CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 39743/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 02/12/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno, in data 13/05/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha escluso l'aggravante di cui all'art. 585 con riferimento all'art. 576 n. 5 ed ha confermato la pena già irrogata in primo grado in relazione ai reati di resistenza al pubblico ufficiale, lesioni ed estorsione aggravata dall'età della persona offesa. Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso con cui è stata dedotta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine alla mancata derubricazione del delitto di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nonché in relazione alla mancata esclusione della recidiva ed al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, sono del tutto generici ed aspecifici; Considerato che a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta parte ricorrente non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato da ciò derivando la evidente inammissibilità delle stesse; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 sett