Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026

Cassazione n. 25018/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontroGradozzi Ernestina, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Renis;controricorrenteavverso la sentenza n. 1020/2024 depositata il 6 dicembre 2024 delTribunale di Macerata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 dalconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez.

I – RG 3660/2025camera di consiglio 3.7.2026 1Numero registro generale 3660/2025Numero sezionale 3018/2026Numero di raccolta generale 25018/2026Data pubblicazione 06/09/20261. ― Con sentenza del 6 dicembre 2024 il Tribunale di Macerataha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza con cuiil locale Giudice di pace aveva condannato la detta società al rimborsodi sei buoni fruttiferi postali sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA] percomplessivi euro 3.424,46, rigettando l'eccezione di prescrizioneproposta dalla predetta appellante.Il Tribunale, richiamato l’accertamento dell’AGCM che avevaqualificato scorrette le condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] nellanegoziazione dei buoni postali in contestazione, ha evidenziato comel’adempimento dell’appellante agli obblighi che le incombevano nonpotesse ritenersi soddisfatto dalla pubblicazione del foglio informativoanalitico reperibile sul sito web della società emittente; dettapubblicazione, secondo il Tribunale, non consentiva di ritenere provatal’effettiva trasmissione del detto documento, al momento dellasottoscrizione dei buoni postali, a [OSCURATO:PERSONA], «e dunquel’adempimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. agli obblighi informativie di consegna di cui all’art. 3 del d.m. del 19 dicembre 2000».2. ― Ricorre per cassazione, con due motivi, [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Col primo motivo è denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2935 c.c..

Si contesta l’inadempimento dellaricorrente agli obblighi informativi e si oppone la violazione e falsaapplicazione dell’art. 6 d.m. 6 ottobre 2004.

La ricorrente assume cheil sottoscrittore del buono ha un preciso onere di attivarsi per acquisirela corretta conoscenza degli elementi caratterizzanti il rapporto, tra cuila scadenza del titolo e il termine di prescrizione.

Osserva che il d.m. 6ottobre 2004 contiene norme che definiscono nel dettaglio gli obblighiinformativi cui è tenuta [OSCURATO:PERSONA], consistenti: nel mettere adisposizione, nei locali della società aperti al pubblico, il foglioinformativo analitico; nel fornire al cliente il documento contenente ilSez.

I – RG 3660/2025camera di consiglio 3.7.2026 2Numero registro generale 3660/2025Numero sezionale 3018/2026Numero di raccolta generale 25018/2026Data pubblicazione 06/09/2026titolo e il regolamento del prestito; nel fornire la copia del contratto conriguardo ai buoni fruttiferi postali dematerializzati; nell’applicare, ai finidell'adempimento degli obblighi informativi, gli schemipreventivamente approvati da [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti.

Rileva poi laricorrente che, ai fini del decorso della prescrizione, ciò che rileva è lapossibilità legale di esercizio del diritto, risultando irrilevante l'eventualeimpedimento di mero fatto di tale esercizio.Col secondo mezzo si prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 3, comma 1, e dell’art. 6 d.m. 19 dicembre 2000, oltre chedell’art. 2697 c.c..

Si rileva che competeva a controparte la prova dellamancata consegna del foglio informativo analitico.

Viene inoltrerichiamato il principio di autoresponsabilità: si deduce, al riguardo, chei decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie di buonipostali sono pubblicati sulla [OSCURATO:PERSONA] e risultano quindiaccessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza chegrava sui sottoscrittori l'onere di attivarsi per acquisire la conoscenzadelle caratteristiche dei titoli, ivi comprese la loro scadenza e ladecorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborsodel capitale e la liquidazione degli interessi maturati. [OSCURATO:PERSONA] che a norma dell’art. 2935 c.c. l'impossibilità di far valere il dirittoquale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è «solo quellache deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del dirittostesso e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o di merofatto, per i quali l’art. 2941 c.c. contempla solo specifiche e tassativeipotesi di sospensione, tra cui non rientra l'ignoranza, per il titolare deldiritto, del fatto generatore dello stesso, né il dubbio circa la suaesistenza».2. — I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quantoconnessi, meritano accoglimento nei termini seguenti.3. — Si dibatte dell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] agli obblighiinformativi da osservare nei confronti dei risparmiatori: segnatamenteSez.

I – RG 3660/2025camera di consiglio 3.7.2026 3Numero registro generale 3660/2025Numero sezionale 3018/2026Numero di raccolta generale 25018/2026Data pubblicazione 06/09/2026dell’inadempimento all’obbligo di consegnare agli stessi, al momentodella sottoscrizione dei titoli, il foglio informativo analitico previsto dallanormativa di settore.

