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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 febbraio 2022

Cassazione n. 26237/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che -in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]- ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la nota in data 18/02/2022 dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, fornita di procura speciale rilasciata dal ricorrente, ha rinunciato al ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli che aveva sostituto la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti donniciliari

2. Con nota pervenuta il 18/02/2022 il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, non avendovi più interesse per la sopravvenuta revoca della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per la sopravvenuta rinuncia all'impugnazione.A9.1n J,

1.1. La rinuncia all'impugnazione, infatti, è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, dep. 08/07/1993, Carra, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, dep. 25/07/1996, Fucci, Rv. 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000, dep. 06/09/2000, Surdi, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, dep. 19/03/2003, Beltrami e altro, Rv. 224747).

1.2. Va ulteriormente precisato che alla rinuncia in esame è sottesa una sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, provocata dalla revoca della misura cautelare per cui era stato proposto il ricorso.

A tale riguardo va ricordato che «in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso», (Sez.

U, Sentenza n. 6624 del 27/10/2011 Cc., deo. il 2012, Marinaj, Rv. 251694 - 01).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Alla declaratoria d'inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione, è ricollegabile unicamente a fattori connessi all'evoluzione dinamica della procedura di estradizione e non configura, per così dire, un'ipotesi di soccombenza del ricorrente (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale; da ultimo, tra molte, Sez. 4 - , Sentenza n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interess

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che -in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]- ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la nota in data 18/02/2022 dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, fornita di procura speciale rilasciata dal ricorrente, ha rinunciato al ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli che aveva sostituto la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti donniciliari 2. Con nota pervenuta il 18/02/2022 il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, non avendovi più interesse per la sopravvenuta revoca della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la sopravvenuta rinuncia all'impugnazione.A9.1n J, 1.1. La rinuncia all'impugnazione, infatti, è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, dep. 08/07/1993, Carra, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, dep. 25/07/1996, Fucci, Rv. 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000, dep. 06/09/2000, Surdi, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, dep. 19/03/2003, Beltrami e altro, Rv. 224747). 1.2. Va ulteriormente precisato che alla rinuncia in esame è sottesa una sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, provocata dalla revoca della misura cautelare per cui era stato proposto il ricorso. A tale riguardo va ricordato che «in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso», (Sez. U, Sentenza n. 6624 del 27/10/2011 Cc., deo. il 2012, Marinaj, Rv. 251694 - 01). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria d'inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione, è ricollegabile unicamente a fattori connessi all'evoluzione dinamica della procedura di estradizione e non configura, per così dire, un'ipotesi di soccombenza del ricorrente (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale; da ultimo, tra molte, Sez. 4 - , Sentenza n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interess
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