Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 47086/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: ESPOSITO Chiara, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] Abdalla, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 22/6/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]° d'Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria, con allegate conclusioni scritte, trasmessa a mezzo p.e.c. dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Abdalla, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava parzialmente (sotto il profilo esclusivamente sanzionatorio) la decisione dei Tribunale in sede, che, all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, aveva condannato gli imputati alle pene ritenute di giustizia per concorso nel delitto di rapina aggravata.

Avverso tale sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: primo motivo comune ad entrambi,

1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale, vizio esiziale di motivazione per manifesta illogicità e travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte confermato il giudizio di responsabilità in riferimento alla contestata rapina in concorso, senza esercitare alcun controllo critico della affidabilità soggettiva della persona offesa (in stato di ebrezza al momento del fatto) e della attendibilità del narrato, a più riprese corretto dal dichiarante; senza che alcun elemento probatorio certo indicasse il soggetto che operò la sottrazione delle cose e dei valori posseduti dall'offeso e senza indicare il ruolo specifico assunto da ciascuno dei ricorrenti, che peraltro la persona offesa avrebbe confuso con altri nella identificazione; successivi motivi del solo [OSCURATO:PERSONA],

1.2. i medesimi vizi il ricorrente deduce, anche per travisamento della prova dichiarativa, acquisita al giudizio abbreviato, in riferimento alla conferma del giudizio di responsabilità per il delitto di rapina consumata in concorso, avendo la Corte, in continuità con il giudice di primo grado, travisato anche gli elementi di prova emersi dal filmato che ha registrato una parte dell'approccio alla vittima, essendo evidente che, a fronte dell'intento concupiscente manifestato dal denunziante nei confronti delle ragazze che lo circondavano, nessuna violenza o minaccia subì la vittima, men che meno la subì ad opera dell'imputato;

1.3. i medesimi vizi (il solo ABDOU) attingono la ravvisata partecipazione di minima efficacia causale (art. 114 cod. pen.) e la portata solo equivalente delle riconosciute attenuanti generiche, che potevano essere stimate come prevalenti sulle contestate aggravanti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Tutti i motivi di ricorso sono infondati in forma manifesta; con essi, peraltro, si ribaltano sulla giurisdizione di legittimità profili riguardanti l'accertamento in fatto del delitto di rapina, operazione non consentita atteso il ristretto perimetro di manovra censoria che caratterizza il giudizio di legittimità. i 6/

1.1. Quanto ai motivi di ricorso in tema di accertamento della responsabilità (che meritano trattazione unitaria), la Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità, valorizzando la condotta (diretta aggressione alla persona, determinata da un gruppo di persone che accerchiavano la vittima non lasciandogli vie di fuga) in senso funzionale all'impossessamento dei beni e valori sottratti alla persona offesa.

La difesa, con i motivi di ricorso, rappresenta invece che la prova dichiarativa (valutata nello scritto che la rappresenta nel giudizio celebrato ex actis) proveniente dalla vittima dei reati contestati e corroborata anche dalle videoriprese acquisite al processo, non si caratterizzerebbe per particolare attendibilità e poiché la prova della sottrazione violenta dei valori rinviene solo dalla persona offesa, anche per la identificazione degli agenti, la Corte territoriale avrebbe dovuto vagliare più criticamente tale assunto, non essendo altrove dimostrato che la sottrazione si realizzò ad opera degli imputati nelle forme descritte dalla persona offesa.

Orbene -dato atto che la Corte territoriale, in perfetta consonanza di giudizio con il giudice di primo grado, ha stimato genuina ed affidabile la persona offesa ed attendibile quanto narrato, valorizzando in proposito la precisa conferma alle sue dichiarazioni proveniente da quanto registrato dalle videocamere presenti ed attive sul posto dell'approccio che ha preceduto la materiale sottrazione- i vizi dedotti con i motivi di ricorso riguardano dunque l'accertamento della dinamica di sviluppo della condotta, che la Corte ha efficacemente argomentato secondo logica ed in aderenza alle evidenze raccolte, avendo la vittima descritto un contesto violento, della durata di alcuni minuti, nell'ambito del quale più soggetti recavano offesa al solitario obiettivo.