Tale inadempimento, secondo la parte attrice ingiudizio, avrebbe determinato la mancata conoscenza, da parte sua,della data di scadenza dei buoni, e quindi della decorrenza del terminedi prescrizione del diritto al rimborso; da ciò sortirebbe un’obbligazionerisarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] pari all’ammontare della somma che latitolare dei buoni ha mancato di riscuotere in tempo utile: il dannooggetto del richiesto risarcimento è in altri termini associato alla perditasofferta dalla sottoscrittrice dei buono per non essere stata posta nellacondizione di esigere la prestazione prima del decorso dellaprescrizione.4. — Mette conto di rilevare che la consegna del foglio informativoanalitico è prescritta, per i buoni delle diverse serie di cui qui sicontroverte, dall’art. 3, comma 1 («Per il collocamento dei buonifruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnatoal sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizionedelle caratteristiche dell'investimento»), dall’art. 3, comma 3 («Icontratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postalinon rappresentati da documento cartaceo sono redatti per iscritto e unesemplare è consegnato al sottoscrittore, unitamente al foglioinformativo dell'emissione»), oltre che all’art. 6, comma 1, d.m. 19dicembre 2000 («Poste italiane s.p.a. espone nei propri locali aperti alpubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogliinformativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizionedettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali»), mentrel’art. 6, secondo comma, d.m. 6 ottobre 2004 non prevede un vero eproprio obbligo di consegna, disponendo che il documento, in unaversione più ricca di informazioni, sia semplicemente messo adisposizione della clientela («Per il collocamento dei buoni postalifruttiferi Poste italiane S.p.a. mette a disposizione del cliente nei localiSez.

I – RG 3660/2025camera di consiglio 3.7.2026 4Numero registro generale 3660/2025Numero sezionale 3018/2026Numero di raccolta generale 25018/2026Data pubblicazione 06/09/2026aperti al pubblico, fogli informativi contenenti informazioni analitichesull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristicheeconomiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali»).5. — È da escludere che la mancata consegna del documento, oveprescritta, determini, quale conseguenza, una responsabilità risarcitoriadi [OSCURATO:PERSONA] per la procurata perdita del diritto al rimborso.

Laconclusione ha trovato plurime espressioni in recenti arresti di questaCorte (Cass. 18 febbraio 2026, n. 3686; Cass. 12 marzo 2026, n. 5578;non massimate in CED, tra le tante: Cass. 30 aprile 2026, n. 12123;Cass. 11 giugno 2026, n. 19200; Cass. 7 luglio 2026, n. 22898; Cass.8 luglio 2026, n. 22842; Cass. 8 luglio 2026, n. 22567).Assume centralità, ai fini della risoluzione della questione cheinteressa, il dato per cui la consegna del foglio informativo analiticoresta estranea al momento genetico del rapporto e inerisce, di contro,all’esecuzione di questo.

Il d.m. 19 dicembre 2000 non prevede, infatti,che il perfezionamento del contratto relativo al collocamento del buonopostale si attui con la trasmissione del predetto documento al cliente.L’art. 3 del detto decreto ministeriale tiene anzi distinti ladocumentazione dell’impegno negoziale, rappresentato dal titolo e dalcontratto (a seconda che i buoni postali siano rappresentati, o nonrappresentati, dal documento cartaceo) e la consegna del predettofoglio informativo.

In modo ancora più eloquente, muovendosi nellamedesima logica, il d.m. 6 ottobre 2004, come si è visto, non hanemmeno più previsto la consegna del foglio informativo analitico,sostituendo tale incombente con l’obbligo di messa a disposizione deldocumento nei locali aperti al pubblico.Questa Corte ha dunque rilevato: «[G]li obblighi informativiprevisti dai decreti emanati a seguito del riordino di [OSCURATO:PERSONA] ePrestiti non sono preordinati al riequilibrio di un'asimmetria delpatrimonio conoscitivo informativo delle parti in favore dell'investitore,al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, atteso che gliSez.

I – RG 3660/2025camera di consiglio 3.7.2026 5Numero registro generale 3660/2025Numero sezionale 3018/2026Numero di raccolta generale 25018/2026Data pubblicazione 06/09/2026stessi si pongono a valle della sottoscrizione del buono postale e siaccompagnano alla consegna del titolo sottoscritto ovvero, in caso dititolo dematerializzato, del contratto concluso per iscritto (cfr. art. 3 deld.m. 19 dicembre 2000).

Tali obblighi, dunque, assolvono ad unafunzione riepilogativa e ricognitiva dei termini dell'operazione conclusa,consentendo al sottoscrittore una loro più immediata individuazione edagevole memorizzazione, tanto più utile laddove si consideri che sitratta di rapporti la cui disciplina è eterointegrata mediantel'applicazione di previsioni normative ed aventi una durata nontrascurabile.

Si tratta, cioè, di informazioni che non attengono alla fasedella formazione del contratto, ma la cui condivisione è imposta — etalvolta spontaneamente fornita dagli operatori — al fine di favorire losvolgimento di relazioni commerciali in un ambiente caratterizzato dallafiducia reciproca, riducendo possibili incertezze dell'acquirente suitermini contrattuali e, conseguentemente, inefficienze delle relazionicommerciali medesime» (Cass. 18 febbraio 2026, n. 3686 e Cass. 12marzo 2026, n. 5578, citt., in motivazione).

In tal senso, lasottoscrizione del buono «postula che l'investitore abbia espresso il suoconsenso in ordine agli elementi essenziali dell'operazione, qualil'importo sottoscritto, il tasso di interesse e la durata del finanziamento.Ciò sia ove il buono postale o il documento contrattuale sottoscrittorechino la indicazione di tali elementi, sia ove gli stessi non siano statiivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loro conoscenza sia stataappresa dal sottoscrittore quanto meno a seguito della pubblicazionenella [OSCURATO:PERSONA] del decreto del Ministro regolante l'emissionedella specifica serie cui il buono appartiene.

Il nucleo essenziale sulquale si forma il consenso all'acquisto del buono postale, infatti, nonpuò che includere anche gli elementi regolatori delle condizionieconomiche del rapporto così come indicati nel decreto istitutivodell'emissione pubblicati nella [OSCURATO:PERSONA]».

Va pertanto esclusoche la durata del titolo esuli dall'accordo negoziale intervenuto tra ilSez.

I – RG 3660/2025camera di consiglio 3.7.2026 6Numero registro generale 3660/2025Numero sezionale 3018/2026Numero di raccolta generale 25018/2026Data pubblicazione 06/09/2026risparmiatore e l'emittente e che lo stesso risparmiatore sia all’oscurodi tale elemento: «Muovendo dalla considerazione che il sottoscrittoreè — o, comunque, per il principio di autoresponsabilità, deve essere —a conoscenza degli elementi essenziali del titolo, tra cui quellocontroverso della data di scadenza, ossia della durata, può osservarsi,altresì, che è inconfigurabile già in astratto, ancor prima che in concreto(solo quest'ultimo profilo essendo rimesso all'accertamento proprio delgiudice di merito, il primo, invece, rientrando nella struttura propriadella fattispecie risarcitoria — composta da fatto, evento e nessocausale tra essi —, come tale certamente verificabile da questa Corte),la sussistenza di un nesso di causalità tra il dedotto inadempimentodell'obbligo informativo ed il danno lamentato per la estinzione deldiritto al rimborso per prescrizione, venendo in rilievo l'omessacomunicazione di una informazione già in possesso dell'asserita partelesa» (sentenze da ultimo citate, in motivazione).

D’altro canto, ove sidovesse ritenere che la conoscenza delle condizioni contrattuali su cuideve formarsi il consenso sia veicolata dal foglio informativo, dovrebbeper coerenza supporsi che, ove lo stesso fornisca una indicazionequanto alla data di scadenza del titolo, la mancata consegna deldocumento determini l’assenza di accordo delle parti su un elementoessenziale del rapporto: evenienza, questa, che non risulta sia statamai prospettata.Il punto di approdo è dunque rappresentato dall’inefficienza, sulpiano causale, dell’inadempimento dell’emittente all’obbligo diconsegnare il foglio informativo: la mancata trasmissione deldocumento non risulta cioè idonea a giustificare, sul piano eziologico, ildanno determinato dalla perdita del diritto al rimborso per il nontempestivo attivarsi del risparmiatore.

Il valido perfezionamento delnegozio avente ad oggetto il collocamento del titolo implica, infatti, cheil detto soggetto abbia comunque acquisito conoscenza del termine discadenza del buono e tanto impedisce di ritenere che la mancataSez.

I – RG 3660/2025camera di consiglio 3.7.2026 7Numero registro generale 3660/2025Numero sezionale 3018/2026Numero di raccolta generale 25018/2026Data pubblicazione 06/09/2026consegna del foglio informativo (che si colloca infatti «a valle» dellaconclusione del contratto) abbia privato l’interessato, per l’ignoranza diquel dato, della possibilità di esercitare tempestivamente il propriodiritto.

E ciò, come precisato da questa S.C., «a prescindere da ognirilievo in ordine all'individuazione del contenuto delle informazioni cheil foglio informativo avrebbe dovuto contenere — se tali da includere, onon, anche la durata del titolo, — atteso che il d.m. 19 dicembre 2000non ne indica in modo dettagliato il contenuto» (sentenze citate, inmotivazione).Se è vero, d’altra parte, che la disponibilità di uno scritto che rechiindicazione della data di scadenza del titolo può agevolare ilrisparmiatore nella memorizzazione del preciso contenutodell’operazione posta in essere, non è possibile affermare che lamancata consegna del documento informativo generi, comeconseguenza diretta e certa, o almeno probabile, il mancato eserciziodel diritto al rimborso nel tempo utile (prima, cioè, che sia spirato iltermine prescrizionale).

Per un verso, infatti, il mancato esercizio deldiritto può discendere da cause diverse dal mancato possesso deldocumento in questione, tanto più in una situazione quale quella inesame, in cui la data di scadenza del buono è stata oggetto dell’accordoconcluso (ed è quindi entrata nella sfera di conoscenza della parte); peraltro verso, le informazioni di cui trattasi sono pur sempre ricavabilialiunde: in particolare, dai decreti ministeriali contenenti il regolamentonormativo ed economico dei buoni, oggetto di pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale; sicché non può sostenersi, in termini generali, chesolo l’acquisizione del foglio informativo avrebbe consentito al titolaredel buono di evitare che il proprio diritto si prescrivesse.Mette conto di aggiungere che sarebbe del resto incongruopretendere di riversare nella materia dei buoni postali fruttiferi gli esitidell’elaborazione giurisprudenziale in materia di inadempimento degliobblighi informativi nella prestazione dei servizi di investimento.

