Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2022

Cassazione n. 31594/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo e p:tl O (A e. e C_CD-v->0 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 28 maggio 2018 del Tribunale di Torino in composizione monocratica, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole di detenzione illegale di un fucile da caccia e di venti cartucce (capi di imputazione B e C) e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 2.200,00 di multa, nonché dichiarava non doversi procedere nei confronti del suddetto in ordine al delitto di ricettazione di detto fucile (capo A) per essere lo stesso estinto per prescrizione, ha rideterminato la pena al suddetto inflitta in mesi sei, giorni quindici di reclusione ed euro 200,00 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Col primo motivo di impugnazione si deducono violazione degli artt. 125, 192, 546, 530 cpv., 533 comma 1, cod. proc. pen., 10 e 14

I. n. 497 del 1974 e vizio di motivazione.

In particolare la difesa censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la non totale inefficienza dell'arma, affermando che la stessa non perde tale qualità quando, pur essendo guasta, è comunque riparabile.

Ci si duole che tale affermazione si fondi su una sola deposizione di un teste di Polizia giudiziaria (car.

Bolla) che ha fatto una valutazione di massima, senza sottoporre ad alcuna verifica l'arma.

A fronte, peraltro, delle precisazioni dell'imputato, ossia di avere accettato l'arma in pagamento di un debito, ma solo come oggetto di antiquariato, e di non sapere se fosse funzionante.

2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione degli artt. 125, 192, 546, 530 cpv., 533, comma 1, cod. proc. pen., 10 e 14

I. n. 497 del 1974, e vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto il fucile non classificabile come arma storica.

E ciò, nonostante fosse di vecchia fattura e la sua realizzazione come fucile da caccia a retrocarica fosse avvenuta in data anteriore al 1979 e riproducesse il modello originario.

Lamenta la difesa che la sentenza impugnata, appagandosi dell'accertamento del numero di matricola del fucile indicato nella denuncia del 1979, ha omesso qualsiasi esame e pronuncia sulla questione, pur dedotta, della natura antica del fucile.

2.3. Col terzo motivo di ricorso vengono lamentati violazione degli artt. 125, 192, 546, 530 cpv., 533, comma 1, cod. proc. pen., 10 e 14

I. n. 497 del 1974, 5, 47 e 59 cod. pen., e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Si rileva che dall'istruttoria è emerso che l'imputato accettava di ricevere il fucile non in quanto potenzialmente arma, ma come oggetto di antiquariato o da collezione, commettendo in tal modo un errore sul fatto, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., rappresentandosi e volendo invero un fatto diverso da quello ipotizzato dalla norma incriminatrice; e che, comunque, ignorava le qualità dell'arma, nella prospettiva dell'art. 59 cod. pen., totalmente trascurata in sentenza.

2.4. Col quarto motivo di impugnazione vengono dedotti violazione degli artt. 125, 190, 192, 546, 530 cpv., 533, comma 1, 603, comma 3, cod. proc. pen., 10 e 14

I. n. 497 del 1974, 5, 47 e 59 cod. pen., e assenza di motivazione.

Lamenta la difesa che la Corte di appello neppure si è pronunciata sull'esercizio dei poteri istruttori, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., invocati con l'appello al fine di verificare se si trattasse di arma storica.

2.5. Col quinto motivo di impugnazione vengono dedotti violazione degli artt. 125, 192, 546, 530 cpv., 533, comma 1, cod. proc. pen., 697 cod. pen. e 26

I. n. 110 del 1975, e apparenza di motivazione.

Si rileva che il denunciato difetto di istruttoria si riflette anche sulla rilevanza penale dell'accertamento della detenzione delle cartucce (altresì in relazione al limite segnato dall'art. 26 summenzionato).

2.6. Col sesto motivo di ricorso vengono rilevati violazione degli artt.125, 192, 546, 530 cpv., 533, comma 1, cod. proc. pen., 648 cod. pen., e apparenza di motivazione.

Ci si duole che il Giudice di primo grado abbia ritenuto provato il delitto di ricettazione sulla scorta del mero dato della denuncia di furto, reiterando anche la violazione del principio per il quale deve escludersi la sussistenza del reato di ricettazione in caso di estinzione per prescrizione del delitto presupposto.

Rileva la difesa che la Corte di appello ha trascurato la buona fede dell'imputato al momento dell'acquisto del fucile.

2.7. Col settimo motivo di impugnazione vengono eccepiti violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen. e apparenza di motivazione.Lamenta la difesa che la sentenza impugnata rileva che la precedente condanna a pena sospesa sarebbe ostativa alla nuova sospensione condizionale della pena, senza considerare il disposto di cui all'art. 164 cod. pen.

Per tutti i motivi sopra riportati il difensore chiede l'annullamento della sentenza impugnata con i provvedimenti consequenziali.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per il rigetto del ricorso.

Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], risulta avere inviato, con PEC in data 3 giugno 2022, istanza di rinvio per legittimo impedimento dello stesso, allegando un certificato medico, nella stessa data, da cui il suddetto risulta positivo al test rapido sul Covid.

Tale istanza non può, però, essere presa in considerazione, non giustificando, invero, alcun rinvio a fronte della disposta trattazione scritta, e documentando, altresì, un impedimento successivo al termine utile per lo svolgimento di qualsiasi attività difensiva nell'interesse dell'imputato (risultando decorso il termine del quinto giorno antecedente l'udienza, di cui all'art. 23, comma 8, del d.

I. 28 ottobre 2020, n.176, per presentare con atto scritto le conclusioni; e non avendo, comunque, il difensore argomentato in tal senso). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Inammissibile è il primo motivo di impugnazione.

Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la natura di un'arma non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante, atteso che il pericolo per l'ordine pubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile, a meno che non risulti obiettivamente la difficoltà della riparazione, per l'impossibilità di reperire pezzi di ricambio o comunque per la non sostituibilità (per tutte Sez. 1, n. 18218 del 06/03/2019, Romano, Rv. 275465: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna dell'imputato per i delitti di detenzione illegale e ricettazione di una pistola semiautomatica con matricola abrasa, rilevando come il rinvenimento della stessa completa del caricatore con cartucce inserite e delle componenti necessarie all'impiego attestasse la pronta riparabilità degli eventuali difetti dovuti all'eccepito malfunzionamento per vetustà).

Sulla scorta di tale principio, la Corte di appello di Torino, con motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici, ha ritenuto di qualificare il fucile - che si presentava, come da deposizione del verbalizzante sopra richiamato, completo di tutte le sue parti - come arma comune da sparo, non essendo venuta meno la situazione di pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica incolumità che costituisce la ratio della disciplina vigente in tema di detenzione e porto illegale di armi.

Il motivo di ricorso, quindi, oltre ad essere reiterativo e aspecifico, è manifestamente infondato.

1.2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso.

Invero, la Corte territoriale correttamente ha escluso la possibilità di qualificare l'arma in questione come storica in ragione della presenza del numero di matricola sul fucile, risultante da denuncia presentata nel 1979 dal proprietario dell'arma [OSCURATO:PERSONA].

Ha al riguardo osservato che, poiché «l'obbligo di immatricolazione sussiste solo per le armi prodotte o importate posteriormente al 1920, deve certamente escludersi, nel caso di specie, che si trattasse di arma storica (né, peraltro, veniva descritta in questi termini nella richiamata denuncia)[...]».

Ancora una volta il motivo di impugnazione è reiterativo, aspecifico e manifestamente infondato.

1.3. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non consentito, aspecifico e manifestamente infondato.

Invero, nel reato di illegale detenzione di armi e munizioni, l'elemento psicologico consiste nel dolo generico, e cioè nella coscienza e volontà di avere a disposizione materialmente l'arma o le munizioni senza averne fatto denuncia (si veda, ex plurimis, Sez. 1, n. 21355 del 10/04/2013, Lamanna, Rv. 256302).

Orbene, nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto integrato l'elemento soggettivo del delitto di detenzione illegale di arma, atteso che l'erroneo convincimento circa la sussistenza dell'obbligo di denunciare il possesso della stessa all'autorità competente, costituisce un errore su norme che integrano il precetto penale e, pertanto, non riconducibile nell'ambito della previsione di esclusione dell'elemento soggettivo del reato, di cui all'art. 47, comma 3, cod. pen. 1.4.

Manifestamente infondati e, quindi, inammissibili, sono il quarto e il quinto motivo di impugnazione.

Invero, la Corte di appello ha ritenuto superfluo l'approfondimento istruttorio circa la natura di arma storica del fucile in sequestro, in ragione proprio dell'apposizione sullo stesso di un numero di matricola riconducibile a periodo successivo al 1920.

Conclude, detta Corte, circa la corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati e la certa responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen.

La difesa, di contro, non evidenzia alcuna falla motivazionale quale conseguenza del mancato esercizio dei poteri istruttori sollecitati.

