugnazione: se la sentenza non è basata sulla prova inutilizzabile, il ricorso, ancorché fondato nel merito, deve essere rigettato (Sez. U, n. 4265 del 25/02/1998, Gerina, in motivazione; Sez. 5, n. 37694 del 15/07/2008, Rizzo, Rv. 241299; Sez. 2, n. 30271 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303). Questa Corte, con orientamento consolidato (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano infatti irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento Nel caso di specie, il motivo di ricorso è generico, non avendo chiarito l'indagato né quali sarebbero le specifiche conversazioni intercettate che si assumono essere inutilizzabili, né quale sarebbe la loro valenza probatoria rispetto al ragionamento probatorio sotteso al giudizio relativo alla gravità indiziaria, cioè la loro incidenza e decisività rispetto alla decisione impugnata. Sotto altro profilo, secondo gli assunti difensivi, la inutilizzabilità di tutte le indistinte conversazioni relative al nt. 2233/12 produrrebbe una diffusività invasiva ed una propagazione illimitata del vizio di inutilizzabilità anche in relazione alle conversazioni successivamente intercettate. Il tema è quello della c.d. inutilizzabilità derivata.L'affermazione giurisprudenziale consolidata è quello per cui, in materia di inutilizzabilità non opera il principio, previsto per le nullità, della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo (per tutte, Sez. 6, n. 9009 del 04/02/2020, Rella, Rv. 278563; Sez. 5, n. 441114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432). Si tratta di un principio spesso collegato a quello secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ciascun decreto autorizzativo è dotato di autonomia e può ricevere impulso da qualsiasi notizia di reato, ancorché desunta da precedenti intercettazioni probatoriannente inutilizzabili; ne consegue che il vizio di cui sia affetto l'originario decreto intercettativo non si comunica automaticamente a quelli successivi correttamente adottati, e che pertanto non è inutilizzabile la prova che non sarebbe stata scoperta senza l'utilizzazione della prova inutilizzabile (Sez. 6, n. 3027, del 20/10/2015, Fernninio, Rv. 266496). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 332 del 27/09/2001, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 del codice di procedura penale, sollevata per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui "consente l'utilizzazione di prove che derivino, non solo in via diretta, ma anche in via mediata da un atto posto in essere in violazione di divieti, ed in particolare l'utilizzazione del risultato di una perquisizione nulla". La Corte ha chiarito come: a) la soluzione prospettata dal giudice remittente avrebbe finito per trasferire nella disciplina della inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema delle nullita: "l'accoglimento del quesito avrebbe comportato l'esercizio di opzioni che l'ordinamento riserva esclusivamente al legislatore, in una tematica, per di più che - quale quella dei rapporti di correlazione o dipendenza tra gli atti probatori - ammette, già sul piano logico, un'ampia varietà di possibili configurazioni e alternative"; b) quelli della nullità e inutilizzabilità siano fenomeni "tutt'altro che sovrapponibili", così da non potersi "trasferire nella disciplina della inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema della nullità". In termini non diversi la Corte costituzionale si è espressa con la sentenza n. 219 del 2019. La Corte, ricostruiti il senso e la portata della inutilizzabilità, ha affermato che: -l'istituto della inutilizzabilità ha una "vita" totalmente autonoma rispetto al regime ed alla stessa natura giuridica delle nullità; - anche detto invalidità risponde - al pari delle nullità - ai paradigmi della tassatività e legalità, dal momento che è soltanto la legge a stabilire quali siano - e come si atteggino - i diversi divieti probatori; - è lo stesso sistema normativo ad avallare la conclusione secondo la quale, per la inutilizzabilità che scaturisce dalla violazione di un divieto probatorio, non possa trovare applicazione un principio di "inutilizzabilità derivata", sulla falsariga di quanto è previsto invece, nel campo delle nullità, dall'art. 185, comma 1, cod. proc. pen. In particolare, la Corte ha chiarito che "derivando il divieto probatorio e la conseguente "sanzione" della inutilizzabilità da una espressa previsione della legge, qualsiasi "estensione" di tale regime ad atti diversi da quelli cui si riferisce il divieto non potrebbe che essere frutto di una, altrettanto espressa, previsione legislativa. Del resto, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione secondo la quale tale principio, valido per le nullità, non si applica in materia di inutilizzabilità, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non quelle la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 12 settembre 2018-4 febbraio 2019, n. 5457)" (così la Corte costituzionale). La inesistenza di una generale principio di inutilizzabilità derivata degli atti è confermata anche dall'art. 202 cod. proc. pen., che inibisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto di Stato; significativo è che in relazione a tale norma, diversamente dalle altre, la Corte costituzionale abbia chiarito che «tale divieto riguarda l'utilizzazione degli atti e dei documenti coperti da segreto sia in via diretta, ai fini cioè di fondare su di essi l'esercizio dell'azione penale, sia in via indiretta, per trarne spunto ai fini di ulteriori atti di indagine, le cui eventuali risultanze sarebbero a loro volta viziate dall'illegittimità della loro origine" (Corte cost. n. 110 del 1998). Acutamente si è osservato in dottrina che la Corte, con riferimento all'art. 202 cod. proc. pen., inibisce l'utilizzazione delle conoscenze coperte da segreto, non solo ai fini delle determinazioni sull'esercizio dell'azione penale e di una qualsiasi decisione giurisdizionale, ma anche a fini investigativi. La Corte costituzionale distingue dunque un'utilizzazione probatoria, in funzione della decisione sul fatto oggetto della imputazione, e un'utilizzazione c.d. euristica, strumentale alle funzione investigativa o istruttoria, delle informazioni coperte da segreto. Quello previsto dall'art. 202 cod, proc. pen. è un divieto più ampio che non attiene solo alla funzione probatoria delle informazioni illegittimamente acquisite. La prova inutilizzabile rimane tale: essa è, salvi i casi specifici previsti dalla legge (art. 202 cod. proc. pen.), tuttavia utilizzabile in chiave euristica, cioè strumentale alle funzione investigativa o istruttoria. Se la prova inutilizzabile non risulti destinata a giustificare in maniera costitutiva una qualche decisione o determinazione, la sua inutilizzabilità, pur persistente e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 191, comma 2), rimane senza ulteriori conseguenze, anche se le informazioni che possano trarsene vengano implicitamente impiegate per l'ammissione e la ricerca di altre valide prove: ciò che ne è preclusa, si osserva testualmente, è- come già affermato dalla Corte di cassazione proprio con la sentenza richiamata dalla Corte costituzionale (Sez. 6, n. 5457 del 12/09/2018, dep. 2019, Cosentino, Rv. 275029), solo l'utilizzazione a sostegno di una decisione o determinazione sul fatto controverso, a meno che non si tratti di informazioni di cui è preclusa qualsiasi utilizzazione, che ne comporti anche solo una comunicazione o diffusione. Nel caso di specie, il ricorrente sovrappone i due profili di cui si è detto — inutilizzabilità probatoria ed utilizzabilità ai soli ulteriori fini investigativi di un atto di indagine probatoriamente inutilizzabile - e conseguentemente non distingue, rispetto alla decisione cautelare impugnata, tra: a) conversazioni autorizzate in violazione di un divieto, inutilizzabili limitatamente al profilo probatorio, ma non anche in funzione strumentale ed investigativa; b) intercettazioni autonome, autorizzate, cioè - in tutto o in parte - sulla base di elementi derivanti da conversazioni inutilizzabili sul piano probatorio ma utilizzabili in chiave euristica; c) intercettazioni espressamente disposte a seguito del decisivo apporto conoscitivo derivante dalle intercettazioni inutilizzabili: queste ultime inutilizzabili solo probatoriamente, mentre quelle ulteriori sono utilizzabili ad ogni fine. Ne discende l'inammissibilità del motivo. 6.2. Sono inammissibili anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per il reato associativo. Si tratta di motivi obiettivamente articolati con cui si è cercato di ricostruire in senso alternativo lecito una elevata quantità di elementi probatori che i Giudici di merito hanno fatto discendere da una serie di dati fattuali. La tesi difensiva è che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe un imprenditore vittima della famiglia mafiosa, alla quale sarebbe del tutto estraneo; la prova della estraneità discenderebbe dall'essere il ricorrente estraneo rispetto alle riunioni che - in un dato momento - furono indette per riorganizzare la struttura del gruppo e la distribuzione delle cariche; anche gli incontri presso la marmeria avrebbero una valenza neutra, le dazioni denaro- di cui si parla nelle conversazioni telefoniche - avrebbero tutte causali lecite; il ricorrente non avrebbe inoltre avuto un ruolo concreto in alcune vicende anche rilevanti, che sarebbero state erroneamente valorizzate in chiave accusatoria. Gli assunti del ricorrente, anche in questo caso, non tengono conto del ragionamento complessivo della Corte di appello. Al di là di singole questioni, anche potenzialmente rilevanti- come la mancata partecipazione dell'imputato alle riunioni mafiose volte ad organizzare il gruppo ovvero la dazione di denaro da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA] alla famiglia- la Corte ha descritto analiticamente in decine di pagine, i molteplici incontri- obiettivamente mafiosi- tenutisi all'interno della marnneria, ed ha correttamente spiegato- diversamente dagli assunti difensivi- come [OSCURATO:PERSONA] avesse in tale contesto un ruolo tutt'altro che passivo, tutt'altro che inerte, atteso che egli era dialogicamente consapevole della funzionalità di quegli incontri alle esigenze mafiose delle quali si faceva carico e gestore. Né, al di là di riferimento generici, il ricorso spiega perché sarebbe manifestamente illogica la motivazione della Corte di appello nella parte in cui ha descritto con estrema puntualità i passaggi di denaro tra sodali all'interno della marmeria per il perseguimento delle finalità del gruppo, e come gli interventi di [OSCURATO:PERSONA] nel gruppo fossero espressione della sua appartenenza. Non diversamente, al di là di affermazioni volte a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale, non è chiaro perché sarebbe viziata la sentenza impugnata nella parte in cui, al fine di trarre la prova del coinvolgimento organico dell'imputato, ha valorizzato, al di là degli esiti delle singole vicende, l'interessamento dell'imputato nella risoluzione di controverse che avevano direttamente o indirettamente matrice mafiosa, ovvero il coinvolgimento diretto dell'imputato nella vicenda [OSCURATO:PERSONA], ovvero in quella che portò l'associazione a "trattare" il proprio appoggio elettorale in favore di un determinato candidato. L'entità, la pregnanza, la univocità degli elementi a carico correttamente valutati assumono una univoca capacità dimostrativa della appartenenza al sodalizio dell'imputato; proprio la quantità di elementi a carico finisce per rendere generico il ricorso, attesa la obiettiva difficoltà di confrontarsi con ciascuno di essi. 6.3. Sono inammissibili il quinto ed il sesto motivo di ricorso, avendo la Corte spiegato le ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e non essendo stato dedotto nulla di specifico. Quanto alla circostanza aggravante relativa al carattere armato dell'associazione, si è fatta corretta applicazione del principio secondo cui la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che, pur non avendone effettiva consapevolezza, ignori per colpa il possesso di armi da parte degli associati; per l'accertamento della colpa, si è spiegato, ben può assumere rilievo il fatto notorio della detenzione di strumenti di offesa in capo ad un determinato sodalizio mafioso, a condizione che detta detenzione sia desumibile, come nel caso di specie, da indicatori concreti di cui il giudice deve specificamente dare conto, come appunto è stato fatto nella motivazione del provvedimento. In casi come quello in esame - in cui peraltro è stata accertata in concreto la disponibilità delle armi da parte del sodalizio- il profilo della ignoranza colposa è da ritenersi dimostrato in ragione della specifica associazione criminale mafiosa come quella denominata "Cosa nostra" e della notoria disponibilità di strumenti del genere per la realizzazione degli scopi associativi; la motivazione è dunque esente da illogicità per , il preciso riferimento compiuto dai giudici di merito al collegamento funzionale del sodalizio criminoso armato per il quale si procede con quello - l'associazione denominata "Cosa nostra"- oggetto di accertamento in molteplici precedenti sentenze (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010; Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272403). 6.4. La non inammissibilità del quarto motivo di ricorso, relativo alla inutilizzabilità della conversazioni autorizzate anche per il capo S), per il quale non è stata nemmeno contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.- impone, in accoglimento dell'ottavo motivo (in cui può ritenersi assorbito il settimo), di dichiarare estinto il reato contestato al capo S), commesso l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], essendo decorso il termine massimo di prescrizione. 6.5. Sono invece fondati il nono ed il decimo motivo di ricorso relativi alle confische. Quanto alla "impresa dei [OSCURATO:PERSONA]" (così la Corte), l'ablazione è stata disposta perché: " alla stregua di tutti gli elementi dianzi rassegnati, non può non concludersi che l'impresa dei [OSCURATO:PERSONA] è stata nel suo complesso strumentale al perseguimento degli scopi illeciti del sodalizio mafioso, in quanto è stata utilizzata quale pretesto necessario a giustificare gli incontri o i flussi di denaro che gravitavano all'interno della stessa, per soddisfare le esigenze del sodalizio.., a ben vedere, dunque, l'impresa dei [OSCURATO:PERSONA] è stata nel suo complesso strumentale al perseguimento degli scopi illeciti del sodalizio, in quanto è utilizzata quale pretesto necessario a dissimulare gli incontri ovvero í movimenti di denaro che avvenivano al suo interno anche per soddisfare specifiche esigenze del sodalizio". Si tratta di una motivazione viziata; sul punto valgono le considerazioni già esposte per [OSCURATO:PERSONA]. Non diversamente, quanto alla confisca del fondo comune di investimento personale dell'imputato, rispetto ad un motivo di appello non inammissibile, in cui si chiedeva peraltro la rinnovazione dibattimentale sul punto, la Corte non ha fornito motivazione. 6.6. È inammissibile l'undicesimo motivo di ricorso relativo all'applicazione della misura di sicurezza; a fronte di una adeguata motivazione (pag. 140 sentenza impugnata) nulla di specifico è stato dedotto. 7. E fondato nei limiti di cui si dirà il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].7.1. Il primo motivo, relativo alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche relative ai Rit. 2233/12 e 2222/14, è inammissibile per le stesse ragioni indicate in relazione al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 7.2. Il secondo, il terzo, il quinto ed il sesto motivo sono inammissibili sostanzialmente per le stesse ragioni esposte per [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di una puntuale e completa motivazione con cui la Corte di appello ha ricostruito e valutato i molteplici elementi di prova a carico dell'imputato, dotati di una elevatissima capacità dimostrativa della sua appartenenza organica al sodalizio mafioso, il ricorso sconta una genericità strutturale per le stesse ragioni già indicate allorchè si è esaminata la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 7.3. È invece fondato il quarto motivo di ricorso, relativo al capo G) della imputazione; il fatto estorsivo originariamente contestato in danno di [OSCURATO:PERSONA] è stato riqualificato in favoreggiamento personale aggravato dalla Corte di appello. Si tratta di un reato per il quale, a fronte di un motivo di appello, la sentenza è stata sostanzialmente omessa. Ne deriva che sul capo in esame la sentenza deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio. 7.4. È infine inammissibile il settimo motivo, relativo alla applicazione della misura di sicurezza non essendo stato dedotto alcunchè di specifico a fronte di una adeguata motivazione (cfr. pag. 154 sentenza impugnata). 