CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2024
Cassazione n. 12581/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso per conto di [OSCURATO:PERSONA] deduce in maniera del tutto infondata l'assenza di motivazione - in realtà sussistente — sulla esclusione della fattispecie ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90. Emerge altresì in proposito una mera rivalutazione contestativa della decisione, inammissibile in questa sede. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20.12.2024.