CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23651/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 15 giugno 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Enna il 16 novembre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di tentata rapina in concorso. Considerato che i primi due motivi del ricorso, con cui si deducono violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e dell'art. 110 cod. pen., in quanto la responsabilità dell'imputato sarebbe stata fondata su indizi ritenuti non sufficienti nei confronti di altri coimputati e in difetto di prova diretta dell'attività svolta dall'imputato, sono reiterativi di censure già adeguatamente disattese dalla Corte territoriale, che (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) ha affermato che la rapina era stata commessa da un uomo, che si era servito allo scopo di un'autovettura, che, lungo il percorso, sino all'ingresso della banca era stata preceduta da un'altra autovettura in uso all'imputato, facilmente riconoscibile in ragione di un'ammaccatura, presente sul lato sinistro della fiancata; i due mezzi avevano proceduto appaiati sin nei pressi dell'istituto di credito, dove si erano separati e l'automobile in uso all'imputato aveva svolto vari giri di controllo intorno alla banca mentre l'altra aveva seguito una strada diversa, ricomparendo poi sotto la sede dell'istituto di credito. Le immagini, estrapolate dalle telecamere dimostravano che nei frangenti temporali, immediatamente seguenti alla tentata rapina, le due autovetture si erano allontanate insieme. Da tale ricostruzione, secondo il Collegio d'appello, emergeva la prova logica del fatto che esistesse un coordinamento tra gli occupanti delle due autovetture e che, nello specifico, il ruolo dell'imputato fosse quello di perlustrare i dintorni, onde garantire al complice, direttamente impegnato nell'esecuzione del delitto, la sicurezza di essere tempestivamente informato, nel caso fossero insorte sopravvenienze, e di garantirgli comunque un'alternativa possibilità di fuga; rilevato che a fronte di siffatte argomentazioni, logiche e rispettose dei criteri dettati dall'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi in tema di concorso di persone nel reato (essendo sussistenti indizi gravi, precisi e concordanti e avendo l'imputato fornito il suo importante contributo nella commissione della rapina), le deduzioni, formulate dal ricorrente, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis: Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074 -01); considerato che il terzo motivo del ricorso, con cui si deduce l'omessa motivazione sul motivo di appello concernente la recidiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello dato risposta alla censura sulla recidiva, solo genericamente sollevata in sede di gravame, 'avendo ricordato che l'imputato aveva riportato sei condanne irrevocabili per il delitto di rapina, così palesandosi come soggetto dedito professionalmente alla consumazione di tal genere di reati; rilevato che la censura sul diniego delle attenuanti generiche, anch'essa dedotta con il terzo motivo, è manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello rilevato il difetto di elementi positivamente apprezzabili, così facendo buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610 -01), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 202:3 Il