CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 23744/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto pluriaggravato; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando tre motivi di censura; - che tutte le doglianze sono inammissibili in quanto la prima (con cui si contesta il vizio motivazionale della sentenza impugnata) è finalizzata a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; la seconda è, invece, inammissibile in quanto afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretto da motivazione logica e coerente con i dei processuali (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), atteso peraltro che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288); la terza, afferente alle attenuanti generiche (già riconosciute con la sentenza di primo grado) e all'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, cod. pen., è inammissibile in quanto non risulta proposta con l'atto appello; - che tutti i motivi, comunque, sono privi di specificità estrinseca perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] "collere estensore Il Presidente ich le [OSCURATO:PERSONA] o s rr20