CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 settembre 2025
Cassazione n. 27940/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2186/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale ex lege ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e RAFFAELLAMANSI, con domicilio digitale ex lege ; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1660/2021 della CORTE D’APPELLO DI SALERNOdepositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 2186/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/9/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 1/12/2021, la Corte d’appello di Salerno, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e in riforma della decisione di primogrado, tra le restanti statuizioni, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rigettato la domanda originariamente avanzata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volta all’accertamento della nullità del contratto di locazione (registrato in data9/7/2018) stipulato d a [OSCURATO:PERSONA] (germana degli attori), qualelocatrice, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (marito e figlia di [OSCURATO:PERSONA]), quali conduttori; contratto di locazione aventead oggetto un immobile acquistato per usucapione - secondo quanto accertato dalla corte territoriale - da [OSCURATO:PERSONA], MariannaCastaldi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; con la stessa decisione, la corte territoriale ha nondimeno condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dell’immobile locato in favore della comunione dei comproprietari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Francesco RaffaeleCastaldi; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha preliminarmente rilevato come l’immobile oggetto di lite fosse stato originariamente concesso in locazione, con contratto di locazione del 17/12/1994, dalla proprietaria [OSCURATO:PERSONA] in favo re di [OSCURATO:PERSONA](coniuge di [OSCURATO:PERSONA]); Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 2186/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri talecontratto si era tacitamente rinnovato anche dopo la morte di AngelaCastaldi (avvenuta in data 30/4/2012), allorché tutti gli eredi diAngela Castaldi (ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la stessa [OSCURATO:PERSONA] i) sarebbero subentrati (secondo la prospettazione degli originari attori) nel contratto di locazione per effetto del testamento olografo (registrato in data 30/5/2013)di [OSCURATO:PERSONA]; ciò posto, con lettera raccomandata del 24/5/2018, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano comunicatoal conduttore, [OSCURATO:PERSONA], la propria intenzione dinon rinnovare il contratto alla successiva scadenza del 31/12/ 2018; in tale occasione, gli originari attori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) erano venuti a conoscenza che, indata 30/4/2018, [OSCURATO:PERSONA] aveva consensualmente risolto, unitamente al conduttore [OSCURATO:PERSONA] (suo c oniuge) (senza alcunconsenso degli altri comproprietari), il contratto di locazione del 17/12/1994, provvedendo contestualmente, in data 1/5/2018, alla stipulazione di un nuovo contratto di locazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] della figlia [OSCURATO:PERSONA]; sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (volta all’accertamento della nullità del secondocontratto di locazione concluso dalla sola [OSCURATO:PERSONA] e allapronuncia della condanna del Gambardella al ril ascio dell’immobile già concessogli in locazione nel 1994), il primo giudice ha rilevato il difetto di legittimazione attiva degli attori, avendo accertato che la proprietà dell’immobile de quo (concessi in locazione nel 1994 da AngelaCastaldi in favore di [OSCURATO:PERSONA]) non fosse mai stata Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 2186/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri acquistata da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che gli attori non avevanomai acquistato, a loro volta, la proprietà di detto immobile per viaereditaria, avendo [OSCURATO:PERSONA] provveduto in via testamentaria su tale bene (l’immobile concesso in locazi one) risultato di proprietà altrui; sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la corte territoriale (contrariamente a quantoriconosciuto dal primo giudice) - rilevato che gli originari attori avevanoavanzato una domanda di rivendicazione del bene in asserita lorocomproprietà con la g ermana Raffaella (e non già una domanda di natura personale fondata sul contratto di locazione) - ha accertato come l’immobile concesso in locazione nel 1994 da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] - al di là del dedotto acquisto in forza del testamentodi [OSCURATO:PERSONA] - fosse stato acquistato per usucapione daMarianna Castaldi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e RaffaellaCastaldi (unendo il periodo di possesso esercitato da [OSCURATO:PERSONA] a quello esercitato dai suoi eredi a seguito del decesso di quest’ultima), con la conseguenza che gli originari attori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) avevano legittimamente conseguito il diritto di concorrere (unitamente a RaffaellaCastaldi) nell’amministrazione dell’immobile comune; ciòposto, la corte territoriale ha accertato come, al momento della conclusionedel secondo contratto di locazione tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (la cui sola data certa era quella della registrazioneavvenuta il 9/7/2018), i contraenti foss ero pienamente a conoscenzadella contrarietà degli altri comproprietari alla conclusione di tale nuovo contratto di locazione, avendo detti comproprietari già Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 2186/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri inequivocabilmentemanifestato la propria volontà di interrompere ogni rapportolocativo con il Gambardella con la lettera raccomandata del 24/5/2018, sì che detto secondo contratto, pur non nullo (come infondatamente preteso dagli originari attori) doveva comunque ritenersiinopponibile a questi ultimi, siccome concluso solo da uno dei comproprietari,[OSCURATO:PERSONA], con il previo dissenso degli altri, e con la piena consapevolezza di tale previo dissenso (degli altri comproprietari)da parte dei nuovi conduttori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), avuto riguardo agli stretti rapporti familiari deglistessi (marito e figlia) con la nuova locatrice; daqui il rigetto della domanda di nullità del secondo contratto di locazione e la contestuale condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] al la restituzione dell’immobile oggetto di locazionein favore della comunione dei proprietari; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sullabase di cinque motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistonocon controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in previsione dell’originariaadunanza in camera di consiglio del 13/5/2025, allorché la causa è stata tolta dal ruolo e successivamente rifissata per la decisioneall’odierna adunanza in camera di consiglio; entrambe le parti hanno depositato ulteriore memoria in vista dell’odiernaadunanza camerale; consideratoche, Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 2186/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione della legge degli artt. 345, 112, 101, 115e 183 c.p.c., nonché dell’art. 24 Cost. (in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la cort e territoriale erroneamente qualificatol’azione di rilascio originariamente proposta dalle controparti nei confronti degli odierni istanti alla stregua di un’azione di rivendicazionefondata sul diritto di proprietà dell’immobile dedotto in giudizio(come tale esperibile nei confronti di coloro che detengono il benesenza un valido titolo) e non già quale azione di natura personale fondatasul contratto di locazione del medesimo immobile, giungendo per tale via all’illegittimo accertamento dell’avvenuto ac quisto per usucapione, da parte degli eredi [OSCURATO:PERSONA], della proprietà dell’immobilecondotto in locazione dagli odierni ricorrenti, senza che nessunadelle parti in giudizio avesse mai spiegato alcuna domanda di accertamentodella proprietà di detto immobile, in tal modo, incorrendo nella violazione dell’art. 345 c.p.c. (nella parte in cui esclude la proponibilità di domande nuove in appello), dell’art. 112 c.p.c. (in relazione alla mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato), e dell’art. 101 c .p.c., con particolare riguardo all’avvenuta decisione d’ufficiosu un’eccezione (o domanda) di usucapione mai sollevata (o proposta) da alcuna delle parti e mai sottoposta al relativo contraddittorio, senza peraltro neppure considerare l’erroneità dell’assimilazionedella posizione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli altri conduttori([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), considerata la riconducibilità di una situazione di natura reale unicamente in relazione alla prima e non già in relazione ai seco ndi, titolari di una merasituazione giuridica di natura personale; Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 2186/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilmotivo è in parte inammissibile e , in ogni caso , infondato; dev’esserein primo luogo rimarcata la non puntuale osservanza, daparte degli odierni ricorrenti, degli oneri di allegazione del ricorso imposti dall’art. 366 n 6 c.p.c., essendosi gli stessi limitati a una riproduzione irriducibilmente carente del tenore dei fatti costitutivi della domanda originariamente proposta dalle controparti , ed avendo in modo solo p arziale at tinto i contenuti della motivazione d’appello (ampiamenteargomentata sul punto relativa alla qualificazione della domanda), in contrasto con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità ai sensi del quale « il motivo d'impugnazioneè rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisioneè erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare unerrore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i qualiè esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e,quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un ‘ non motivo ’ , è espressamente sanzionata con l'inammissibilitàai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. » (cfr. Sez. 3, Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 2186/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. 359 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , Rv. 579564 – 01 e success. conformi; cfr.altresì Sez. U, Sentenza n. 7074 del 20/03/2017 in motivazione ) ; in particolare, la critica condotta nei confronti della motivazione della decisione impugnata si limita ad attingere solo un passo della sentenzaa pag. 7 (nella pag. 4 del ricorso) e un altro passo di cui alla pag.9 (pag. 7 del ricorso), là dove la motivazione risulta articolata con ampiragionamenti prima de i due pass i evocat i ; varràperaltro sottolineare l’infondatezza nel merito della censura inesame, avendo gli stessi ricorrenti dato atto dell’avvenuta originaria proposizionedell’azione delle controparti attraverso la deduzione, da partedi questi, della propria situazione di comproprietari ( unitamente alla sorella Raffaella, locatrice ‘ in solitaria ’ ) e, conseguentemente , atteggiandoil thema decidendum di tale situazione (com)proprietaria allastregua di una situazione legittimante il petitum ; in breve, gli attori , deducendo di agire quali comproprietari e invocando la radicale inopponibilità, nei relativi confronti, dell’attività negoziale illegittimamente posta in essere dalla sorella Raffaella in relazioneal loro bene, hanno invocato in via principale l’accertamento delproprio diritto dominicale e il conseguente obbligo degli occupanti abusivialla restituzione del bene; inparticolare, proprio l’eccepita nullità, da parte dei convenuti, del titolo testamentario invocato dagli originari ricorrenti a fondamento della propria situazione dominicale ha imposto l’individuazione dell’accertamentodi detta situazione dominicale q uale fatto principale contestatoe destinato ad essere accertato dal primo giudice (il quale ritenne di escluderla ravvisando la fondatezza dell’eccezione dei convenuti); Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 2186/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sulla base di tali premesse, l’avvenuto accertamento della comproprietà dei germani Castaldi per effetto dell’intervenuta usucapione(accertamento condotto sulla base di fatti acquisiti in corso di causa: decesso dell’originaria proprietaria, godimento successivo dellade cuius autrice del testamento, nonché dei figli ricorrenti e della loro sorella Raffaella) , in quanto operato nel quadro di una proposta azionedi rivendicazione della proprietà , quale diritto ‘ autodeterminato ’ (cometale indifferente alla diversità dei titoli posti a fondamento del relativo acquist o ) , non può in alcun modo ritenersi condotto in violazionedell’art. 112 c.p.c., avendo il giudice d’appello correttamente valorizzatoelementi probatori già acquisiti al giudizio in relazione a un dirittoavente tale qualità (di autodeterminazione) , con la cons egue nte insussistenzadi alcuna violazione , tanto del richiamato art . 112 c.p.c., quanto dell’art . 345 c.p.c. ( recte dell’art. 437 c.p.c.) in relazione all’eventualededuzione di nova in sede di gravame ; quanto,infine, alla pretesa violazione dell’art. 101, co. 2, c.p.c. ( in relazioneal supposto carattere ‘a sorpresa’ della decisione del giudice d’appello sull’intervenuta usucapione del bene locato da parte degli originari attori ) , è appena il caso di rilevare come la questione concernente la ri detta intervenuta usucapione fosse stata dedotta in giudizio- e oggetto di discussione in sede d’appello - già in forza delle deduzioni contenute nell’atto d ’ appello ; deduzioni che, in quanto effettivamentecontenute nella pag. 13 dell’atto d’appello (richiamat a a pag. 10 del controricorso depositato in questa sede) , valgono ad attestare per tabula s l ’ insussistenza di alcun obbligo del giudice d’appellodi prospettare in modo esplicito la questione dell’usucapione (come titolo giustificativo della situazione proprietaria legittimante Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 2186/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri l’azione degli originari attori ) ai fini del rispetto delle ragioni del contraddittorio; dev’essere infine rilevata la sostanziale inammissibilità dell’illustrazione contenuta nella censura in esame con riguardo alla dedotta limitata invocazione del proprio titolo dominicale, da parte degli attori, nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA] , avendo i ricorrenti omesso di tener conto dei passaggi della motivazione (condivisibilmenteelaborata dal giudice d’appello ) attraverso i quali la corte territoriale ha esplicitamente dato atto della piena consapevolezza della contrarietà dei comproprietari alla stipulazione della locazione da parte di tutti i conduttori ( [OSCURATO:PERSONA] e FedericaGambardella: cfr. pagg. 9 ss. d ella sentenza impugnata) ; conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 112, 101 e 183 c.p.c., nonchédegli artt. 1418 e 1346 c.c. (in relazione all’art. 360 co. 1, nn. 3,4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta di parte convenuta (odiern a ricorrente) volta a pronunciarela nullità del testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA], per averequest’ultima disposto di cosa altrui; ilmotivo è inammissibil e; osservail C ollegio come la questione dedotta con il motivo in esame debbaritenersi definitivamente superata dalla decisività dell’avvenuto accertamento, da parte del giudice d’appello, dell’usucapione dell’immobilede quo ad opera dei fratelli Castaldi; in breve, gli odierni ricorrenti non appaiono titolari di alcun interessealla pronuncia relativa alla nullità del testamento olografo di AngelaCastaldi, una volta individuata la decisività, ai fini dell’odierna Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 2186/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri controversa,dell’avvenuto accertamento dell’usucapione quale titolo di acquistodella proprietà del bene da parte degli originari attori; conil terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione in relazione dell’art. 115 c.p.c., nonché degli artt. 1105, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 c.c. (in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale ritenuto che, per effetto della conclusione del nuo vo contratto di locazioneda parte della sola comproprietaria [OSCURATO:PERSONA] (nella specie riconducibile al modello della negotiorum gestio ), gli altri comproprietari (divenuti tali per l’intervenuta usucapione rilevata dal giudice d’appello) fossero divenuti parti del medesimo contratto di locazione, e per aver altresì erroneamente omesso di rilevare che i comproprietarinon locatori non ave vano mai manifestato alcun previo dissensoalla conclusione del contratto di locazione, trascurando il dato secondo cui il secondo contratto di locazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato stipulato prima che il Gambardella ricevesse la disdetta relativa al primocontratto di locazione da parte degli altri comproprietari; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come la censura in esame non contenga alcuna denuncia del paradigma dell'art. 115 c.p.c. , essendosi gli odierni ricorrentilimitati a prospettare in questa sede una mera ri lettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazione criticanon consentita in sede di legittimità , non contenendo, la censura inesame, alcuna denuncia del paradigma dell'art. 115 c.p.c. ; sulpunto, varrà richiamare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unitedi questa corte di legittimità, ai sensi del quale per dedurre la violazionedel paradigma dell ’ art. 115 c.p.c. è necessario denunciare Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 2186/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri cheil giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizionedella norma, il che significa che per realizzare la violazione deveavere giudicato , o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendolaimplicitamente, cioè giudicando sulla base di prove nonintrodotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori deicasi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoprobatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazion e non si può ravvisare nella meracircostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle partiattribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art.116c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘ valutazione delle prove ’ (cfr. Sez.U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01) ; daultimo, è appena il caso di rilevare come i ricorrenti abbiano del tutto omesso di considerare la deduzione contenuta nella sentenza impugnata nella parte in cui afferma come , solo con la registrazione delcontratto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ( avvenuta in data 9.7.2018 ) quest’ultimo abbiaassunto una data certa (ultima riga della pa g. 9 e prim a riga della pag.10 della sentenza impugnata) , da ciò rendendosi evidente che, sia [OSCURATO:PERSONA] (locatrice), sia [OSCURATO:PERSONA] ch e [OSCURATO:PERSONA] (conduttori) , fossero consapevoli del dissenso della maggioranzadei comproprietari alla permanenza della locazione ; Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 2186/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il quarto motivo (proposto in via gradata rispetto alle precedentidoglianze), i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione degli artt. 1158, 1140, 1146 e 534 c.c. (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3) per avere la corte territoriale erroneamenteritenuta raggiunta la prova dell'intervenuta usucapione, da parte degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], dell’immobile dedotto in giudizio,atteso che l’unico soggetto ad aver posseduto detto immobile peril periodo eventualmente utile ai fini dell’usucapione era stata la solaRaffaella Castaldi; ilmotivo è inammissibile; osservail C ollegio come , anche in relazione alla censura in esame, i ricorrenti si siano limitati a prospettare una rilettura nel merito dei fattidi caus a e delle prove (con particolare riguardo alla dimostrazione dell’intervenuta usucapione nell’immobile de quo da parte degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ) ancora una volta sulla base di un’impostazione criticanon consentita in questa sede di legittimità; conil quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. (in relazione all’art.360, co. 1, n. 3 c.p.c.), per avere il giudice di appello erroneamente omessodi disporre la compensazione int egrale delle spese del giudizio, inconsiderazione della complessità della vicenda e dell’accertata nullità deltestamento olografo, circostanza, quest’ultima, tale da comportare lareciprocità della soccombenza delle parti; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come, con riguardo al tema della contestata omessacompensazione delle spese del giudizio, sia appena il caso di richiamareil consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 2186/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri Corte, ai sensi del quale, in tema di spese processuali, la facoltà di dispornela compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottatasenza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, nonpuò essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanzadi motivazione (Sez. U, S entenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv.582306 – 01 e success. conformi ); sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de i ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M Rigettail ricorso e condanna