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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 1993

Cassazione n. 19984/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/12/1993 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 172/RG. 4547 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sulle dichiarazioni degli operanti che avevano ricostruito l'intera vicenda delittuosa e l'elemento psicologico del reato evincibile dalla condotta violenta tenuta dal ricorrente, comprovata dalla certificazione medica, e tale da avere richiesto l'intervento di più volanti (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); ritenuto che anche i motivi afferenti alla recidiva e alla quantificazione della sanzione siano generici in quanto la sentenza impugnata richiama i plurimi precedenti del ricorrente, che rendono il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità, le modalità della condotta e l'assenza di elementi positivi per riconoscere le attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/12/1993 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 172/RG. 4547 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sulle dichiarazioni degli operanti che avevano ricostruito l'intera vicenda delittuosa e l'elemento psicologico del reato evincibile dalla condotta violenta tenuta dal ricorrente, comprovata dalla certificazione medica, e tale da avere richiesto l'intervento di più volanti (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); ritenuto che anche i motivi afferenti alla recidiva e alla quantificazione della sanzione siano generici in quanto la sentenza impugnata richiama i plurimi precedenti del ricorrente, che rendono il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità, le modalità della condotta e l'assenza di elementi positivi per riconoscere le attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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