8. E' inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato, come detto, per concorso in tentata estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari della FRAMAR con sede in Altofonte, indotti a corrispondere illecitamente (verosimilmente a titolo di acconto) una somma di denaro pari a 8.000,00 euro quale c.d. "messa a posto" per la realizzazione di complessive 8 unità abitative (capo F). La Corte di appello ha spiegato come il giudizio di responsabilità sia stato formulato valorizzando il contenuto di alcune conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi concorrenti nel reato, riportate puntualmente in sentenza, da cui si è fatta discendere la prova che: a) [OSCURATO:PERSONA] aveva dato mandato ad Inchiappa di dare incarico a [OSCURATO:PERSONA] - che aveva già avanzato un'altra richiesta estorsiva all'impresa- di gestire l'operazione; b) Inchiappa conferì effettivamente l'incarico all'imputato e che questi si coordinò con [OSCURATO:PERSONA]; c) l'accordo fu concluso tra la Framar e [OSCURATO:PERSONA]; d) [OSCURATO:PERSONA], in adempimento dell'incarico ricevuto, informò [OSCURATO:PERSONA] prima che i Marfia avevano parlato con [OSCURATO:PERSONA], e, successivamente, del buon esito del fatto estorsivo; e) [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA], contabilizzò, tra le entrate illecite, le somme derivanti dal fatto per cui si procede. La Corte ha spiegato inoltre come; a) non vi siano dubbi che l'Andrea evocato nelle conversazioni sia identificabile nell'odierno imputato; b) non assuma rilievo decisivo la circostanza, valorizzata anche con una parte del secondo motivo di ricorso, che in un dato momento dello sviluppo delle indagini una stessa conversazione possa essere stata utilizzata, in modo fondato o meno, in relazione a diversi capi di imputazione; c) i fatti, ricostruiti dal contenuto delle conversazioni, siano stati indirettamente confermati dalle stesse persone offese, che riferirono di avere ricevuto una richiesta estorsiva da parte di uno soggetto sconosciuto. In tale contesto, i motivi di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente, rivelano la loro strutturale inammissibilità. Del tutto neutro è l'assunto difensivo su cui il ricorso è costruito, e cioè che, non avendo la persona offesa riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], l'intera ricostruzione accusatoria sarebbe inficiata; si tratta di un'affermazione che non si confronta con il contenuto obiettivamente chiarissimo delle conversazioni intercettate- correttamente valutate dalla Corte- e che non spiega affatto né perché quei dialoghi non sarebbero significativi dell'esistenza del reato e della responsabilità a titolo di compartecipazione criminosa del ricorrente nel fatto estorsivo. Ne discende l'inammissibilità del ricorso. 9. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa; Gambino avrebbe fatto parte della famiglia di Villagrazia, fungendo tra l'altro da intermediario per l'organizzazione di incontri - poi svolti anche presso la propria attività commerciale- tra i vertici del sodalizio di appartenenza ed esponenti di altre articolazioni mafiose della provincia di Palermo 9.1. Il primo ed il secondo motivo, riguardanti il giudizio di responsabilità, sono fondati su un assunto costitutivo e cioè che non sarebbe stata affatto raggiunta la prova della stabile ed organica compenetrazione nel sodalizio del Gannbino, il cui ruolo di intermediario sarebbe stato al più assunto solo in due occasioni, nel luglio del 2013 e nel gennaio del 2014, in relazione alla medesima vicenda. In tal senso si valorizzano le dichiarazioni del collaboratore Bisconti, che avrebbe escluso di conoscere l'imputato; la sentenza sarebbe viziata anche per non aver riqualificato il fatto nel reato di favoreggiamento personale sulla base dell'assunto- errato - secondo cui la condotta sarebbe stata volta non a favorire [OSCURATO:PERSONA] ma i rapporti tra le varie articolazioni di [OSCURATO:PERSONA]. 43 ix Si tratta di motivi strutturalmente inammissibili perché non si confrontano con la sentenza impugnata. La Corte, nell'ambito di una motivazione articolata ed immune da vizi, ha ricostruito i numerosissimi ed eterogeni elementi di prova a carico dell'imputato e spiegato come (diversamente dagli assunti difensivi - gli stessi posti a fondamento del ricorso per cassazione ), da una parte, il delicato e importante ruolo di intermediario ricoperto dal Gambino fosse non occasionale perché, in realtà, collaudato e noto non solo all'interno del gruppo ma anche agli esponenti di altri gruppi, e, dall'altra, come l'imputato fosse assolutamente coinvolto nelle dinamiche criminali dell'associazione. Nulla di specifico è stato dedotto 9.2. È inammissibile il terzo motivo relativo alla circostanza aggravante del carattere armato del sodalizio; sul punto si rinvia a quanto già detto. 10. E' inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 10.1. Sul terzo motivo, relativo al carattere armato dell'associazione si è già detto. 10.2. Quanto agli altri motivi, essi rivelano una evidente inammissibilità strutturale perché, cosi come rilevato anche per molti degli altri ricorrenti, al di là della critica difettiva di singoli elementi probatori, di rivoli argomentativi della sentenza, non si confrontano con la puntuale e scrupolosa motivazione della sentenza impugnata e con il senso complessivo del ragionamento probatorio con cui la Corte, rispondendo ai motivi di appello, ha ricostruito la piattaforma accusatoria - facendo riferimento anche alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]- ha spiegato: a) come l'impresa di onoranze funebri dell'imputato, che all'epoca dei fatti non era l'unica sul territorio, dominasse il mercato per effetto dell'inquinamento mafioso; b) come detto condizionamento non fosse affatto casuale perché, invece, derivante dall'inserimento strutturale di Messina nella famiglia mafiosa, dall'essere l'imputato pienamente coinvolto nei fatti estorsivi - ricostruiti in modo tutt'altro che illogico- funzionali anche al sostentamento degli affiliati detenuti, dall'essere Messina un soggetto direttamente, coinvolto, nel condizionamento di alcune imprese concorrenti e non gradite. Si sono valorizzate un elevato numero di conversazioni intercettate, il cui contenuto, al di là dei singoli parcellizzati rilievi difensivi, è stato esaminato e ritenuto, nella sua capacità dimostrativa, chiarissimo nella sua valenza criminale; in tale contesto sono stati ricostruiti i fatti di cui al capo G), spiegato il senso del coinvolgimento dell'imputato, chiarita la sussistenza della contestata aggravante. 11. E' inammissibile anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 11.1. La Corte di appello, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha spiegato come:a) l'imputato abbia reso sostanzialmente dichiarazioni confessorie; b) pur volendo prescindere da esse, sussista una impressionante quantità di elementi- tutti puntualmente e coerentemente indicati e analizzati - rivelatori (gestione "ultratrentennale" dei latitanti; partecipazione a numerose riunioni operative, diffusione di informazioni riservate finalizzate a tutelare la esistenza e la operatività della associazione mafiosa - come nel caso delle microspie- interessamento elettorale volto a convogliare i voti su un determinato consolidato candidato) non di una propensione alla millanteria, quanto, piuttosto, dell'organico, continuo, concreto, risalente, operativo contributo al sodalizio mafioso, 11.2. Non diversamente si è correttamente ritenuta non configurabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 8 della legge n. 203 del 1991 Sul tema la Corte di cassazione ha in molteplici occasioni chiarito che n tema di collaborazione con la giustizia, il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991 n. 203, presuppone l' obiettiva e concreta utilità del contributo dichiarativo prestato dall'imputato. L'applicazione della circostanza attenuante della collaborazione, prevista dall'art. 8 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, non può essere legata ad un mero atteggiamento di resipiscenza, ad una confessione delle proprie responsabilità o alla descrizione di circostanze di secondaria importanza, ma richiede una concreta e fattiva attività di collaborazione dell'imputato, volta ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e a coadiuvare gli organi inquirenti nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e la cattura degli autori dei delitti (cfr., fra le altre, Sez. 1, n. 52513 del 14/06/2018, L, Rv. 274190) La Corte ha fatto corretta applicazione del principio in questione spiegando come il contributo fornito dall'imputato nella specie non sia stato né decisivo e neppure concreto. 11.3. Quanto alla motivo relativo al carattere armato dell'associazione si è già detto. 11.4. E' inammissibile il motivo relativo alla condanna generica al risarcimento del danno in favore della [OSCURATO:PERSONA] presso il quale il ricorrente prestava attività lavorativa, avendo il ricorrente rinunciato ad esso. La Corte di cassazione ha comunque in molteplici occasioni ha affermato che, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (per tutte, Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997).12. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti di cui si dirà. 12.1. È inammissibile, per le stesse ragioni già indicate con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità per il reato associativo per cui all'imputato è stata attribuita una condotta apicale. Rispetto ad una puntuale, circostanziata, ricostruzione da parte della Corte di appello quanto alla assoluta compatibilità della esistenza di più soggetti con funzioni direttive nell'ambito di un'associazione criminale, alle funzioni direttive in concreto esercitate dall'imputato con l'assunzione di delicati compiti decisionali, al conseguente riconoscimento formale di detta posizione da parte degli altri associati, nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato [OSCURATO:PERSONA] ad una generale critica demolitoria - la stessa portata alla cognizione della Corte di appello, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato. La Corte di cassazione ha già chiarito come, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini dell'attribuzione della qualifica direttiva è necessaria, come è accaduto nel caso di specie, la verifica dell'effettivo esercizio del ruolo