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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 25134/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la mancata qualificazione giuridica del fatto nel reato di furto con strappo, è manifestamente infondato.

I giudici di appello hanno esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni della sussistenza del reato di rapina (si veda pag. 5 della sentenza, ove la Corte di merito ha correttamente ritenuto che la violenza, posta in essere per superare la resistenza della vittima mediante uno spintone, è stata esplicata direttamente sulla persona offesa e non sulla borsa di cui l'imputato si era già appropriato); i giudici di appello hanno, quindi, applicato il principio affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale il furto con strappo non è mai configurabile in tutte le ipotesi in cui la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della parte offesa, giacché in tal caso sarebbe la violenza stessa - e non lo "strappo" -a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione, determinando automaticamente il refluire del fatto nello schema tipico del delitto di rapina (vedi Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558; Sez. 2, n. 1736 del 11/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in ta 7 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la mancata qualificazione giuridica del fatto nel reato di furto con strappo, è manifestamente infondato. I giudici di appello hanno esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni della sussistenza del reato di rapina (si veda pag. 5 della sentenza, ove la Corte di merito ha correttamente ritenuto che la violenza, posta in essere per superare la resistenza della vittima mediante uno spintone, è stata esplicata direttamente sulla persona offesa e non sulla borsa di cui l'imputato si era già appropriato); i giudici di appello hanno, quindi, applicato il principio affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale il furto con strappo non è mai configurabile in tutte le ipotesi in cui la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della parte offesa, giacché in tal caso sarebbe la violenza stessa - e non lo "strappo" -a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione, determinando automaticamente il refluire del fatto nello schema tipico del delitto di rapina (vedi Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558; Sez. 2, n. 1736 del 11/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in ta 7 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25134/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris