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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14957/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ROMBOLA' DOMENICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi.

Lette le conclusioni del difensore di fiducia e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, pervenute in data 22 febbraio 2023, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 novembre 2021 la Prima sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 12 febbraio 2021 che aveva, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 14 novembre 2014, rideterminato nella pena di euro 200,00 ciascuno la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili per il reato di rissa di cui all'art 588 comma secondo cod. pen. avendo alcuni dei corissanti riportato lesioni.

2. Avverso la sentenza della Prima sezione di questa Corte i condannati hanno proposto ricorso ex art.625-bis cod. proc. pen, attraverso un unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia e procuratore speciale, deducendo un unico motivo comune. 2.1.Con l'unico motivo i ricorrenti hanno dedotto la sussistenza di un errore di fatto decisivo contenuto nella sentenza.

In realtà, sottolineano i ricorrenti, la sentenza impugnata nel ricostruire le fasi della colluttazione l'ha divisa in tre fasi: - una prima fase tra gruppi contrapposti iniziata in una imprecisata piazza a Tropea con calci e pugni; - successivamente, a seguito dello spostamento dei soggetti, una seconda colluttazione sarebbe avvenuta dinanzi all'ingresso del palazzo oggetto di disputa; - una terza colluttazione sarebbe avvenuta all'interno del palazzo.

La erronea indicazione che la rissa sarebbe iniziata lontano dal palazzo incide in modo rilevante quanto all'elemento soggettivo del dolo e della esimente della legittima difesa.

Sotto il profilo del dolo la colluttazione degli indagati in un luogo estraneo al palazzo oggetto di disputa comporta che nel momento iniziale della colluttazione vi era effettivamente la reciproca volontà di offendersi, piuttosto che l'animus spoliandi del gruppo Mondella e la volontà di resistere al gruppo avversario; Sotto il profilo della causa di giustificazione della legittima difesa, comporta l'inapplicabilità del principio vim vi repellere licet per la mancanza del requisito in continenti.

A differenza, dunque, di quanto prospettato nella sentenza impugnata, le sentenze di primo e secondo grado avevano ricostruito la colluttazione dividendola in due sole fasi: una prima fase nella piazza di Tropea davanti al palazzo; una seconda all'interno del palazzo.

2.2. Inoltre, tra i motivi di ricorso prospettati alla Prima sezione penale di questa Corte vi era quello già proposto nel corso del giudizio rescissorio con memoria del 2 gennaio 2021, depositata in data 5 gennaio 2021, con la quale era stata evidenziata la intervenuta modifica dell'art.52 comma quarto cod. pen. che ha esteso l'applicabilità della causa di giustificazione anche in presenza di ulteriori circostanze ravvisabili nel caso di specie.

Fraone era presente nell'immobile insieme al Rombolà e ivi si era introdotto con violenza il Mondella: di conseguenza la loro attività era stata quella di respingere l'intrusione posta in essere nel luogo ove esercitavano l'attività imprenditoriale.

3. Dunque i ricorrenti hanno chiesto la correzione del seguente errore di fatto: 1) la prima colluttazione sarebbe avvenuta in una imprecisata Piazza di Tropea con calci e pugni; 2) poi gli stessi soggetti si sarebbero spostati dinanzi al portone di ingresso del palazzo della disputa ove sarebbe avvenuta la seconda colluttazione. 3) una terza colluttazione sarebbe avvenuta all'interno del palazzo.

E la sostituzione con il fatto conforme a quanto accertato dai giudici di merito: 1)La prima colluttazione è avvenuta nella Piazza di Tropea antistante il palazzo di contesa, ove era ubicato il protone di ingresso del palazzo. 2)La seconda colluttazione è avvenuta nell'androne del palazzo dopo che Mondella era riuscito ad eludere la sorveglianza del [OSCURATO:PERSONA] e del carabinier ed a varcare la soglia di ingresso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto manifestamente infondati. 1.La censura avanzata non si confronta con la sentenza impugnata perché nella ipotesi di specie non è configurabile una svista o un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto sia stato percepito in modo difforme da quello effettivo.

1.1. Questa Corte ha fornito le coordinate ermeneutiche ai fini della individuazione dell'ipotesi descritta nell'art.625 bis cod. proc. pen.: -qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; - sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (ex plurimis Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283; Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250528; Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. 4, n. 6770 del 17/01/2008, Romano, Rv. 239037; Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503; Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana, Rv. 260817).1.2.

La giurisprudenza ravvisa un ulteriore elemento che deve sussistere per invocare l'art.625 bis cod. proc. pen. e cioè la decisività dell'errore.

L'errore di fatto che si assume commesso dalla Corte di cassazione deve avere rilievo decisivo, nel senso che ha condotto ad una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata in assenza dell'errore (Sez. 4, n. 13525 del 21/01/2020, Brandinnarte, Rv. 279004 - 01); diversamente il ricorso straordinario per errore di fatto è da ritenersi inammissibile.

L'errore rilevato, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, deve condurre ad una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se fosse stato invece preso in considerazione (Sez. 2, n. 11806 del 20/12/2011, (2012), Rv. 252794). 2.Alla luce di siffatti principi, ad avviso del Collegio, la censura rappresentata dai ricorrenti non solo attiene ad una rappresentazione percettiva che ha inciso su di una decisione di contenuto valutativo, ma soprattutto non risulta connotata di decisività.

In particolare, la sentenza della Prima sezione penale esclude la sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa invocata dai ricorrenti dal momento che lo scontro è avvenuto in presenza delle forze di polizia (vi è stato un successivo intervento di una ulteriore pattuglia) (p.7, ultimo cpv.): "[..] la presenza delle forze dell'ordine sul posto garantiva il ricorso all'autorità giudiziaria[. .1" E' sufficiente siffatta argomentazione per evidenziare che le critiche del ricorrente si collocano fuori del perimetro segnato dall'art. 625-bis cod. proc. pen., dal momento che la sentenza impugnata ha esaminato la censura riproposta in questa sede, non ponendo in essere alcun errore in fatto che possa avere inciso sulla tenuta logica della motivazione operata.

3. Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ROMBOLA' DOMENICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi. Lette le conclusioni del difensore di fiducia e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, pervenute in data 22 febbraio 2023, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 novembre 2021 la Prima sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 12 febbraio 2021 che aveva, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 14 novembre 2014, rideterminato nella pena di euro 200,00 ciascuno la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili per il reato di rissa di cui all'art 588 comma secondo cod. pen. avendo alcuni dei corissanti riportato lesioni. 2. Avverso la sentenza della Prima sezione di questa Corte i condannati hanno proposto ricorso ex art.625-bis cod. proc. pen, attraverso un unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia e procuratore speciale, deducendo un unico motivo comune. 2.1.Con l'unico motivo i ricorrenti hanno dedotto la sussistenza di un errore di fatto decisivo contenuto nella sentenza. In realtà, sottolineano i ricorrenti, la sentenza impugnata nel ricostruire le fasi della colluttazione l'ha divisa in tre fasi: - una prima fase tra gruppi contrapposti iniziata in una imprecisata piazza a Tropea con calci e pugni; - successivamente, a seguito dello spostamento dei soggetti, una seconda colluttazione sarebbe avvenuta dinanzi all'ingresso del palazzo oggetto di disputa; - una terza colluttazione sarebbe avvenuta all'interno del palazzo. La erronea indicazione che la rissa sarebbe iniziata lontano dal palazzo incide in modo rilevante quanto all'elemento soggettivo del dolo e della esimente della legittima difesa. Sotto il profilo del dolo la colluttazione degli indagati in un luogo estraneo al palazzo oggetto di disputa comporta che nel momento iniziale della colluttazione vi era effettivamente la reciproca volontà di offendersi, piuttosto che l'animus spoliandi del gruppo Mondella e la volontà di resistere al gruppo avversario; Sotto il profilo della causa di giustificazione della legittima difesa, comporta l'inapplicabilità del principio vim vi repellere licet per la mancanza del requisito in continenti. A differenza, dunque, di quanto prospettato nella sentenza impugnata, le sentenze di primo e secondo grado avevano ricostruito la colluttazione dividendola in due sole fasi: una prima fase nella piazza di Tropea davanti al palazzo; una seconda all'interno del palazzo. 2.2. Inoltre, tra i motivi di ricorso prospettati alla Prima sezione penale di questa Corte vi era quello già proposto nel corso del giudizio rescissorio con memoria del 2 gennaio 2021, depositata in data 5 gennaio 2021, con la quale era stata evidenziata la intervenuta modifica dell'art.52 comma quarto cod. pen. che ha esteso l'applicabilità della causa di giustificazione anche in presenza di ulteriori circostanze ravvisabili nel caso di specie. Fraone era presente nell'immobile insieme al Rombolà e ivi si era introdotto con violenza il Mondella: di conseguenza la loro attività era stata quella di respingere l'intrusione posta in essere nel luogo ove esercitavano l'attività imprenditoriale. 3. Dunque i ricorrenti hanno chiesto la correzione del seguente errore di fatto: 1) la prima colluttazione sarebbe avvenuta in una imprecisata Piazza di Tropea con calci e pugni; 2) poi gli stessi soggetti si sarebbero spostati dinanzi al portone di ingresso del palazzo della disputa ove sarebbe avvenuta la seconda colluttazione. 3) una terza colluttazione sarebbe avvenuta all'interno del palazzo. E la sostituzione con il fatto conforme a quanto accertato dai giudici di merito: 1)La prima colluttazione è avvenuta nella Piazza di Tropea antistante il palazzo di contesa, ove era ubicato il protone di ingresso del palazzo. 2)La seconda colluttazione è avvenuta nell'androne del palazzo dopo che Mondella era riuscito ad eludere la sorveglianza del [OSCURATO:PERSONA] e del carabinier ed a varcare la soglia di ingresso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto manifestamente infondati. 1.La censura avanzata non si confronta con la sentenza impugnata perché nella ipotesi di specie non è configurabile una svista o un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto sia stato percepito in modo difforme da quello effettivo. 1.1. Questa Corte ha fornito le coordinate ermeneutiche ai fini della individuazione dell'ipotesi descritta nell'art.625 bis cod. proc. pen.: -qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; - sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (ex plurimis Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250528; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. 4, n. 6770 del 17/01/2008, Romano, Rv. 239037; Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503; Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana, Rv. 260817).1.2. La giurisprudenza ravvisa un ulteriore elemento che deve sussistere per invocare l'art.625 bis cod. proc. pen. e cioè la decisività dell'errore. L'errore di fatto che si assume commesso dalla Corte di cassazione deve avere rilievo decisivo, nel senso che ha condotto ad una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata in assenza dell'errore (Sez. 4, n. 13525 del 21/01/2020, Brandinnarte, Rv. 279004 - 01); diversamente il ricorso straordinario per errore di fatto è da ritenersi inammissibile. L'errore rilevato, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, deve condurre ad una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se fosse stato invece preso in considerazione (Sez. 2, n. 11806 del 20/12/2011, (2012), Rv. 252794). 2.Alla luce di siffatti principi, ad avviso del Collegio, la censura rappresentata dai ricorrenti non solo attiene ad una rappresentazione percettiva che ha inciso su di una decisione di contenuto valutativo, ma soprattutto non risulta connotata di decisività. In particolare, la sentenza della Prima sezione penale esclude la sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa invocata dai ricorrenti dal momento che lo scontro è avvenuto in presenza delle forze di polizia (vi è stato un successivo intervento di una ulteriore pattuglia) (p.7, ultimo cpv.): "[..] la presenza delle forze dell'ordine sul posto garantiva il ricorso all'autorità giudiziaria[. .1" E' sufficiente siffatta argomentazione per evidenziare che le critiche del ricorrente si collocano fuori del perimetro segnato dall'art. 625-bis cod. proc. pen., dal momento che la sentenza impugnata ha esaminato la censura riproposta in questa sede, non ponendo in essere alcun errore in fatto che possa avere inciso sulla tenuta logica della motivazione operata. 3. Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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