CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 novembre 2021
Cassazione n. 34416/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7607/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], res.in Sondrio, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] di Lecco come da procura in atti, presso la quale è el.dom.ta; - ricorrente - contro Comune di Sondrio, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, - intimato - F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 7607/2013 Numero sezionale 638/2021 Numero di raccolta generale 34416/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 149/06/12 del 24.7.12; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.11.21 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento. Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. [OSCURATO:PERSONA] - commercialista in Sondrio ed in qualità di uni- ca erede della contribuente [OSCURATO:PERSONA], deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] – propone quattro articolati motivi di ricorso per la cassa- zione della sentenza n. 149/06/12 del 24 luglio 2012, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha dichiarato inammissibile il ricorso da lei proposto avverso il silenzio-rifiuto opposto dal Comune di Sondrio sulla istanza di rimborso differenziale della maggiore Ici versata, dal 12.6.96 al 31.12.04, su terreni fatti oggetto di acquisizione per accessione inver- tita da parte di Anas, appunto a decorrere dal 12.6.96, come da sen- tenza del Tribunale di Milano n. 1416/00 del 23.12.02. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che il ricorso fosse tardivo, perchè “proposto oltre il termine di decadenza di cui all’art.21 d.lgs. 546/92”. Nessuna attività difensiva è stata svolta in questa sede dalla parte intimata Comune di Sondrio. Fissato all’udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dal- la legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento in presen- za fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 7607/2013 Numero sezionale 638/2021 Numero di raccolta generale 34416/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 § 2.1 Con i motivi di ricorso per cassazione si lamenta l’illegittimità sotto vari profili della pronuncia di inammissibilità del ricorso giurisdi- zionale, posto che: - (primo motivo, ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ.) omesso esame dell’eccezione di nullità della declaratoria di inammissibilità del ricorso per omessa notifica dei cosiddetti avvisi di liquidazione, dal momento che gli avvisi di liquidazione della minor imposta rimborsata, prodotti in giudizio dal Comune di Sondrio, non erano mai stati notificati nè consegnati alla contribuente, così da risultare inidonei a far decorrere termine di impugnazione di sorta; - (secondo motivo, ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ.) violazione e falsa applicazione degli articoli 21 e 19, primo comma, lettera g) d.lgs. 546/92, nonché artt. 2 Reg.Ici Comune di Sondrio e 2946 cod.civ; per non avere la [OSCURATO:PERSONA] conside- rato che era nella fattispecie applicabile il ‘secondo’ comma dell'arti- colo 21 d.lgs. 546/92, con la conseguenza che il ricorso poteva essere proposto “decorsi 90 giorni dalla proposizione della domanda e fino a quando il diritto al rimborso non sia prescritto” (così in ric.). In con- creto, il diritto al rimborso era qui sorto il 23 dicembre 2002 (senten- za del Tribunale di Milano cit.) ed il rimborso era stato richiesto dalla Della Marianna fin dal luglio 2005 e, dunque, ben prima dei 5 anni di decadenza previsti dal [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Sondrio; inol- tre, anche il ricorso contro il silenzio-rifiuto era stato proposto tempe- stivamente, perché presentato “con largo anticipo rispetto al termine di prescrizione decennale da quando si è perfezionato il silenzio rifiu- to” (così in ric.).; - (terzo motivo, ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ.) omesso esame dell'eccezione di travisamento di fatti decisivi, in ordine: - sia alla causale dell'istanza di rimborso (dovuta, come detto, al versamento dell'imposta su terreni passati in proprietà di Anas, in connessione 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 7607/2013 Numero sezionale 638/2021 Numero di raccolta generale 34416/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 all'errore materiale nel quale era caduto il Comune di Sondrio nell'e- liminare la barra connotante i fabbricati inagibili per i quali la Della Marianna aveva sempre usufruito della riduzione legale del 50%); - sia al contenuto della lettera 17 Febbraio 2006 con relativa risposta e reiterazione della richiesta di rimborso, appunto attestante la esatta causale del diritto al rimborso, oltre al mancato decorso del termine di prescrizione per farlo valere. - (quarto motivo, ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ.) violazione dell'articolo 112 cod.proc.civ. sotto il profilo dell'omessa corrispon- denza tra il chiesto e pronunciato, in ordine: - sia alla irrilevanza, ai fini della ritenuta inammissibilità del ricorso, dei citati avvisi di liqui- dazione del 2005 prodotti in giudizio dal Comune di Sondrio, in quan- to mai notificati e comunque non aventi natura impositiva quanto di mera comunicazione dell'importo che il Comune aveva ritenuto di rimborsare (inferiore al dovuto, poi dedotto nel presente giudizio); - sia al fatto che, negando illegittimamente il rimborso, la fattispecie concretava arricchimento indebito da parte del Comune ex articolo 2041 cod.civ.. § 2.2 L’infondatezza del secondo motivo, più direttamente mirato sulla ratio decidendi accolta dalla sentenza impugnata circa l’inammissibilità del ricorso originario perché tardivo ex art.21 d.lgs. 546/92, depone per l’assorbimento di ogni altra doglianza ed il rigetto del ricorso per cassazione. E’ indirizzo varie volte ribadito da questa corte di legittimità che qualora, a fronte di un'istanza di rimborso d'imposta, l'Amministra- zione finanziaria si limiti ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento, per la par- te relativa all'importo non rimborsato, ha valore di rigetto della richie- sta originariamente presentata dal contribuente, con la conseguenza 4 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 7607/2013 Numero sezionale 638/2021 Numero di raccolta generale 34416/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 che “detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, ed è improponibile una seconda istanza di rimborso per il mancato accoglimento integrale della prima, con conseguente inidoneità della stessa alla formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile” (Cass.nn. 23157/20; 8195/15; 12336/05). Ora, la commissione tributaria regionale ha fatto buon governo di questo principio laddove ha rilevato, nella specie, il superamento del termine di decadenza dalla impugnativa di cui all'articolo 21 cit.. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, si rendeva in- fatti qui applicabile il primo comma, non il secondo, della disposizione in esame, dal momento che l'impugnazione aveva riguardo ad un provvedimento formale che aveva riconosciuto solo in parte il diritto al rimborso, per ciò solo negandolo per la parte residua. Si verteva dunque dell'ipotesi di impugnazione di cui all'articolo 19, primo com- ma, lettera g) d.lgs. 546/92, con la conseguenza che il ricorso giuri- sdizionale doveva essere proposto, ex art.21 co. 1^ cit., nei 60 giorni dal disconoscimento parziale, così come reso noto alla contribuente. In ordine alla ricostruzione fattuale e cronologica degli eventi, soc- corre quanto affermato dalla stessa Mottarelli nel ricorso per cassa- zione (pagg. 2 segg.), secondo cui l'istanza di rimborso della maggio- re Ici corrisposta veniva proposta il 12 luglio 2005 (per l'importo complessivo di euro 3.856,66 oltre accessori) e, dopo uno scambio di note ed informative a chiarimento, veniva accolta dal Comune di Sondrio “con mandato n. 8677 in data 14 novembre 2005”, appunto con esclusione dell'importo (oggetto del presente giudizio) di euro 819,46 in linea capitale. Indipendentemente dalla natura prettamente impositiva ovvero di mera liquidazione di quanto riconosciuto dall'amministrazione comu- 5 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 7607/2013 Numero sezionale 638/2021 Numero di raccolta generale 34416/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 nale a credito della contribuente, resta che quest'ultimo provvedi- mento - secondo l'indirizzo interpretativo su riportato che va qui riaf- fermato perché esattamente in termini - costituiva un formale diniego di rimborso di quest'ultima minor somma, così da rendersi impugna- bile nei 60 giorni dalla sua conoscenza. Anche a quest'ultimo proposito rileva poi quanto riferito in ricorso, secondo cui la richiedente [OSCURATO:PERSONA] era dichiaratamente venuta a piena conoscenza di questo diniego parziale, tanto da inda- garne le ragioni nel contraddittorio con il Comune e da formalmente contestarlo in sede amministrativa (invece che giurisdizionale) con raccomandate del 26 gennaio e del 28 febbraio 2006; missiva, que- st'ultima, con la quale la Della Marianna – proprio perché resa perfet- tamente edotta della non onnicomprensività del mandato di paga- mento - rinnovava la richiesta di integrazione del rimborso dell'Ici per il predetto importo residuale di euro 819,46 oltre interessi (ric.pag.5- 6). Diniego parziale che, tuttavia, sarebbe poi stato impugnato avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio soltanto con ricor- so depositato il 15.11.2010, dunque a termine di decadenza ormai abbondantemente spirato. In questa situazione, a nulla rilevano le considerazioni svolte in ri- corso circa, da un lato, la data di insorgenza del diritto al rimborso e la tempestività della presentazione della relativa istanza all'ammini- strazione comunale e, dall'altro, la mancata maturazione del termine di prescrizione di questo diritto, dal momento che non su questi profili si è basata la pronuncia di inammissibilità qui censurata, quanto sol- tanto sul dirimente e tutt’affatto diverso istituto dello spirare del ter- mine decadenziale di impugnazione in sede giurisdizionale ex art.21, co. 1^ cit.. 6 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 7607/2013 Numero sezionale 638/2021 Numero di raccolta generale 34416/2021 Data pubblicazione 15/11/2021 Non si fa luogo a liquidazione delle spese di lite, stante la mancata partecipazione al giudizio della parte intimata. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modifi- cato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen- to, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, in data 5 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA].est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 7 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7