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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 08551/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 3 marzo 2023, che in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Cuneo in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 7 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni 2 in luogo della revoca della patente e confermato nel resto.

Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte ritenuto privo di rilievo che la polizia giudiziaria avesse contestato anche la violazione amministrativa di cui all'art. 186 comma 1 lett. a) CdS, è inammissibile in quanto meramente reiterativo di censura già vagliata e disattesa dalla Corte con un percorso argomentativo non illogico.

La Corte ha osservato che quel che rileva, ai fini della integrazione del reato contestato è che l'imputato si sia rifiutato di sopporsi ad accertamento con etilometro e che a tale fine è irrilevante l'eventuale incoerenza della contemporanea contestazione dell'illecito amministrativo.

Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censura già vagliata e disattesa dalla Corte con argomenti logici e coerenti (pag 4 punto 12).

Rilevato che il terzo motivo con cui censura il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto anche esso riproduttivo di censúra già vagliata e disattesa con argomentazione coerente cui il ricorrente non contrappone alcuna valida ragione di fatto e di diritto, ma solo proposizioni del tutto generiche.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 3 marzo 2023, che in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Cuneo in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 7 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni 2 in luogo della revoca della patente e confermato nel resto. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte ritenuto privo di rilievo che la polizia giudiziaria avesse contestato anche la violazione amministrativa di cui all'art. 186 comma 1 lett. a) CdS, è inammissibile in quanto meramente reiterativo di censura già vagliata e disattesa dalla Corte con un percorso argomentativo non illogico. La Corte ha osservato che quel che rileva, ai fini della integrazione del reato contestato è che l'imputato si sia rifiutato di sopporsi ad accertamento con etilometro e che a tale fine è irrilevante l'eventuale incoerenza della contemporanea contestazione dell'illecito amministrativo. Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censura già vagliata e disattesa dalla Corte con argomenti logici e coerenti (pag 4 punto 12). Rilevato che il terzo motivo con cui censura il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto anche esso riproduttivo di censúra già vagliata e disattesa con argomentazione coerente cui il ricorrente non contrappone alcuna valida ragione di fatto e di diritto, ma solo proposizioni del tutto generiche. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ens
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