CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24720/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 16/05/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Cagliari con sentenza del 16 maggio 2023 (motivazione depositata il successivo 4 agosto) ha confermato quella di primo grado del Tribunale di Cagliari che, in sede di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione per il delitto di cui all'art. 316 ter cod. pen. La contestazione è relativa all'indebita percezione della somma di "oltre 100.000 euro", richiesta per indennizzi stabiliti per le giornate di sgombero del poligono di tiro di Telauda (che per l'anno 2017 sono stati 82) e fondata sull'affermazione - contraria al vero - di avere svolto "abituale attività di pesca" (per almeno 120 giorni nell'arco dell'anno). Il Tribunale ha assolto l'imputato in relazione alla richiesta formulata per una delle due barche da pesca, accertando che l'indebita percezione è stata pari a 31.127 euro. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce un unico motivo, relativo a violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla conferma della condanna, per avere la Corte di appello disatteso l'eccezione con la quale si contestava la ritenuta consumazione del reato, mentre dagli atti di indagine acquisiti risultava solo che l'imputato aveva "richiesto le somme" e non anche che le avesse ricevute. Al ricorso è stata copia di una relazione di servizio del [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], inviata alla Procura di Cagliari il 28 febbraio 2019, dalla quale risultano solo le "richieste di indennizzo" e non anche l'incasso delle relative somme. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dall'imputato è infondato e va quindi rigettato. Preliminarmente, va rilevato che la documentazione allegata al ricorso non è pertinente, dal momento che la richiesta in essa contemplata è relativa all'anno 2018, mentre la condanna concerne la richiesta presentata per l'anno 2017. 2. La Corte di appello, a fronte della contestazione mossa con il motivo di gravame, ha precisato che la prova della percezione delle somme "emerge dalla puntuale e dettagliata Comunicazione di reato stilata dalla PG incaricata, nella quale non solo viene riportato lo schema riepilogativo delle domande presentate, delle giornate indicate e delle somme dovute, ma si dà anche atto in modo perentorio del percepimento del denaro da parte dell'imputato. Il valore probatorio di tale atto di indagine, e del suo contenuto, discende proprio dalla legittima scelta difensiva del richiesto giudizio in forma abbreviata, da definire allo stato degli atti".Anche la sentenza di primo grado indica che Basciu ha percepito l'indennizzo (pag. 5). 3. Il ricorrente eccepisce che agli atti delle indagini non vi sarebbe alcun elemento idoneo a comprovare l'effettiva percezione delle somme oggetto dell'indennizzo evidenziando altresì che anche l'imputazione è formulata facendo riferimento alla data della richiesta di indennizzo ["in Sant'Antiochio, il 12 aprile del 2018 (data di presentazione delle suindicate domande di indennizzo)"] e non anche all'elemento - necessario per la consumazione del reato - della "indebita ricezione delle somme". 3.1. La censura non è fondata. La scelta di accedere al giudizio abbreviato comporta che, a fronte della riduzione di pena in caso di condanna, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato gli atti delle indagini preliminari che nel rito ordinario non possono assumere valenza probatoria. Tale disciplina trova il proprio fondamento nell'art. 111, comma 5, della Costituzione secondo cui «La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato». È pacifico che nel giudizio abbreviato sono pienamente utilizzabili gli atti di indagine della polizia giudiziaria (comunicazioni della notizia di reato e relative annotazioni) in ordine ai quali la scelta dell'imputato di accedere al rito alternativo ha attribuito valenza probatoria (ex multis, Sez 2, n. 27642 del 25/05/2021, Rispoli, Rv. 281796 - 01). Dall'atto di indagine sopra indicato - come specificato dai Giudici di merito - emerge la percezione indebita da parte del Basciu delle somme a titolo di "fermo pesca" e quindi la sussistenza del reato contestato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così