CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36385/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza del 28/9/2018, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA in data 30/5/2016 ha dichiarato non doversi precedere per il reato di cui al capo B), violazione dell'art. 132 D.Ivo n. 385/93 in quanto estinto per prescrizione ed eliminata la pena e rideterminata la stessa per il residuo reato di cui al capo A) ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 644 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo dei difensori, ha dedotto i seguenti motivi.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla carenza e insufficienza di prove della responsabilità. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale sarebbe pervenuta alla pronuncia di condanna in assenza di effettive e concrete prove della responsabilità dell'imputato, in ciò violando il criterio di cui all'art. 530, comma 2 cod. proc. pen. e ciò in particolare quanto alla ritenuta attendibilità della persona offesa le cui dichiarazioni sarebbero rimaste totalmente prive di riscontri. 1.2. vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Nel secondo motivo la difesa censura il provvedimento impugnato evidenziando che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di rispondere alle critiche della difesa circa l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato. 2. In data 14 giugno 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA] A. R. Seccia, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile 1. Nei motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento alla ritenuta attendibilità della persona offesa. Le doglianze, reiterative delle medesime censure già oggetto dei motivi di appello, sono inammissibili perché generiche e articolate in fatto. 1.1. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso delle indagini. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per k una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla sostanziale credibilità delle persone offese ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). La Corte territoriale, infatti, ha adeguatamente evidenziato gli elementi per i quali, la ricostruzione fornita dalla persona offesa, pure a fronte di qualche comprensibile incertezza determinata dal tempo trascorso, è attendibile.,,- Il giudice d'appello ha dato conto di avedite-nutp-eentcr-gélle /critiche della difesa, _ anche in ordine ai rapporti tra il teste Daciu e il Dorelfi, e ha esposto le considerazioni per le quali queste non inficiano l'attendibilità complessiva della ricostruzione offerta. Nella motivazione, poi, pur non essendo necessario, è pure evidenziata l'esistenza di elementi che riscontrano la ricostruzione della persona offesa (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata che richiama quanto indicato a pag. 7 della pronuncia di primo grado) e con tale argomento la difesa ha del tutto omesso di confrontarsi nel ricorso. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 14/7/2021 Il estensore [OSCURATO:PERSONA]