InSez.

I – RG 3660/2025camera di consiglio 3.7.2026 8Numero registro generale 3660/2025Numero sezionale 3018/2026Numero di raccolta generale 25018/2026Data pubblicazione 06/09/2026quest’ultima materia gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario,contemplati dall’art. 21, comma 1, lett. b), t.u.f. (d.lgs. n. 58 del 1998),sono preordinati al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonioconoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine diconsentirgli una scelta realmente consapevole: dall’esistenza di taliobblighi scaturisce dunque una presunzione legale di sussistenza delnesso causale fra inadempimento informativo e pregiudiziopatrimoniale, pur suscettibile di prova contraria da partedell'intermediario (per tutte: Cass. 11 novembre 2021, n. 33596; Cass.28 luglio 2020, n. 16126).

Nella prestazione dei servizi di investimentoè l’assenza di una adeguata informazione a determinare, comeconseguenza naturale, la perdita economica correlata a una scelta diinvestimento che il cliente non avrebbe altrimenti fatto; la decisione diinvestimento si determina, in tale ambito, proprio in quantol’intermediario, col proprio inadempimento, ha mancato di correggerel’asimmetria di cui si è detto.

Nel caso dei buoni postali, come avvertito,le informazioni contenute nei fogli analitici non sono dirette acorreggere alcuna asimmetria: sono volte piuttosto ad assolvere a unafunzione riepilogativa e ricognitiva dell’operazione già conclusa(un’operazione, può qui aggiungersi, in cui sono implicate informazionicui la parte interessata ha avuto libero accesso, visto che esse sonocontenute nel decreto ministeriale recante le condizioni generali diemissione dei buoni postali fruttiferi di nuova serie oggetto dinegoziazione).

Si comprende, allora, la differente rilevanza che, nellapartita dell’eziologia del danno, giocano l’una e l’altra forma diinadempimento.6. — Si impone un ultimo rilievo.Nella sentenza impugnata il Tribunale enfatizza la pronunciadell’AGCM del 18 aprile 2022 (PS 11287) con cui [OSCURATO:PERSONA] è stataspecificamente sanzionata per aver omesso di informare i risparmiatoridell’approssimarsi della scadenza del termine di prescrizione e delleSez.

I – RG 3660/2025camera di consiglio 3.7.2026 9Numero registro generale 3660/2025Numero sezionale 3018/2026Numero di raccolta generale 25018/2026Data pubblicazione 06/09/2026relative conseguenze.

Il valore di prova privilegiata che il Giudice diappello ha conferito all’accertamento dell’Autorità garante non puòanzitutto condividersi, non risultando che il giudizio amministrativoseguito alla pronuncia del provvedimento sanzionatorio si sia conclusocon sentenza passata in giudicato.

In ogni caso, deve osservarsi cheove pure l’inerzia del collocatore dei buoni che ometta di avvertire isingoli risparmiatori circa l’imminente scadenza del termine diprescrizione assurga a pratica commerciale scorretta, la lesività dellacondotta del professionista si porrebbe pur sempre «a livello potenziale,essendo calibrata con riferimento ad un parametro astratto, per cui ilriconoscimento di una sua responsabilità» richiederebbe che conriguardo al singolo rapporto «tale condotta abbia inciso sulla sceltaoperata dal singolo consumatore e cagionato a questi un dannorisarcibile» (così, in motivazione, Cass. 18 febbraio 2026, n. 3686).D’altro canto, come è stato pure evidenziato dall’[OSCURATO:PERSONA] rapporto contrattuale poggiandosi su elementi costitutivi dellacondotta contestata che sono anche estranei ad esso (ABF, coll. coord.16 dicembre 2025, n. 11113): e in effetti, nell’accertamento dell’AGCMla richiamata condotta consistente nel mancato avviso dell’incombenteprescrizione si combina con altri comportamenti che qui non rilevano,perché estranei al giudizio.7. — La sentenza impugnata è dunque cassata.Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domandarisarcitoria è respinta.8. — Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio dilegittimità possono compensarsi, tenuto conto che questa Corte si èpronunciata sul tema controverso quando le decisioni del Giudice dipace e del Tribunale erano state assunte e dopo la stessa proposizionedel ricorso per cassazione.

P.Q.MSez.

I – RG 3660/2025camera di consiglio 3.7.2026 10Numero registro generale 3660/2025Numero sezionale 3018/2026Numero di raccolta generale 25018/2026Data pubblicazione 06/09/2026La Corteaccoglie il ricorso e, decidendo nel merito, respinge la domandarisarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA]; compensa per l’intero lespese del giudizio di merito e quelle del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 3 luglio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez.

I – RG 3660/2025camera di consiglio 3.7.2026 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontroGradozzi Ernestina, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Renis;controricorrenteavverso la sentenza n. 1020/2024 depositata il 6 dicembre 2024 delTribunale di Macerata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 dalconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 3660/2025camera di consiglio 3.7.2026 1Numero registro generale 3660/2025Numero sezionale 3018/2026Numero di raccolta generale 25018/2026Data pubblicazione 06/09/20261. ― Con sentenza del 6 dicembre 2024 il Tribunale di Macerataha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza con cuiil locale Giudice di pace aveva condannato la detta società al rimborsodi sei buoni fruttiferi postali sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA] percomplessivi euro 3.424,46, rigettando l'eccezione di prescrizioneproposta dalla predetta appellante.Il Tribunale, richiamato l’accertamento dell’AGCM che avevaqualificato scorrette le condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] nellanegoziazione dei buoni postali in contestazione, ha evidenziato comel’adempimento dell’appellante agli obblighi che le incombevano nonpotesse ritenersi soddisfatto dalla pubblicazione del foglio informativoanalitico reperibile sul sito web della società emittente; dettapubblicazione, secondo il Tribunale, non consentiva di ritenere provatal’effettiva trasmissione del detto documento, al momento dellasottoscrizione dei buoni postali, a [OSCURATO:PERSONA], «e dunquel’adempimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. agli obblighi informativie di consegna di cui all’art. 3 del d.m. del 19 dicembre 2000».2. ― Ricorre per cassazione, con due motivi, [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Col primo motivo è denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2935 c.c.. Si contesta l’inadempimento dellaricorrente agli obblighi informativi e si oppone la violazione e falsaapplicazione dell’art. 6 d.m. 6 ottobre 2004. La ricorrente assume cheil sottoscrittore del buono ha un preciso onere di attivarsi per acquisirela corretta conoscenza degli elementi caratterizzanti il rapporto, tra cuila scadenza del titolo e il termine di prescrizione. Osserva che il d.m. 6ottobre 2004 contiene norme che definiscono nel dettaglio gli obblighiinformativi cui è tenuta [OSCURATO:PERSONA], consistenti: nel mettere adisposizione, nei locali della società aperti al pubblico, il foglioinformativo analitico; nel fornire al cliente il documento contenente ilSez. I – RG 3660/2025camera di consiglio 3.7.2026 2Numero registro generale 3660/2025Numero sezionale 3018/2026Numero di raccolta generale 25018/2026Data pubblicazione 06/09/2026titolo e il regolamento del prestito; nel fornire la copia del contratto conriguardo ai buoni fruttiferi postali dematerializzati; nell’applicare, ai finidell'adempimento degli obblighi informativi, gli schemipreventivamente approvati da [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti. Rileva poi laricorrente che, ai fini del decorso della prescrizione, ciò che rileva è lapossibilità legale di esercizio del diritto, risultando irrilevante l'eventualeimpedimento di mero fatto di tale esercizio.Col secondo mezzo si prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 3, comma 1, e dell’art. 6 d.m. 19 dicembre 2000, oltre chedell’art. 2697 c.c.. Si rileva che competeva a controparte la prova dellamancata consegna del foglio informativo analitico. Viene inoltrerichiamato il principio di autoresponsabilità: si deduce, al riguardo, chei decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie di buonipostali sono pubblicati sulla [OSCURATO:PERSONA] e risultano quindiaccessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza chegrava sui sottoscrittori l'onere di attivarsi per acquisire la conoscenzadelle caratteristiche dei titoli, ivi comprese la loro scadenza e ladecorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborsodel capitale e la liquidazione degli interessi maturati. [OSCURATO:PERSONA] che a norma dell’art. 2935 c.c. l'impossibilità di far valere il dirittoquale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è «solo quellache deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del dirittostesso e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o di merofatto, per i quali l’art. 2941 c.c. contempla solo specifiche e tassativeipotesi di sospensione, tra cui non rientra l'ignoranza, per il titolare deldiritto, del fatto generatore dello stesso, né il dubbio circa la suaesistenza».2. — I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quantoconnessi, meritano accoglimento nei termini seguenti.3. — Si dibatte dell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] agli obblighiinformativi da osservare nei confronti dei risparmiatori: segnatamenteSez. I – RG 3660/2025camera di consiglio 3.7.2026 3Numero registro generale 3660/2025Numero sezionale 3018/2026Numero di raccolta generale 25018/2026Data pubblicazione 06/09/2026dell’inadempimento all’obbligo di consegnare agli stessi, al momentodella sottoscrizione dei titoli, il foglio informativo analitico previsto dallanormativa di settore. Tale inadempimento, secondo la parte attrice ingiudizio, avrebbe determinato la mancata conoscenza, da parte sua,della data di scadenza dei buoni, e quindi della decorrenza del terminedi prescrizione del diritto al rimborso; da ciò sortirebbe un’obbligazionerisarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] pari all’ammontare della somma che latitolare dei buoni ha mancato di riscuotere in tempo utile: il dannooggetto del richiesto risarcimento è in altri termini associato alla perditasofferta dalla sottoscrittrice dei buono per non essere stata posta nellacondizione di esigere la prestazione prima del decorso dellaprescrizione.4. — Mette conto di rilevare che la consegna del foglio informativoanalitico è prescritta, per i buoni delle diverse serie di cui qui sicontroverte, dall’art. 3, comma 1 («Per il collocamento dei buonifruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnatoal sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizionedelle caratteristiche dell'investimento»), dall’art. 3, comma 3 («Icontratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postalinon rappresentati da documento cartaceo sono redatti per iscritto e unesemplare è consegnato al sottoscrittore, unitamente al foglioinformativo dell'emissione»), oltre che all’art. 6, comma 1, d.m. 19dicembre 2000 («Poste italiane s.p.a. espone nei propri locali aperti alpubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogliinformativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizionedettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali»), mentrel’art. 6, secondo comma, d.m. 6 ottobre 2004 non prevede un vero eproprio obbligo di consegna, disponendo che il documento, in unaversione più ricca di informazioni, sia semplicemente messo adisposizione della clientela («Per il collocamento dei buoni postalifruttiferi Poste italiane S.p.a. mette a disposizione del cliente nei localiSez. I – RG 3660/2025camera di consiglio 3.7.2026 4Numero registro generale 3660/2025Numero sezionale 3018/2026Numero di raccolta generale 25018/2026Data pubblicazione 06/09/2026aperti al pubblico, fogli informativi contenenti informazioni analitichesull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristicheeconomiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali»).5. — È da escludere che la mancata consegna del documento, oveprescritta, determini, quale conseguenza, una responsabilità risarcitoriadi [OSCURATO:PERSONA] per la procurata perdita del diritto al rimborso. Laconclusione ha trovato plurime espressioni in recenti arresti di questaCorte (Cass. 18 febbraio 2026, n. 3686; Cass. 12 marzo 2026, n. 5578;non massimate in CED, tra le tante: Cass. 30 aprile 2026, n. 12123;Cass. 11 giugno 2026, n. 19200; Cass. 7 luglio 2026, n. 22898; Cass.8 luglio 2026, n. 22842; Cass. 8 luglio 2026, n. 22567).Assume centralità, ai fini della risoluzione della questione cheinteressa, il dato per cui la consegna del foglio informativo analiticoresta estranea al momento genetico del rapporto e inerisce, di contro,all’esecuzione di questo. Il d.m. 19 dicembre 2000 non prevede, infatti,che il perfezionamento del contratto relativo al collocamento del buonopostale si attui con la trasmissione del predetto documento al cliente.L’art. 3 del detto decreto ministeriale tiene anzi distinti ladocumentazione dell’impegno negoziale, rappresentato dal titolo e dalcontratto (a seconda che i buoni postali siano rappresentati, o nonrappresentati, dal documento cartaceo) e la consegna del predettofoglio informativo. In modo ancora più eloquente, muovendosi nellamedesima logica, il d.m. 6 ottobre 2004, come si è visto, non hanemmeno più previsto la consegna del foglio informativo analitico,sostituendo tale incombente con l’obbligo di messa a disposizione deldocumento nei locali aperti al pubblico.Questa Corte ha dunque rilevato: «[G]li obblighi informativiprevisti dai decreti emanati a seguito del riordino di [OSCURATO:PERSONA] ePrestiti non sono preordinati al riequilibrio di un'asimmetria delpatrimonio conoscitivo informativo delle parti in favore dell'investitore,al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, atteso che gliSez. I – RG 3660/2025camera di consiglio 3.7.2026 5Numero registro generale 3660/2025Numero sezionale 3018/2026Numero di raccolta generale 25018/2026Data pubblicazione 06/09/2026stessi si pongono a valle della sottoscrizione del buono postale e siaccompagnano alla consegna del titolo sottoscritto ovvero, in caso dititolo dematerializzato, del contratto concluso per iscritto (cfr. art. 3 deld.m. 19 dicembre 2000). Tali obblighi, dunque, assolvono ad unafunzione riepilogativa e ricognitiva dei termini dell'operazione conclusa,consentendo al sottoscrittore una loro più immediata individuazione edagevole memorizzazione, tanto più utile laddove si consideri che sitratta di rapporti la cui disciplina è eterointegrata mediantel'applicazione di previsioni normative ed aventi una durata nontrascurabile. Si tratta, cioè, di informazioni che non attengono alla fasedella formazione del contratto, ma la cui condivisione è imposta — etalvolta spontaneamente fornita dagli operatori — al fine di favorire losvolgimento di relazioni commerciali in un ambiente caratterizzato dallafiducia reciproca, riducendo possibili incertezze dell'acquirente suitermini contrattuali e, conseguentemente, inefficienze delle relazionicommerciali medesime» (Cass. 18 febbraio 2026, n. 3686 e Cass. 12marzo 2026, n. 5578, citt., in motivazione). In tal senso, lasottoscrizione del buono «postula che l'investitore abbia espresso il suoconsenso in ordine agli elementi essenziali dell'operazione, qualil'importo sottoscritto, il tasso di interesse e la durata del finanziamento.Ciò sia ove il buono postale o il documento contrattuale sottoscrittorechino la indicazione di tali elementi, sia ove gli stessi non siano statiivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loro conoscenza sia stataappresa dal sottoscrittore quanto meno a seguito della pubblicazionenella [OSCURATO:PERSONA] del decreto del Ministro regolante l'emissionedella specifica serie cui il buono appartiene. Il nucleo essenziale sulquale si forma il consenso all'acquisto del buono postale, infatti, nonpuò che includere anche gli elementi regolatori delle condizionieconomiche del rapporto così come indicati nel decreto istitutivodell'emissione pubblicati nella [OSCURATO:PERSONA]». Va pertanto esclusoche la durata del titolo esuli dall'accordo negoziale intervenuto tra ilSez. I – RG 3660/2025camera di consiglio 3.7.2026 6Numero registro generale 3660/2025Numero sezionale 3018/2026Numero di raccolta generale 25018/2026Data pubblicazione 06/09/2026risparmiatore e l'emittente e che lo stesso risparmiatore sia all’oscurodi tale elemento: «Muovendo dalla considerazione che il sottoscrittoreè — o, comunque, per il principio di autoresponsabilità, deve essere —a conoscenza degli elementi essenziali del titolo, tra cui quellocontroverso della data di scadenza, ossia della durata, può osservarsi,altresì, che è inconfigurabile già in astratto, ancor prima che in concreto(solo quest'ultimo profilo essendo rimesso all'accertamento proprio delgiudice di merito, il primo, invece, rientrando nella struttura propriadella fattispecie risarcitoria — composta da fatto, evento e nessocausale tra essi —, come tale certamente verificabile da questa Corte),la sussistenza di un nesso di causalità tra il dedotto inadempimentodell'obbligo informativo ed il danno lamentato per la estinzione deldiritto al rimborso per prescrizione, venendo in rilievo l'omessacomunicazione di una informazione già in possesso dell'asserita partelesa» (sentenze da ultimo citate, in motivazione). D’altro canto, ove sidovesse ritenere che la conoscenza delle condizioni contrattuali su cuideve formarsi il consenso sia veicolata dal foglio informativo, dovrebbeper coerenza supporsi che, ove lo stesso fornisca una indicazionequanto alla data di scadenza del titolo, la mancata consegna deldocumento determini l’assenza di accordo delle parti su un elementoessenziale del rapporto: evenienza, questa, che non risulta sia statamai prospettata.Il punto di approdo è dunque rappresentato dall’inefficienza, sulpiano causale, dell’inadempimento dell’emittente all’obbligo diconsegnare il foglio informativo: la mancata trasmissione deldocumento non risulta cioè idonea a giustificare, sul piano eziologico, ildanno determinato dalla perdita del diritto al rimborso per il nontempestivo attivarsi del risparmiatore. Il valido perfezionamento delnegozio avente ad oggetto il collocamento del titolo implica, infatti, cheil detto soggetto abbia comunque acquisito conoscenza del termine discadenza del buono e tanto impedisce di ritenere che la mancataSez. I – RG 3660/2025camera di consiglio 3.7.2026 7Numero registro generale 3660/2025Numero sezionale 3018/2026Numero di raccolta generale 25018/2026Data pubblicazione 06/09/2026consegna del foglio informativo (che si colloca infatti «a valle» dellaconclusione del contratto) abbia privato l’interessato, per l’ignoranza diquel dato, della possibilità di esercitare tempestivamente il propriodiritto. E ciò, come precisato da questa S.C., «a prescindere da ognirilievo in ordine all'individuazione del contenuto delle informazioni cheil foglio informativo avrebbe dovuto contenere — se tali da includere, onon, anche la durata del titolo, — atteso che il d.m. 19 dicembre 2000non ne indica in modo dettagliato il contenuto» (sentenze citate, inmotivazione).Se è vero, d’altra parte, che la disponibilità di uno scritto che rechiindicazione della data di scadenza del titolo può agevolare ilrisparmiatore nella memorizzazione del preciso contenutodell’operazione posta in essere, non è possibile affermare che lamancata consegna del documento informativo generi, comeconseguenza diretta e certa, o almeno probabile, il mancato eserciziodel diritto al rimborso nel tempo utile (prima, cioè, che sia spirato iltermine prescrizionale). Per un verso, infatti, il mancato esercizio deldiritto può discendere da cause diverse dal mancato possesso deldocumento in questione, tanto più in una situazione quale quella inesame, in cui la data di scadenza del buono è stata oggetto dell’accordoconcluso (ed è quindi entrata nella sfera di conoscenza della parte); peraltro verso, le informazioni di cui trattasi sono pur sempre ricavabilialiunde: in particolare, dai decreti ministeriali contenenti il regolamentonormativo ed economico dei buoni, oggetto di pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale; sicché