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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 aprile 2021

Cassazione n. 10289/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava l'istanza di ammissione del condannato [OSCURATO:PERSONA] alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis,

I. 26 luglio 1975, n. 354, e della semilibertà.

La richiesta di detenzione domiciliare veniva considerata inammissibile per l'entità della pena da scontare (anni tre e mesi quattro di reclusione) per bancarotta fraudolenta superiore ai limiti di legge (due anni), mentre per l'affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà si dava atto della mancanza delle informazioni dell'Ufficio esecuzione penale esterna (UEPE) dovute dall'assenza del condannato recatosi all'estero.

2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia l'inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 47, comma secondo, e 72, comma secondo,

I. 26 luglio 1975, n. 354, perché il Tribunale di sorveglianza ha emesso la decisione senza compiere le necessarie indagini socio-familiari e l'attività di osservazione del comportamento per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione, nonostante risultasse che il condannato aveva trovato una stabile attività lavorativa.

2.2. Con il secondo motivo, si lamenta la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione dovuta dalla mancata considerazione della sussistenza di un contratto di appalto stipulato in Germania in data 23 marzo 2021 da parte della ditta di cui il condannato è dipendente e della causa di forza maggiore rappresentata dal divieto assoluto imposto dall'autorità tedesca di rientrare in Italia per le misure imposte in ambito europeo per la prevenzione della diffusione ed il contagio da Covid-19, nonché della richiesta di differimento dell'udienza del 27 aprile 2021 presentata dal difensore.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia l'inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 420- ter cod. proc. pen. per avere il Tribunale di Sorveglianza disatteso la richiesta di differimento dell'udienza del 27 aprile 2021 presentata dal difensore.

2.4. Con il quarto motivo, si lamenta la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione e l'inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 47, comma secondo,

I. 26 luglio 1975, n. 354, poiché il Tribunale di sorveglianza' non ha considerato la sussistenza di un'attività lavorativa quale indice di reinserimento sociale valorizzando, invece, meri sospetti, basati sulla giovane età dell'amministratore (figlio del condannato) della società ove lo Ziberi è stato assunto, per ritenere che questo ultimo possa ancora svolgere attività d'impresa a lui interdetta in virtù della condanna irrogata.

Si specifica, inoltre, che il domicilio indicato dal condannato è stato ritenuto idoneo per l'esecuzione della pena in misura alternativa.

3. Prima dell'udienza il difensore di fiducia del ricorrente ha depositato quattro motivi nuovi con i quali riporta sostanzialmente i medesimi argomenti di tutti motivi originariamente presentati. [OSCURATO:PERSONA]

4. I motivi proposti sono manifestamente infondati e, perciò, inammissibili.

5. I motivi presentati possono essere trattati congiuntamente considerata la loro stretta interconnessione.

Il provvedimento impugnato ha correttamente escluso la possibilità di concedere la detenzione domiciliare a causa dell'entità della pena superiore al limite di due anni fissato dall'art. 47, comma primo-bis,

I. 26 luglio 1975, n. 354.

Relativamente alle residue misure alternative alla detenzione richieste, il Tribunale di Sorveglianza ha dato atto che l'UEPE non ha potuto svolgere la necessaria indagine socio- familiare.

Ciò perché il condannato, a cui era stato regolarmente notificato in data 22 gennaio 2021 l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio del 28 aprile 2021 con contestuale richiesta all'UEPE di provvedere alla detta relazione, non si è presentato né alla convocazione del servizio sociale, né tantomeno all'udienza facendo pervenire, tramite il difensore, una comunicazione d'impossibilità di rientrare sul territorio nazionale dalla Germania, ove aveva un'attività lavorativa in corso, a causa delle restrizioni alla circolazione di persone dovute all'emergenza Covid.

Come risulta documentalmente, quindi, il condannato si è recato al di fuori del territorio nazionale in data successiva alla comunicazione di fissazione dell'udienza (dal contratto in lingua tedesca non tradotto si rileva comunque la data di sottoscrizione del 23 marzo 2021), così esponendosi al pericolo, certamente prevedibile rispetto alle restrizioni derivanti dalle misure di contenimento della pandemia in corso da circa un anno, di non poter presenziare, come in effetti avvenuto, all'appuntamento fissato dall'UEPE per il 14 aprile 2021.

6. Va pertanto rilevato, rispetto al primo motivo, che la responsabilità della mancata relazione dell'UEPE è dovuta esclusivamente ad una scelta volontaria del condannato di esporsi al rischio, recandosi all'estero in data successiva alla notifica della comunicazione di fissazione dell'udienza, di non poter rientrare in Italia per le misure restrittive della circolazione di persone dovute alla pandemia in corso da circa un anno che, essendo prevedibili, non possono certamente rientrare nell'invocata forza maggiore.

Dette ragioni, in assenza di tempestiva documentazione, sostituita invece dalle comunicazioni verbali del difensore, portano a ritenere la manifesta infondatezza anche del secondo motivo relativo all'esistenza di un'attività lavorativa, riconosciuta in ricorso di per sé insufficiente al riconoscimento dei benefici richiesti, nonché alla richiesta, implicitamente rigettata dal provvedimento impugnato, di differimento dell'udienza, oggetto anche del terzo motivo.

Rispetto al quarto motivo, infine, la ritenuta sussistenza di un'attività lavorativa quale indice di reinserimento sociale e la possibile idoneità del domicilio sono, come già detto, ininfluenti poiché l'ordinanza impugnata si basa, invece, sul dimostrato disinteresse del condannato a rispondere tempestivamente alle richieste connesse alla domanda di ammissione alle misure alternative alla detenzione, peraltro in linea con il comportamento di mancata collaborazione rilevato nella sentenza di condanna durante la procedura concorsuale.

Da ciò deriva la logicità e congruità della motivazione, priva dei denunciati errori nell'applicazione della legge penitenziaria, la quale coerentemente riporta un giudizio prognostico 7.

Dalle considerazioni esposte deriva l'inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava l'istanza di ammissione del condannato [OSCURATO:PERSONA] alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, I. 26 luglio 1975, n. 354, e della semilibertà. La richiesta di detenzione domiciliare veniva considerata inammissibile per l'entità della pena da scontare (anni tre e mesi quattro di reclusione) per bancarotta fraudolenta superiore ai limiti di legge (due anni), mentre per l'affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà si dava atto della mancanza delle informazioni dell'Ufficio esecuzione penale esterna (UEPE) dovute dall'assenza del condannato recatosi all'estero. 2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia l'inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 47, comma secondo, e 72, comma secondo, I. 26 luglio 1975, n. 354, perché il Tribunale di sorveglianza ha emesso la decisione senza compiere le necessarie indagini socio-familiari e l'attività di osservazione del comportamento per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione, nonostante risultasse che il condannato aveva trovato una stabile attività lavorativa. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione dovuta dalla mancata considerazione della sussistenza di un contratto di appalto stipulato in Germania in data 23 marzo 2021 da parte della ditta di cui il condannato è dipendente e della causa di forza maggiore rappresentata dal divieto assoluto imposto dall'autorità tedesca di rientrare in Italia per le misure imposte in ambito europeo per la prevenzione della diffusione ed il contagio da Covid-19, nonché della richiesta di differimento dell'udienza del 27 aprile 2021 presentata dal difensore. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia l'inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 420- ter cod. proc. pen. per avere il Tribunale di Sorveglianza disatteso la richiesta di differimento dell'udienza del 27 aprile 2021 presentata dal difensore. 2.4. Con il quarto motivo, si lamenta la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione e l'inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 47, comma secondo, I. 26 luglio 1975, n. 354, poiché il Tribunale di sorveglianza' non ha considerato la sussistenza di un'attività lavorativa quale indice di reinserimento sociale valorizzando, invece, meri sospetti, basati sulla giovane età dell'amministratore (figlio del condannato) della società ove lo Ziberi è stato assunto, per ritenere che questo ultimo possa ancora svolgere attività d'impresa a lui interdetta in virtù della condanna irrogata. Si specifica, inoltre, che il domicilio indicato dal condannato è stato ritenuto idoneo per l'esecuzione della pena in misura alternativa. 3. Prima dell'udienza il difensore di fiducia del ricorrente ha depositato quattro motivi nuovi con i quali riporta sostanzialmente i medesimi argomenti di tutti motivi originariamente presentati. [OSCURATO:PERSONA] 4. I motivi proposti sono manifestamente infondati e, perciò, inammissibili. 5. I motivi presentati possono essere trattati congiuntamente considerata la loro stretta interconnessione. Il provvedimento impugnato ha correttamente escluso la possibilità di concedere la detenzione domiciliare a causa dell'entità della pena superiore al limite di due anni fissato dall'art. 47, comma primo-bis, I. 26 luglio 1975, n. 354. Relativamente alle residue misure alternative alla detenzione richieste, il Tribunale di Sorveglianza ha dato atto che l'UEPE non ha potuto svolgere la necessaria indagine socio- familiare. Ciò perché il condannato, a cui era stato regolarmente notificato in data 22 gennaio 2021 l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio del 28 aprile 2021 con contestuale richiesta all'UEPE di provvedere alla detta relazione, non si è presentato né alla convocazione del servizio sociale, né tantomeno all'udienza facendo pervenire, tramite il difensore, una comunicazione d'impossibilità di rientrare sul territorio nazionale dalla Germania, ove aveva un'attività lavorativa in corso, a causa delle restrizioni alla circolazione di persone dovute all'emergenza Covid. Come risulta documentalmente, quindi, il condannato si è recato al di fuori del territorio nazionale in data successiva alla comunicazione di fissazione dell'udienza (dal contratto in lingua tedesca non tradotto si rileva comunque la data di sottoscrizione del 23 marzo 2021), così esponendosi al pericolo, certamente prevedibile rispetto alle restrizioni derivanti dalle misure di contenimento della pandemia in corso da circa un anno, di non poter presenziare, come in effetti avvenuto, all'appuntamento fissato dall'UEPE per il 14 aprile 2021. 6. Va pertanto rilevato, rispetto al primo motivo, che la responsabilità della mancata relazione dell'UEPE è dovuta esclusivamente ad una scelta volontaria del condannato di esporsi al rischio, recandosi all'estero in data successiva alla notifica della comunicazione di fissazione dell'udienza, di non poter rientrare in Italia per le misure restrittive della circolazione di persone dovute alla pandemia in corso da circa un anno che, essendo prevedibili, non possono certamente rientrare nell'invocata forza maggiore. Dette ragioni, in assenza di tempestiva documentazione, sostituita invece dalle comunicazioni verbali del difensore, portano a ritenere la manifesta infondatezza anche del secondo motivo relativo all'esistenza di un'attività lavorativa, riconosciuta in ricorso di per sé insufficiente al riconoscimento dei benefici richiesti, nonché alla richiesta, implicitamente rigettata dal provvedimento impugnato, di differimento dell'udienza, oggetto anche del terzo motivo. Rispetto al quarto motivo, infine, la ritenuta sussistenza di un'attività lavorativa quale indice di reinserimento sociale e la possibile idoneità del domicilio sono, come già detto, ininfluenti poiché l'ordinanza impugnata si basa, invece, sul dimostrato disinteresse del condannato a rispondere tempestivamente alle richieste connesse alla domanda di ammissione alle misure alternative alla detenzione, peraltro in linea con il comportamento di mancata collaborazione rilevato nella sentenza di condanna durante la procedura concorsuale. Da ciò deriva la logicità e congruità della motivazione, priva dei denunciati errori nell'applicazione della legge penitenziaria, la quale coerentemente riporta un giudizio prognostico 7. Dalle considerazioni esposte deriva l'inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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