di vertice che lo renda riconoscibile, sia pure sotto l'aspetto sintomatico, sia all'esterno, che nell'ambito del sodalizio, realizzando un effettivo risultato di assoggettamento interno (Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017, Abbinante, Rv. 271482) 12.2. È inammissibile anche il secondo motivo relativo alla determinazione della pena, la cui cornice edittale, si assume, avrebbe dovuto essere determinata facendo riferimento a quella vigente prima della legge 27 maggio 2015, n. 69. La Corte ha spiegato come, anche successivamente alla entrata in vigore della legge in questione, vi siano obiettivi elementi probatori da cui inferire che l'imputato continuò ad esercitare il proprio potere direttivo nell'associazione e per l'associazione mafiosa della quale era parte integrante (cfr., pagg. 217 sentenza impugnata e 666 e ss. sentenza di primo grado). Una condotta continuata senza interruzione anche successivamente all'entrata in vigore del "fatto normativo sopravvenuto". 12.3. È inammissibile il sesto motivo di ricorso, relativo alla tentata estorsione aggravata contestata al capo F), in danno della [OSCURATO:PERSONA] assume che la sentenza sarebbe viziata nella parte relativa alla ritenuta sussistenza della prova del concorso dell'imputato al fatto delittuoso. Si tratta di un motivo generico e manifestamente infondato, avendo la Corte spiegato come l'imputato fosse direttamente coinvolto e partecipe al fatto estorsivo, concordato 46 i e "seguito" direttamente nello sviluppo del piano criminoso (cfr., in particolare, pag. 218 sentenza impugnata). 12.4. È invece fondato il terzo motivo di ricorso che ha valenza assorbente rispetto ai successivi quarto e quinto motivo. L'assunto costitutivo della difesa è che il fatto estorsivo di cui al capo E), nei riguardi della società [OSCURATO:SOCIETA]. non sussisterebbe perché in realtà la pretesa di denaro avrebbe la propria ragione giustificativa in ragioni di credito di lavoro che l'imputato avrebbe vantato. A fondamento di tale assunto, si sostiene, sarebbero stati prodotti fatture ed altri documenti, acquisiti formalmente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui la Corte non avrebbe tenuto conto, essendosi limitata a fare riferimento solo ad una lettera di incarico, in realtà, si argomenta, sin dall'inizio presente nel fascicolo. Dalla lettura della sentenza impugnata (pag. 20) si evince chiaramente come la Corte abbia in effetti acquisito all'udienza indicata la documentazione di cui si è detto, della quale tuttavia alcuna valutazione è stata fatta, avendo la stessa Corte affermato come, quanto al fatto in esame - per il quale è stata valorizzata solo la conversazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal significato non univoco- l'imputato, "al di là di una vecchia lettera d'incarico", non avesse "prodotto alcuna fattura professionale né alcuna pratica del locale catasto che dimostrasse l'effettiva esecuzione professionale di una tanto onerosa procedura immobiliare". (così testualmente a pag. 209 della sentenza). Ne deriva, quanto al capo in esame, che la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame. 12.5. È fondato anche il settimo motivo di ricorso quanto alla determinazione della pena per la quale il reato più grave è stato individuato in quello di cui all'art. 416 bis, commi 2-4 cod. pen. — punito con una pena fino a ventisei anni di reclusione- senza considerare che i fatti estorsivi sono stati accertati con le aggravanti previste dall'art. 628, comma 3, n. 3 (a seguito delle quali è prevista una pena fino a venti anni di reclusione) e dall'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede un aumento di pena fino alla metà. Ne deriva che il fatto estorsivo, astrattamente punibile con una pena fino a trenta anni di reclusione, è più grave rispetto a quello di cui al capo a). Anche sul punto la sentenza deve quindi essere annullata con rinvio; la Corte di appello, formulerà un nuovo giudizio di responsabilità quanto al capo E) e procederà ad una nuova determinazione della pena. 13. E' inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].13.1. Quanto al primo motivo, relativo alla inutilizzabilità della intercettazioni di cui ai Rit. 2233/12 e 2222/14, si è già detto in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 13.2. Sono inammissibili anche il secondo, il terzo ed il quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente. La Corte ha puntualmente esaminato le molteplici conversazioni che direttamente o indirettamente hanno interessato il ricorrente, ha descritto e valutato correttamente le dichiarazioni accusatorie rese nei riguardi di Pullarà da Bisconti e Giordano, ha spiegato il senso e la portata dei rapporti - non di mera frequentazione o di amicizia - tra l'imputato e gli altri soggetti interessati alla odierna vicenda processuale, il significato delle sue quotidiane frequentazione dei luoghi in cui l'attività criminale veniva sviluppata, il suo essere pienamente partecipe, organico, in ordine alla gestione degli affari, agli interessi della famiglia, alla raccolta dei fondi estorsivi, al sostentamento dei detenuti, tra i quali il padre, condannato anche per associazione mafiosa e per altri gravi delitti. Nell'ambito di una analitica motivazione la Corte ha affrontato le argomentazioni, difensive- le stesse oggetto del presente ricorso- e spiegato, da una parte, come nessun rilievo possa essere attribuito al tono scherzoso di alcune delle conversazioni intercettate e, dall'altra, perché i fatti non possano essere ricondotti al reato di favoreggiamento personale. Nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente in ordine al senso di quelle conversazioni e di quelle dichiarazioni, al perché un soggetto non appartenente al gruppo potesse prendere parte alla raccolta dei fondi estorsivi ovvero potesse attivamente partecipare al concreto operare dell'associazione. Analoghe considerazioni possono essere compiute per il quinto motivo, per il quale, a fronte di una compiuta motivazione della Corte, nulla è stato dedotto. È inammissibile il terzo motivo relativo al carattere armato della società; al riguardo si è già detto. 14.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 14.1. È inammissibile il primo motivo, relativo alla utilizzabilità delle conversazioni eseguite con il decreto n. 386 del 13.3.2015 Sul punto valgono le considerazioni già espresse allorquando si è esaminata la posizione di [OSCURATO:PERSONA] 14.2. Sono inammissibili il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente.Preliminare all'esame degli articolati motivi, è la valutazione compiuta dalla Corte di alcuni elementi destinati ad assumere autonoma, decisiva valenza ai fini del giudizio di responsabilità. Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge con chiarezza come, prescindendo della questione relative alla nomina di [OSCURATO:PERSONA] a capo decina ed alla sua partecipazione alle riunioni del 20.6.2014, presso il parrucchiere "Armando", e del 10.9.2015 presso il ristorante "[OSCURATO:PERSONA]" in cui si sarebbe proceduto alla riorganizzazione del gruppo, ai fini della prova dell'inserimento organico dell'imputato nel sodalizio assumano rilievo; -le conversazioni da cui si ha conferma che proprio [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto mandato da [OSCURATO:PERSONA] di intervenire in occasione della lite che si era verificata tra [OSCURATO:PERSONA] e Pullarà e [OSCURATO:PERSONA]; si tratta di un elemento che, al di là del tema valorizzato dal difensore della efficacia del modo con cui il mandato fu eseguito dall'imputato e dei giudizi non lusinghieri espressi nei riguardi di questi dagli altri sodali, assume valenza perché rivela un dato obiettivo e cioè il pieno inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle dinamiche dell'associazione criminale: il mandato era stato conferito obiettivamente a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del gruppo mafioso e i coimputati nell'occasione non disconobbero affatto l'appartenenza del ricorrente al sodalizio, né il suo ruolo di stretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], quanto, piuttosto, la sua "intelligenza"; - la conversazione del 13.12.2012, intercettata preso la marmeria di [OSCURATO:PERSONA], da cui si evince che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stavano procedendo alla contabilizzazione delle somme provenienti dalla raccolta dei fondi estorsivi in ragione della destinazione di una parte di essi al sostentamento dei detenuti; si è spiegato, da una parte, come fosse proprio [OSCURATO:PERSONA] a contare il denaro, e dall'altra, perché la ricostruzione alternativa lecita, secondo cui i riferimenti numerici contenuti nel dialogo riguarderebbero le arancine di riso offerte nell'occasione, sia del tutto sfornita di capacità persuasiva; - la partecipazione dell'imputato all'incontro verificatosi il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella Villetta in via Valenza; sul punto, la Corte ha spiegato come, al di là delle riunioni del giugno del 2014 e del settembre del 2015- su cui a lungo si è soffermata la difesa-: a) l'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse stato "annunciato" da alcune conversazioni - puntualmente indicate in sentenza e non richiamate nel ricorso- da cui emerge che "Profeta, Pedalino e Gambino — naturalmente intercettati — non solo si davano appuntamento in quel sito, ma pure preannunciavano la presenza di [OSCURATO:PERSONA], che in qualche modo, con qualsiasi mezzo, sarebbe arrivato"; b) "la presenza di [OSCURATO:PERSONA] è stata distintamente percepita ed annotata dai verbalizzanti autori del servizio di osservazione pedinamento e controllo, allontanarsi dal sito, a riunione finita, alla guida di una [OSCURATO:PERSONA] rossa con a fianco — naturalmente — [OSCURATO:PERSONA]" (così testualmente la sentenza).( Dunque una riunione programmata ed in cui, a differenza degli assunti difensivi, la presenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non era affatto casuale; - il coinvolgimento dell'imputato nel fatto estorsivo di cui al capo D), in cui la Corte ha chiarito il ruolo avuto dall'imputato nel fatto estorsivo anche in danno del fratello. Sulla base di tale solidissimo quadro di riferimento le deduzioni difensive perdono di sostanziale valenza perché emerge come la Corte abbia, da una parte, di fatto preso in considerazione il contenuto della memoria difensiva, ma, dall'altra, costruito il giudizio di responsabilità sostanzialmente prescindendo dal tema della partecipazione dell'imputato agli incontri tra i sodali verificatisi nel giugno del 2014 e nel settembre del 2015, così come dal tema della sua nomina a "capo decina", su cui a lungo si è soffermato il ricorrente, che invece è stato trattato solo nell'ambito di una valutazione più ampia del compendio probatorio. D'altra parte, la Corte ha pure correttamente evidenziato come il rapporto tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] emerga, al di là delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], da più elementi di prova, essendo esso provato dalle conversazioni intercettate, dai servizi di osservazione, dalle dichiarazioni non irrilevanti di [OSCURATO:PERSONA]. Dunque una motivazione completa, non manifestamente illogica, da cui la Corte ha fatto correttamente fatto discendere la prova dell'inserimento organico dell'imputato nell'associazione mafiose e, dunque, della condotta partecipativa. Le articolate ulteriori considerazioni sono di fatto assorbite dal ragionamento probatorio della Corte con il quale obiettivamente non si confrontano. 14.3. Quanto al quinto motivo, relativo al carattere armato dell'associazione, si è già detto. 14.4 Sono inammissibili il sesto ed il settimo motivo di ricorso, che attengono alla tentata estorsione aggravata in danno dei titolari della [OSCURATO:SOCIETA]. Sul punto si è già detto di come, secondo la Corte, [OSCURATO:PERSONA] fu coinvolto direttamente nella fase esecutiva del piano criminoso per operare nell'interesse dell'associazione criminale. In particolare, la Corte, richiamando testualmente il contenuto di alcune conversazioni intercettate, ha correttamente fatto discendere la prova che: a) all'imputato fosse stato assegnato dal "gruppo" il compito di avvicinare in prima battuta le vittime per avanzare la richiesta estorsiva; b) che dunque [OSCURATO:PERSONA] facesse parte "da sempre del progetto estorsivo" (conversazione del 22.8.2013); c) l'imputato aveva eseguito il mandato (conversazione del 9.12.2013 in cui [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA], riferisce a questi, con riguardo al fatto estorsivo per cui si procede, che l'imputato era intento" a stringere").Un fatto estorsivo, ha correttamente osservato la Corte, posto in essere con metodo mafioso e al fine di agevolare l'associazione. Ne deriva l'inammissibilità dei motivi. 14.5. Inammissibile è infine anche l'ottavo motivo di ricorso, relativo alle statuizioni civili; sul tema si è detto allorchè si è fatto riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] 15. E' inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il capo T). Carletto avrebbe assolto un ruolo di intermediario tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], moglie del ricorrente, nella vicenda che aveva portato ad intestare a questa il 49% del capitale sociale di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I 15.1. È inammissibile il primo motivo di ricorso volto a contestare l'esistenza sotto il profilo oggettivo della interposizione fittizia; la tesi accusatoria, secondo cui l'imputato avrebbe fatto intestare le quote alla donna sarebbe del tutto sfornita di prova e né sul punto assumerebbe decisiva valenza il contenuto della conversazione del 5.1.2015 in cui la donna avrebbe proferito alcune frasi valorizzate in chiave accusatoria. Si tratta di un assunto che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (cfr., pag. 282 e ss.) con cui la Corte, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha puntualmente spiegato le ragioni poste a fondamento della responsabilità dell'imputato quanto alla prova della interposizione fittizia. 15.2. Non diversamente, quanto al secondo motivo, nulla di specifico è stato dedotto. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", !ungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.16. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna di detti imputati al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono inoltre essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] dei testimoni di giustizia, Confcommercio imprese per l'Italia, Palermo, Confesercenti- confederazione italiana imprese commerciali, turistiche e dei servizi- Provinciale di Palermo; spese che si liquidano per ciascuna di dette parti civili in complessivi 8.118,00 euro,oltre accessori di legge. Devono essere invece dichiarate inammissibili le richieste di liquidazione formulate dalle parti civili F.A.I., Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura, [OSCURATO:PERSONA] ed iniziative culturali [OSCURATO:PERSONA], Solidaria S.C.S. Onlus non avendo dette parti rassegnati le conclusioni. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo S) perché estinto per prescrizione e, con rinvio, in ordine alla confisca. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo E) ed alla pena; [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati T) e Ti) e alla confisca; [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai capi M) ed R); [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla confisca; [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo G) e alla confisca. Rinvia per nuovo giudizio sui capi e punti sopra indicati ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibili nel resto detti ricorsi. Dichiara inammissibili i ricorsi di Capizzi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e condanna tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna altresì [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] dei testimoni di giustizia, Confcommercio imprese per l'Italia, Palermo, [OSCURATO:PERSONA] italiana imprese commerciali, turistiche e dei servizi- Provinciale di Palermo, spese che per ciascuna di dette parti civili si liquidano in complessivi euro 8.118,00 teuro3 oltre accessori di legge. Dichiara inammissibili le richieste formulate dalle parti civili F.A.I., Federazione delle Associazioni antiracket e antiusur