1.5. Manifestamente infondato è il sesto motivo di ricorso.

La Corte a qua, quanto al delitto di ricettazione, dichiarato prescritto dal primo Giudice, rileva che «non possono che richiamarsi le valutazioni espresse nella sentenza appellata, tenuto conto che, accertata la materialità del fatto ovvero la disponibilità dell'arma di provenienza furtiva in capo all'imputato, le giustificazioni fornite da quest'ultimo, la natura del bene acquistato e le modalità descritte in ordine a tale acquisto valgono a dimostrare l'elemento soggettivo della contestata ricettazione» e che «né, considerata la declaratoria di intervenuta prescrizione del reato di ricettazione, rileva l'eventuale epoca di prescrizione del reato presupposto che inciderebbe, nella prospettazione difensiva, anche sulla sussistenza del reato contestato in questa sede».

Quindi, ritiene comprovato il delitto in oggetto non solo sulla base della denuncia di furto del 1979, ma anche delle dichiarazioni rese dall'imputato.

E considera priva di rilievo la circostanza della prescrizione del reato presupposto.

E ciò conformemente ai principi da sempre affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha chiarito che la declaratoria di estinzione, per prescrizione, di un reato costituente il presupposto di una diversa imputazione per la quale non sia intervenuto analogo fatto estintivo, non preclude al giudice di utilizzare gli elementi probatori relativi al reato presupposto, ancorché l'accertamento della sua sussistenza sia rimasta preclusa per effetto della intervenuta declaratoria di improcedibilità; e inoltre che con l'estinzione del reato viene meno, invero, il rapporto penale, ma non il fatto storico che lo costituisce il quale, ove abbia rilevanza per l'accertamento della sussistenza di un altro reato, può spiegare la sua funzione probatoria, sempre che il giudice voglia utilizzarne l'esistenza e dia contezza, con congrua motivazione, del suo accertamento (Sez. 5, n. 548 del 09/12/1992 - dep. 1993, Antonini, Rv. 192754).

1.6. Infine, inammissibile è il settimo motivo di impugnazione, nel quale, invero, il ricorrente si limita, genericamente e in violazione del principio di autosufficienza, a contestare la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e a invocare il disposto di cui all'art. 164 cod. proc. pen. 2.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo e p:tl O (A e. e C_CD-v->0 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 28 maggio 2018 del Tribunale di Torino in composizione monocratica, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole di detenzione illegale di un fucile da caccia e di venti cartucce (capi di imputazione B e C) e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 2.200,00 di multa, nonché dichiarava non doversi procedere nei confronti del suddetto in ordine al delitto di ricettazione di detto fucile (capo A) per essere lo stesso estinto per prescrizione, ha rideterminato la pena al suddetto inflitta in mesi sei, giorni quindici di reclusione ed euro 200,00 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Col primo motivo di impugnazione si deducono violazione degli artt. 125, 192, 546, 530 cpv., 533 comma 1, cod. proc. pen., 10 e 14 I. n. 497 del 1974 e vizio di motivazione. In particolare la difesa censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la non totale inefficienza dell'arma, affermando che la stessa non perde tale qualità quando, pur essendo guasta, è comunque riparabile. Ci si duole che tale affermazione si fondi su una sola deposizione di un teste di Polizia giudiziaria (car. Bolla) che ha fatto una valutazione di massima, senza sottoporre ad alcuna verifica l'arma. A fronte, peraltro, delle precisazioni dell'imputato, ossia di avere accettato l'arma in pagamento di un debito, ma solo come oggetto di antiquariato, e di non sapere se fosse funzionante. 2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione degli artt. 125, 192, 546, 530 cpv., 533, comma 1, cod. proc. pen., 10 e 14 I. n. 497 del 1974, e vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto il fucile non classificabile come arma storica. E ciò, nonostante fosse di vecchia fattura e la sua realizzazione come fucile da caccia a retrocarica fosse avvenuta in data anteriore al 1979 e riproducesse il modello originario. Lamenta la difesa che la sentenza impugnata, appagandosi dell'accertamento del numero di matricola del fucile indicato nella denuncia del 1979, ha omesso qualsiasi esame e pronuncia sulla questione, pur dedotta, della natura antica del fucile. 2.3. Col terzo motivo di ricorso vengono lamentati violazione degli artt. 125, 192, 546, 530 cpv., 533, comma 1, cod. proc. pen., 10 e 14 I. n. 497 del 1974, 5, 47 e 59 cod. pen., e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Si rileva che dall'istruttoria è emerso che l'imputato accettava di ricevere il fucile non in quanto potenzialmente arma, ma come oggetto di antiquariato o da collezione, commettendo in tal modo un errore sul fatto, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., rappresentandosi e volendo invero un fatto diverso da quello ipotizzato dalla norma incriminatrice; e che, comunque, ignorava le qualità dell'arma, nella prospettiva dell'art. 59 cod. pen., totalmente trascurata in sentenza. 2.4. Col quarto motivo di impugnazione vengono dedotti violazione degli artt. 125, 190, 192, 546, 530 cpv., 533, comma 1, 603, comma 3, cod. proc. pen., 10 e 14 I. n. 497 del 1974, 5, 47 e 59 cod. pen., e assenza di motivazione. Lamenta la difesa che la Corte di appello neppure si è pronunciata sull'esercizio dei poteri istruttori, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., invocati con l'appello al fine di verificare se si trattasse di arma storica. 2.5. Col quinto motivo di impugnazione vengono dedotti violazione degli artt. 125, 192, 546, 530 cpv., 533, comma 1, cod. proc. pen., 697 cod. pen. e 26 I. n. 110 del 1975, e apparenza di motivazione. Si rileva che il denunciato difetto di istruttoria si riflette anche sulla rilevanza penale dell'accertamento della detenzione delle cartucce (altresì in relazione al limite segnato dall'art. 26 summenzionato). 2.6. Col sesto motivo di ricorso vengono rilevati violazione degli artt.125, 192, 546, 530 cpv., 533, comma 1, cod. proc. pen., 648 cod. pen., e apparenza di motivazione. Ci si duole che il Giudice di primo grado abbia ritenuto provato il delitto di ricettazione sulla scorta del mero dato della denuncia di furto, reiterando anche la violazione del principio per il quale deve escludersi la sussistenza del reato di ricettazione in caso di estinzione per prescrizione del delitto presupposto. Rileva la difesa che la Corte di appello ha trascurato la buona fede dell'imputato al momento dell'acquisto del fucile. 2.7. Col settimo motivo di impugnazione vengono eccepiti violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen. e apparenza di motivazione.Lamenta la difesa che la sentenza impugnata rileva che la precedente condanna a pena sospesa sarebbe ostativa alla nuova sospensione condizionale della pena, senza considerare il disposto di cui all'art. 164 cod. pen. Per tutti i motivi sopra riportati il difensore chiede l'annullamento della sentenza impugnata con i provvedimenti consequenziali. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per il rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], risulta avere inviato, con PEC in data 3 giugno 2022, istanza di rinvio per legittimo impedimento dello stesso, allegando un certificato medico, nella stessa data, da cui il suddetto risulta positivo al test rapido sul Covid. Tale istanza non può, però, essere presa in considerazione, non giustificando, invero, alcun rinvio a fronte della disposta trattazione scritta, e documentando, altresì, un impedimento successivo al termine utile per lo svolgimento di qualsiasi attività difensiva nell'interesse dell'imputato (risultando decorso il termine del quinto giorno antecedente l'udienza, di cui all'art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n.176, per presentare con atto scritto le conclusioni; e non avendo, comunque, il difensore argomentato in tal senso). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Inammissibile è il primo motivo di impugnazione. Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la natura di un'arma non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante, atteso che il pericolo per l'ordine pubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile, a meno che non risulti obiettivamente la difficoltà della riparazione, per l'impossibilità di reperire pezzi di ricambio o comunque per la non sostituibilità (per tutte Sez. 1, n. 18218 del 06/03/2019, Romano, Rv. 275465: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna dell'imputato per i delitti di detenzione illegale e ricettazione di una pistola semiautomatica con matricola abrasa, rilevando come il rinvenimento della stessa completa del caricatore con cartucce inserite e delle componenti necessarie all'impiego attestasse la pronta riparabilità degli eventuali difetti dovuti all'eccepito malfunzionamento per vetustà). Sulla scorta di tale principio, la Corte di appello di Torino, con motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici, ha ritenuto di qualificare il fucile - che si presentava, come da deposizione del verbalizzante sopra richiamato, completo di tutte le sue parti - come arma comune da sparo, non essendo venuta meno la situazione di pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica incolumità che costituisce la ratio della disciplina vigente in tema di detenzione e porto illegale di armi. Il motivo di ricorso, quindi, oltre ad essere reiterativo e aspecifico, è manifestamente infondato. 1.2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso. Invero, la Corte territoriale correttamente ha escluso la possibilità di qualificare l'arma in questione come storica in ragione della presenza del numero di matricola sul fucile, risultante da denuncia presentata nel 1979 dal proprietario dell'arma [OSCURATO:PERSONA]. Ha al riguardo osservato che, poiché «l'obbligo di immatricolazione sussiste solo per le armi prodotte o importate posteriormente al 1920, deve certamente escludersi, nel caso di specie, che si trattasse di arma storica (né, peraltro, veniva descritta in questi termini nella richiamata denuncia)[...]». Ancora una volta il motivo di impugnazione è reiterativo, aspecifico e manifestamente infondato. 1.3. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non consentito, aspecifico e manifestamente infondato. Invero, nel reato di illegale detenzione di armi e munizioni, l'elemento psicologico consiste nel dolo generico, e cioè nella coscienza e volontà di avere a disposizione materialmente l'arma o le munizioni senza averne fatto denuncia (si veda, ex plurimis, Sez. 1, n. 21355 del 10/04/2013, Lamanna, Rv. 256302). Orbene, nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto integrato l'elemento soggettivo del delitto di detenzione illegale di arma, atteso che l'erroneo convincimento circa la sussistenza dell'obbligo di denunciare il possesso della stessa all'autorità competente, costituisce un errore su norme che integrano il precetto penale e, pertanto, non riconducibile nell'ambito della previsione di esclusione dell'elemento soggettivo del reato, di cui all'art. 47, comma 3, cod. pen. 1.4. Manifestamente infondati e, quindi, inammissibili, sono il quarto e il quinto motivo di impugnazione. Invero, la Corte di appello ha ritenuto superfluo l'approfondimento istruttorio circa la natura di arma storica del fucile in sequestro, in ragione proprio dell'apposizione sullo stesso di un numero di matricola riconducibile a periodo successivo al 1920. Conclude, detta Corte, circa la corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati e la certa responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. La difesa, di contro, non evidenzia alcuna falla motivazionale quale conseguenza del mancato esercizio dei poteri istruttori sollecitati. 1.5. Manifestamente infondato è il sesto motivo di ricorso. La Corte a qua, quanto al delitto di ricettazione, dichiarato prescritto dal primo Giudice, rileva che «non possono che richiamarsi le valutazioni espresse nella sentenza appellata, tenuto conto che, accertata la materialità del fatto ovvero la disponibilità dell'arma di provenienza furtiva in capo all'imputato, le giustificazioni fornite da quest'ultimo, la natura del bene acquistato e le modalità descritte in ordine a tale acquisto valgono a dimostrare l'elemento soggettivo della contestata ricettazione» e che «né, considerata la declaratoria di intervenuta prescrizione del reato di ricettazione, rileva l'eventuale epoca di prescrizione del reato presupposto che inciderebbe, nella prospettazione difensiva, anche sulla sussistenza del reato contestato in questa sede». Quindi, ritiene comprovato il delitto in oggetto non solo sulla base della denuncia di furto del 1979, ma anche delle dichiarazioni rese dall'imputato. E considera priva di rilievo la circostanza della prescrizione del reato presupposto. E ciò conformemente ai principi da sempre affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha chiarito che la declaratoria di estinzione, per prescrizione, di un reato costituente il presupposto di una diversa imputazione per la quale non sia intervenuto analogo fatto estintivo, non preclude al giudice di utilizzare gli elementi probatori relativi al reato presupposto, ancorché l'accertamento della sua sussistenza sia rimasta preclusa per effetto della intervenuta declaratoria di improcedibilità; e inoltre che con l'estinzione del reato viene meno, invero, il rapporto penale, ma non il fatto storico che lo costituisce il quale, ove abbia rilevanza per l'accertamento della sussistenza di un altro reato, può spiegare la sua funzione probatoria, sempre che il giudice voglia utilizzarne l'esistenza e dia contezza, con congrua motivazione, del suo accertamento (Sez. 5, n. 548 del 09/12/1992 - dep. 1993, Antonini, Rv. 192754). 1.6. Infine, inammissibile è il settimo motivo di impugnazione, nel quale, invero, il ricorrente si limita, genericamente e in violazione del principio di autosufficienza, a contestare la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e a invocare il disposto di cui all'art. 164 cod. proc. pen. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condann
Sentenza Cassazione n. 31594/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris