CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2025
Cassazione n. 23604/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo, il secondo e il quartc motivo dei ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Amore, che denunciano, rispettivamente, l'erronea applicazione dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, nonché la violazione del principio di legalità, sono inammissibili perché non devoluti alla Corte di merito, la quale ha dichiarato i motivi aggiunti inammissibili sia perché tardivamente presentati, sia perché privi di correlazione con i motivi principali, aventi ad oggetto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale, e, al cospetto di tale motivazione, il ricorso è silente; rilevato che il terzo motivo, che denuncia la violazione di legge in relazione all'art 62-bis cod. pen. è inammissibile, avendo la Corte di merito correttamente rilevato che l'unico elemento addotto dal ricorrente, ossia lo stato di incensuratezza, per espresso dettato normativo non è sufficiente per giustificare una riduzione di pena ex art 62-bis cod. pen. letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, verificatasi il 22 aprile 2025, quindi dopo la pronuncia della sentenza impugnata, con la conseguenza che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 giug