non può sostenersi, in termini generali, chesolo l’acquisizione del foglio informativo avrebbe consentito al titolaredel buono di evitare che il proprio diritto si prescrivesse.Mette conto di aggiungere che sarebbe del resto incongruopretendere di riversare nella materia dei buoni postali fruttiferi gli esitidell’elaborazione giurisprudenziale in materia di inadempimento degliobblighi informativi nella prestazione dei servizi di investimento. InSez. I – RG 3660/2025camera di consiglio 3.7.2026 8Numero registro generale 3660/2025Numero sezionale 3018/2026Numero di raccolta generale 25018/2026Data pubblicazione 06/09/2026quest’ultima materia gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario,contemplati dall’art. 21, comma 1, lett. b), t.u.f. (d.lgs. n. 58 del 1998),sono preordinati al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonioconoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine diconsentirgli una scelta realmente consapevole: dall’esistenza di taliobblighi scaturisce dunque una presunzione legale di sussistenza delnesso causale fra inadempimento informativo e pregiudiziopatrimoniale, pur suscettibile di prova contraria da partedell'intermediario (per tutte: Cass. 11 novembre 2021, n. 33596; Cass.28 luglio 2020, n. 16126). Nella prestazione dei servizi di investimentoè l’assenza di una adeguata informazione a determinare, comeconseguenza naturale, la perdita economica correlata a una scelta diinvestimento che il cliente non avrebbe altrimenti fatto; la decisione diinvestimento si determina, in tale ambito, proprio in quantol’intermediario, col proprio inadempimento, ha mancato di correggerel’asimmetria di cui si è detto. Nel caso dei buoni postali, come avvertito,le informazioni contenute nei fogli analitici non sono dirette acorreggere alcuna asimmetria: sono volte piuttosto ad assolvere a unafunzione riepilogativa e ricognitiva dell’operazione già conclusa(un’operazione, può qui aggiungersi, in cui sono implicate informazionicui la parte interessata ha avuto libero accesso, visto che esse sonocontenute nel decreto ministeriale recante le condizioni generali diemissione dei buoni postali fruttiferi di nuova serie oggetto dinegoziazione). Si comprende, allora, la differente rilevanza che, nellapartita dell’eziologia del danno, giocano l’una e l’altra forma diinadempimento.6. — Si impone un ultimo rilievo.Nella sentenza impugnata il Tribunale enfatizza la pronunciadell’AGCM del 18 aprile 2022 (PS 11287) con cui [OSCURATO:PERSONA] è stataspecificamente sanzionata per aver omesso di informare i risparmiatoridell’approssimarsi della scadenza del termine di prescrizione e delleSez. I – RG 3660/2025camera di consiglio 3.7.2026 9Numero registro generale 3660/2025Numero sezionale 3018/2026Numero di raccolta generale 25018/2026Data pubblicazione 06/09/2026relative conseguenze. Il valore di prova privilegiata che il Giudice diappello ha conferito all’accertamento dell’Autorità garante non puòanzitutto condividersi, non risultando che il giudizio amministrativoseguito alla pronuncia del provvedimento sanzionatorio si sia conclusocon sentenza passata in giudicato. In ogni caso, deve osservarsi cheove pure l’inerzia del collocatore dei buoni che ometta di avvertire isingoli risparmiatori circa l’imminente scadenza del termine diprescrizione assurga a pratica commerciale scorretta, la lesività dellacondotta del professionista si porrebbe pur sempre «a livello potenziale,essendo calibrata con riferimento ad un parametro astratto, per cui ilriconoscimento di una sua responsabilità» richiederebbe che conriguardo al singolo rapporto «tale condotta abbia inciso sulla sceltaoperata dal singolo consumatore e cagionato a questi un dannorisarcibile» (così, in motivazione, Cass. 18 febbraio 2026, n. 3686).D’altro canto, come è stato pure evidenziato dall’[OSCURATO:PERSONA] rapporto contrattuale poggiandosi su elementi costitutivi dellacondotta contestata che sono anche estranei ad esso (ABF, coll. coord.16 dicembre 2025, n. 11113): e in effetti, nell’accertamento dell’AGCMla richiamata condotta consistente nel mancato avviso dell’incombenteprescrizione si combina con altri comportamenti che qui non rilevano,perché estranei al giudizio.7. — La sentenza impugnata è dunque cassata.Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domandarisarcitoria è respinta.8. — Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio dilegittimità possono compensarsi, tenuto conto che questa Corte si èpronunciata sul tema controverso quando le decisioni del Giudice dipace e del Tribunale erano state assunte e dopo la stessa proposizionedel ricorso per cassazione. P.Q.MSez. I – RG 3660/2025camera di consiglio 3.7.2026 10Numero registro generale 3660/2025Numero sezionale 3018/2026Numero di raccolta generale 25018/2026Data pubblicazione 06/09/2026La Corteaccoglie il ricorso e, decidendo nel merito, respinge la domandarisarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA]; compensa per l’intero lespese del giudizio di merito e quelle del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 3 luglio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 3660/2025camera di consiglio 3.7.2026 11
Sentenza Cassazione n. 25018/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris