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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30058/2026

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a allamemoria depositata e insiste per il rigetto del ricorso;sentite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale per i Minorenni di Napoli, in funzione di giudice del riesame,con ordinanza del 15 gennaio 2026, ha rigettato la richiesta e per l’effetto haconfermato l’ordinanza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale per iMinorenni di Napoli del 30 dicembre 2025, che ha applicato la misura cautelaredella custodia in I.P.M. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indaginicome in atti del reato di cui agli artt. 56, 575, 577 numeri 3 e 4, cod. pen.cod.pen.2. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a indagini unitamente aXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX per ifatti accaduti la notte tra il 26 e il 27 dicembre 2025 allorché i quattro giovani,tutti minorenni, notata la presenza di XXXXXXXXXXXXX con cuiXXXXXXXXXXXXX aveva avuto una pregressa discussione, hanno aggreditoXXXXXXXXXXXXX.Nello specifico a [OSCURATO:PERSONA], oltre ad avere fatto parte del gruppo, ècontestato di avere colpito XXXXXXXXXXXXXXXXX, amico della vittima nelfrattempo intervenuto, e, successivamente, di avere continuato ad aggredire lapersona offesa con pugni e schiaffi impedendogli di scappare finché XXXXXX nongli ha sferrato due coltellate che lo hanno attinto all’addome e al lato sinistro deltorace, procurandogli delle gravi ferite per cui è stato ricoverato in codice rosso esuccessivamente sottoposto a intervento chirurgico.Subito dopo i fatti i giovani si sono dati alla fuga e in data 30 dicembre 2025si sono costituiti presso la caserma dei Carabinieri.Gli stessi sono stati interrogati e hanno reso dichiarazioni confessorie.Il pubblico ministero ha chiesto l’applicazione della misura della custodiapresso l’I.P.M. che il giudice per le indagini preliminari ha disposto.Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso tutti gli indagati deducendoesclusivamente la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto allasussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura applicata.Il Tribunale del riesame, ripercorsi i fatti, ha confermato il provvedimentoimpugnato.3.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazioneXXXXXXXXXXXXche, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.3.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenutasussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett c) cod. proc.pen.

Nel primo motivo la difesa rileva che il giudice del riesame non avrebbetenuto adeguato conto degli elementi emersi nel corso delle indagini e, nellospecifico, il fatto che il ricorrente è incensurato e non è stato mai coinvolto infatti violenti e che lo stesso svolge attività lavorativa ed è inserito in un contestofamiliare che lo sostiene.

Sotto tale profilo, infatti, la motivazione delprovvedimento impugnato sarebbe carente anche quanto alla mancata idoneitàdella misura gradata della permanenza in casa, ciò anche considerato che ilragazzo si è costituito, ha ammesso i fatti e avrebbe potuto essere affidato allamadre e al patrigno.3.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancatoriconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.

Nelsecondo motivo la difesa evidenzia che la condotta posta in essere dal ricorrente,come anche riconosciuto dallo stesso Tribunale, sarebbe diversa e meno graverispetto a quella attuata da XXXXXX e che ciò avrebbe dovuto indurre il giudicedi merito a riconoscere l’attenuante invocata.4.

In data 20 aprile 2026 è pervenuta in cancelleria una memoria con cui ilSost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA]Olio chiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare di cuiall’art. 274, comma 1, lett c) cod. proc. pen. evidenziando che il giudice delriesame non avrebbe tenuto adeguato conto degli elementi emersi nel corso delleindagini, nonché quanto alla ritenuta inidoneità della misura gradata dellapermanenza.La doglianza, formulata impropriamente anche nei termini della violazione dilegge ma che afferisce alla logicità e completezza della motivazione, è infondata.2.1.

In materia di misure cautelari personali il ricorso per cassazione chededuca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l’assenza delle esigenzecautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme dilegge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma nonanche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che sirisolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice dimerito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez.2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).Nel giudizio di legittimità, infatti, sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità deldiscorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto delladecisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all'interno delprovvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversavalutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementimateriali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti"de libertate", a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi edelle esigenze cautelari (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828;Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017,Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).Ciò in quanto il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione edecisione e non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso percassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deverivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento delladecisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata algiudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte dicassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02).2.2.

Nel caso di specie il provvedimento impugnato non è affetto da alcunodei vizi previsti tassativamente dall’art. 606 cod. proc. pen. e il ragionamentoesposto a fondamento della conclusione non è manifestamente illogico ocontraddittorio.La motivazione dell’ordinanza, infatti, con gli specifici riferimenti alla gravitàdella condotta ha dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento dellaconclusione.

Ciò appunto considerato che il comportamento complessivamentetenuto dal ricorrente, seppure meno grave di quella di XXXXXX, è statocorrettamente definito estremamente allarmante e pericoloso in quanto lostesso, ben sapendo che il concorrente nel reato era armato e che era unsoggetto violento, ha comunque deciso di supportarlo infierendo sulla personaoffesa e sull’amico della stessa che era intervento per cercare di sottrarlaall’aggressione.Ai fini di una più corretta e complessiva valutazione, poi, il Tribunale haanche tenuto conto del fatto che i ragazzi si sono costituiti evidenziando che talecomportamento, che pure dimostra un intervento senza dubbio positivo dellefamiglie, non è allo stato sufficiente a ritenere attenuate le esigenze cautelariperché i giovani, che pure hanno ammesso i fatti, hanno comunque cercato didel CPA.In assenza di una manifesta illogicità la motivazione così complessivamenteresa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla inidoneità, “almeno almomento”, di altre misure meno afflittive, appare adeguata e non è pertantosindacabile in questa sede.3.

Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuantedi cui all’art. 114 cod. pen.In prima battuta si deve rilevare che la questione circa il riconoscimentodell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. non era stata posta nel riesame equesta, comportando una valutazione e degli accertamenti in fatto, non puòessere ora sollevata per la prima volta avanti alla Corte di cassazione, ciò ancheconsiderato l’effetto totalmente devolutivo dell’impugnazione ex art. 309 cod.proc. pen.Per altro e dirimente profilo, d’altro canto, si deve rilevare che la doglianza ècomunque infondata.La condotta attribuita e riconosciuta dai giudici di merito al ricorrente (averefermato un amico della persona offesa intervenuta in difesa della stessa e avereinfierito su questo e sulla vittima), infatti, è tale per cui il contributo fornitodall’indagato non risulta qualificabile nei limiti della minima partecipazione cosìche pure la mancanza di motivazione sul punto appare conforme alla pacificagiurisprudenza di legittimità che è pacifica nel senso che l’art. 114 cod. pen. siapplica solo laddove l'apporto del correo risulti obbiettivamente così lieve daapparire, nell'ambito della relazione eziologica, quasi trascurabile e del tuttomarginale (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfara', Rv. 284771 – 01; Sez. 2,n. 46588 del 29/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], RV. 251223 - 01; n. 9491 del07/06/1989, Pedori, RV. 184773 - 01; Sez. 6, n. 3053 del 27/10/1981, Stipo,RV. 152864 - 01).Ciò in quanto in quanto in tema di concorso di persone nel reato «ai finidell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cuiall'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attivitàprestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri quanto, piuttosto, ènecessario che il contributo sia di efficacia causale così lieve rispetto all'eventoda risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso» (Sez. 6, n.34539 del 23/06/2021, I, Rv. 281857 – 01; Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P,Rv. 274037; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi e altro, Rv.254051; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461 - 01),ovvero accessorio nel generale quadro del percorso criminoso di realizzazione delreato (Sez. 6, n. 24571 del 24/11/2011, dep. 2012, Piccolo e altro, Rv. 253091 –01).4.

Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, trattandosi di reato commesso da soggettominorenne e trovando, pertanto, applicazione la disciplina della dispensa dallespese processuali stabilita dall’art. 29 d.lgs. 272/2009.

P.Q.MRigetta il ricorso.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co1-ter disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a allamemoria depositata e insiste per il rigetto del ricorso;sentite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale per i Minorenni di Napoli, in funzione di giudice del riesame,con ordinanza del 15 gennaio 2026, ha rigettato la richiesta e per l’effetto haconfermato l’ordinanza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale per iMinorenni di Napoli del 30 dicembre 2025, che ha applicato la misura cautelaredella custodia in I.P.M. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indaginicome in atti del reato di cui agli artt. 56, 575, 577 numeri 3 e 4, cod. pen.cod.pen.2. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a indagini unitamente aXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX per ifatti accaduti la notte tra il 26 e il 27 dicembre 2025 allorché i quattro giovani,tutti minorenni, notata la presenza di XXXXXXXXXXXXX con cuiXXXXXXXXXXXXX aveva avuto una pregressa discussione, hanno aggreditoXXXXXXXXXXXXX.Nello specifico a [OSCURATO:PERSONA], oltre ad avere fatto parte del gruppo, ècontestato di avere colpito XXXXXXXXXXXXXXXXX, amico della vittima nelfrattempo intervenuto, e, successivamente, di avere continuato ad aggredire lapersona offesa con pugni e schiaffi impedendogli di scappare finché XXXXXX nongli ha sferrato due coltellate che lo hanno attinto all’addome e al lato sinistro deltorace, procurandogli delle gravi ferite per cui è stato ricoverato in codice rosso esuccessivamente sottoposto a intervento chirurgico.Subito dopo i fatti i giovani si sono dati alla fuga e in data 30 dicembre 2025si sono costituiti presso la caserma dei Carabinieri.Gli stessi sono stati interrogati e hanno reso dichiarazioni confessorie.Il pubblico ministero ha chiesto l’applicazione della misura della custodiapresso l’I.P.M. che il giudice per le indagini preliminari ha disposto.Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso tutti gli indagati deducendoesclusivamente la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto allasussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura applicata.Il Tribunale del riesame, ripercorsi i fatti, ha confermato il provvedimentoimpugnato.3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazioneXXXXXXXXXXXXche, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenutasussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett c) cod. proc.pen. Nel primo motivo la difesa rileva che il giudice del riesame non avrebbetenuto adeguato conto degli elementi emersi nel corso delle indagini e, nellospecifico, il fatto che il ricorrente è incensurato e non è stato mai coinvolto infatti violenti e che lo stesso svolge attività lavorativa ed è inserito in un contestofamiliare che lo sostiene. Sotto tale profilo, infatti, la motivazione delprovvedimento impugnato sarebbe carente anche quanto alla mancata idoneitàdella misura gradata della permanenza in casa, ciò anche considerato che ilragazzo si è costituito, ha ammesso i fatti e avrebbe potuto essere affidato allamadre e al patrigno.3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancatoriconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. Nelsecondo motivo la difesa evidenzia che la condotta posta in essere dal ricorrente,come anche riconosciuto dallo stesso Tribunale, sarebbe diversa e meno graverispetto a quella attuata da XXXXXX e che ciò avrebbe dovuto indurre il giudicedi merito a riconoscere l’attenuante invocata.4. In data 20 aprile 2026 è pervenuta in cancelleria una memoria con cui ilSost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA]Olio chiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare di cuiall’art. 274, comma 1, lett c) cod. proc. pen. evidenziando che il giudice delriesame non avrebbe tenuto adeguato conto degli elementi emersi nel corso delleindagini, nonché quanto alla ritenuta inidoneità della misura gradata dellapermanenza.La doglianza, formulata impropriamente anche nei termini della violazione dilegge ma che afferisce alla logicità e completezza della motivazione, è infondata.2.1. In materia di misure cautelari personali il ricorso per cassazione chededuca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l’assenza delle esigenzecautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme dilegge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma nonanche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che sirisolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice dimerito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez.2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).Nel giudizio di legittimità, infatti, sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità deldiscorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto delladecisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all'interno delprovvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversavalutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementimateriali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti"de libertate", a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi edelle esigenze cautelari (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828;Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017,Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).Ciò in quanto il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione edecisione e non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso percassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deverivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento delladecisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata algiudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte dicassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02).2.2. Nel caso di specie il provvedimento impugnato non è affetto da alcunodei vizi previsti tassativamente dall’art. 606 cod. proc. pen. e il ragionamentoesposto a fondamento della conclusione non è manifestamente illogico ocontraddittorio.La motivazione dell’ordinanza, infatti, con gli specifici riferimenti alla gravitàdella condotta ha dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento dellaconclusione. Ciò appunto considerato che il comportamento complessivamentetenuto dal ricorrente, seppure meno grave di quella di XXXXXX, è statocorrettamente definito estremamente allarmante e pericoloso in quanto lostesso, ben sapendo che il concorrente nel reato era armato e che era unsoggetto violento, ha comunque deciso di supportarlo infierendo sulla personaoffesa e sull’amico della stessa che era intervento per cercare di sottrarlaall’aggressione.Ai fini di una più corretta e complessiva valutazione, poi, il Tribunale haanche tenuto conto del fatto che i ragazzi si sono costituiti evidenziando che talecomportamento, che pure dimostra un intervento senza dubbio positivo dellefamiglie, non è allo stato sufficiente a ritenere attenuate le esigenze cautelariperché i giovani, che pure hanno ammesso i fatti, hanno comunque cercato didel CPA.In assenza di una manifesta illogicità la motivazione così complessivamenteresa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla inidoneità, “almeno almomento”, di altre misure meno afflittive, appare adeguata e non è pertantosindacabile in questa sede.3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuantedi cui all’art. 114 cod. pen.In prima battuta si deve rilevare che la questione circa il riconoscimentodell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. non era stata posta nel riesame equesta, comportando una valutazione e degli accertamenti in fatto, non puòessere ora sollevata per la prima volta avanti alla Corte di cassazione, ciò ancheconsiderato l’effetto totalmente devolutivo dell’impugnazione ex art. 309 cod.proc. pen.Per altro e dirimente profilo, d’altro canto, si deve rilevare che la doglianza ècomunque infondata.La condotta attribuita e riconosciuta dai giudici di merito al ricorrente (averefermato un amico della persona offesa intervenuta in difesa della stessa e avereinfierito su questo e sulla vittima), infatti, è tale per cui il contributo fornitodall’indagato non risulta qualificabile nei limiti della minima partecipazione cosìche pure la mancanza di motivazione sul punto appare conforme alla pacificagiurisprudenza di legittimità che è pacifica nel senso che l’art. 114 cod. pen. siapplica solo laddove l'apporto del correo risulti obbiettivamente così lieve daapparire, nell'ambito della relazione eziologica, quasi trascurabile e del tuttomarginale (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfara', Rv. 284771 – 01; Sez. 2,n. 46588 del 29/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], RV. 251223 - 01; n. 9491 del07/06/1989, Pedori, RV. 184773 - 01; Sez. 6, n. 3053 del 27/10/1981, Stipo,RV. 152864 - 01).Ciò in quanto in quanto in tema di concorso di persone nel reato «ai finidell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cuiall'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attivitàprestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri quanto, piuttosto, ènecessario che il contributo sia di efficacia causale così lieve rispetto all'eventoda risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso» (Sez. 6, n.34539 del 23/06/2021, I, Rv. 281857 – 01; Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P,Rv. 274037; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi e altro, Rv.254051; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461 - 01),ovvero accessorio nel generale quadro del percorso criminoso di realizzazione delreato (Sez. 6, n. 24571 del 24/11/2011, dep. 2012, Piccolo e altro, Rv. 253091 –01).4. Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, trattandosi di reato commesso da soggettominorenne e trovando, pertanto, applicazione la disciplina della dispensa dallespese processuali stabilita dall’art. 29 d.lgs. 272/2009. P.Q.MRigetta il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co1-ter disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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