CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12825/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sua condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato. Ritenuto che il primo motivo, con cui si contesta la correttezza della motivazione con riguardo alla svalutazione della versione offerta dall'imputato, è generico e manifestamente infondato. Il ricorso infatti si confronta con solo una piccola parte dell'ampio ragionamento svolto dalla Corte per confutare la credibilità delle dichiarazioni del Manco, mentre, contrariamente a quanto eccepito, non ha negato il diritto al silenzio dell'imputato, ma semplicemente sottolineato - nell'ambito peraltro e come detto di un ragionamento più ampio - la tempistica di tali dichiarazioni. Nel resto le doglianze del ricorrente si risolvono in mere censure di fatto volte a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del compendio probatorio, operazione che esorbita dai poteri del giudice di legittimità. Ritenuto che il secondo motivo con il quale si deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p. è parimenti inammissibile. Infatti non è consentita la deduzione di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nella succitata norma, non trattandosi di disposizione la cui inosservanza è prevista a pena di nullità o inutilizzabilità, come invece richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. (ex multis Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294). Quanto invece ai dedotti vizi di motivazione il ricorso ripropone censure già esaminate dal giudice dell'appello e dallo stesso confutate con argomentazioni con le quali il ricorrente non si è confrontato, limitandosi a riproporre la propria lettura alternativa del compendio probatorio. Ritenuto che con il terzo motivo relativo al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. vengono dedotte mere censure in fatto a fronte di una motivazione più che adeguata sulle ragioni della ritenuta non tenuità del fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle amme