CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27094/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Emanuela GUERRA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con senza rinvio la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione assolvendo l'imputato dalla imputazione ascritta, in subordine annullando con rinvio e, in ulteriore subordine ad esito del deposito della memoria difensiva del 22/03/2023, ha chiesto che venga dichiarata l'intervenuta estinzione del reato per intervenuto decorso del termine di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma del 22/11/2019, appellata da [OSCURATO:PERSONA], concedendo allo stesso il beneficio della non menzione e confermando totalmente nel resto quanto all'affermazione di responsabilità e condanna alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 640, comma primo e secondo, 61 n. 7, cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo cinque motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta manifesta illogicità della motivazione; la genesi del contenzioso, che secondo la Corte di appello non assume in realtà alcuna concreta rilevanza, è invece da ritenere rilevante, tenuto conto della trentennale controversia intercorsa tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e l'allora Italscai, dante causa della [OSCURATO:SOCIETA]. e del fatto che risulta documentato che l'indennità di esproprio per cui è processo non è mai stata oggetto di contenzioso giudiziario. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione di norme processuali, la violazione di legge perché erroneamente applicata, oltre al vizio della motivazione con riferimento al diritto di difesa e al pieno contraddittorio per l'imputato, con particolare riferimento all'affermazione secondo la quale, in relazione al secondo motivo di ricorso, ricorrerebbe un chiaro, inequivoco e circostanziato, oltre che preciso capo di imputazione; ricorre anche nella valutazione della Corte di appello un difetto di correlazione tra imputazione contestata e condanna ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen., con conseguente violazione del diritto di difesa del ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali e vizio della motivazione per lesione del diritto di difesa e diritto al pieno contraddittorio per il ricorrente, con particolare riferimento alla richiamata sussistenza dell'elemento psicologico del reato. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione ancora una volta con riferimento alla lesione del diritto di difesa e diritto al pieno contradditorio del ricorrente, attesa la mancata considerazione, ad esito del secondo motivo di appello, delle chiare risultanze processuali; difatti il Materia aveva chiesto lo svincolo sulla base di un provvedimento valido, revocato solo dieci mesi dopo la sua emissione (24/11/2015); manca qualsiasi artificio e raggiro avendo il Materia agito sulla base di un valido titolo giurisdizionale, la cui revoca non gli era mai neanche stata notificata. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione e violazione di norme processuali con riferimento al diritto di difesa e diritto al pieno contraddittorio del ricorrente; la Corte di appello ha confermato acriticamente la sentenza di primo grado, senza in alcun modo confutare il quarto motivo di appello. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. In via preliminare si deve richiamare la ricorrenza nel caso in esame di una c.d. doppia conforme, ovvero una valutazione del tutto corrispondente da parte del giudice di primo e di secondo grado nel ritenere la piena responsabilità del ricorrente per il fatto allo stesso ascritto. Va ricordato che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]). Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01). Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853): ciò è riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive, in tutti gli aspetti fondamentali a 3 x ricostruire nell'ambito di più complessi rapporti la specifica condotta truffaldina posta in essere dal Materia. In sede di legittimità, quindi, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Maravalli, Rv. 256879-01). 3. Il primo e il secondo motivo di ricorso si presentano del tutto reiterativi - anche nella formulazione lessicale, nonostante l'apparente richiamo a vizio di legittimità - dei motivi di appello. Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto, affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, atteso che in tal modo non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). 3.1. Il primo motivo di ricorso, infatti, pur affermando la ricorrenza di una motivazione manifestamente illogica, in concreto lamenta la non condivisibilità della scelta argomentativa della Corte di appello, del tutto persuasiva nel ricostruire la responsabilità del ricorrente per i gravi fatti ascritti, anche tenuto conto, contrariamente a quanto affermato, del complesso di rapporti di natura civilistica ed amministrativa ricorrenti tra le parti richiamata dalla difesa. Nell'articolare tale motivo, dunque, la difesa lungi dall'evidenziare effettivamente una manifesta illogicità della motivazione, con la quale non si confronta effettivamente, propone una propria lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). La Corte di appello ha affrontato specificamente i temi devoluti e riproposti in termini reiterativi in questa sede con il primo motivo di appello (pag. 4 e seg.), richiamando specificamente le emergenze processuali significative, con particolare riferimento alla ricostruzione emergente dall'ordinanza del Tribunale civile di Roma del 24/11/2015 (in assenza di produzione documentale da parte del ricorrente), con persuasiva e logica ricostruzione dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è del tutto reiterativo del secondo motivo di appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), così come del tutto generico e reiterativo è anche il terzo motivo di ricorso; i motivi così come articolati sono dunque non consentiti, oltre che generici ed aspecifici nella allegazione; il ricorrente, di fatto, si è limitato a riproporre considerazioni difensive già sollevate in modo identico in appello e motivatamente disattese dal giudice di secondo grado, con argomentazioni che non si prestano ad alcun tipo di censura. La Corte di appello ha puntualmente richiamato la giurisprudenza di legittimità sul tema, escludendo la ricorrenza di una trasformazione radicale del fatto nei suoi elementi essenziali, con motivazione logica e persuasiva, con la quale il ricorrente non si confronta affatto, chiarendo con ragionamento puntuale le modalità della azione posta in essere, la corrispondenza con la contestazione elevata e il pieno riscontro dell'elemento soggettivo, considerata la tempistica di presentazione del ricorso per l'autorizzazione allo svincolo (Sez. 6, n. 35120 del 13/06/2003, [OSCURATO:PERSONA]. 226654-01). La Corte ha dunque correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale non sussiste violazione del principio di correlazione della sentenza all'accusa contestata quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in quanto l'immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427-01; Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, M., Rv. 260156-01). 3.3. Il quarto e quinto motivo di ricorso non sono consentiti, in quanto non proposti in appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto. Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non 5 Iti devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368- 01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01). Le argomentazioni proposte si caratterizzano comunque e complessivamente per genericità ed aspecificità, risolvendosi anche in questo caso in una mera riproposizione delle argomentazioni disattese dalla Corte di appello, con motivazione logica e persuasiva con la quale il ricorrente non si confronta quanto alle caratteristiche della condotta contestata, limitandosi a proporre una versione alternativa in modo non consentito (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Maravalli, Rv. 256879-01). 4. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibi