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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15393/2026

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dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ItaliaCamperchioli-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio n. 5541/2024 depositata il 11/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4083/2025Numero sezionale 3999/2026Numero di raccolta generale 15393/2026Data pubblicazione 20/05/2026Con gli avvisi di accertamento n.

TK7030203087-2020, per IRES, e n.TK7030203087-2020, per IVA, l’Agenza delle Entrate recuperava atassazione, per l’anno 2015, costi illecitamente dedotti (150.000 euro)riferiti ad operazioni oggettivamente inesistenti, e maggiori ricavi noncontabilizzati (380.000 euro), nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., operante nel settore delle compravendite immobiliari,società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]I costi erano relativi a prestazioni, ritenute oggettivamente inesistenti,effettuate dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (all’epoca dei fatti, socia al 50% dellaEcolima S.r.l.) e consistenti in attività di assistenza e consulenza finanziaria,para-legale, commerciale e di marketing, mentre i maggiori ricavi eranocorrelati al rinvenimento di un prospetto extracontabile nel quale una quotadel prezzo di vendita di alcuni immobili era indicata con la sigla “pag dir”(pagamenti diretti), espressione che l’amministrazione finanziariaintendeva come indicativa di una corresponsione “in nero” di parte delprezzo di acquisto degli immobili.[OSCURATO:PERSONA] di Roma, adita dalla societàcontribuente, con sentenza n. 13758/01/2022 accoglieva il ricorso,ritenendo provata dalla società l’effettività delle prestazioni erogate dallaBig [OSCURATO:SOCIETA]. e condivisibile la prospettazione della contribuente secondola quale la dicitura “pag dir” sarebbe in realtà riferita all’importo relativo ailavori di personalizzazione degli immobili in fase di ultimazione, che gliacquirenti decidevano di appaltare in proprio anziché affidarli alla stessavenditrice, come provato da una dichiarazione del professionista cheseguiva la predetta attività.[OSCURATO:PERSONA] del Lazio, adita dall’Agenzia delleEntrate, con la sentenza n. 5541/13/24 rigettava l’appello, ritenendo,quanto ai costi indebitamente dedotti, che la documentazione prodotta dallasocietà consentisse di ricostruire in modo analitico la tipologia di prestazionie di servizi resi dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (prestazioni ad elevato contenutoNumero registro generale 4083/2025Numero sezionale 3999/2026Numero di raccolta generale 15393/2026Data pubblicazione 20/05/2026professionale fornite dal titolare e dagli altri soci, regolarmente fatturate eper le quali risultano pienamente assolti gli obblighi fiscali da parte dientrambe le società), e, quanto ai profitti sottratti a tassazione, che laprospettazione di parte sul significato da attribuire all’espressione “pag dir”fosse convincente e suffragata dalle capillari indagini bancarie svolte sui socie loro parenti che avevano dato esito negativo.Avvero la suddetta sentenza, limitatamente alla deduzione di costi relativiad operazioni oggettivamente inesistenti, l’Agenzia delle Entrate ricorre percassazione sulla base di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita concontroricorso.Per la decisione è stata fissata l’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Nelle more dell’udienza la società ha depositato istanza di riunione con iricorsi iscritti ai numeri di RGN 12330/2025 e RGN 14868/2025, vertenti suimedesimi accertamenti relativi alle annualità 2014 e 2016, e ha prodotto lasentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimentodal Tribunale di Roma nei confronti dei legali rappresentati della EcolimaS.r.l. (incorporata dalla [OSCURATO:SOCIETA].) e della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rispettivamenteper le fattispecie di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, contestatein relazione ai medesimi fatti.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente disattesa l'istanza di riunione proposta dallaricorrente.

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata delprocesso impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitareed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecitadefinizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in uninutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché nongiustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dalrispetto effettivo del principio del contraddittorio, da concrete garanzie diNumero registro generale 4083/2025Numero sezionale 3999/2026Numero di raccolta generale 15393/2026Data pubblicazione 20/05/2026difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità deisoggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoieffetti.

Ne deriva che l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralitàdi giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplatadagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idoneead evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardiconseguenti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essereeffettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazionedell'impulso d'ufficio che lo caratterizza (Cass., Sez.

Un. n. 8774/2021;Cass. n. 14365/2019).

Nel presente caso non sono dedotte né sussistonodette ragioni.2.

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli art. 19 e 54,comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 2729 c.c., nonché dell’art. 7,comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dalla l. n. 130 del 2022.2.1.

Sostiene la ricorrente che i giudici di appello sarebbero incorsi nellesuddette violazione per aver ritenuto che l’amministrazione finanziaria nonabbia assolto al proprio onere probatorio in merito alla fittizietà delleprestazioni portate in detrazione dalla contribuente.

A tal fine precisa diaver correttamente assolto, secondo le indicazioni fornite dallagiurisprudenza di legittimità e unionale, al proprio onere probatorio sullabase del difetto di personale del fornitore e del rapporto esclusivo trafornitore e committente, a cui si aggiungono la falsità del contratto diservizio, che indica come esecutore un soggetto diverso da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,e l’esistenza di un altro contratto quadro con la contribuente, con elevatocorrispettivo, idoneo a coprire tutte le sue esigenze di consulenza eassistenza.2.2.

Ad avviso della controricorrente, i giudici di seconde cure hannocorrettamente ritenuto assolto dal contribuente l’onere della prova dellaeffettività dei costi su di esso gravante, alla luce degli elementi di prova daNumero registro generale 4083/2025Numero sezionale 3999/2026Numero di raccolta generale 15393/2026Data pubblicazione 20/05/2026questi addotti e depositati nel corso del processo ed oggetto dicontradditorio tra le parti davanti al giudice.3.

Il motivo è fondato.3.1.

Dal ricorso si evince che l’Ufficio ha basato la ripresa a tassazionedell’IVA sulla base di molteplici indizi circa la natura fittizia dell’operazionesottostante alle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (sussistenza, con laEcofim S.r.l., di un altro contratto per prestazioni analoghe per unconsistente corrispettivo; descrizione generica delle fatture, assenza didipendenti e di altri clienti della [OSCURATO:SOCIETA].; indicazione in contratto diuna società esecutrice diversa dall’emittente delle fatture e costituita unanno dopo la stipula; assenza di prove dell’effettiva esecuzione delleprestazioni contrattuali).A fronte di tali elementi, la sentenza impugnata si concentra solamente sulladescrizione sintetica del contenuto delle singole prestazioni riportate nellefatture, obliterando completamente il resto degli elementi.3.2.

Si impone, dunque, una rivalutazione della prova presuntiva che tengaconto di tutti gli elementi forniti dall’Agenzia delle Entrate e che si snodisecondo un procedimento logico-deduttivo articolato in due momenti: laprevia analisi di tutti gli elementi indiziari, per scartare quelli assolutamenteirrilevanti, e la successiva valutazione complessiva di quelli così identificati,per vagliare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta unavalida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), nonraggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi (Cass.,Sez. 3, n. 19253 del 13/07/2025, Rv. 675432-01).4.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo,che verte sull’asserito difetto di motivazione della sentenza impugnata.5.

Pertanto, il primo motivo di ricorso va accolto, con assorbimento delsecondo, e la sentenza deve essere cassata con rinvio, per un nuovo esame,alla Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.Numero registro generale 4083/2025Numero sezionale 3999/2026Numero di raccolta generale 15393/2026Data pubblicazione 20/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e cassa lasentenza impugnata rinviando, per un nuovo esame, alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demandadi provvedere anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ItaliaCamperchioli-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio n. 5541/2024 depositata il 11/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4083/2025Numero sezionale 3999/2026Numero di raccolta generale 15393/2026Data pubblicazione 20/05/2026Con gli avvisi di accertamento n. TK7030203087-2020, per IRES, e n.TK7030203087-2020, per IVA, l’Agenza delle Entrate recuperava atassazione, per l’anno 2015, costi illecitamente dedotti (150.000 euro)riferiti ad operazioni oggettivamente inesistenti, e maggiori ricavi noncontabilizzati (380.000 euro), nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., operante nel settore delle compravendite immobiliari,società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]I costi erano relativi a prestazioni, ritenute oggettivamente inesistenti,effettuate dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (all’epoca dei fatti, socia al 50% dellaEcolima S.r.l.) e consistenti in attività di assistenza e consulenza finanziaria,para-legale, commerciale e di marketing, mentre i maggiori ricavi eranocorrelati al rinvenimento di un prospetto extracontabile nel quale una quotadel prezzo di vendita di alcuni immobili era indicata con la sigla “pag dir”(pagamenti diretti), espressione che l’amministrazione finanziariaintendeva come indicativa di una corresponsione “in nero” di parte delprezzo di acquisto degli immobili.[OSCURATO:PERSONA] di Roma, adita dalla societàcontribuente, con sentenza n. 13758/01/2022 accoglieva il ricorso,ritenendo provata dalla società l’effettività delle prestazioni erogate dallaBig [OSCURATO:SOCIETA]. e condivisibile la prospettazione della contribuente secondola quale la dicitura “pag dir” sarebbe in realtà riferita all’importo relativo ailavori di personalizzazione degli immobili in fase di ultimazione, che gliacquirenti decidevano di appaltare in proprio anziché affidarli alla stessavenditrice, come provato da una dichiarazione del professionista cheseguiva la predetta attività.[OSCURATO:PERSONA] del Lazio, adita dall’Agenzia delleEntrate, con la sentenza n. 5541/13/24 rigettava l’appello, ritenendo,quanto ai costi indebitamente dedotti, che la documentazione prodotta dallasocietà consentisse di ricostruire in modo analitico la tipologia di prestazionie di servizi resi dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (prestazioni ad elevato contenutoNumero registro generale 4083/2025Numero sezionale 3999/2026Numero di raccolta generale 15393/2026Data pubblicazione 20/05/2026professionale fornite dal titolare e dagli altri soci, regolarmente fatturate eper le quali risultano pienamente assolti gli obblighi fiscali da parte dientrambe le società), e, quanto ai profitti sottratti a tassazione, che laprospettazione di parte sul significato da attribuire all’espressione “pag dir”fosse convincente e suffragata dalle capillari indagini bancarie svolte sui socie loro parenti che avevano dato esito negativo.Avvero la suddetta sentenza, limitatamente alla deduzione di costi relativiad operazioni oggettivamente inesistenti, l’Agenzia delle Entrate ricorre percassazione sulla base di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita concontroricorso.Per la decisione è stata fissata l’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Nelle more dell’udienza la società ha depositato istanza di riunione con iricorsi iscritti ai numeri di RGN 12330/2025 e RGN 14868/2025, vertenti suimedesimi accertamenti relativi alle annualità 2014 e 2016, e ha prodotto lasentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimentodal Tribunale di Roma nei confronti dei legali rappresentati della EcolimaS.r.l. (incorporata dalla [OSCURATO:SOCIETA].) e della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rispettivamenteper le fattispecie di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, contestatein relazione ai medesimi fatti.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente disattesa l'istanza di riunione proposta dallaricorrente. Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata delprocesso impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitareed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecitadefinizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in uninutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché nongiustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dalrispetto effettivo del principio del contraddittorio, da concrete garanzie diNumero registro generale 4083/2025Numero sezionale 3999/2026Numero di raccolta generale 15393/2026Data pubblicazione 20/05/2026difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità deisoggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoieffetti. Ne deriva che l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralitàdi giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplatadagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idoneead evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardiconseguenti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essereeffettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazionedell'impulso d'ufficio che lo caratterizza (Cass., Sez. Un. n. 8774/2021;Cass. n. 14365/2019). Nel presente caso non sono dedotte né sussistonodette ragioni.2. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli art. 19 e 54,comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 2729 c.c., nonché dell’art. 7,comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dalla l. n. 130 del 2022.2.1. Sostiene la ricorrente che i giudici di appello sarebbero incorsi nellesuddette violazione per aver ritenuto che l’amministrazione finanziaria nonabbia assolto al proprio onere probatorio in merito alla fittizietà delleprestazioni portate in detrazione dalla contribuente. A tal fine precisa diaver correttamente assolto, secondo le indicazioni fornite dallagiurisprudenza di legittimità e unionale, al proprio onere probatorio sullabase del difetto di personale del fornitore e del rapporto esclusivo trafornitore e committente, a cui si aggiungono la falsità del contratto diservizio, che indica come esecutore un soggetto diverso da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,e l’esistenza di un altro contratto quadro con la contribuente, con elevatocorrispettivo, idoneo a coprire tutte le sue esigenze di consulenza eassistenza.2.2. Ad avviso della controricorrente, i giudici di seconde cure hannocorrettamente ritenuto assolto dal contribuente l’onere della prova dellaeffettività dei costi su di esso gravante, alla luce degli elementi di prova daNumero registro generale 4083/2025Numero sezionale 3999/2026Numero di raccolta generale 15393/2026Data pubblicazione 20/05/2026questi addotti e depositati nel corso del processo ed oggetto dicontradditorio tra le parti davanti al giudice.3. Il motivo è fondato.3.1. Dal ricorso si evince che l’Ufficio ha basato la ripresa a tassazionedell’IVA sulla base di molteplici indizi circa la natura fittizia dell’operazionesottostante alle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (sussistenza, con laEcofim S.r.l., di un altro contratto per prestazioni analoghe per unconsistente corrispettivo; descrizione generica delle fatture, assenza didipendenti e di altri clienti della [OSCURATO:SOCIETA].; indicazione in contratto diuna società esecutrice diversa dall’emittente delle fatture e costituita unanno dopo la stipula; assenza di prove dell’effettiva esecuzione delleprestazioni contrattuali).A fronte di tali elementi, la sentenza impugnata si concentra solamente sulladescrizione sintetica del contenuto delle singole prestazioni riportate nellefatture, obliterando completamente il resto degli elementi.3.2. Si impone, dunque, una rivalutazione della prova presuntiva che tengaconto di tutti gli elementi forniti dall’Agenzia delle Entrate e che si snodisecondo un procedimento logico-deduttivo articolato in due momenti: laprevia analisi di tutti gli elementi indiziari, per scartare quelli assolutamenteirrilevanti, e la successiva valutazione complessiva di quelli così identificati,per vagliare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta unavalida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), nonraggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi (Cass.,Sez. 3, n. 19253 del 13/07/2025, Rv. 675432-01).4. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo,che verte sull’asserito difetto di motivazione della sentenza impugnata.5. Pertanto, il primo motivo di ricorso va accolto, con assorbimento delsecondo, e la sentenza deve essere cassata con rinvio, per un nuovo esame,alla Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.Numero registro generale 4083/2025Numero sezionale 3999/2026Numero di raccolta generale 15393/2026Data pubblicazione 20/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e cassa lasentenza impugnata rinviando, per un nuovo esame, alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demandadi provvedere anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.La PresidenteGiulia Iofrida
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