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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31125/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni trasmesse in data 22/4/2024 dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.sa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 15/2/2024, il GIP del Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, respinse l'opposizione proposta avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva respinto la richiesta di restituzione del furgone [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione Karabolli, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 606 comma 1 lett.b), c) ed e) "per erronea applicazione della legge penale".

Il ricorrente, dopo aver sommariamente ricostruito la sequela di provvedimenti che avevano preceduto l'ordinanza impugnata, ha rappresentato che la vicenda processuale imponeva alla Corte di valutare "se siano stati o meno rispettati i dettami del codice procedurale in ordine": all'omessa notifica a Karabolli del verbale di sequestro preventivo e del provvedimento di confisca; alla trasformazione dell'appello in giudizio di opposizione alla confisca operata dal Tribunale di Bari "essendo i profili analizzati nell'atto di impugnazione ex art. 322 bis cod. proc. pen. relativi solo al fumus boni iuris e periculum in mora"; alla idoneità di un provvedimento di archiviazione, adottato per l'insufficienza del quadro probatorio a sostenere l'accusa in giudizio, a consentire la confisca del veicolo appartenente a un terzo rimasto estraneo al procedimento.

Sotto quest'ultimo profilo, ha dedotto che: il provvedimento di archiviazione non provava l'integrazione del reato di contrabbando; il quantitativo di tabacco lavorato estero rinvenuto nel mezzo, se riferito al numero di soggetti che il "pullman avrebbe potuto trasportare, avrebbe determinato l'irrilevanza penale della vicenda"; l'art. 301 comma 3 del d.P.R. n. 43/73 prevede la confisca "solo in presenza di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero all'esistenza di un titolo che accerti l'esistenza del fatto reato". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. L'unico motivo articolato dal ricorrente denuncia la violazione di legge processuale e sostanziale e il vizio di motivazione con l'unica specificazione "per erronea applicazione della legge penale".

Nel corpo del ricorso, poi, il ricorrente ipotizza che possano non essere stati rispettati "i dettami del codice di procedura penale" a causa dell'omessa notifica a Karabolli del decreto di sequestro e del provvedimento di confisca e della conversione in opposizione dell'appello cautelare, ma non indica quale norma sarebbe stata violata, quali prerogative difensive siano state compromesse o sotto quale profilo sarebbe ravvisabile un deficit di motivazione.

Si tratta di una tecnica espositiva insufficiente, che comporta l'inammissibilità del motivo "per genericità della formulazione non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (Sez.

U., n. 29541 del 16/07/2020 [OSCURATO:PERSONA]. 280027) " (Sez. 2, n. 13565 del 13/10/2023 (dep. 2024), Critelli).

2. Le censure, in ogni caso, sono manifestamente infondate.

In vero è pacifico l'orientamento giurisprudenziale, al quale aderisce il Collegio, secondo cui "la mancata notifica del decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice delle indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, che ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen. ultimo comma va notificato all'interessato e quindi anche al terzo non indagato, che abbia la disponibilità del bene temporaneamente vincolato, non determina alcuna nullità, né comporta l'inefficacia del decreto stesso, producendo soltanto l'effetto di ritardare la decorrenza del termine d'impugnazione da parte dell'interessato, poiché l'inefficacia consegue alla sola ipotesi di sequestro d'urgenza, in caso di mancata osservanza dei termini previsti dall'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. per la trasmissione del verbale al pubblico ministero del luogo in cui il provvedimento è stato eseguito o in caso di mancata convalida del giudice nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta, ai sensi dell'art. 321, comma 3-ter cod. proc. pen." (Sez. 3, n. 4885 del 04/12/2018 (dep. 2019 ), Salamita, Rv. 274851-01).

Si è anche al riguardo osservato, più in generale, che "il sequestro preventivo si esegue mediante apprensione del bene sequestrato e la notifica del provvedimento è destinata solo a consentirne l'impugnazione" (Sez. 3, n. 16189 del 10/4/2024, Savoca; conf.

Sez. 5, n. 18841 del 15/3/2024, Graiani).