Non è dunque in discussione l'appropriazione (ancorché agita da uno solo dei partecipi) dei beni e valori posseduti dall'offeso, ma solo la identificazione corretta degli agenti e la qualità della condotta.

Talché i motivi di ricorso si riducono a dubitare della comune volontà preordinata di appropriazione della cosa sottratta alla persona offesa.

1.2. La doppia pronuncia conforme di merito ha invece spiegato in maniera chiara, logica e coerente che l'apprensione delle cose sottratte avvenne certamente contro la volontà della persona offesa e contro tale esplicita volontà fu mantenuta dall'agente, che non agì certo da solo, mentre la minaccia fu certamente resa possibile dall'atteggiamento minaccioso comune esercitato verso la persona.

2. Quanto all'ultimo motivo di ricorso, teso ad evidenziare la violazione di legge ed il deficit motivazionale nella decisione della Corte territoriale che non ha riconosciuto la partecipazione di minima importanza e la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, deve riconoscersi che la Corte ha invece espressamente argomentato la decisione assunta in relazione alla misura collettiva di partecipazione al fatto, la cui consumazione è rimasta affidata al contributo essenziale da ciascuno prestato.

Il motivo dedotto difetta dunque della necessaria specificità, in quanto -pur criticando il generale apparato argomentativo posto a sostegno della decisione- non coglie, tra le varie ragioni espresse nel merito, l'intima ratio decidendi e con essa non si confronta (Sez. 3, n. 2754, del 6/12/2017, Rv. 272448), va pertanto dichiarato inammissibile, come pure deve ritenersi per la mera equivalenza delle circostanze di segno diverso stimate nel merito, secondo un giudizio argomentato che si sottrae ad ogni censura di legittimità.

3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., alla inammissibilità dei motivi di ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: ESPOSITO Chiara, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] Abdalla, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 22/6/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]° d'Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria, con allegate conclusioni scritte, trasmessa a mezzo p.e.c. dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Abdalla, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava parzialmente (sotto il profilo esclusivamente sanzionatorio) la decisione dei Tribunale in sede, che, all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, aveva condannato gli imputati alle pene ritenute di giustizia per concorso nel delitto di rapina aggravata. Avverso tale sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: primo motivo comune ad entrambi, 1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale, vizio esiziale di motivazione per manifesta illogicità e travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte confermato il giudizio di responsabilità in riferimento alla contestata rapina in concorso, senza esercitare alcun controllo critico della affidabilità soggettiva della persona offesa (in stato di ebrezza al momento del fatto) e della attendibilità del narrato, a più riprese corretto dal dichiarante; senza che alcun elemento probatorio certo indicasse il soggetto che operò la sottrazione delle cose e dei valori posseduti dall'offeso e senza indicare il ruolo specifico assunto da ciascuno dei ricorrenti, che peraltro la persona offesa avrebbe confuso con altri nella identificazione; successivi motivi del solo [OSCURATO:PERSONA], 1.2. i medesimi vizi il ricorrente deduce, anche per travisamento della prova dichiarativa, acquisita al giudizio abbreviato, in riferimento alla conferma del giudizio di responsabilità per il delitto di rapina consumata in concorso, avendo la Corte, in continuità con il giudice di primo grado, travisato anche gli elementi di prova emersi dal filmato che ha registrato una parte dell'approccio alla vittima, essendo evidente che, a fronte dell'intento concupiscente manifestato dal denunziante nei confronti delle ragazze che lo circondavano, nessuna violenza o minaccia subì la vittima, men che meno la subì ad opera dell'imputato; 1.3. i medesimi vizi (il solo ABDOU) attingono la ravvisata partecipazione di minima efficacia causale (art. 114 cod. pen.) e la portata solo equivalente delle riconosciute attenuanti generiche, che potevano essere stimate come prevalenti sulle contestate aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi di ricorso sono infondati in forma manifesta; con essi, peraltro, si ribaltano sulla giurisdizione di legittimità profili riguardanti l'accertamento in fatto del delitto di rapina, operazione non consentita atteso il ristretto perimetro di manovra censoria che caratterizza il giudizio di legittimità. i 6/ 1.1. Quanto ai motivi di ricorso in tema di accertamento della responsabilità (che meritano trattazione unitaria), la Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità, valorizzando la condotta (diretta aggressione alla persona, determinata da un gruppo di persone che accerchiavano la vittima non lasciandogli vie di fuga) in senso funzionale all'impossessamento dei beni e valori sottratti alla persona offesa. La difesa, con i motivi di ricorso, rappresenta invece che la prova dichiarativa (valutata nello scritto che la rappresenta nel giudizio celebrato ex actis) proveniente dalla vittima dei reati contestati e corroborata anche dalle videoriprese acquisite al processo, non si caratterizzerebbe per particolare attendibilità e poiché la prova della sottrazione violenta dei valori rinviene solo dalla persona offesa, anche per la identificazione degli agenti, la Corte territoriale avrebbe dovuto vagliare più criticamente tale assunto, non essendo altrove dimostrato che la sottrazione si realizzò ad opera degli imputati nelle forme descritte dalla persona offesa. Orbene -dato atto che la Corte territoriale, in perfetta consonanza di giudizio con il giudice di primo grado, ha stimato genuina ed affidabile la persona offesa ed attendibile quanto narrato, valorizzando in proposito la precisa conferma alle sue dichiarazioni proveniente da quanto registrato dalle videocamere presenti ed attive sul posto dell'approccio che ha preceduto la materiale sottrazione- i vizi dedotti con i motivi di ricorso riguardano dunque l'accertamento della dinamica di sviluppo della condotta, che la Corte ha efficacemente argomentato secondo logica ed in aderenza alle evidenze raccolte, avendo la vittima descritto un contesto violento, della durata di alcuni minuti, nell'ambito del quale più soggetti recavano offesa al solitario obiettivo. Non è dunque in discussione l'appropriazione (ancorché agita da uno solo dei partecipi) dei beni e valori posseduti dall'offeso, ma solo la identificazione corretta degli agenti e la qualità della condotta. Talché i motivi di ricorso si riducono a dubitare della comune volontà preordinata di appropriazione della cosa sottratta alla persona offesa. 1.2. La doppia pronuncia conforme di merito ha invece spiegato in maniera chiara, logica e coerente che l'apprensione delle cose sottratte avvenne certamente contro la volontà della persona offesa e contro tale esplicita volontà fu mantenuta dall'agente, che non agì certo da solo, mentre la minaccia fu certamente resa possibile dall'atteggiamento minaccioso comune esercitato verso la persona. 2. Quanto all'ultimo motivo di ricorso, teso ad evidenziare la violazione di legge ed il deficit motivazionale nella decisione della Corte territoriale che non ha riconosciuto la partecipazione di minima importanza e la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, deve riconoscersi che la Corte ha invece espressamente argomentato la decisione assunta in relazione alla misura collettiva di partecipazione al fatto, la cui consumazione è rimasta affidata al contributo essenziale da ciascuno prestato. Il motivo dedotto difetta dunque della necessaria specificità, in quanto -pur criticando il generale apparato argomentativo posto a sostegno della decisione- non coglie, tra le varie ragioni espresse nel merito, l'intima ratio decidendi e con essa non si confronta (Sez. 3, n. 2754, del 6/12/2017, Rv. 272448), va pertanto dichiarato inammissibile, come pure deve ritenersi per la mera equivalenza delle circostanze di segno diverso stimate nel merito, secondo un giudizio argomentato che si sottrae ad ogni censura di legittimità. 3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., alla inammissibilità dei motivi di ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Così deciso in Ro
Sentenza Cassazione n. 47086/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris