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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2022/2024

ECLI:EU:T:2024:604
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0497_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell’11 settembre 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑497/22) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e che sono soggetti a restrizioni all’ammissione nel territorio degli Stati membri – Inserimento e mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco – Nozione di “associazione” – Articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145/PESC – Nozione di “vantaggio tratto da un imprenditore di spicco che opera in Russia” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145 – Eccezione di illegittimità – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Certezza del diritto – Principio di non discriminazione – Diritto di essere ascoltato»

1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/883, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/878, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 49‑56)

2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Fondamento di tale decisione su elementi nuovi che non figuravano nella decisione iniziale – Elementi nuovi trasmessi al ricorrente – Violazione del diritto al contraddittorio / di essere ascoltato – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 64‑69)

3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/883, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/878, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 76‑79, 103, 122)

4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua associazione con un’altra persona iscritta in tale elenco – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova – Elementi comunicati a carico e a discarico [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/883, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/878, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 80, 81)

5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persona, entità o organismo associato a una persona inserita nell’elenco allegato alla decisione impugnata – Nozione di associazione – Interessi comuni – Vincoli di capitale – Inclusione – Transazioni patrimoniali aventi finalità successorie – Irrilevanza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2022/883, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, 2022/330, 2022/878, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 89‑91, 96, 97, 99, 101)

6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggano vantaggio – Nozione di vantaggio – Vantaggio non trascurabile di qualsiasi natura [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094 e (PESC) 2023/1767, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2023/1089 e 2023/1765] (v. punti 109, 110, 116, 119‑122)

7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17 e 52, §1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/883, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767, art. 2, §§ 3 e 4; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, artt. 4, § 1, 5, § 1, 6, § 1, e 15, § 1, 2022/878, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 131‑140)

8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persona, entità o organismo associato a una persona inserita nell’elenco allegato alla decisione impugnata – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2022/883, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, 2022/330, 2022/878, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 143, 144)

9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Mancata adozione da parte del Consiglio di misure restrittive nei confronti di altre persone, entità o organismi che si trovano in una situazione identica – Violazione del principio di parità di trattamento – Assenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2022/883, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, 2022/330, 2022/878, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 145‑147) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0497_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell’11 settembre 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑497/22) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e che sono soggetti a restrizioni all’ammissione nel territorio degli Stati membri – Inserimento e mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco – Nozione di “associazione” – Articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145/PESC – Nozione di “vantaggio tratto da un imprenditore di spicco che opera in Russia” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145 – Eccezione di illegittimità – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Certezza del diritto – Principio di non discriminazione – Diritto di essere ascoltato» 1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/883, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/878, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 49‑56) 2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Fondamento di tale decisione su elementi nuovi che non figuravano nella decisione iniziale – Elementi nuovi trasmessi al ricorrente – Violazione del diritto al contraddittorio / di essere ascoltato – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 64‑69) 3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/883, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/878, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 76‑79, 103, 122) 4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua associazione con un’altra persona iscritta in tale elenco – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova – Elementi comunicati a carico e a discarico [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/883, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/878, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 80, 81) 5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persona, entità o organismo associato a una persona inserita nell’elenco allegato alla decisione impugnata – Nozione di associazione – Interessi comuni – Vincoli di capitale – Inclusione – Transazioni patrimoniali aventi finalità successorie – Irrilevanza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2022/883, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, 2022/330, 2022/878, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 89‑91, 96, 97, 99, 101) 6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggano vantaggio – Nozione di vantaggio – Vantaggio non trascurabile di qualsiasi natura [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094 e (PESC) 2023/1767, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2023/1089 e 2023/1765] (v. punti 109, 110, 116, 119‑122) 7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17 e 52, §1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/883, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/1767, art. 2, §§ 3 e 4; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, artt. 4, § 1, 5, § 1, 6, § 1, e 15, § 1, 2022/878, 2022/1529, 2023/571 e 2023/1765] (v. punti 131‑140) 8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persona, entità o organismo associato a una persona inserita nell’elenco allegato alla decisione impugnata – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2022/883, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, 2022/330, 2022/878, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 143, 144) 9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Mancata adozione da parte del Consiglio di misure restrittive nei confronti di altre persone, entità o organismi che si trovano in una situazione identica – Violazione del principio di parità di trattamento – Assenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2022/883, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, 2022/330, 2022/878, 2022/1529 e 2023/571] (v. punti 145‑147) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
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