CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19931/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14683/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente provinciale p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Can- celleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Venezia n. 721/22, depositata il 29 marzo 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che con atto di citazione del 28 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di soci della Confartigianato, laconvennero davanti al Tribunale di Vicenza, per sentir dichiarare la nullità dell’art. 33, comma secondo, dello Statuto della stessa ed annullarei provvedimenti che avevano loro impedito di assumere cariche associative; che con sentenza dell'11 febbraio 2019 il Tribunale di Vicenza accolse la domanda, annullando il provvedimento emesso il 25 marzo 2016 dal Presi- dente dell’associazione, con cui gli attori con cui non erano stati ammessi alla competizione elettorale per il rinnovo di cariche sociali, ed i provvedimenti emessi dall'UPEil 23 marzo 2016, con cui non era stata convalidata l'elezione del Pozzebon alla carica di rappresentante mandamentale della categoria me- talli preziosi e del Lorenzoni alla carica di delegato comunale di [OSCURATO:PERSONA]- tino; che l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] è stata rigettata dalla Corte d'appello di Venezia, che con sentenza del 29 marzo 2022 ha accolto l'appello incidentale proposto dal Pozzebon e dal Lorenzoni, condannando la Confartigianato al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio; che avversola predetta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in dieci motivi, illustrati anche con memoria, cui il Pozzebon e il Lorenzoni hannoresistito con controricorso, an- ch'esso illustrato con memoria. Considerato che con ordinanza interlocutoria del 23 gennaio 2024, n. 2281/24 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso, ai fini della trattazione congiunta con quelliiscritti a i n n. 10804/202 3 e 10850/202 3 R.G., con cui la Confartigianato ha impugnat o altre sentenze emesse dalla Corte d'appello di Venezia in giudizi promossi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed aventi ad oggetto l'accertamento dell'invalidità dell'art. 33 dello Statuto e l'annullamento delle delibere con cui era stato impedito agli attori di assumere cariche elettive;che, a seguito della predetta ordinanza, il presente ricorso è stato erro- neamente iscritto nel ruolo dell'adunanza del 30 gennaio 2024, in cui sono stati iscritti anche gli altri ricorsi indicati, senza che per lo stesso si sia prov- veduto alle necessarie comunicazioni, sicché occorre provvedere alla fissa- zione di una nuova adunanza in camera di consiglio, ai fini della trattazione congiunta del presente ricorso con quelliiscritti a i n n. 108 04 /202 3 e 10850/ 2023R.G. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione congiunta con i ricorsi iscrit