A ciò consegue che l'omessa notifica del verbale di sequestro, così come del provvedimento di confisca, comporta solo il differimento del termine d'impugnazione per l'interessato, ma non dà luogo a nullità, perché non ne pregiudica l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza (Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, D'agostino, Rv. 268585 - 01).

3. Ersbene, nel caso di specie, l'istanza di restituzione depositata il 19/12/2022, richiamata nel ricorso, rivela che il difensore, a quella data, aveva piena conoscenza del decreto adottato dal GIP del Tribunale di Bari che aveva disposto il sequestro preventivo del furgone tg. [OSCURATO:TARGA].

Il provvedimento che rigettò la richiesta di dissequestro rivelò, poi, alla difesa che era stata decisa l'archiviazione nei confronti di colui che era alla guida del furgone al momento del controllo originante il procedimento, [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 291 bis comma 2 e 291 ter comma 1 e comma 2 lett. d) dPR 43/73 e le ragioni per le quali era stata disposta la confisca del mezzo.

Il provvedimento del Tribunale del Riesame depositato il 6/4/2024, qualificando dell'impugnazione come opposizione ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen. e disponendo la trasmissione degli atti al GIP quale giudice dell'esecuzione, mise, infine, la difesa in condizione di poter integrare la linea difensiva mediante la deduzione di nuovi argomenti.

Non risulta che dinanzi al giudice dell'opposizione la richiesta di restituzione sia stata sostenuta con argomenti ulteriori rispetto a quelli in precedenza dedotti.

4. La presentazione dell'appello cautelare e la successiva instaurazione del procedimento dinanzi al giudice cautelare, quindi, rilevano che Karabolli ebbe conoscenza degli atti processuali intervenuti e si avvalse di tutti gli strumenti riservati dal codice di rito al terzo per la tutela del suo diritto di proprietà sul bene attinto da un provvedimento cautelare o di confisca.

Non è, quindi, configurabile nella vicenda alcuna ipotesi di nullità.

5. Si lamenta, poi, che la confisca troverebbe ostacolo nella mancanza di un titolo che accerti il reato di contrabbando.

Dal provvedimento impugnato si evince che il procedimento ic origine da un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza che rinvenne sul furgone [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], alla cui guida si trovava [OSCURATO:PERSONA], sei chilogrammi di tabacco lavorato estero collocati in un "doppiofondo ricavato artificiosamente sotto l'intero pianale del minibus".

Oltre al fatto che il furgone era stato adattato allo stivaggio fraudolento di merci, il GIP, nel provvedimento in data 22/12/2022, valorizzò il fatto che il mezzo era transitato svariate volte in Italia dall'Albania desumendone che il veicolo "era stato stabilmente utilizzato per il trasporto di sigarette".

Il ricorso con tali informazioni non si confronta limitandosi a dedurre che le "trenta stecche di sigarette" rinvenute al momento del controllo erano "astrattamente compatibili" con la detenzione lecita e che non sussisteva un titolo che avesse accertato il contrabbando.

La censura incentrata sul quantitativo di tabacco sequestrato, tuttavia, non considera che l'illeceità del trasporto discendeva dall'integrazione dell'ipotesi di cui alla lett. d) del comma 2 dell'art. 291 ter d.P.R. 43/73 che, giova ricordarlo, ricorre "nel caso in cui vengano creati all'interno dell'automezzo dei vani di carico, nei quali occultare il prodotto, che alterano le caratteristiche che ne hanno consentito l'omologazione, e ostacolano l'intervento degli organi di polizia che devono adottare particolari accorgimenti tecnico-accertativi per individuarli" ( Sez. 3, Sentenza n. 42726 del 05/07/2016, Rodigari, Rv. 267905 - 01).

6. La confisca doganale, ancora, prescinde dalla previa pronuncia di una sentenza di condanna ritenendo il costante orientamento di legittimità formatosi in materia che la misura di sicurezza si applichi in ogni caso di obiettiva sussistenza dell'illecito e del nesso fra quest'ultimo e il bene oggetto di ablazione ( Sez. 3, n. 28506 del 4/6/2009,Vedani, Rv. 244780-01, relativo a una confisca disposta in presenza di un provvedimento di archiviazione per mancanza dell'elemento soggettivo del reato; Sez. 3, n. 18535 del 8/2/2022, Besputin, Rv. 283134 - 01 che in motivazione ha precisato che "la confisca obbligatoria, nei casi previsti dalla legge, può essere disposta infatti anche allorché venga pronunciata l'assoluzione o il proscioglimento dell'indagato per cause che non incidono sulla materialità del fatto e non interrompono il rapporto tra la cosa e il reato" sottolineando come l'incidente di esecuzione garantisca comunque il contraddittorio fra le parti).

