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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04222/2026

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ronunciato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da: 1) [OSCURATO:PERSONA] nat o a Roma il 1 1 /0 2 /19 64 2) [OSCURATO:PERSONA] nat o a Policoro il 07 /0 4 / 1975 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso lasentenza 31 / 0 3 /202 5 del la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentitala Sostitut a P rocuratr ic e generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto , con riferimento aGiuli [OSCURATO:PERSONA], la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; in parziale accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l’annullamento con rinvio ai fini della rideterminazione della pena, stante l’intervenuta prescrizione del reato di bancarotta preferenziale, con rigetto nel resto del ricorso; il rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]; sentito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Lucibello del foro di Milano, che ha conclusoper l’inammissibilità o il rigetto dei ricorsi, con condanna alle spese, come da conclusioni e nota spese che deposita; sentiti i difensoridei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Chieti, anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Foggia, per il [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Tulino del foro di [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, per il [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso riportandosi ai motivi dei rispettivi ricorsi, dei quali hanno chiesto l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 24giugno2025 la Corte di Appello di Catania , inparziale riforma del la sentenza del Gup del Tribunale di Catania del 1 0 settembre 2024, appellata anche da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha così provveduto: ha dichiarato la nullità dell’ordinanza emessa il 24 marzo 2021, degli atti conseguenti e della sentenza di primo grado nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], con rinvio degli atti al Tribunale di Milano; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati contestati ai capi 6 e 7 dell’imputazione, per essere gli stessi estinti per prescrizione, rideterminando la pena nei suoi confronti in anni cinque e mesi cinque di reclusione, con riferimento alle residue imputazioni sub1, 23, 24, 25 e 30; ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla condanna per i capi 1, 9 e 11; ha confermato nel resto, con riferimento anche alle statuizione civili disposte a carico del [OSCURATO:PERSONA] in favore delFallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e a carico del [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] imputati sono stati ritenuti responsabili, nelle rispettive qualità contestate, di aver fatto parte di un’associazione a delinquere, finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti contro il patrimonio e, in particolare, di truffe aggravate in danno della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., primaria società italiana esercente attività di pubblico servizio nel mercato regolamentato del trasporto e de l dispacciamento di gas naturale, nonché di delitti di riciclaggio e di reimpiego dei proventi illeciti conseguiti (capo 1). [OSCURATO:PERSONA] è stato altresì condannato per i reati finedi riciclaggio e di bancarotta fraudolenta e preferenziale di cui ai capi 9 e 11; il Morettiper i fatti di bancarotta fraudolenta di cui ai capi 23, 24 e 25 nonché per il delitto di autoriciclaggio di cui al capo 30.

2. Avverso la sentenza di appello propongonoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite irispettivi difensor i di fiducia.

2.1. Nell’interesse del Giuni con un unico motivo si eccepisce la nullità della sentenza impugnata per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in grado di appello presso il domicilio dichiarato.

Con successivo atto del 4 dicembre 2024 il difensore e procuratore speciale dell’imputato ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione proposta per sopravvenuta carenza di interesse.

2.2. Nell’interesse delNinno sono articolati cinque motivi.

2.2.1. Con il primo si eccepisce l’inosservanza o errata applicazione dell’art.416 cod. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine all’affermata consapevolezza di partecipare all’associazione per delinquere.

Premette al riguardo il ricorrente di essere stato condannato in quanto ritenuto partecipe de l sodalizio delinquenziale , con funzioni esecutive delle disposizioni di volta in volta impartite dal promotore [OSCURATO:PERSONA], con il ruolo di organizzatore e autore materiale del trasferimento dei proventi delle truffe , in dannodella società [OSCURATO:PERSONA], ad un’articolata rete di holding e trust di diritto lussemburghese, nell’ambito della quale figuravano società di cui era legale rappresentante (la Immobiliari S.A. e la [OSCURATO:PERSONA] S.A.), create al fine di ostacolare l’identificazione dell’illecita provenienza dei capitali.

La Corte territoriale, tuttavia, non aveva considerato le censure difensive, tese ad evidenziare che il [OSCURATO:PERSONA] non conosceva gli altri sodali e che si era limitato ad eseguire le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] , senza sospettare dell’esistenza di un’associazione e della provenienz a illecita delle somme trasferite.

Anche gli elementi valutati in se nso contrario (una mail del 21 novembre 2013 inviata al [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta erroneamente dipendente del ricorrente ; una richiesta del [OSCURATO:PERSONA] alla segretaria Macrì di mettersi in contatto con il [OSCURATO:PERSONA] per effettuare trasferimenti di somme) attestavano semmai ipotesi distrattive , in concorso, e nondi partecipazione ad una compagine associativa.

2.2.2. Con riferimento al reato di riciclaggio, le censure sono duplici.

Per un verso si eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla consapevolezza della provenienza illecita del danaro, sostenendosi che le argomentazioni utilizzate dalla Corte di merito (mancata giustificazione dei trasferimenti di denaro effettuati tra le società del gruppo) fossero illogiche, perché non provavano il dolo del riciclaggioossia la conoscenza della illegittimità delle operazioni effettuate; vero è, invece, che il [OSCURATO:PERSONA], in qualità di dipendente (e non di amministratore o socio di maggioranza), eseguiva attività in adempimento di mandati fiduciari, e che non erano state acquisite prove circostanziate su l coinvolgimento nel delitto in questione.

Per altro verso, la sentenza impugnata non aveva riscontratoadeguatamente il motivo di appello relativo alla richiesta di riqualificazione delle condotte contestate al capo 9 in termini di concorso nei reati presupposti di truffaai danni della società [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, non era stato valorizzato un dato rilevante, enucleabile dalle imputazioni , ossia la preventiva assicurazione da parte del ricorrente di procedere al materiale trasferimento dei proventi delle truffe, condotta che aveva rafforzato il proposito criminosodegli autori di tali reati.

2.2.3. Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce il vizio di motivazione, ritenuta mancante e contraddittoria, con riferimento al reato di bancarotta contestato al capo 11 dell’imputazione.

La sentenza impugnat a non aveva riscontrato il motivo di appello con il quale si rilevava che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva rivestito cariche amministrative nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi dichiarata fallita, e nelle società beneficiarie delle somme, ritenute di natura distrattiva o preferenziale.Le operazioni contestate erano state poste in essere prima che il ricorrente diventasse amministratore di [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, non era stata indicata la condotta che avrebbe avuto finalità agevolatrice delle operazioni distrattive compiute dagli amministratori di altre società, sì che la lacuna motivazionale si estendeva anche alla prova del dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell’amministratore.

2.2.4. Violazione di legge (artt. 157, 161 cod. pen., artt. 129, 531 cod. proc. pen.) per omessa declaratoria di estinzione per decorso del termine prescrizionale, in relazione alle condotte di bancarotta preferenziale, contestate al capo 11) , consistite nel pagamento di un importo complessivo di euro 510.040,00 a favore di società riferibili al gruppo della controllante; fatti commessi secondo l’imputazione in Milano, il 6 agosto 2015, data dal fallimento.

Alla data della sentenza impugnata (31 marzo 2025) era decorso il termine massimo di prescrizione del reato, pari ad anni sette e mesi sei (in ragione della pena massima di cinque anni, prevista per la bancarotta preferenziale), pur considerando ilperiodo di sospensione di 168 giorni durante il processo di primo grado.

2.2.5. Violazione di legge (artt. 603, commi3 e 3-bis cod. proc. pen., 6, par. 1 e 3, lett. d, CEDU) per la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con riferimento alle prove dichiarative poste a base della sentenza di primo grado, la cuimotivazione era stata ritenuta apparente dalla Corte di appello.

Poiché la responsabilità dell’imputato era stata rivalutata nel secondo grado di giudizio, la condanna– al pari di quanto avviene in caso di assoluzione in primo grado – era stata affermata sulla base dei riscontri cartolari e non della diretta acquisizione delle prove testimoniali.

In particolare, la violazione dell’art. 6 CEDU doveva ritenersi esistente anche in ipotesi di omessa rinnovazione della prova dichiarativa quando la sentenza di condanna sia connotata da motivazione apparente.

Per tali ragioni, il ricorrente rivolge istanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. per violazione degli artt. 111,3, 24 Cost. e art. 6.

Par. 1 e 3, lett. d), CEDU nonché, per gli stessi motivi, istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

2.3. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si premette che all’imputato è stato contestato di aver fatto parte dell’associazione a delinquere per aver ricoperto il ruolo di amministratore in alcune società svizzere, utilizzate per porre in essere le truffe di cui ai capi di imputazione 6 e 7 – dichiarate prescritte – e per aver concorso a cagionare il dissesto ed il conseguente dissesto fallimento di tre società immobiliari italiani (capi 23, 24 e 25) e per aver concorso ad autoriciclare i proventi delle attività illecite (capo 30).

Sono articolati, quindi,dieci motivi di ricors o , con i quali si eccepisce:

2.3.1. violazione di norma processuale e nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. a, e 179 cod. proc. pen., in relazione alla composizione del Collegio, per la partecipazione al giudizio di primo grado di un giudice onorario, in qualità di componente del Collegio,per la quasi totalità dell’istruttoria dibattimentaleed anche dopo la chiusura del dibattimento;

2.3.2. violazione di legge, con riferimento all’art. 416 cod. pen., ed erronea applicazione della legge penale, per l’omessa declaratoria di prescrizione del reato, commesso il 29 settembre 2014, data di cessazione delle attività illecite contestate; nel merito, erronea valutazione del materiale probatorio ed insussistenza della struttura associativa descritta nel capo di imputazione sub1 , e, in particolare, dell’elemento oggettivo (posto che il ruolo di dipendente del [OSCURATO:PERSONA], esecutore di disposizioni impartite dal datore di lavoro,era stato confuso con quello di partecipedel sodalizio) e soggettivo del reato ( posto che non solo il [OSCURATO:PERSONA] non sapeva ma non poteva essere a conoscenza di situazioni che coinvolgevano le società);

2.3.3. con riferimento ai reati fallimentari contestati ai capi 23, 24 e 25, erronea applicazione della normativa in materia, in quanto dalle dichiarazioni testimoniali non era emerso alcun riferimento al [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva sempre operato in Svizzera, senza avere collegamenti con le società italiane fallite, e non poteva considerarsi concorrenteextraneus rispetto a condotte distrattive, rimaste prive di provanei suoi confronti; inoltre, sotto il profilo soggettivo, non era stata dimostrata la consapevolezza dell’apporto fornito all’intraneus circa il depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori;

2.3.4. con riferimento al reato contestato al capo 30, erroneo accertamento del reato di autoriciclaggio, con conseguente inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 648-ter.1 cod.pen., sia per il profilo oggettivo (assenza di condotte attive o omissive circa il trasferimento di denaro dalle società italiane a quelle svizzere riconducibili al [OSCURATO:PERSONA]) sia per l’elemento soggettivo del reato (consapevolezza della provenienza illecita del danaro);

2.3.5. erronea interpretazione dell’art. 533 cod. proc. pen. e omessa assoluzione dell’imputato ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., alla stregua delle risultanze processuali;

2.3.6. erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, da ritenersi ingiustificato, atteso il ruolo marginale nelle vicende in esame;

2.3.7. erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 133cod. pen.in merito ai criteri di determinazione della pena, eccesiva rispetto alla partecipazione materiale al dissesto delle società fallite;

2.3.8. vizio di motivazione circa la valutazione delle specifiche condotte contestate al Morettie sui criteri di liquidazione della provvisionale per un importo eccessivo(otto milioni di euro);

2.3.9. violazione di legge per mancata assunzione di un a prova decisiva (testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], nonostante l’inserimento nella lista testi);

2.3.10. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in materia di truffa aggravata transnazionale, in quanto i due reati, ancorchéprescritti, erano insussistenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1 , lett. d), cod. proc. pen. per rituale rinuncia all’impugnazione , per mezzo del difensore e procuratore speciale.

Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una sommain favore della Cassa delle ammende che può contenersi nell’importo di euro cinquecentomila, in ragione dell’esigua attività processuale espletataa seguito della proposizione del ricorso.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. I primi tre motivi sono privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati.

Si tratta dei motivi relativi all’affermazione di respon s abilità , con riferimento al capo 1, associazione per delinquere (pri mo motivo ), al capo 9, riciclaggio (secondo motivo, parte prima e seconda), al capo 11, bancarotta fraudolenta, per distrazione e preferenziale(terzomotivo): i motivi sono reiterativi e generici, in quanto non si confrontano in termini critici con le risultanze processuali, così come esaminate in termini privi di incongruenze logiche e giuridiche alle pagine da 106 a 126 della sentenza di appello.

Èsufficiente a tal fine richiamare sul punto la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di giudizio di cassazione, pur dopo la novella codicistica operata dalla leggen. 46 del 2006, che consente di denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad "altri atti del processo", alla Corte di cassazione restano precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti dal ricorrente maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 , dep. 2021,Perelli, Rv. 280601-01).

Èemerso il ruolo centrale del [OSCURATO:PERSONA], promotore dell’associazione a delinquere, in quanto le società utilizzate per la commissione dei reati erano a lui riconducibili, venivano poi dismesse, messe in liquidazione e indotte al fallimento; i capitali di tali società erano poi trasferiti all’estero, in Svizzera e Lussemburgo, per essere indirizzati in seguito a Panama e alle Seychelles e rientrare poi in Italia attraverso la costituzione di altre società (in tal senso gli atti della minuziosa indagine espletata dalla Guardia di Finanza, a seguito anche dell’acquisizione di documentazione bancaria italiana e lussemburghese). [OSCURATO:PERSONA] è risultato essere stretto collaboratore del [OSCURATO:PERSONA], prestandosi all’attività di riciclaggio all’estero del danaro proveniente dalle truffe perpetrate ai danni della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., come emerso dalla documentazione sequestrata presso il suo ufficio.

La Corte di merito ha esaminato l’assunto difensivo, reiterato in questa sede, secondo cui l’imputato si sarebbe limitato a dare esecuzione alle direttive del [OSCURATO:PERSONA], nel rispetto della normativa estera, e ha sottolineato – al contrario – il ruolo effettivo e concreto, oltre che consapevole, nell’ambito della struttura illecita, indicando gli elementi emersi dall’istruttoria dibattimentale che giustificano tale conclusione.

In particolare, con riferimento all’art. 416 cod. pen.,la motivazione pone in risalto gli elementi costitutivi della fattispecie (il vincolo associativo tra il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] – oltre che [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente – cementato da un legame consolidato nel tempo e finalizzato alla realizzazione dei reati programmati; l’indeterminatezza del programma criminoso, posto che l’intera attività imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA] è risultata incentrata sulla sistematica commissione di truffe, realizzata attraverso una serie di imprese, in forma societaria, che si avvicendavano nell’acquisizione di contratti con [OSCURATO:PERSONA] per poi essere messe in liquidazione e cessare la loro operatività; l’esistenza di una struttura organizzativa, con la disponibilità di veicoli societari per la commissione dei reatie con la ripartizione dei ruoli fra i diversi associati; l’affectio societatisovvero la consapevolezza di fornire con le proprie condotte un contributo alla vita del sodalizio e al perseguimento dei comuni obiettivi illeciti).

In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] ha svolto compiti di organizzazione e di materiale trasferimento deiproventi delle truffe, attraverso un’articolata rete di società di diritto lussemburghese di cui era legale rappresentante, create al fine di ostacolare l’identificazione della illecita provenienza dei capitali trasferiti.

La sentenza impugnata si sofferma proprio sul collegamento tra l’attività di tali società e la struttura organizzativa creata dal Giulinonché sulla collaborazione degli amministratori formali (il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]) alla commissione dei reati di truffa e riciclaggio, sì da consentire al sodalizio di procurarsi ingiusti profitti; si relazionaalla tesi difensiva circa la mancata consapevolezza delle finalità del [OSCURATO:PERSONA], evidenziando in particolare che il N i nn o , al pari del [OSCURATO:PERSONA], aveva sempre condiviso le scelte operative e gestionali del promotore, attraverso la fattiva e costante amministrazione delle varie società.

La Corte di merito indica a tal fine alcuni dati istruttori di indubbia rilevanza (la corrispondenza con la [OSCURATO:PERSONA], attestante la necessità di fornire giustificativi per pagamenti riguardanti le transazioni interne tra società; la testimonianza del Siravocirca l’operatività delle società attive nel settore della commercializzazione del gas ed il meccanismo truffaldino posto in essere, con trasferimento e occultamento dei profitti; la documentazione, reperita e sequestrata dalla Guardia di Finanza,esplicativa del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nel trasferimento dei capitali ed il suo stabile inserimento nel sodalizio crimi nale creato dal [OSCURATO:PERSONA] ; la conversazio ne fra quest’ultimo e la segreteria Macrì circa operazioni di storno di capitali che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto effettuaresul conto personale del [OSCURATO:PERSONA], con prelievi dal conto di una delle società del gruppo).

Ladiversa e frammentaria valutazion e delle prove, reiterata d a lla difesa , si traducein una questio facti, insuscettibile di esame in sede di legittimità, a fronte dell’iterlogico della motivazione, ancorato ai dati emersi dall’istruttoria.

2.1.1. La sentenza impugnata si sottrae a censure anche con riferimento al delitto di riciclaggio (capo 9), descrivendo il sistema di occultamento dei profitti illeciti derivante dalle truffe, attra verso la rete di holding e trust di diritto lussemburghese, in mancanza di giustificazione dei trasferimenti di capitali (le società lussemburghesi erano amministrate dal [OSCURATO:PERSONA] ma appartenevano al [OSCURATO:PERSONA]): le pagine da 122 a 124 indicano le prove a tal fine rilevanti, utilizzate perricostruire le operazioni di occultamento nonchéil collegamento fra società che introitavano i proventi delle truffe e società che ricevevano le somme, indirizzandolepoi sui conti nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA].

2.1.2. L’istruttoria dibattimentale ha consentito anche di ritenere provata la sussistenza dei fatti di bancarotta (pagine da 124 a 126), con argomentazioni prive dei denunciati vizi motivazionali, coerenti con i parametri normativi di riferimento: la distrazione di risorse dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in favore della controllante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché i pagamenti preferenziali in favore di società riferibili al gruppo della controllante (in tal senso la testimonianza del curatore fallimentare e la relazione, acquisita agli atti, dello stesso curatore exart. 33 l. fall.).

Il ricorrente ha reiterato la propria estraneità al delitto in questione, assumendo di non aver rivestito cariche nelle società interessate, situazione che il giudice di merito ha ritenuto a ragione non rilevante , a fronte dell’accertato coinvolgimento nelle vicende di bancarotta quale extraneus, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presidenti del consiglio di amministrazione delle società fallite.

2.2. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di norma processuale (art. 603, commi3 e 3-bis, cod. proc. pen.) per la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, relativamente alle prove dichiarative poste a base della condanna, a seguito della ritenuta motivazione apparente della sentenza di primo grado.

Il rilievo è in primo luogo generico perché, rispetto al paramento del comma 3,non si indicano i profili di assoluta necessità della rinnovazione; con riferimento al comma 3-bis, a prescindere dalla circostanza che nel caso di specie non si tratta di una sentenza di proscioglimento appellata dal pubblico ministero, non si specificano i profili valutativi della prova dichiarativa decisivi ai fini della condanna, a fronte della cospicua documentazione acquisita agli atti, che ha consentito di ricostruire le vicende in oggetto.

In ogni caso, la questione,nelle sue linee generali, è stat a esaminat a dalla giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, che ha in primo luogo affermato il principio secondo cui la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante(Sez.

U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R.,Rv. 244118-01).

Le Sezioni unite hannoaltresì specificato,in motivazione (§ 3.5.) , che la C orte territoriale - anche a fronte del deposito del mero dispositivo della sentenza di primo grado -avrebbe comunque potuto decidere nel merito e, nel rispetto dei limiti del devoluto e del divieto di reformatio in peius, procedere addirittura alla redazione integrale di una motivazione mancante, utilizzando le prove già legittimamente acquisite nel precedente grado di giudizio nel contraddittorio delle parti (in tal senso anche Sez. 5, n.11961 del 25/03/2005,Bellantone, non mass.).

Proprio la mancanza di reformatio in peiusin appello esclude la necessità della invocata rinnovazione istruttoria, trattandosi,invece, di valutazione conforme dei giudici di merito, nei due diversi gradi di giudizio, congruamente motivata dalla Corte territorialeche ha in tal modo sanato la nullità della sentenzadi primo grado.

La manifesta infondatezza del motivo esclude la possibilità di un giudizio incidentale di costituzionalità, avente ad oggetto l’art. 603, comma 3-biscod. proc. pen., il cui presupposto è, appunto, la non manifesta infondatezza (oltre che la rilevanza) della questione di legittimitàcostituzionale.

Anche l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Unione Europea, per contrasto con l’art. 6 CEDU, è all’evidenza priva di giustificazione, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non è stato condannato per la prima volta in appello;la Corte di merito, al contrario,ha confermato la condanna di primo grado, emessa a seguito di un regolaregiudizio e d ella legittima acquisizione di prove, condividendo le conclusioni del Tribunale e fornendo ampia motivazione del proprio convincimento.

Va in ogni caso considerato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione osta, per difetto di rilevanza, al rinvio pregiudiziale di questione alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, potendo il giudice unionalerifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale qualora sia manifesto che l'interpretazione richiesta non si trova in rapporto con l'effettività o con l'oggetto del giudizio principale(Sez. 3, n. 42156 del 15/09/2021, Bertora, Rv. 282461 - 01 ; il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibilecon riferimento a tutti i capi per cui ha riportato condanna in appello, ad eccezione della bancarotta preferenziale, prescritta, per le ragioni di cui al paragrafo che segue).

2.3. Èfondato il quarto motivo di ricorso relativo alla omessa dichiarazione di estinzione del reato di bancarotta preferenziale contestato nella seconda parte del capo 11, per decorso del termine prescrizionale, verificatosiprima della pronuncia di secondo grado.

La pena edittale massima prevista per tale reato è di cinque anni, con la conseguenza che – considerati gli eventi interruttivi – il termine massimo di prescrizione è di sette anni e sei mesi, decorrente nel caso di specie dal 6 agosto 2015, data del fallimento della società interessata, come si rileva dal capo di imputazione (sul dies a quo de l termine di prescrizione del reato di bancarotta preferenziale,decorrente dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento, Sez. 5, n. 48739 del 14/10/2014 , Grillo, Rv. 261299 - 01 ) .

L a circostanza aggravante dell’art. 219, comma 2, l. fall.è cd. indipendente e non ad effetto speciale,perché non determina un aumento superiore ad un terzo e, quindi, non si computa ai fini della prescrizioneai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen.

Ilperiodo di sospensione del termine in primo grado determinato in sentenza è stato indicato in 168 giorni, da ridursi, tuttavia a15 8 giorni , essendo evidente l’errore di calcolo nei periodiconsiderati dal Tribunale ( dal 18 marzo 2020 al l’ 11 maggio 2020, dall’11febbraio 2021 al 24 marzo 2021, dal 5 maggio 2021 al 7 luglio 2021): il reato, pertanto, risulta prescrittoin data14 luglio 2023, prima della sentenza di secondo gradoche avrebbe dovuto provvedere in tal senso.

Deve, di conseguenza, annullarsi senza rinvio la sentenza annullata , in relazione al suddetto reato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, relativamente agli ulteriori reati, per i quali il ricorso va considerato inammissibile, con dichiarazione di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità (non può proceder si alla rimodulazione della pena ai sensi dell’art.630, lett. l), cod. proc. pen. perché il Tribunale ha effettuato un aumento unitario per i reati in continuazionee non è possibileeliminare, attraverso un mero calcolo aritmetico , il segmento relativ o al reato prescritto).

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché basato su motivi privi della specificità necessariaex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati; in alcuni casi, i motivi risultano non proponibili in sede di legittimità.

3.1. Il primo motivo, con il quale si eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per la partecipazione di un giudice onorario al collegio giudicante, è all’evidenza privo di fondamento.

Il rilievo non tiene conto che la disposizione transitoria di cui all'art. 30, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, esclude l'applicabilità del divieto di destinare i giudici onorari di pace ai collegi giudicanti dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. con riguardo ai procedimenti nei quali, al 15/08/2017, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, risultava esercitata l'azione penale; norma che, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve essere interpretata in senso letterale, avendo riguardo all'atto di esercizio dell'azione penale, posto che l'operatività della deroga al divieto suddetto non può essere collegata a un diverso momento, quale l'apertura del dibattimento(Sez. 2, n. 9943 del 25/02/2025, Motti,Rv. 287654-01).

3.2. Anche la censura relativa all’omesso accertamento della prescrizione del reato di associazione per delinquere (capo 1) è manifestamente infondata, in quanto il tempus commissi delicti risulta contesta to in imputazione “ dal maggio 2012 a tutt’ora”.

Nei reati permanenti in cui la contestazione sia effettuata nella forma cd. aperta o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola processuale è quella secondo cui la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado (nel caso di specie il 15 febbraio 2023); tale regolanon risulta contestata dagli imputati nei precedenti gradi di giudizio e l’accertamento di una diversa data con riferimento al [OSCURATO:PERSONA] costituisce una questio facti, il cui esame n on è consentit o in sede di legittimità.

3.3. I motivi sulla responsabilità, relativi all’accertamento –ritenuto erroneo – della sussistenza del reato associativo contestato al capo 1, dei fatti di bancarotta per distrazione di cui ai23, 24 e 25 e del delitto di autoriciclaggio sub 30 ( seconda parte del secondo motivo, terzo, quarto e quinto motivo) costituiscono reiterazione di censure anche in questo caso ampiamente esaminate e disattese dalla corte di merito con argomentiimmuni da vizi logici, corretti nelle implicazioni giuridiche.

Il ruolo del [OSCURATO:PERSONA], al pari di quello del [OSCURATO:PERSONA], è stato delineato con riferimento sia al consolidato rapporto con il Giuni, organizzatore del sodalizio criminale, sia alle condotte contestate nell’ambito del contesto associativoin esecuzione del cd. pactum sceleris.

La trattazione congiunta da parte della corte territoriale dei rilievi sulla partecipazione all’organizzazione formulati dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] (pagine 106 e segg. della sentenza impugnata)consente di estendere anche a quest’ultimo le considerazioni effettuate nel paragrafo che precede.

L’operatività delle varie società, funzionale alla realizzazione delle truffe e al riciclaggio, era gestita, infatti, oltre che dal [OSCURATO:PERSONA], anche dal [OSCURATO:PERSONA], stabilmente radicato in Svizzera, che era persona di fiducia del Giulie gestiva la parte estera dell’attività, tram ite , in particolar modo, la società Skysea ; compiti che consistevano nella copertura e nella agevolazione delle finalità associative, attraverso la formale amministrazione delle società elencate nel capo di imputazione,e che il ricorrente svolgeva non quale dipendente ma con autonomia gestionale, sia pure nell’ambito delle indicazione fornitegli dal [OSCURATO:PERSONA], con continuità e precisione.

L’adesione e il rispetto del vincolo associativo è reso evidente dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], al pari del [OSCURATO:PERSONA], concludeva autonomi accordi tramite società collegate dal comune scopo di commettere una indeterminata serie di reati fine (truffe e riciclaggi).

In tal senso i richiami alla testimonianza del Siravo, alla documentazione bancaria acquisita sui flussi finanziaria e sulle truffe perpetrate ai danni delle società costituitesi parte civile(pagine 111 e 112), alle deleghe rilasciate al [OSCURATO:PERSONA] ad operare su conti correnti delle societàe al le funzioni di amministratore delle società svizzere che hanno operato sulla rete di traposto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

3.4. Il ricorrente reitera altresì la censura sull’accertamento di responsabilità per i fatti di bancarotta, sul presupposto di non aver mai rivestito alcun ruolo, formale o sostanziale, nelle società fallite, e che nelle prove acquisite (in particolar modo, nelle dichiarazioni testimoniali) non vi è cenno al suo nome.

La Corte territoriale ha sottolineato –analogamente a quanto riportato per il [OSCURATO:PERSONA] – come il Morett i sia stato imputato quale concorrente extraneus , con conseguente irrilevanza delle cariche rivestite nelle società fallite; ha, inoltre, indicato le operazioni distrattive operate ai danni di tali società (la [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.)e le prove attestanti il diretto e consapevole coinvolgimento del ricorrente (testimonianza del curatore fallimentare; documentazione ex art. 33 l. fall.); si è, infine, soffermata sull’azione in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], rispetto a pagamenti effettuati senza giustificazione, in favore di società del gruppo, con pregiudizio dei creditori (pagine da 117 a 119).

3.5. [OSCURATO:PERSONA] reitera anche le censure in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di autoriciclaggio in concorso, contestato al capo

30. La Corte territoriale, con precisi riferimenti all’istruttoria dibattimentale, ha indicato le operazioni di trasferimento di somme di danaro, provento delle truffe in danno della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ad opera del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], in concorso tra loro; ha preso in considerazione i rilievi difensivi circa l’estraneità del ricorrente ai bonifici in favore della [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]e della Colt unov nonchéalla stipula del contratto preliminare fittizi o di vendita immobiliare del 31 marzo2015, specificando che l’azione concorsuale era consistita nel fatto che la società di cui era amministratore unico (la Skysea SA, società controllante la [OSCURATO:PERSONA] Italia) aveva ricevuto pagamenti privi di causale se non quella di ostacolare la provenienza delittuosa del denaro; ha, infine, argomentato in termini logici in ordine all’elemento soggettivo del delitto di autoriciclaggioin concorso (il [OSCURATO:PERSONA], nella qualità indicata, ricevette ingenti somme di danaro dalla [OSCURATO:PERSONA], società del gruppo facente capo al Giuni,senza alcuna contropartita, sulla base di un contratto simulato (pagine 120 e 121).

La responsabilità personale del [OSCURATO:PERSONA], ben distinta da quella dell’ente ai sensi dell’art. 5 d. lgs. 231/2011, ha riscontro, quindi, in una motivazione effettiva e tutt’altro che contraddittoria.

Èappena il caso di ribadire – con specifico riferimento al quinto motivo di ricorso –che in tema di giudizio di legittimità, l'introduzione nel disposto dell'art.533 cod. proc. pen. del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se– come nel caso di specie – sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito(Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801-01).

3.6. I motivi sul trattamento sanzionatorio sono generici: il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato con il riferimento alla personalità negativa dell’imputato, desumibile dall’ingente danno causato e dalla notevole gravità dei fatti, oltre che dalla mancanza di forme di resipiscenza o di revisione critica della propria condotta delittuosa; la pena – ritenuta eccessiva – è stata congruamente determinata , in misura prossima ai minimi edittali, sì che il richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. risulta privo di confronto con la motivazione (pag. 121). 3.7.L’ottavo e il nono motivo si riferiscono a censure non proponibili in sede di legittimità.

Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento ( Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino,Rv. 277711-01).

Quanto alla mancata assunzione nel giudizio di primo grado di una prova decisiva tramite la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], trattasi di una censura estranea all’appello, e proposta per la prima volta in cassazione.Invero, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. -secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili diufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello -trova la sua rationella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini,Rv. 256631-01).

L’assunto secondo cui si tratterebbe di “vizio rilevabile in ogni grado del giudizio” (pag. 17 del ricorso) è del tutto privo di fondamento. 3.8.Con l’ultimo motivo il ricorrente eccepisce l’insussistenza dell’elemento oggettivo delle truffe dichiarate prescritte (capi 6 e 7).

La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha già avuto modo di chiarire che in presenza di una causa di estinzione del reato, non può il giudice d'appello, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze - emergenti ictu oculi dagli atti - idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato ovvero la sua rilevanza penale, neppure quando una tal causa di estinzione sia maturata con riferimento ad un reato oggetto di riqualificazione da parte del giudice di primo grado ed il giudice d'appello sia investito contemporaneamente della questione relativa alla legittimità di siffatta riqualificazione e di quella relativa alla fondatezza nel merito dell'accusa; pertanto, solo entro questi limiti è consentito l'esame della richiesta di assoluzione nel merito (ex multis, Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679-01).

Ha precisato, in seguito, che a fronte di una sentenza di appello di declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, da valutarsi ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare ictu oculi, con una mera attività di “constatazione”, la “evidenza” della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale (Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, D’Ambrosio, Rv. 285091-01).

Ilricorrent e non si confronta con tali princ ì pi e, pur non rinunciando alla prescrizione, richiedeuna valutazione sulla tenuta logica della motivazione a base del giudizio di responsabilità che implica un confronto effettivo con le argomentazioni delgiudice di merito e, quindi, un apprezzamento pieno sui rilievi, formulati con l’atto di appello; valutazione che si pone oltre il perimetro della mera constatazione della prova di innocenza, come peraltro si rileva dal tenore complessivo degli atti oltre chedal portato letterale dei singoli motivi. 3.9.Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen. la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] è altresì condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella misura liquidata in dispositivo(la nota depositata in udienza si riferisce in realtà atutti gli imputati ma deve intendersi indirizzata nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], in ragionedella nullità della sentenza di primo gradocon riferimento al Giuni e della estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alle truffe ).

Si dà atto, infine, che il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha revocato la costituzionedi parte civile, come da documentazione in atti.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di bancarotta preferenziale di cui al capo 11perché estinto per prescrizione eper l’effetto dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione ai residui reati.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e irrevocabile l’affermazione di responsabilitàper i reati di cui ai capi 1, 9 e 11 diversi dalla bancarotta preferenziale.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] che

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da: 1) [OSCURATO:PERSONA] nat o a Roma il 1 1 /0 2 /19 64 2) [OSCURATO:PERSONA] nat o a Policoro il 07 /0 4 / 1975 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso lasentenza 31 / 0 3 /202 5 del la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentitala Sostitut a P rocuratr ic e generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto , con riferimento aGiuli [OSCURATO:PERSONA], la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; in parziale accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l’annullamento con rinvio ai fini della rideterminazione della pena, stante l’intervenuta prescrizione del reato di bancarotta preferenziale, con rigetto nel resto del ricorso; il rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]; sentito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Lucibello del foro di Milano, che ha conclusoper l’inammissibilità o il rigetto dei ricorsi, con condanna alle spese, come da conclusioni e nota spese che deposita; sentiti i difensoridei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Chieti, anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Foggia, per il [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Tulino del foro di [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, per il [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso riportandosi ai motivi dei rispettivi ricorsi, dei quali hanno chiesto l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 24giugno2025 la Corte di Appello di Catania , inparziale riforma del la sentenza del Gup del Tribunale di Catania del 1 0 settembre 2024, appellata anche da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha così provveduto: ha dichiarato la nullità dell’ordinanza emessa il 24 marzo 2021, degli atti conseguenti e della sentenza di primo grado nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], con rinvio degli atti al Tribunale di Milano; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati contestati ai capi 6 e 7 dell’imputazione, per essere gli stessi estinti per prescrizione, rideterminando la pena nei suoi confronti in anni cinque e mesi cinque di reclusione, con riferimento alle residue imputazioni sub1, 23, 24, 25 e 30; ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla condanna per i capi 1, 9 e 11; ha confermato nel resto, con riferimento anche alle statuizione civili disposte a carico del [OSCURATO:PERSONA] in favore delFallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e a carico del [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] imputati sono stati ritenuti responsabili, nelle rispettive qualità contestate, di aver fatto parte di un’associazione a delinquere, finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti contro il patrimonio e, in particolare, di truffe aggravate in danno della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., primaria società italiana esercente attività di pubblico servizio nel mercato regolamentato del trasporto e de l dispacciamento di gas naturale, nonché di delitti di riciclaggio e di reimpiego dei proventi illeciti conseguiti (capo 1). [OSCURATO:PERSONA] è stato altresì condannato per i reati finedi riciclaggio e di bancarotta fraudolenta e preferenziale di cui ai capi 9 e 11; il Morettiper i fatti di bancarotta fraudolenta di cui ai capi 23, 24 e 25 nonché per il delitto di autoriciclaggio di cui al capo 30. 2. Avverso la sentenza di appello propongonoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite irispettivi difensor i di fiducia. 2.1. Nell’interesse del Giuni con un unico motivo si eccepisce la nullità della sentenza impugnata per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in grado di appello presso il domicilio dichiarato. Con successivo atto del 4 dicembre 2024 il difensore e procuratore speciale dell’imputato ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione proposta per sopravvenuta carenza di interesse. 2.2. Nell’interesse delNinno sono articolati cinque motivi. 2.2.1. Con il primo si eccepisce l’inosservanza o errata applicazione dell’art.416 cod. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine all’affermata consapevolezza di partecipare all’associazione per delinquere. Premette al riguardo il ricorrente di essere stato condannato in quanto ritenuto partecipe de l sodalizio delinquenziale , con funzioni esecutive delle disposizioni di volta in volta impartite dal promotore [OSCURATO:PERSONA], con il ruolo di organizzatore e autore materiale del trasferimento dei proventi delle truffe , in dannodella società [OSCURATO:PERSONA], ad un’articolata rete di holding e trust di diritto lussemburghese, nell’ambito della quale figuravano società di cui era legale rappresentante (la Immobiliari S.A. e la [OSCURATO:PERSONA] S.A.), create al fine di ostacolare l’identificazione dell’illecita provenienza dei capitali. La Corte territoriale, tuttavia, non aveva considerato le censure difensive, tese ad evidenziare che il [OSCURATO:PERSONA] non conosceva gli altri sodali e che si era limitato ad eseguire le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] , senza sospettare dell’esistenza di un’associazione e della provenienz a illecita delle somme trasferite. Anche gli elementi valutati in se nso contrario (una mail del 21 novembre 2013 inviata al [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta erroneamente dipendente del ricorrente ; una richiesta del [OSCURATO:PERSONA] alla segretaria Macrì di mettersi in contatto con il [OSCURATO:PERSONA] per effettuare trasferimenti di somme) attestavano semmai ipotesi distrattive , in concorso, e nondi partecipazione ad una compagine associativa. 2.2.2. Con riferimento al reato di riciclaggio, le censure sono duplici. Per un verso si eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla consapevolezza della provenienza illecita del danaro, sostenendosi che le argomentazioni utilizzate dalla Corte di merito (mancata giustificazione dei trasferimenti di denaro effettuati tra le società del gruppo) fossero illogiche, perché non provavano il dolo del riciclaggioossia la conoscenza della illegittimità delle operazioni effettuate; vero è, invece, che il [OSCURATO:PERSONA], in qualità di dipendente (e non di amministratore o socio di maggioranza), eseguiva attività in adempimento di mandati fiduciari, e che non erano state acquisite prove circostanziate su l coinvolgimento nel delitto in questione. Per altro verso, la sentenza impugnata non aveva riscontratoadeguatamente il motivo di appello relativo alla richiesta di riqualificazione delle condotte contestate al capo 9 in termini di concorso nei reati presupposti di truffaai danni della società [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, non era stato valorizzato un dato rilevante, enucleabile dalle imputazioni , ossia la preventiva assicurazione da parte del ricorrente di procedere al materiale trasferimento dei proventi delle truffe, condotta che aveva rafforzato il proposito criminosodegli autori di tali reati. 2.2.3. Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce il vizio di motivazione, ritenuta mancante e contraddittoria, con riferimento al reato di bancarotta contestato al capo 11 dell’imputazione. La sentenza impugnat a non aveva riscontrato il motivo di appello con il quale si rilevava che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva rivestito cariche amministrative nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi dichiarata fallita, e nelle società beneficiarie delle somme, ritenute di natura distrattiva o preferenziale.Le operazioni contestate erano state poste in essere prima che il ricorrente diventasse amministratore di [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, non era stata indicata la condotta che avrebbe avuto finalità agevolatrice delle operazioni distrattive compiute dagli amministratori di altre società, sì che la lacuna motivazionale si estendeva anche alla prova del dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell’amministratore. 2.2.4. Violazione di legge (artt. 157, 161 cod. pen., artt. 129, 531 cod. proc. pen.) per omessa declaratoria di estinzione per decorso del termine prescrizionale, in relazione alle condotte di bancarotta preferenziale, contestate al capo 11) , consistite nel pagamento di un importo complessivo di euro 510.040,00 a favore di società riferibili al gruppo della controllante; fatti commessi secondo l’imputazione in Milano, il 6 agosto 2015, data dal fallimento. Alla data della sentenza impugnata (31 marzo 2025) era decorso il termine massimo di prescrizione del reato, pari ad anni sette e mesi sei (in ragione della pena massima di cinque anni, prevista per la bancarotta preferenziale), pur considerando ilperiodo di sospensione di 168 giorni durante il processo di primo grado. 2.2.5. Violazione di legge (artt. 603, commi3 e 3-bis cod. proc. pen., 6, par. 1 e 3, lett. d, CEDU) per la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con riferimento alle prove dichiarative poste a base della sentenza di primo grado, la cuimotivazione era stata ritenuta apparente dalla Corte di appello. Poiché la responsabilità dell’imputato era stata rivalutata nel secondo grado di giudizio, la condanna– al pari di quanto avviene in caso di assoluzione in primo grado – era stata affermata sulla base dei riscontri cartolari e non della diretta acquisizione delle prove testimoniali. In particolare, la violazione dell’art. 6 CEDU doveva ritenersi esistente anche in ipotesi di omessa rinnovazione della prova dichiarativa quando la sentenza di condanna sia connotata da motivazione apparente. Per tali ragioni, il ricorrente rivolge istanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. per violazione degli artt. 111,3, 24 Cost. e art. 6. Par. 1 e 3, lett. d), CEDU nonché, per gli stessi motivi, istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. 2.3. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si premette che all’imputato è stato contestato di aver fatto parte dell’associazione a delinquere per aver ricoperto il ruolo di amministratore in alcune società svizzere, utilizzate per porre in essere le truffe di cui ai capi di imputazione 6 e 7 – dichiarate prescritte – e per aver concorso a cagionare il dissesto ed il conseguente dissesto fallimento di tre società immobiliari italiani (capi 23, 24 e 25) e per aver concorso ad autoriciclare i proventi delle attività illecite (capo 30). Sono articolati, quindi,dieci motivi di ricors o , con i quali si eccepisce: 2.3.1. violazione di norma processuale e nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. a, e 179 cod. proc. pen., in relazione alla composizione del Collegio, per la partecipazione al giudizio di primo grado di un giudice onorario, in qualità di componente del Collegio,per la quasi totalità dell’istruttoria dibattimentaleed anche dopo la chiusura del dibattimento; 2.3.2. violazione di legge, con riferimento all’art. 416 cod. pen., ed erronea applicazione della legge penale, per l’omessa declaratoria di prescrizione del reato, commesso il 29 settembre 2014, data di cessazione delle attività illecite contestate; nel merito, erronea valutazione del materiale probatorio ed insussistenza della struttura associativa descritta nel capo di imputazione sub1 , e, in particolare, dell’elemento oggettivo (posto che il ruolo di dipendente del [OSCURATO:PERSONA], esecutore di disposizioni impartite dal datore di lavoro,era stato confuso con quello di partecipedel sodalizio) e soggettivo del reato ( posto che non solo il [OSCURATO:PERSONA] non sapeva ma non poteva essere a conoscenza di situazioni che coinvolgevano le società); 2.3.3. con riferimento ai reati fallimentari contestati ai capi 23, 24 e 25, erronea applicazione della normativa in materia, in quanto dalle dichiarazioni testimoniali non era emerso alcun riferimento al [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva sempre operato in Svizzera, senza avere collegamenti con le società italiane fallite, e non poteva considerarsi concorrenteextraneus rispetto a condotte distrattive, rimaste prive di provanei suoi confronti; inoltre, sotto il profilo soggettivo, non era stata dimostrata la consapevolezza dell’apporto fornito all’intraneus circa il depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori; 2.3.4. con riferimento al reato contestato al capo 30, erroneo accertamento del reato di autoriciclaggio, con conseguente inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 648-ter.1 cod.pen., sia per il profilo oggettivo (assenza di condotte attive o omissive circa il trasferimento di denaro dalle società italiane a quelle svizzere riconducibili al [OSCURATO:PERSONA]) sia per l’elemento soggettivo del reato (consapevolezza della provenienza illecita del danaro); 2.3.5. erronea interpretazione dell’art. 533 cod. proc. pen. e omessa assoluzione dell’imputato ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., alla stregua delle risultanze processuali; 2.3.6. erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, da ritenersi ingiustificato, atteso il ruolo marginale nelle vicende in esame; 2.3.7. erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 133cod. pen.in merito ai criteri di determinazione della pena, eccesiva rispetto alla partecipazione materiale al dissesto delle società fallite; 2.3.8. vizio di motivazione circa la valutazione delle specifiche condotte contestate al Morettie sui criteri di liquidazione della provvisionale per un importo eccessivo(otto milioni di euro); 2.3.9. violazione di legge per mancata assunzione di un a prova decisiva (testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], nonostante l’inserimento nella lista testi); 2.3.10. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in materia di truffa aggravata transnazionale, in quanto i due reati, ancorchéprescritti, erano insussistenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1 , lett. d), cod. proc. pen. per rituale rinuncia all’impugnazione , per mezzo del difensore e procuratore speciale. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una sommain favore della Cassa delle ammende che può contenersi nell’importo di euro cinquecentomila, in ragione dell’esigua attività processuale espletataa seguito della proposizione del ricorso. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. I primi tre motivi sono privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati. Si tratta dei motivi relativi all’affermazione di respon s abilità , con riferimento al capo 1, associazione per delinquere (pri mo motivo ), al capo 9, riciclaggio (secondo motivo, parte prima e seconda), al capo 11, bancarotta fraudolenta, per distrazione e preferenziale(terzomotivo): i motivi sono reiterativi e generici, in quanto non si confrontano in termini critici con le risultanze processuali, così come esaminate in termini privi di incongruenze logiche e giuridiche alle pagine da 106 a 126 della sentenza di appello. Èsufficiente a tal fine richiamare sul punto la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di giudizio di cassazione, pur dopo la novella codicistica operata dalla leggen. 46 del 2006, che consente di denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad "altri atti del processo", alla Corte di cassazione restano precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti dal ricorrente maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 , dep. 2021,Perelli, Rv. 280601-01). Èemerso il ruolo centrale del [OSCURATO:PERSONA], promotore dell’associazione a delinquere, in quanto le società utilizzate per la commissione dei reati erano a lui riconducibili, venivano poi dismesse, messe in liquidazione e indotte al fallimento; i capitali di tali società erano poi trasferiti all’estero, in Svizzera e Lussemburgo, per essere indirizzati in seguito a Panama e alle Seychelles e rientrare poi in Italia attraverso la costituzione di altre società (in tal senso gli atti della minuziosa indagine espletata dalla Guardia di Finanza, a seguito anche dell’acquisizione di documentazione bancaria italiana e lussemburghese). [OSCURATO:PERSONA] è risultato essere stretto collaboratore del [OSCURATO:PERSONA], prestandosi all’attività di riciclaggio all’estero del danaro proveniente dalle truffe perpetrate ai danni della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., come emerso dalla documentazione sequestrata presso il suo ufficio. La Corte di merito ha esaminato l’assunto difensivo, reiterato in questa sede, secondo cui l’imputato si sarebbe limitato a dare esecuzione alle direttive del [OSCURATO:PERSONA], nel rispetto della normativa estera, e ha sottolineato – al contrario – il ruolo effettivo e concreto, oltre che consapevole, nell’ambito della struttura illecita, indicando gli elementi emersi dall’istruttoria dibattimentale che giustificano tale conclusione. In particolare, con riferimento all’art. 416 cod. pen.,la motivazione pone in risalto gli elementi costitutivi della fattispecie (il vincolo associativo tra il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] – oltre che [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente – cementato da un legame consolidato nel tempo e finalizzato alla realizzazione dei reati programmati; l’indeterminatezza del programma criminoso, posto che l’intera attività imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA] è risultata incentrata sulla sistematica commissione di truffe, realizzata attraverso una serie di imprese, in forma societaria, che si avvicendavano nell’acquisizione di contratti con [OSCURATO:PERSONA] per poi essere messe in liquidazione e cessare la loro operatività; l’esistenza di una struttura organizzativa, con la disponibilità di veicoli societari per la commissione dei reatie con la ripartizione dei ruoli fra i diversi associati; l’affectio societatisovvero la consapevolezza di fornire con le proprie condotte un contributo alla vita del sodalizio e al perseguimento dei comuni obiettivi illeciti). In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] ha svolto compiti di organizzazione e di materiale trasferimento deiproventi delle truffe, attraverso un’articolata rete di società di diritto lussemburghese di cui era legale rappresentante, create al fine di ostacolare l’identificazione della illecita provenienza dei capitali trasferiti. La sentenza impugnata si sofferma proprio sul collegamento tra l’attività di tali società e la struttura organizzativa creata dal Giulinonché sulla collaborazione degli amministratori formali (il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]) alla commissione dei reati di truffa e riciclaggio, sì da consentire al sodalizio di procurarsi ingiusti profitti; si relazionaalla tesi difensiva circa la mancata consapevolezza delle finalità del [OSCURATO:PERSONA], evidenziando in particolare che il N i nn o , al pari del [OSCURATO:PERSONA], aveva sempre condiviso le scelte operative e gestionali del promotore, attraverso la fattiva e costante amministrazione delle varie società. La Corte di merito indica a tal fine alcuni dati istruttori di indubbia rilevanza (la corrispondenza con la [OSCURATO:PERSONA], attestante la necessità di fornire giustificativi per pagamenti riguardanti le transazioni interne tra società; la testimonianza del Siravocirca l’operatività delle società attive nel settore della commercializzazione del gas ed il meccanismo truffaldino posto in essere, con trasferimento e occultamento dei profitti; la documentazione, reperita e sequestrata dalla Guardia di Finanza,esplicativa del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nel trasferimento dei capitali ed il suo stabile inserimento nel sodalizio crimi nale creato dal [OSCURATO:PERSONA] ; la conversazio ne fra quest’ultimo e la segreteria Macrì circa operazioni di storno di capitali che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto effettuaresul conto personale del [OSCURATO:PERSONA], con prelievi dal conto di una delle società del gruppo). Ladiversa e frammentaria valutazion e delle prove, reiterata d a lla difesa , si traducein una questio facti, insuscettibile di esame in sede di legittimità, a fronte dell’iterlogico della motivazione, ancorato ai dati emersi dall’istruttoria. 2.1.1. La sentenza impugnata si sottrae a censure anche con riferimento al delitto di riciclaggio (capo 9), descrivendo il sistema di occultamento dei profitti illeciti derivante dalle truffe, attra verso la rete di holding e trust di diritto lussemburghese, in mancanza di giustificazione dei trasferimenti di capitali (le società lussemburghesi erano amministrate dal [OSCURATO:PERSONA] ma appartenevano al [OSCURATO:PERSONA]): le pagine da 122 a 124 indicano le prove a tal fine rilevanti, utilizzate perricostruire le operazioni di occultamento nonchéil collegamento fra società che introitavano i proventi delle truffe e società che ricevevano le somme, indirizzandolepoi sui conti nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.2. L’istruttoria dibattimentale ha consentito anche di ritenere provata la sussistenza dei fatti di bancarotta (pagine da 124 a 126), con argomentazioni prive dei denunciati vizi motivazionali, coerenti con i parametri normativi di riferimento: la distrazione di risorse dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in favore della controllante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché i pagamenti preferenziali in favore di società riferibili al gruppo della controllante (in tal senso la testimonianza del curatore fallimentare e la relazione, acquisita agli atti, dello stesso curatore exart. 33 l. fall.). Il ricorrente ha reiterato la propria estraneità al delitto in questione, assumendo di non aver rivestito cariche nelle società interessate, situazione che il giudice di merito ha ritenuto a ragione non rilevante , a fronte dell’accertato coinvolgimento nelle vicende di bancarotta quale extraneus, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presidenti del consiglio di amministrazione delle società fallite. 2.2. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di norma processuale (art. 603, commi3 e 3-bis, cod. proc. pen.) per la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, relativamente alle prove dichiarative poste a base della condanna, a seguito della ritenuta motivazione apparente della sentenza di primo grado. Il rilievo è in primo luogo generico perché, rispetto al paramento del comma 3,non si indicano i profili di assoluta necessità della rinnovazione; con riferimento al comma 3-bis, a prescindere dalla circostanza che nel caso di specie non si tratta di una sentenza di proscioglimento appellata dal pubblico ministero, non si specificano i profili valutativi della prova dichiarativa decisivi ai fini della condanna, a fronte della cospicua documentazione acquisita agli atti, che ha consentito di ricostruire le vicende in oggetto. In ogni caso, la questione,nelle sue linee generali, è stat a esaminat a dalla giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, che ha in primo luogo affermato il principio secondo cui la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante(Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R.,Rv. 244118-01). Le Sezioni unite hannoaltresì specificato,in motivazione (§ 3.5.) , che la C orte territoriale - anche a fronte del deposito del mero dispositivo della sentenza di primo grado -avrebbe comunque potuto decidere nel merito e, nel rispetto dei limiti del devoluto e del divieto di reformatio in peius, procedere addirittura alla redazione integrale di una motivazione mancante, utilizzando le prove già legittimamente acquisite nel precedente grado di giudizio nel contraddittorio delle parti (in tal senso anche Sez. 5, n.11961 del 25/03/2005,Bellantone, non mass.). Proprio la mancanza di reformatio in peiusin appello esclude la necessità della invocata rinnovazione istruttoria, trattandosi,invece, di valutazione conforme dei giudici di merito, nei due diversi gradi di giudizio, congruamente motivata dalla Corte territorialeche ha in tal modo sanato la nullità della sentenzadi primo grado. La manifesta infondatezza del motivo esclude la possibilità di un giudizio incidentale di costituzionalità, avente ad oggetto l’art. 603, comma 3-biscod. proc. pen., il cui presupposto è, appunto, la non manifesta infondatezza (oltre che la rilevanza) della questione di legittimitàcostituzionale. Anche l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Unione Europea, per contrasto con l’art. 6 CEDU, è all’evidenza priva di giustificazione, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non è stato condannato per la prima volta in appello;la Corte di merito, al contrario,ha confermato la condanna di primo grado, emessa a seguito di un regolaregiudizio e d ella legittima acquisizione di prove, condividendo le conclusioni del Tribunale e fornendo ampia motivazione del proprio convincimento. Va in ogni caso considerato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione osta, per difetto di rilevanza, al rinvio pregiudiziale di questione alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, potendo il giudice unionalerifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale qualora sia manifesto che l'interpretazione richiesta non si trova in rapporto con l'effettività o con l'oggetto del giudizio principale(Sez. 3, n. 42156 del 15/09/2021, Bertora, Rv. 282461 - 01 ; il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibilecon riferimento a tutti i capi per cui ha riportato condanna in appello, ad eccezione della bancarotta preferenziale, prescritta, per le ragioni di cui al paragrafo che segue). 2.3. Èfondato il quarto motivo di ricorso relativo alla omessa dichiarazione di estinzione del reato di bancarotta preferenziale contestato nella seconda parte del capo 11, per decorso del termine prescrizionale, verificatosiprima della pronuncia di secondo grado. La pena edittale massima prevista per tale reato è di cinque anni, con la conseguenza che – considerati gli eventi interruttivi – il termine massimo di prescrizione è di sette anni e sei mesi, decorrente nel caso di specie dal 6 agosto 2015, data del fallimento della società interessata, come si rileva dal capo di imputazione (sul dies a quo de l termine di prescrizione del reato di bancarotta preferenziale,decorrente dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento, Sez. 5, n. 48739 del 14/10/2014 , Grillo, Rv. 261299 - 01 ) . L a circostanza aggravante dell’art. 219, comma 2, l. fall.è cd. indipendente e non ad effetto speciale,perché non determina un aumento superiore ad un terzo e, quindi, non si computa ai fini della prescrizioneai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen. Ilperiodo di sospensione del termine in primo grado determinato in sentenza è stato indicato in 168 giorni, da ridursi, tuttavia a15 8 giorni , essendo evidente l’errore di calcolo nei periodiconsiderati dal Tribunale ( dal 18 marzo 2020 al l’ 11 maggio 2020, dall’11febbraio 2021 al 24 marzo 2021, dal 5 maggio 2021 al 7 luglio 2021): il reato, pertanto, risulta prescrittoin data14 luglio 2023, prima della sentenza di secondo gradoche avrebbe dovuto provvedere in tal senso. Deve, di conseguenza, annullarsi senza rinvio la sentenza annullata , in relazione al suddetto reato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, relativamente agli ulteriori reati, per i quali il ricorso va considerato inammissibile, con dichiarazione di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità (non può proceder si alla rimodulazione della pena ai sensi dell’art.630, lett. l), cod. proc. pen. perché il Tribunale ha effettuato un aumento unitario per i reati in continuazionee non è possibileeliminare, attraverso un mero calcolo aritmetico , il segmento relativ o al reato prescritto). 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché basato su motivi privi della specificità necessariaex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati; in alcuni casi, i motivi risultano non proponibili in sede di legittimità. 3.1. Il primo motivo, con il quale si eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per la partecipazione di un giudice onorario al collegio giudicante, è all’evidenza privo di fondamento. Il rilievo non tiene conto che la disposizione transitoria di cui all'art. 30, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, esclude l'applicabilità del divieto di destinare i giudici onorari di pace ai collegi giudicanti dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. con riguardo ai procedimenti nei quali, al 15/08/2017, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, risultava esercitata l'azione penale; norma che, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve essere interpretata in senso letterale, avendo riguardo all'atto di esercizio dell'azione penale, posto che l'operatività della deroga al divieto suddetto non può essere collegata a un diverso momento, quale l'apertura del dibattimento(Sez. 2, n. 9943 del 25/02/2025, Motti,Rv. 287654-01). 3.2. Anche la censura relativa all’omesso accertamento della prescrizione del reato di associazione per delinquere (capo 1) è manifestamente infondata, in quanto il tempus commissi delicti risulta contesta to in imputazione “ dal maggio 2012 a tutt’ora”. Nei reati permanenti in cui la contestazione sia effettuata nella forma cd. aperta o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola processuale è quella secondo cui la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado (nel caso di specie il 15 febbraio 2023); tale regolanon risulta contestata dagli imputati nei precedenti gradi di giudizio e l’accertamento di una diversa data con riferimento al [OSCURATO:PERSONA] costituisce una questio facti, il cui esame n on è consentit o in sede di legittimità. 3.3. I motivi sulla responsabilità, relativi all’accertamento –ritenuto erroneo – della sussistenza del reato associativo contestato al capo 1, dei fatti di bancarotta per distrazione di cui ai23, 24 e 25 e del delitto di autoriciclaggio sub 30 ( seconda parte del secondo motivo, terzo, quarto e quinto motivo) costituiscono reiterazione di censure anche in questo caso ampiamente esaminate e disattese dalla corte di merito con argomentiimmuni da vizi logici, corretti nelle implicazioni giuridiche. Il ruolo del [OSCURATO:PERSONA], al pari di quello del [OSCURATO:PERSONA], è stato delineato con riferimento sia al consolidato rapporto con il Giuni, organizzatore del sodalizio criminale, sia alle condotte contestate nell’ambito del contesto associativoin esecuzione del cd. pactum sceleris. La trattazione congiunta da parte della corte territoriale dei rilievi sulla partecipazione all’organizzazione formulati dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] (pagine 106 e segg. della sentenza impugnata)consente di estendere anche a quest’ultimo le considerazioni effettuate nel paragrafo che precede. L’operatività delle varie società, funzionale alla realizzazione delle truffe e al riciclaggio, era gestita, infatti, oltre che dal [OSCURATO:PERSONA], anche dal [OSCURATO:PERSONA], stabilmente radicato in Svizzera, che era persona di fiducia del Giulie gestiva la parte estera dell’attività, tram ite , in particolar modo, la società Skysea ; compiti che consistevano nella copertura e nella agevolazione delle finalità associative, attraverso la formale amministrazione delle società elencate nel capo di imputazione,e che il ricorrente svolgeva non quale dipendente ma con autonomia gestionale, sia pure nell’ambito delle indicazione fornitegli dal [OSCURATO:PERSONA], con continuità e precisione. L’adesione e il rispetto del vincolo associativo è reso evidente dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], al pari del [OSCURATO:PERSONA], concludeva autonomi accordi tramite società collegate dal comune scopo di commettere una indeterminata serie di reati fine (truffe e riciclaggi). In tal senso i richiami alla testimonianza del Siravo, alla documentazione bancaria acquisita sui flussi finanziaria e sulle truffe perpetrate ai danni delle società costituitesi parte civile(pagine 111 e 112), alle deleghe rilasciate al [OSCURATO:PERSONA] ad operare su conti correnti delle societàe al le funzioni di amministratore delle società svizzere che hanno operato sulla rete di traposto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 3.4. Il ricorrente reitera altresì la censura sull’accertamento di responsabilità per i fatti di bancarotta, sul presupposto di non aver mai rivestito alcun ruolo, formale o sostanziale, nelle società fallite, e che nelle prove acquisite (in particolar modo, nelle dichiarazioni testimoniali) non vi è cenno al suo nome. La Corte territoriale ha sottolineato –analogamente a quanto riportato per il [OSCURATO:PERSONA] – come il Morett i sia stato imputato quale concorrente extraneus , con conseguente irrilevanza delle cariche rivestite nelle società fallite; ha, inoltre, indicato le operazioni distrattive operate ai danni di tali società (la [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.)e le prove attestanti il diretto e consapevole coinvolgimento del ricorrente (testimonianza del curatore fallimentare; documentazione ex art. 33 l. fall.); si è, infine, soffermata sull’azione in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], rispetto a pagamenti effettuati senza giustificazione, in favore di società del gruppo, con pregiudizio dei creditori (pagine da 117 a 119). 3.5. [OSCURATO:PERSONA] reitera anche le censure in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di autoriciclaggio in concorso, contestato al capo 30. La Corte territoriale, con precisi riferimenti all’istruttoria dibattimentale, ha indicato le operazioni di trasferimento di somme di danaro, provento delle truffe in danno della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ad opera del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], in concorso tra loro; ha preso in considerazione i rilievi difensivi circa l’estraneità del ricorrente ai bonifici in favore della [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]e della Colt unov nonchéalla stipula del contratto preliminare fittizi o di vendita immobiliare del 31 marzo2015, specificando che l’azione concorsuale era consistita nel fatto che la società di cui era amministratore unico (la Skysea SA, società controllante la [OSCURATO:PERSONA] Italia) aveva ricevuto pagamenti privi di causale se non quella di ostacolare la provenienza delittuosa del denaro; ha, infine, argomentato in termini logici in ordine all’elemento soggettivo del delitto di autoriciclaggioin concorso (il [OSCURATO:PERSONA], nella qualità indicata, ricevette ingenti somme di danaro dalla [OSCURATO:PERSONA], società del gruppo facente capo al Giuni,senza alcuna contropartita, sulla base di un contratto simulato (pagine 120 e 121). La responsabilità personale del [OSCURATO:PERSONA], ben distinta da quella dell’ente ai sensi dell’art. 5 d. lgs. 231/2011, ha riscontro, quindi, in una motivazione effettiva e tutt’altro che contraddittoria. Èappena il caso di ribadire – con specifico riferimento al quinto motivo di ricorso –che in tema di giudizio di legittimità, l'introduzione nel disposto dell'art.533 cod. proc. pen. del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se– come nel caso di specie – sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito(Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801-01). 3.6. I motivi sul trattamento sanzionatorio sono generici: il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato con il riferimento alla personalità negativa dell’imputato, desumibile dall’ingente danno causato e dalla notevole gravità dei fatti, oltre che dalla mancanza di forme di resipiscenza o di revisione critica della propria condotta delittuosa; la pena – ritenuta eccessiva – è stata congruamente determinata , in misura prossima ai minimi edittali, sì che il richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. risulta privo di confronto con la motivazione (pag. 121). 3.7.L’ottavo e il nono motivo si riferiscono a censure non proponibili in sede di legittimità. Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento ( Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino,Rv. 277711-01). Quanto alla mancata assunzione nel giudizio di primo grado di una prova decisiva tramite la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], trattasi di una censura estranea all’appello, e proposta per la prima volta in cassazione.Invero, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. -secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili diufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello -trova la sua rationella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini,Rv. 256631-01). L’assunto secondo cui si tratterebbe di “vizio rilevabile in ogni grado del giudizio” (pag. 17 del ricorso) è del tutto privo di fondamento. 3.8.Con l’ultimo motivo il ricorrente eccepisce l’insussistenza dell’elemento oggettivo delle truffe dichiarate prescritte (capi 6 e 7). La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha già avuto modo di chiarire che in presenza di una causa di estinzione del reato, non può il giudice d'appello, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze - emergenti ictu oculi dagli atti - idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato ovvero la sua rilevanza penale, neppure quando una tal causa di estinzione sia maturata con riferimento ad un reato oggetto di riqualificazione da parte del giudice di primo grado ed il giudice d'appello sia investito contemporaneamente della questione relativa alla legittimità di siffatta riqualificazione e di quella relativa alla fondatezza nel merito dell'accusa; pertanto, solo entro questi limiti è consentito l'esame della richiesta di assoluzione nel merito (ex multis, Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679-01). Ha precisato, in seguito, che a fronte di una sentenza di appello di declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, da valutarsi ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare ictu oculi, con una mera attività di “constatazione”, la “evidenza” della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale (Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, D’Ambrosio, Rv. 285091-01). Ilricorrent e non si confronta con tali princ ì pi e, pur non rinunciando alla prescrizione, richiedeuna valutazione sulla tenuta logica della motivazione a base del giudizio di responsabilità che implica un confronto effettivo con le argomentazioni delgiudice di merito e, quindi, un apprezzamento pieno sui rilievi, formulati con l’atto di appello; valutazione che si pone oltre il perimetro della mera constatazione della prova di innocenza, come peraltro si rileva dal tenore complessivo degli atti oltre chedal portato letterale dei singoli motivi. 3.9.Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen. la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] è altresì condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella misura liquidata in dispositivo(la nota depositata in udienza si riferisce in realtà atutti gli imputati ma deve intendersi indirizzata nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], in ragionedella nullità della sentenza di primo gradocon riferimento al Giuni e della estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alle truffe ). Si dà atto, infine, che il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha revocato la costituzionedi parte civile, come da documentazione in atti. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di bancarotta preferenziale di cui al capo 11perché estinto per prescrizione eper l’effetto dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione ai residui reati. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e irrevocabile l’affermazione di responsabilitàper i reati di cui ai capi 1, 9 e 11 diversi dalla bancarotta preferenziale. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] che
Sentenza Cassazione n. 04222/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris