CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2022
Cassazione n. 47925/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui agli artt. 11 e 30 Legge n. 394 del 1991, per aver introdotto un fucile carico in un parco naturale senza autorizzazione, in particolare in ordine al difetto di conoscenza dell'assenza di licenza; con secondo motivo il ricorrente si duole della mancata concessione del beneficio di cui all'art. 131 bis cod. pen. Considerato che la seconda doglianza non è manifestamente infondata, posto che all'udienza di trattazione del 23 settembre 2021 il ricorrente ha chiesto l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e che la sentenza del Tribunale di Salerno impugnata nulla rileva in proposito a tale richiesta, è pertanto possibile tener conto del tempo trascorso ai fini della prescrizione, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129 cod.proc.pen. per una pronuncia più favorevole; Considerato che il fatto risale al 21/12/2015, onde il reato è estinto per prescrizione dal 25/10/2022. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il residuo reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 25.11.2022