CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01196/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3186/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Brescia, [OSCURATO:PERSONA] n. 15. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del tribunale di Roma, pubblicata il 31.12.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - sia indispensabile l’esame degli atti processuali del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale al fine di valutare l’ammissibilità del ricorso in relazione alla natura di provvedimento impugnato. P.Q.M. Oggetto: compensi professionali rinvia a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, in dat