CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43895/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2017 della [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona del 14/11/2014 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 628, comma primo, cod. pen. per avere sottratto un paio di occhiali a [OSCURATO:PERSONA] percuotendolo con calci e pugni, con la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale). 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponendo quattro motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché manifestamente illogica per travisamento dei contenuti delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], nonché manifesta illogicità nella valutazione delle dichiarazioni rese da soggetti irreperibili alla polizia giudiziaria, peraltro preclusa come prova esclusiva o determinante. Nella sentenza impugnata si ritiene per errore che il Masetti abbia assistito e riferito della presunta rapina, avendo lo stesso colto esclusivamente il momento nel quale il Margarito aveva sopraffatto fisicamente [OSCURATO:PERSONA], colpendolo con calci e pugni; la responsabilità del Margarito si basa dunque esclusivamente sulle dichiarazioni acquisite dalla Polizia giudiziaria, rese dal Popa nell'immediatezza dei fatti, che appunto aveva affermato che gli erano stati sottratti degli occhiali da sole, oltre che dalle dichiarazioni rese dal Fernadez che aveva dichiarato come il Margarito si fosse allontanato con indosso degli occhiali da sole, senza specificare altro quanto all'essere stato proprio il ricorrente l'autore della sottrazione degli occhiali del Popa; le dichiarazioni predette non si presentano come elementi sufficienti a confermare la responsabilità del ricorrente, non potendo le dichiarazioni acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. rappresentare l'elemento di prova esclusivo e dirimente del delitto contestato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla richiesta difensiva volta ad ottenere una riqualificazione del fatto contestato come furto; la sequenza temporale degli avvenimenti (lite, svuotamento di una bottiglia di vino in testa, aggressione con calci e pugni ed eventuale successiva sottrazione degli occhiali) era indicativa del fatto che la violenza esercitata dall'imputato non era finalizzata alla successiva sottrazione degli occhiali, ma avrebbe avuto un autonomo movente di scherno e reazione teppistica, solo all'esito, ed approfittando della situazione di minorata difesa del Popa, il Margarito avrebbe deciso di commettere il furto; la sentenza è priva di qualsiasi motivazione sul punto. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 4, cod. pen.; ricorre una manifesta illogicità della motivazione nel non concedere l'attenuante del danno di speciale tenuità, desumibile dalle nozioni di comune esperienza; il richiamo alla verbalizzazione secondo la quale risultavano sottratti degli occhiali marcati Versace doveva far propendere per il modestissimo valore degli stessi, certamente non originali; l'impossibilità di valutare tale elemento attraverso l'esame della persona offesa doveva portare ad una interpretazione in bonam partem in favore del Margarito. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante e manifestamente illogica in ordine al rigetto della richiesta della recidiva, senza esame alcuno del relativo motivo di appello; il tema della recidiva pur presente nella motivazione è stato sviluppato solo in astratto. 2.5. La difesa depositava inoltre memoria con la quale richiamava in conclusione le difese già articolate in ricorso. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigetto perché proposto con motivi infondati. 2. La Corte di appello ha confermato pienamente il giudizio di responsabilità del ricorrente, con motivazione del tutto conforme a quella del giudice di primo grado. 2.1. Il ricorrente nell'impugnare la sentenza non si confronta compiutamente con le argomentazioni spese dai giudici di appello e si limita, come emerge anche graficamente, a riproporre i medesimi argomenti, anche in senso letterale, già proposti con i motivi di appello, senza allegare una critica argomentata e caratterizzata dalla proposizione dei vizi tipici del giudizio di legittimità, se non nell'epigrafe del motivo. In tal senso occorre ricordare che il vizio di motivazione non può essere articolato genericamente e si deve connotare quanto alla sua proposizione con precisione e adeguatezza, evidenziando dove la motivazione sia manifestamente illogica, erronea o difettosa come lamentato dalla ricorrente. Ricorre, dunque, una mera ripetizione dei motivi di appello, un mancato confronto con le argomentazioni della decisione impugnata, un'articolazione dei motivi secondo criteri che ne determinano il rigetto. 3. Nel proporre un'evidente lettura alternativa del merito, il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello Di fatto le doglianze così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2.018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Nel caso in esame il ricorrente ha articolato diverse doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità, sebbene non manifesta, della decisione impugnata, al fine di giungere ad un differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle prove acquisite in dibattimento, così realizzando una inammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 4. Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d. "doppia conforme", avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, 4 14:1— Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01). Sul punto, deve essere ribadito il principio di diritto secondo il quale le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3, n. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Valerio, Rv. 252615-01; in senso sostanzialmente conforme anche Sez. 3, n. 10613 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lombardozzi, Rv. 221116-01). 6. La complessiva genericità ed infondatezza dei quattro motivi di ricorso emerge dall'approfondita lettura e valutazione dell'insieme di elementi di prova e indiziari fornita dalla Corte di Appello con la quale il ricorrente non si confronta. 6.1. Infatti, quanto al primo motivo di ricorso, appare evidente come il ricorrente richiami valutazioni meramente astratte e generiche senza confrontarsi con la motivazione della sentenza dalla quale è emerso senza alcun dubbio, con motivazione logica, articolata e del tutto priva di aporie, la condotta decisamente violenta posta in essere dal Margarito al fine di impossessarsi degli occhiali del Popa. Sostiene la difesa che tale valutazione si sarebbe basata esclusivamente su un travisamento delle dichiarazioni del teste Masetti e sulle dichiarazioni rese in fase di indagine dal Popa con la propria denuncia querela e dal Fernadez e dalla Stoian, in seguito irreperibili. Il ricorrente nel porre tale motivo di ricorso non si confronta compiutamente con la motivazione del giudice di appello, che non ha affatto travisato le dichiarazioni del Masetti come ritenuto dalla difesa, ma ne ha tenuto conto al fine di ricostruire il contesto, specificando come lo stesso avesse osservato la situazione di tensione e aggressività nell'ambito del quale il Margarito si determinava ad aggredire il Popa. È proprio in relazione al tale complessa situazione, osservata dal Masetti, che si inserisce poi, in un argomentare logico e persuasivo, la considerazione delle dichiarazioni rese dai testi risultati irreperibili in sede dibattimentale. Nel considerare nella loro portata tali dichiarazioni, che trovavano evidente riscontro nelle dichiarazioni rese dal Masetti e dagli agenti operanti che intervenivano nell'immediatezza, la Corte di appello ha correttamente realizzato un accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, valorizzando la compatibilità delle stesse con i dati di contesto, evidentemente tenendo cento della ragione dell'allontanamento quale conseguenza dello stato di emarginazione e disagio sociale di persone straniere non inserite nel contesto ambientale, come rilevato anche in considerazione del luogo dove veniva posta in essere la condotta contestata. L'assenza dei testi non è stata quindi ricondotta ad una volontà degli stessi di sottrarsi al contraddittorio nel processo a carico del Margarito (Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531-01). Ne consegue che, nel caso concreto, si può certamente escludere che le dichiarazioni rese dai due testi risultati irreperibili rappresentino la prova unica e determinate del presente giudizio, con evidente collegamento del fatto al reo, con pieno rispetto dei canoni in tal senso evidenziati dalla giurisprudenza di Strasburgo (Corte di Strasburgo, Grande Camera, 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA], Corte EDU, Grande Camera, con sentenza 15 dicembre 2015, Schatschaschwili c. Germania). L'insieme degli ulteriori elementi acquisti, le garanzie procedurali rispettate e richiamate dai testi quali agenti operanti, determinano l'utilizzabilità piena di quelle dichiarazioni rese in fase investigativa, in presenza di evidenti elementi che corroborano la loro attendibilità (Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195- 03) ed anche tenuto conto dell'acquisizione delle stesse con il consenso delle parti. In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha tra l'altro di recente affermato, con principio che qui si intende ribadire, che le dichiarazioni predibattimentali acquisite con il consenso delle parti possono costituire base "esclusiva e determinante" dell'accertamento di responsabilità, a prescindere dall'osservanza delle "adeguate garanzie procedurali" indicate dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania in relazione all'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori e alla compatibilità delle dichiarazioni con i dati di contesto, in quanto tale acquisizione scaturisce dalla rinuncia delle parti al diritto di esaminare un testimone, che è consentita dall'art. 6 Conv. EDU , conformemente alla giurisprudenza della Corte EDU, alle sole condizioni che risulti consapevole, informata e inequivocabile, sia assistita da un minimo di garanzie proporzionate alla sua rilevanza e non si palesi in contrasto con alcun interesse pubblico di rilievo (Sez. 2, n. 22 del 24/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282509-01). Nel caso concreto la parte ha consapevolmente acconsentito all'acquisizione delle dichiarazioni della Stoian e del Fernadez, oltre che della denuncia querela presentata dal Popa, che, correlate alle dichiarazioni degli agenti operanti e del Massetti e all'accurato vaglio accusatorio complessivamente emergente, potrebbero ben rappresentare anche la base esclusiva e determinate per l'affermazione di responsabilità del Margarito, anche se in concreto sono stati plurimi e diversi gli elementi valutati dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado ha, dunque, complessivamente e fondatamente ritenuto la responsabilità del ricorrente, anche considerato il consenso prestato alla acquisizione delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dalla Stoian e dal Fernadez, e rilevato che, come già affermato da questa Corte, la "rinuncia consapevole ed intelligente ad un diritto non deve essere esplicita, ma deve essere volontaria» (Corte EDU, Grande Camera, 18/12/2018, caso Murtazaliyeva c. Russia, §§ 117) e sempre che l'imputato sia stato ragionevolmente in grado di prevedere le conseguenze del comportamento tenuto (Corte EDU, 09/09/2003, caso Jones c. [OSCURATO:PERSONA]; conformi, Corte EDU, Grande Camera, casi Hermi c. Italia cit., § 74). A queste condizioni, viene ritenuta possibile anche la rinuncia al diritto di esaminare un testimone (Corte EDU, Grande Camera, [OSCURATO:PERSONA] c. Russia CIT., § 118); peraltro, tale diritto rientra tra quelle garanzie, necessairiamente implicate dalla nozione di «giusto processo» e, pertanto, poste a garanzia dell'effettività delle ulteriori garanzie enunciate dall'art. 6, cui è riconosciuta natura di diritto fondamentale, in relazione alle quali opera una «protezione speciale» che si concretizza nella necessità che la rinuncia sia consapevole ed informata (Corte EDU, Grande Camera, caso Dvorski c. Croazia cit., § 101; Corte EDU, Sez. 1, 24/09/2009, caso Pishchalnikov c. Russia, § 77-79)" (Sez. 2, n. 22 del 24/11/2021, Poppi, Rv. 282509-01). Nel caso in esame, si può ritenere che la rinuncia al predetto diritto, esplicitamente desumibile dalla prestazione del consenso all'acquisizione di dichiarazioni accusatorie predibattimentali rese dalla Stoian e dal Fernandez, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., oltre che non in contrasto con alcun interesse pubblico di rilievo, sia stata assistita da un minimo di garanzie proporzionate alla sua rilevanza (consistenti nella possibilità di determinarsi liberamente e senza coercizione alla prestazione del predetto consenso, nonché nella facoltà di far esaminare in contradditorio gli ulteriori testimoni di accusa, pur se in ordine ad aspetti accessori della vicenda), nonché necessariamente consapevole ed informata, perché resa con l'ausilio di un difensore. 6.2. Anche il secondo motivo di ricorso relativo alla riqualificazione del fatto contestato come furto si presenta all'evidenza, ancora una volta, come una generica richiesta di rilettura del merito non consentita in questa sede. Nel valutare, con motivazione logica e persuasiva, la condotta violenta del Margarito e il successivo impossessamento degli occhiali, la Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il delitto di rapina è integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, in quanto la coscienza e volontà del soggetto attivo, dovendo cadere sulla funzione e sull'efficacia della minaccia o della violenza, strumentali rispetto all'impossessamento, non devono necessariamente preesistere all'inizio della attività integratrice dal reato, ma possono insorgere anche in un secondo momento, 7 !k- ovvero durante il compimento degli atti di violenza o di minaccia (Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016, Paolicchi, Rv. 265644-01). Non ricorre in alcun modo, nelle logiche argomentazioni della Corte di appello, del tutto persuasive e prive di aporie, quella cesura temporale, e dunque l'asserita violazione di legge, che renderebbe possibile attribuire, secondo la prospettazione difensiva, al fatto la diversa qualifica giuridica per come sostenuta dalla difesa. Anche in questo caso ci si limita a fornire una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede. 6.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Anche in questo caso la difesa si è limitata a riproporre le argomentazioni già introdotte con l'atto d'appello rispetto alle quali il giudice di secondo grado ha fornito una logica e persuasiva risposta, applicando correttamente il principio di diritto secondo il quale la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 3, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01, Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019, Belfiore, Rv. 275582-01). Che si trattasse di bene caratterizzato da valore economico pressoché irrisorio non è emerso da alcun elemento in giudizio, essendo al contrario emersa una connotazione di marchio e qualità del bene in mancanza di allegazioni in senso contrario. La difesa, tuttavia, non si confronta con l'insieme degli elementi ricostruiti dai giudici di primo e secondo grado quanto al complessivo danno conseguente all'azione posta in essere dal ricorrente, caratterizzata da notevole violenza e tendenza alla sopraffazione anche fisica, oltre che tendente alla sottrazione del bene. 6.4. Ugualmente infondato il quarto motivo di ricorso, anche in questo caso il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello che ha esplicitamente evidenziato i criteri di computo della pena e chiarito, con motivazione logica e del tutto persuasivo, per quali ragioni il Margarito debba essere ritenuto recidivo. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, che non risulta incisa dalle doglianza difensive, le quali si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove esclusa dalla competenza del giudice di legittimità. 7.