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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17440/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Trani nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso il 4 giugno 2019; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione in merito alla censura afferente all'inidoneità o comunque l'insufficienza dell'accertamento da parte della P.G. volto a provare l'assenza in casa del [OSCURATO:PERSONA] al momento del controllo del 17 febbraio 2019 e la violazione o erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento della suddetta causa di non punibilità; ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate, in quanto la Corte territoriale ha dato una risposta adeguata e coerente alle analoghe censure già esposte nell'atto di appello, evidenziando che il ricorrente, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, non risultava in casa alle ore 2,00 del 17 febbraio 2019 ed alle ore 00,37 e 00,45 del 4 giugno 2019 violando le prescrizioni imposte; ritenuto che l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è stata adeguatamente motivata dal giudice di appello sia in diritto che in fatto (per quest'ultimo la Corte di appello ha evidenziato che "non sussistono i presupposti per ritenere tenue l'offesa arrecata al bene giuridico tutelato, né per escludere l'abitualità della condotta alla luce della proclività a delinquere dell'imputato, emergente da corposo casellario in atti, da cui risultano precedenti per evasione nonché precedenti risalenti ad epoca successiva a quella cui risale la commissione del reato in contestazione" (v. pag. 3 della motivazione della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e/o tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle risultanze processuali, non consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01); considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.s, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso P.Q.MIl Consigliere Es ensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], .,........:,, J.4 2026 IlM* 4 [OSCURATO:PERSONA] i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Trani nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso il 4 giugno 2019; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione in merito alla censura afferente all'inidoneità o comunque l'insufficienza dell'accertamento da parte della P.G. volto a provare l'assenza in casa del [OSCURATO:PERSONA] al momento del controllo del 17 febbraio 2019 e la violazione o erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento della suddetta causa di non punibilità; ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate, in quanto la Corte territoriale ha dato una risposta adeguata e coerente alle analoghe censure già esposte nell'atto di appello, evidenziando che il ricorrente, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, non risultava in casa alle ore 2,00 del 17 febbraio 2019 ed alle ore 00,37 e 00,45 del 4 giugno 2019 violando le prescrizioni imposte; ritenuto che l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è stata adeguatamente motivata dal giudice di appello sia in diritto che in fatto (per quest'ultimo la Corte di appello ha evidenziato che "non sussistono i presupposti per ritenere tenue l'offesa arrecata al bene giuridico tutelato, né per escludere l'abitualità della condotta alla luce della proclività a delinquere dell'imputato, emergente da corposo casellario in atti, da cui risultano precedenti per evasione nonché precedenti risalenti ad epoca successiva a quella cui risale la commissione del reato in contestazione" (v. pag. 3 della motivazione della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e/o tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle risultanze processuali, non consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01); considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.s, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso P.Q.MIl Consigliere Es ensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], .,........:,, J.4 2026 IlM* 4 [OSCURATO:PERSONA] i
Sentenza Cassazione n. 17440/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris