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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2021/2024

ECLI:EU:T:2024:615
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0002_INF

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’11 settembre 2024 – [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione (causa T‑2/22) ( 1 ) «Dumping – Importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia – Dazi antidumping definitivi – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 – Adeguamento – Prezzo all’esportazione – Entità economica unica – Contratti di commissione – Valore normale – Funzioni analoghe a quelle di un agente che opera su commissione – Articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento (UE) 2016/1036 – Spese generali, amministrative e di vendita – Dividendi – Spese di gestione – Articolo 2, paragrafo 6, del regolamento 2016/1036 – Prodotto interessato – Segmentazione del mercato – Nesso causale – Altri fattori di pregiudizio – Articolo 3, paragrafi 3, 6 e 7, del regolamento 2016/1036»

1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punti 25, 26)

2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Presa in considerazione delle commissioni pagate per le vendite – Funzioni svolte dall’operatore commerciale analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni – Onere della prova [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10, i)] (v. punti 34‑40, 85‑89, 91‑112)

3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Presa in considerazione delle commissioni pagate per le vendite Funzioni svolte dall’operatore commerciale analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni – Distributore che forma un’entità economica con il produttore – Esclusione – Determinazione dell’esistenza dell’entità economica – Elementi da prendere in considerazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10, i)] (v. punti 41, 42, 44‑82)

4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale Ricorso al valore costruito – Presa in considerazione delle spese generali, amministrative e di vendita – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 6) (v. punti 121, 122, 124‑133, 136‑143)

5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Definizione del prodotto di cui trattasi – Interpretazione alla luce dell’accordo antidumping del GATT del 1994 – Fattori che possono essere presi in considerazione – Applicazione dei criteri scelti dalle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova [Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (Accordo antidumping del 1994), art. 2; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, considerando 3, art. 1, §§ 2 e 4] (v. punti 153‑186)

6. Politica commerciale comune Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili nel mercato dell’Unione – Calcolo del margine di sottoquotazione – Metodo di calcolo – Potere discrezionale della Commissione – Presa in considerazione dei segmenti di mercato del prodotto in esame – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, §§ 2, 3 e 6) (v. punti 187‑208)

7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritto a una buona amministrazione – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036) (v. punti 214‑216)

8. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Volume e prezzi delle importazioni oggetto di dumping – Metodo di calcolo – Potere discrezionale della Commissione – Contestazione dell’attendibilità dei dati utilizzati – Onere della prova (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, §§ 2 e 3) (vedere punti 223‑252)

9. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso causale – Obblighi delle istituzioni – Valutazione di fattori estranei al dumping – Incidenza di tali fattori sull’accertamento del nesso di causalità – Onere della prova gravante sulle parti che deducono l’illegittimità del regolamento che impone un dazio antidumping (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, § 7) (v. punti 259‑277) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] NAO e le sei altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza sono condannate alle spese. ( 1 ) GU C 84 del 21.2.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0002_INF Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’11 settembre 2024 – [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione (causa T‑2/22) ( 1 ) «Dumping – Importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia – Dazi antidumping definitivi – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 – Adeguamento – Prezzo all’esportazione – Entità economica unica – Contratti di commissione – Valore normale – Funzioni analoghe a quelle di un agente che opera su commissione – Articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento (UE) 2016/1036 – Spese generali, amministrative e di vendita – Dividendi – Spese di gestione – Articolo 2, paragrafo 6, del regolamento 2016/1036 – Prodotto interessato – Segmentazione del mercato – Nesso causale – Altri fattori di pregiudizio – Articolo 3, paragrafi 3, 6 e 7, del regolamento 2016/1036» 1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punti 25, 26) 2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Presa in considerazione delle commissioni pagate per le vendite – Funzioni svolte dall’operatore commerciale analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni – Onere della prova [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10, i)] (v. punti 34‑40, 85‑89, 91‑112) 3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Presa in considerazione delle commissioni pagate per le vendite Funzioni svolte dall’operatore commerciale analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni – Distributore che forma un’entità economica con il produttore – Esclusione – Determinazione dell’esistenza dell’entità economica – Elementi da prendere in considerazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10, i)] (v. punti 41, 42, 44‑82) 4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale Ricorso al valore costruito – Presa in considerazione delle spese generali, amministrative e di vendita – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 6) (v. punti 121, 122, 124‑133, 136‑143) 5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Definizione del prodotto di cui trattasi – Interpretazione alla luce dell’accordo antidumping del GATT del 1994 – Fattori che possono essere presi in considerazione – Applicazione dei criteri scelti dalle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova [Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (Accordo antidumping del 1994), art. 2; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, considerando 3, art. 1, §§ 2 e 4] (v. punti 153‑186) 6. Politica commerciale comune Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili nel mercato dell’Unione – Calcolo del margine di sottoquotazione – Metodo di calcolo – Potere discrezionale della Commissione – Presa in considerazione dei segmenti di mercato del prodotto in esame – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, §§ 2, 3 e 6) (v. punti 187‑208) 7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritto a una buona amministrazione – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036) (v. punti 214‑216) 8. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Volume e prezzi delle importazioni oggetto di dumping – Metodo di calcolo – Potere discrezionale della Commissione – Contestazione dell’attendibilità dei dati utilizzati – Onere della prova (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, §§ 2 e 3) (vedere punti 223‑252) 9. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso causale – Obblighi delle istituzioni – Valutazione di fattori estranei al dumping – Incidenza di tali fattori sull’accertamento del nesso di causalità – Onere della prova gravante sulle parti che deducono l’illegittimità del regolamento che impone un dazio antidumping (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, § 7) (v. punti 259‑277) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] NAO e le sei altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza sono condannate alle spese. ( 1 ) GU C 84 del 21.2.2022 .
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