Presupposti configurabili nel caso di specie, essendo stato il tabacco lavorato estero rinvenuto all'interno "del doppiofondo ricavato artificiosamente sotto l'intero pianale del minibus" subito dopo che il mezzo era appena sbarcato a Bari dalla motonave proveniente dall'Albania.

7. Il nesso strumentale effettivo e immediato ritenuto esistente fra il veicolo e il reato di contrabbando è stato, poi, utilizzato dal giudice dell'opposizione per respingere la richiesta di restituzione sulla base di una duplice motivazione: il veicolo, per il vano ricavato sotto il pianale, chiaramente finalizzato allo stivaggio fraudolento di merci, rientrava fra quelli contemplati dall'art. 301 comma 2 d.P.R. n. 43 del 1973 per i quali è prevista la confisca obbligatoria a chiunque appartenenti; Karabolli non aveva assolto all'onere probatorio su lui gravante non avendo provato di non aver potuto prevedere l'illecito impiego e di non essere incorso in un difetto di vigilanza.

Anche tale argomentazione è stata ignorata dal ricorrente che non ha confutato che il furgone rientri fra quelli per i quali l'art. 310 comma 2, a differenza della disciplina previgente, che consentiva la restituzione del mezzo al terzo estraneo al reato a condizione che il veicolo fosse stato previamente "ridotto in modo da non prestarsi ulteriormente alla frode", prescrive la confisca obbligatoria "in ogni caso" e "a chiunque appartenenti" ( in tale senso Sez. 3, n. 23958 del 13/4//2011, Chorney, Rv. 250642 - 01), così come non ha preso posizione in ordine all'assolvimento da parte di Karabolli dell'onere probatorio lui imposto dal comma successivo della norma.

8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni trasmesse in data 22/4/2024 dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.sa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15/2/2024, il GIP del Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, respinse l'opposizione proposta avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva respinto la richiesta di restituzione del furgone [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione Karabolli, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 606 comma 1 lett.b), c) ed e) "per erronea applicazione della legge penale". Il ricorrente, dopo aver sommariamente ricostruito la sequela di provvedimenti che avevano preceduto l'ordinanza impugnata, ha rappresentato che la vicenda processuale imponeva alla Corte di valutare "se siano stati o meno rispettati i dettami del codice procedurale in ordine": all'omessa notifica a Karabolli del verbale di sequestro preventivo e del provvedimento di confisca; alla trasformazione dell'appello in giudizio di opposizione alla confisca operata dal Tribunale di Bari "essendo i profili analizzati nell'atto di impugnazione ex art. 322 bis cod. proc. pen. relativi solo al fumus boni iuris e periculum in mora"; alla idoneità di un provvedimento di archiviazione, adottato per l'insufficienza del quadro probatorio a sostenere l'accusa in giudizio, a consentire la confisca del veicolo appartenente a un terzo rimasto estraneo al procedimento. Sotto quest'ultimo profilo, ha dedotto che: il provvedimento di archiviazione non provava l'integrazione del reato di contrabbando; il quantitativo di tabacco lavorato estero rinvenuto nel mezzo, se riferito al numero di soggetti che il "pullman avrebbe potuto trasportare, avrebbe determinato l'irrilevanza penale della vicenda"; l'art. 301 comma 3 del d.P.R. n. 43/73 prevede la confisca "solo in presenza di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero all'esistenza di un titolo che accerti l'esistenza del fatto reato". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L'unico motivo articolato dal ricorrente denuncia la violazione di legge processuale e sostanziale e il vizio di motivazione con l'unica specificazione "per erronea applicazione della legge penale". Nel corpo del ricorso, poi, il ricorrente ipotizza che possano non essere stati rispettati "i dettami del codice di procedura penale" a causa dell'omessa notifica a Karabolli del decreto di sequestro e del provvedimento di confisca e della conversione in opposizione dell'appello cautelare, ma non indica quale norma sarebbe stata violata, quali prerogative difensive siano state compromesse o sotto quale profilo sarebbe ravvisabile un deficit di motivazione. Si tratta di una tecnica espositiva insufficiente, che comporta l'inammissibilità del motivo "per genericità della formulazione non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020 [OSCURATO:PERSONA]. 280027) " (Sez. 2, n. 13565 del 13/10/2023 (dep. 2024), Critelli). 2. Le censure, in ogni caso, sono manifestamente infondate. In vero è pacifico l'orientamento giurisprudenziale, al quale aderisce il Collegio, secondo cui "la mancata notifica del decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice delle indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, che ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen. ultimo comma va notificato all'interessato e quindi anche al terzo non indagato, che abbia la disponibilità del bene temporaneamente vincolato, non determina alcuna nullità, né comporta l'inefficacia del decreto stesso, producendo soltanto l'effetto di ritardare la decorrenza del termine d'impugnazione da parte dell'interessato, poiché l'inefficacia consegue alla sola ipotesi di sequestro d'urgenza, in caso di mancata osservanza dei termini previsti dall'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. per la trasmissione del verbale al pubblico ministero del luogo in cui il provvedimento è stato eseguito o in caso di mancata convalida del giudice nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta, ai sensi dell'art. 321, comma 3-ter cod. proc. pen." (Sez. 3, n. 4885 del 04/12/2018 (dep. 2019 ), Salamita, Rv. 274851-01). Si è anche al riguardo osservato, più in generale, che "il sequestro preventivo si esegue mediante apprensione del bene sequestrato e la notifica del provvedimento è destinata solo a consentirne l'impugnazione" (Sez. 3, n. 16189 del 10/4/2024, Savoca; conf. Sez. 5, n. 18841 del 15/3/2024, Graiani). A ciò consegue che l'omessa notifica del verbale di sequestro, così come del provvedimento di confisca, comporta solo il differimento del termine d'impugnazione per l'interessato, ma non dà luogo a nullità, perché non ne pregiudica l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza (Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, D'agostino, Rv. 268585 - 01). 3. Ersbene, nel caso di specie, l'istanza di restituzione depositata il 19/12/2022, richiamata nel ricorso, rivela che il difensore, a quella data, aveva piena conoscenza del decreto adottato dal GIP del Tribunale di Bari che aveva disposto il sequestro preventivo del furgone tg. [OSCURATO:TARGA]. Il provvedimento che rigettò la richiesta di dissequestro rivelò, poi, alla difesa che era stata decisa l'archiviazione nei confronti di colui che era alla guida del furgone al momento del controllo originante il procedimento, [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 291 bis comma 2 e 291 ter comma 1 e comma 2 lett. d) dPR 43/73 e le ragioni per le quali era stata disposta la confisca del mezzo. Il provvedimento del Tribunale del Riesame depositato il 6/4/2024, qualificando dell'impugnazione come opposizione ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen. e disponendo la trasmissione degli atti al GIP quale giudice dell'esecuzione, mise, infine, la difesa in condizione di poter integrare la linea difensiva mediante la deduzione di nuovi argomenti. Non risulta che dinanzi al giudice dell'opposizione la richiesta di restituzione sia stata sostenuta con argomenti ulteriori rispetto a quelli in precedenza dedotti. 4. La presentazione dell'appello cautelare e la successiva instaurazione del procedimento dinanzi al giudice cautelare, quindi, rilevano che Karabolli ebbe conoscenza degli atti processuali intervenuti e si avvalse di tutti gli strumenti riservati dal codice di rito al terzo per la tutela del suo diritto di proprietà sul bene attinto da un provvedimento cautelare o di confisca. Non è, quindi, configurabile nella vicenda alcuna ipotesi di nullità. 5. Si lamenta, poi, che la confisca troverebbe ostacolo nella mancanza di un titolo che accerti il reato di contrabbando. Dal provvedimento impugnato si evince che il procedimento ic origine da un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza che rinvenne sul furgone [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], alla cui guida si trovava [OSCURATO:PERSONA], sei chilogrammi di tabacco lavorato estero collocati in un "doppiofondo ricavato artificiosamente sotto l'intero pianale del minibus". Oltre al fatto che il furgone era stato adattato allo stivaggio fraudolento di merci, il GIP, nel provvedimento in data 22/12/2022, valorizzò il fatto che il mezzo era transitato svariate volte in Italia dall'Albania desumendone che il veicolo "era stato stabilmente utilizzato per il trasporto di sigarette". Il ricorso con tali informazioni non si confronta limitandosi a dedurre che le "trenta stecche di sigarette" rinvenute al momento del controllo erano "astrattamente compatibili" con la detenzione lecita e che non sussisteva un titolo che avesse accertato il contrabbando. La censura incentrata sul quantitativo di tabacco sequestrato, tuttavia, non considera che l'illeceità del trasporto discendeva dall'integrazione dell'ipotesi di cui alla lett. d) del comma 2 dell'art. 291 ter d.P.R. 43/73 che, giova ricordarlo, ricorre "nel caso in cui vengano creati all'interno dell'automezzo dei vani di carico, nei quali occultare il prodotto, che alterano le caratteristiche che ne hanno consentito l'omologazione, e ostacolano l'intervento degli organi di polizia che devono adottare particolari accorgimenti tecnico-accertativi per individuarli" ( Sez. 3, Sentenza n. 42726 del 05/07/2016, Rodigari, Rv. 267905 - 01). 6. La confisca doganale, ancora, prescinde dalla previa pronuncia di una sentenza di condanna ritenendo il costante orientamento di legittimità formatosi in materia che la misura di sicurezza si applichi in ogni caso di obiettiva sussistenza dell'illecito e del nesso fra quest'ultimo e il bene oggetto di ablazione ( Sez. 3, n. 28506 del 4/6/2009,Vedani, Rv. 244780-01, relativo a una confisca disposta in presenza di un provvedimento di archiviazione per mancanza dell'elemento soggettivo del reato; Sez. 3, n. 18535 del 8/2/2022, Besputin, Rv. 283134 - 01 che in motivazione ha precisato che "la confisca obbligatoria, nei casi previsti dalla legge, può essere disposta infatti anche allorché venga pronunciata l'assoluzione o il proscioglimento dell'indagato per cause che non incidono sulla materialità del fatto e non interrompono il rapporto tra la cosa e il reato" sottolineando come l'incidente di esecuzione garantisca comunque il contraddittorio fra le parti). Presupposti configurabili nel caso di specie, essendo stato il tabacco lavorato estero rinvenuto all'interno "del doppiofondo ricavato artificiosamente sotto l'intero pianale del minibus" subito dopo che il mezzo era appena sbarcato a Bari dalla motonave proveniente dall'Albania. 7. Il nesso strumentale effettivo e immediato ritenuto esistente fra il veicolo e il reato di contrabbando è stato, poi, utilizzato dal giudice dell'opposizione per respingere la richiesta di restituzione sulla base di una duplice motivazione: il veicolo, per il vano ricavato sotto il pianale, chiaramente finalizzato allo stivaggio fraudolento di merci, rientrava fra quelli contemplati dall'art. 301 comma 2 d.P.R. n. 43 del 1973 per i quali è prevista la confisca obbligatoria a chiunque appartenenti; Karabolli non aveva assolto all'onere probatorio su lui gravante non avendo provato di non aver potuto prevedere l'illecito impiego e di non essere incorso in un difetto di vigilanza. Anche tale argomentazione è stata ignorata dal ricorrente che non ha confutato che il furgone rientri fra quelli per i quali l'art. 310 comma 2, a differenza della disciplina previgente, che consentiva la restituzione del mezzo al terzo estraneo al reato a condizione che il veicolo fosse stato previamente "ridotto in modo da non prestarsi ulteriormente alla frode", prescrive la confisca obbligatoria "in ogni caso" e "a chiunque appartenenti" ( in tale senso Sez. 3, n. 23958 del 13/4//2011, Chorney, Rv. 250642 - 01), così come non ha preso posizione in ordine all'assolvimento da parte di Karabolli dell'onere probatorio lui imposto dal comma successivo della norma. 8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
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