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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 gennaio 2021

Cassazione n. 37687/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG )71 Letta la requisitoria del Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, in ragione della sua manifesta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto emesso in data 17/11/2020, depositato il 7/1/2021, il Tribunale di Palermo, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, rigettava l'istanza di revoca della confisca avanzata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], odierni ricorrenti, misura d'ablazione patrimoniale disposta dallo stesso Tribunale con decreto del 18/10/2007 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

I ricorrenti erano stati terzi interventori nel procedimento originario in relazione ai beni loro intestati.

Osservava il Tribunale, pur a fronte della sentenza [OSCURATO:PERSONA] contro Italia e della mancata previsione del cd. concorso esterno in associazione mafiosa che: -il presupposto della confisca non risiede nelle condanne penali, ma nelle condotte poste in essere che lo inquadrano nelle figure di tipica pericolosità; - il presupposto dì applicazione della misura patrimoniale era costituito dall'appartenenza ad associazione mafiosa e la sentenza anzidetta (Cedu nel caso Contrada) non espletava nessun effetto per una confisca che aveva tratto elementi dal giudizio penale autonomamente valutati.

La Corte edu aveva ritenuto legittima la misura di prevenzione fondata su elementi che portavano a ritenere esistente la pericolosità in ragione della emersione in epoca anteriore al giudicato -Cedu 6 aprile 2000, Labita e Cedu 22 febbraio 1994, Raimondo-.

Si trattava di un orientamento non superato alla luce della sentenza "Contrada".

Del resto, si era osservato che i principi della Cedu, 14 aprile 2015, nella decisione Contrada, non si estendevano a coloro che non avevano proposto ricorso in sede europea, poiché non si trattava di sentenza pilota (S.U. nr 8544 del 24/10/2019 dep. 3/3/2020 Genco, rv 278054; I ricorrenti, secondo i giudici territoriali, non si erano confrontati con gli elementi che davano conto del collegamento del proposto con l'associazione mafiosa e con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia che confermava quel quadro storico.

Sull'onere probatorio, poi, era da escludere che un mutamento giurisprudenziale potesse essere ritenuto "fatto nuovo".La sproporzione tra redditi dei figli e acquisti realizzati aveva indotto a ritenere che la provvista derivasse dal genitore e che le critiche sviluppate si risolvessero in una mera rivalutazione del quadro dimostrativo già ampiamente valutato.

La Corte d'appello rigettava il ricorso di merito.

Si premetteva che la richiesta di revoca del provvedimento di confisca si collegava, in ragione della disposizione di cui all'art. 117 del D.I. 159/2011, all'art. 7 della

I. 1423/1956.

Il decreto impugnato %servava come le questioni potessero essere prospettate dal solo proposto, unico legittimato a tanto, a fronte della ritenuta interposizione fittizia quale schermo della sua appartenenza.

Del resto, in caso di intestazione dei beni il terzo può rivendicare la titolarità e l'effettività della proprietà, indicando elementi di fatto che dimostrano che essi gli appartengono, senza poter allegare o discutere di aspetti che possono essere introdotti dal solo proposto.

Nella specie i terzi appellanti facevano valere questioni relative al solo proposto, [OSCURATO:PERSONA], che si risolvevano nella insussistenza della sua pericolosità sociale, là dove al contrario [OSCURATO:PERSONA] aveva collaborato con i membri di cosa nostra, per decine di anni e aveva investito denaro nel traffico di stupefacenti a far data dal 1980.

2. Ricorrono per cassazione, Massimo, Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] e, con il ministero del difensore di fiducia, deducono quanto segue.

2.1. Con il primo motivo deducono la violazione degli artt. 2-ter della

I. 575/1965, 24 e 117 Cost. sulla legittimazione dei terzi a contestare la sussistenza della pericolosità sociale del proposto.

L'istanza si fonda sulla sentenza Grande camera edu 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA], contro Italia.

Il decreto impugnato aveva ritenuto che al terzo rimanesse preclusa ogni questione sui presupposti per l'applicazione della misura ablativa.

Il ragionamento era errato, poiché i terzi erano titolati a richiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. 2.1.2.Con un secondo aspetto del motivo deducono i ricorrenti l'erroneità del ragionamento della Corte territoriale, che aveva ritenuto che il terzo non potesse risultare portatore di un interesse a denunciare la pericolosità sociale del proposto.

Ragionare diversamente avrebbe determinato la lesione del diritto di azione e di difesa, trovandosi il terzo nella prospettiva anzidetta privato di qualsiasi strumento per dedurre l'illegittimità della misura di prevenzione.2.2.

Il secondo motivo di ricorso è collegato alla violazione di legge e della sentenza [OSCURATO:PERSONA].

In altri termini si afferma che [OSCURATO:PERSONA] aveva visto qualificare ex post, sulla base di una valutazione del giudice della prevenzione, come illecite, una serie di condotte che allorquando erano state poste in essere non era in grado di conoscere e prevederne l'affermata illiceità.

La legittimità delle misure di prevenzione postula che esistano delitti commessi abitualmente e che abbiano costituito, in una determinata epoca, profitti e l'unico reddito del soggetto (Corte cost. 24/2019).

Alla logica della Corte costituzionale si era adeguata la giurisprudenza della Corte di cassazione.

Si era, perciò, richiesto che la disposta confisca rivedesse la decisione alla luce della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e delle ricadute nell'ordinamento interno.

La pericolosità qualificata sarebbe stata legittima solo alla luce della prevedibilità delle conseguenze che ne derivavano e della sussistenza dei tre presupposti cui si è fatto cenno indicati dalla Corte costituzionale che il Giudice di merito avrebbe dovuto esaminare e su cui avrebbe dovuto motivare concretizzandoli.

Nell'interesse dei terzi è stata, ancora, depositata memoria di replica alla requisitoria della Procura, memoria che deduce in senso contrario, che è piuttosto il Pubblico Ministero a non essersi confrontato con i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Palermo ha respinto la richiesta di revoca ex art. 7

I. 1423/1956 della confisca disposta con decreto del 18/10/2007, sui beni che si assumono fittiziamente intestati ai terzi e che sono stati ritenuti nella effettiva titolarità di [OSCURATO:PERSONA].

Nel caso della confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità di tali beni; di tal ché, rimane preclusa a tale soggetto ogni questione sui presupposti per l'applicazione della misura ablativa concernenti invece la posizione del proposto, quali quelli relativi alla sua pericolosità.

Infatti, in tali casi, il terzo, non venendo a smentire l'accertamento intervenuto in ordine all'appartenenza del bene al proposto, non può risultare portatore di un interesse proprio a coltivare la domanda di restituzione che propone.

Si tratta di questioni che possono essere prospettate solo dal proposto che resta l'unico interessato, a fronte della ritenuta interposizione fittizia quale schermo della sua appartenenza; il terzo, dunque, non è titolare di un "interesse" alla domanda.

Viceversa, il proposto, con le sue deduzioni, non può solo negare l'esistenza del rapporto fiduciario, in quanto la conseguente esclusione della sua appartenenza lo rende estraneo alla coltivazione dell'interesse alla base di tale prospettazione.

Questa coerente ricostruzione complessiva risulta costantemente delineata dalla giurisprudenza di legittimità nei procedimenti in I.materia di confisca di prevenzione, ma anche di quella in sede penale, laddove in presenza di beni, fiduciariamente intestati a terzi, sono ravvisabili condizioni speculari a quelle di cui sopra (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Rv. 277225; Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Rv. 276700; in motivazione, Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019, Pisani; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Rv. 276545; Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Rv. 271822; Sez. 1, n. 14215 del 06/02/2002, Rv. 221843).

Anche recentemente si è annotato che in tema di confisca di prevenzione, il terzo interposto che abbia rivendicato l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni ritenuti a lui fittiziamente intestati è privo di legittimazione ed interesse alla revoca del provvedimento di confisca in sede di esecuzione, essendo ormai intervenuta, all'esito di un procedimento in cui ha potuto svolgere ogni ammissibile deduzione, una decisione definitiva che ha escluso la sua titolarità (Sez. 1, nr. 5050 del 10/12/2019 Cc. (dep. 06/02/2020), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278469 — 02), oltre ad escludersi una fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché 3, 5 legge 27 dicembre1956, n. 1423 per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 2, Prot. 4 CEDU, come interpretato dalla Grande Camera della Corte Edu con la sentenza del 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia, e dell'art. 2-ter legge 31 maggio 1965, n.575 per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 1, Protocollo 1 CEDU, con riferimento alla conformità al principio di tassatività delle prescrizioni generiche di "vivere onestamente" e di "rispettare la legge" e della fattispecie di pericolosità dell'indiziato di appartenenza ad un'associazione mafiosa, in quanto, sulla base degli attuali canoni interpretativi della disciplina vigente: a) la violazione delle suddette prescrizioni generiche, applicabili anche in base alla legge n. 575 del 1965, non integra il contenuto precettivo del reato previsto dall'art. 75, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; b) il giudizio di pericolosità specifica del proposto, quale indiziato di appartenenza ad un'associazione mafiosa, non si fonda su una situazione di mera contiguità ideologica o di "vicinanza" al gruppo criminale, ma richiede una condotta concreta che, sebbene non riconducibile alla partecipazione, si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi (Sez. 6, nr. 28825 del 21/09/2017 Cc. (dep. 21/06/2018), Scuto e altri, Rv. 273665 — 01).

2. I terzi, nella specie, hanno inteso far valere con i ricorsi per cassazione, una diversa valutazione del risultato indiziario, già scrutinato dal Giudice di merito, per cui la decisione di inammissibilità non può che ritenersi anche in questa sede correttamente emessa, emergendo in concreto una carenza strutturale di interesse alla domanda di revoca, su un tema già esaminato ed escluso dal giudice della cognizione originaria, dovendosi, pertanto, rilevare in ogni stato e grado la carenza di interesse quale causa originaria di inammissibilità.

Questa stessa carenza determina, infatti, l'inammissibilità del ricorso.2.1.

D'altro canto la Corte territoriale ha esaminato i temi proposti nei motivi di ricorso e ha spiegato, come il sistema delle misure di prevenzione personali e patrimoniali risulta conforme ai principi costituzionali alla Covenzione edu e alla legislazione comunitaria.

In ragione della finalità preventiva, invero, le misure di prevenzione sono fondate sulla pericolosità dell'agire che non assume necessariamente i caratteri della partecipazione punibile ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. o del concorso esterno tanto che l'assoluzione in sede penale dal reato associativo, pur contestato come concorso esterno, non comporta automatica esclusione della pericolosità sociale.

In applicazione del principio di autonomia tra i due giudizi il Giudice, chiamato allo scrutinio dell'esistenza della pericolosità, può avvalersi di un complesso quadro di elementi indiziari anche attinti dallo stesso processo penalee conclusosi con assoluzione ' valorizzandone il significato e la portata relativa in funzione dello scrutinio di pericolosità sociale, cui il procedimento è diretto (Sez. 6 nr. 48610 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

In ciò si coglie la diversità tra l'appartenenza ad una associazione mafiosa, rilevante per ogni verifica praeter delictum e la partecipazione in senso stretto in funzione dell'art. 416-bis cod. pen.

La stessa decisione del caso Contrada v.

Italia non aveva, hanno osservato i Giudici del merito, rilievo nel procedimento di merito, e sulla pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], giudizio fondato su elementi pregnanti, indicativi della collaborazione con i membri di Cosa nostra.

Il rapporto si era protratto per decine di anni ed era giunto anche all'investimento di capitali nel settore del traffico delle sostanze stupefacenti, investimenti che temporalmente si collocavano a partire dal 1980, come spiegato anche dal collaboratore di giustizia.

Emergeva, dunque, un sistema in linea con la Convenzione edu e che la stessa Corte costituzionale (decisione n. 24 e nr. 25 del 2019) non aveva inteso o mettere in discussione per il profilo della cd. eericolosità qualificata, che si risolveva, appunto, nella appartenenza ad associazione di tipo mafioso, anche nella forma del concorso esterno.

Nella specifica vicenda poi il terzo avrebbe potuto indicare l'effettiva titolarità dei beni, indicando sulla scorta di quali elementi i beni stessi fossero di proprietà del terzo e non del proposto, senza con ciò mettere in discussione un tema afferente alla pericolosità del proposto, in quanto causa petendi legittimamente opponibile dal solo titolare-proposto e non dal terzo intestatario.

Gli appellanti nel giudizio di merito, al contrario, avevano dedotto questioni concernenti la posizione esclusiva di [OSCURATO:PERSONA], questioni che si erano risolte nell'affermazione dell'insussistenza della pericolosità, senza addurre alcun elemento concreto che dimostrasse che i beni oggetto di confisca erano di esclusiva proprietà e nella disponibilità dei terzi stessi.

In questa logica sono stati respinti i temi allegati nel giudizio di merito e i terzi avevano avuto la possibilità di svolgere ogni deduzione nel giudizio di merito cui hanno preso parte.

In quel giudizio, infatti, si è esclusa la titolarità dei beni stessi, con conseguente e successiva impossibilità di riproporre in executivis questioni superate dal merito coperto da giudicato e che al più in quel giudizio erano prospettabili dal proposto.

Né colgono nel segno i rilievi sulla cd. revisione europea.

I giudici territoriali hanno, infatti, spiegato che nella decisione Contrada v.

Italia si era escluso che la statuizione avesse portata di sentenza pilota e, per altro verso, che la decisione Corte e.d.u. [OSCURATO:PERSONA] v.

Italia, aveva comportato un'incidenza sulla sola previsione di cui all'art. 1 lett. a) del D. L.vo 159/2011 essendo stata esclusa la incompatibilità costituzionale dei soggetti portatori di pericolosità qualificata.

Ciò avrebbe anche escluso che un mutamento di interpretazione giurisprudenziale non era tale da integrare il fatto nuovo, idoneo a determinare il superamento degli effetti preclusivi indotti dal giudicato.

Da quanto premesso segue la dichiarazione di inammissibilità e discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG )71 Letta la requisitoria del Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, in ragione della sua manifesta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto emesso in data 17/11/2020, depositato il 7/1/2021, il Tribunale di Palermo, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, rigettava l'istanza di revoca della confisca avanzata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], odierni ricorrenti, misura d'ablazione patrimoniale disposta dallo stesso Tribunale con decreto del 18/10/2007 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti erano stati terzi interventori nel procedimento originario in relazione ai beni loro intestati. Osservava il Tribunale, pur a fronte della sentenza [OSCURATO:PERSONA] contro Italia e della mancata previsione del cd. concorso esterno in associazione mafiosa che: -il presupposto della confisca non risiede nelle condanne penali, ma nelle condotte poste in essere che lo inquadrano nelle figure di tipica pericolosità; - il presupposto dì applicazione della misura patrimoniale era costituito dall'appartenenza ad associazione mafiosa e la sentenza anzidetta (Cedu nel caso Contrada) non espletava nessun effetto per una confisca che aveva tratto elementi dal giudizio penale autonomamente valutati. La Corte edu aveva ritenuto legittima la misura di prevenzione fondata su elementi che portavano a ritenere esistente la pericolosità in ragione della emersione in epoca anteriore al giudicato -Cedu 6 aprile 2000, Labita e Cedu 22 febbraio 1994, Raimondo-. Si trattava di un orientamento non superato alla luce della sentenza "Contrada". Del resto, si era osservato che i principi della Cedu, 14 aprile 2015, nella decisione Contrada, non si estendevano a coloro che non avevano proposto ricorso in sede europea, poiché non si trattava di sentenza pilota (S.U. nr 8544 del 24/10/2019 dep. 3/3/2020 Genco, rv 278054; I ricorrenti, secondo i giudici territoriali, non si erano confrontati con gli elementi che davano conto del collegamento del proposto con l'associazione mafiosa e con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia che confermava quel quadro storico. Sull'onere probatorio, poi, era da escludere che un mutamento giurisprudenziale potesse essere ritenuto "fatto nuovo".La sproporzione tra redditi dei figli e acquisti realizzati aveva indotto a ritenere che la provvista derivasse dal genitore e che le critiche sviluppate si risolvessero in una mera rivalutazione del quadro dimostrativo già ampiamente valutato. La Corte d'appello rigettava il ricorso di merito. Si premetteva che la richiesta di revoca del provvedimento di confisca si collegava, in ragione della disposizione di cui all'art. 117 del D.I. 159/2011, all'art. 7 della I. 1423/1956. Il decreto impugnato %servava come le questioni potessero essere prospettate dal solo proposto, unico legittimato a tanto, a fronte della ritenuta interposizione fittizia quale schermo della sua appartenenza. Del resto, in caso di intestazione dei beni il terzo può rivendicare la titolarità e l'effettività della proprietà, indicando elementi di fatto che dimostrano che essi gli appartengono, senza poter allegare o discutere di aspetti che possono essere introdotti dal solo proposto. Nella specie i terzi appellanti facevano valere questioni relative al solo proposto, [OSCURATO:PERSONA], che si risolvevano nella insussistenza della sua pericolosità sociale, là dove al contrario [OSCURATO:PERSONA] aveva collaborato con i membri di cosa nostra, per decine di anni e aveva investito denaro nel traffico di stupefacenti a far data dal 1980. 2. Ricorrono per cassazione, Massimo, Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] e, con il ministero del difensore di fiducia, deducono quanto segue. 2.1. Con il primo motivo deducono la violazione degli artt. 2-ter della I. 575/1965, 24 e 117 Cost. sulla legittimazione dei terzi a contestare la sussistenza della pericolosità sociale del proposto. L'istanza si fonda sulla sentenza Grande camera edu 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA], contro Italia. Il decreto impugnato aveva ritenuto che al terzo rimanesse preclusa ogni questione sui presupposti per l'applicazione della misura ablativa. Il ragionamento era errato, poiché i terzi erano titolati a richiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. 2.1.2.Con un secondo aspetto del motivo deducono i ricorrenti l'erroneità del ragionamento della Corte territoriale, che aveva ritenuto che il terzo non potesse risultare portatore di un interesse a denunciare la pericolosità sociale del proposto. Ragionare diversamente avrebbe determinato la lesione del diritto di azione e di difesa, trovandosi il terzo nella prospettiva anzidetta privato di qualsiasi strumento per dedurre l'illegittimità della misura di prevenzione.2.2. Il secondo motivo di ricorso è collegato alla violazione di legge e della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. In altri termini si afferma che [OSCURATO:PERSONA] aveva visto qualificare ex post, sulla base di una valutazione del giudice della prevenzione, come illecite, una serie di condotte che allorquando erano state poste in essere non era in grado di conoscere e prevederne l'affermata illiceità. La legittimità delle misure di prevenzione postula che esistano delitti commessi abitualmente e che abbiano costituito, in una determinata epoca, profitti e l'unico reddito del soggetto (Corte cost. 24/2019). Alla logica della Corte costituzionale si era adeguata la giurisprudenza della Corte di cassazione. Si era, perciò, richiesto che la disposta confisca rivedesse la decisione alla luce della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e delle ricadute nell'ordinamento interno. La pericolosità qualificata sarebbe stata legittima solo alla luce della prevedibilità delle conseguenze che ne derivavano e della sussistenza dei tre presupposti cui si è fatto cenno indicati dalla Corte costituzionale che il Giudice di merito avrebbe dovuto esaminare e su cui avrebbe dovuto motivare concretizzandoli. Nell'interesse dei terzi è stata, ancora, depositata memoria di replica alla requisitoria della Procura, memoria che deduce in senso contrario, che è piuttosto il Pubblico Ministero a non essersi confrontato con i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo ha respinto la richiesta di revoca ex art. 7 I. 1423/1956 della confisca disposta con decreto del 18/10/2007, sui beni che si assumono fittiziamente intestati ai terzi e che sono stati ritenuti nella effettiva titolarità di [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso della confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità di tali beni; di tal ché, rimane preclusa a tale soggetto ogni questione sui presupposti per l'applicazione della misura ablativa concernenti invece la posizione del proposto, quali quelli relativi alla sua pericolosità. Infatti, in tali casi, il terzo, non venendo a smentire l'accertamento intervenuto in ordine all'appartenenza del bene al proposto, non può risultare portatore di un interesse proprio a coltivare la domanda di restituzione che propone. Si tratta di questioni che possono essere prospettate solo dal proposto che resta l'unico interessato, a fronte della ritenuta interposizione fittizia quale schermo della sua appartenenza; il terzo, dunque, non è titolare di un "interesse" alla domanda. Viceversa, il proposto, con le sue deduzioni, non può solo negare l'esistenza del rapporto fiduciario, in quanto la conseguente esclusione della sua appartenenza lo rende estraneo alla coltivazione dell'interesse alla base di tale prospettazione. Questa coerente ricostruzione complessiva risulta costantemente delineata dalla giurisprudenza di legittimità nei procedimenti in I.materia di confisca di prevenzione, ma anche di quella in sede penale, laddove in presenza di beni, fiduciariamente intestati a terzi, sono ravvisabili condizioni speculari a quelle di cui sopra (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Rv. 277225; Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Rv. 276700; in motivazione, Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019, Pisani; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Rv. 276545; Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Rv. 271822; Sez. 1, n. 14215 del 06/02/2002, Rv. 221843). Anche recentemente si è annotato che in tema di confisca di prevenzione, il terzo interposto che abbia rivendicato l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni ritenuti a lui fittiziamente intestati è privo di legittimazione ed interesse alla revoca del provvedimento di confisca in sede di esecuzione, essendo ormai intervenuta, all'esito di un procedimento in cui ha potuto svolgere ogni ammissibile deduzione, una decisione definitiva che ha escluso la sua titolarità (Sez. 1, nr. 5050 del 10/12/2019 Cc. (dep. 06/02/2020), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278469 — 02), oltre ad escludersi una fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché 3, 5 legge 27 dicembre1956, n. 1423 per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 2, Prot. 4 CEDU, come interpretato dalla Grande Camera della Corte Edu con la sentenza del 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, e dell'art. 2-ter legge 31 maggio 1965, n.575 per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 1, Protocollo 1 CEDU, con riferimento alla conformità al principio di tassatività delle prescrizioni generiche di "vivere onestamente" e di "rispettare la legge" e della fattispecie di pericolosità dell'indiziato di appartenenza ad un'associazione mafiosa, in quanto, sulla base degli attuali canoni interpretativi della disciplina vigente: a) la violazione delle suddette prescrizioni generiche, applicabili anche in base alla legge n. 575 del 1965, non integra il contenuto precettivo del reato previsto dall'art. 75, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; b) il giudizio di pericolosità specifica del proposto, quale indiziato di appartenenza ad un'associazione mafiosa, non si fonda su una situazione di mera contiguità ideologica o di "vicinanza" al gruppo criminale, ma richiede una condotta concreta che, sebbene non riconducibile alla partecipazione, si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi (Sez. 6, nr. 28825 del 21/09/2017 Cc. (dep. 21/06/2018), Scuto e altri, Rv. 273665 — 01). 2. I terzi, nella specie, hanno inteso far valere con i ricorsi per cassazione, una diversa valutazione del risultato indiziario, già scrutinato dal Giudice di merito, per cui la decisione di inammissibilità non può che ritenersi anche in questa sede correttamente emessa, emergendo in concreto una carenza strutturale di interesse alla domanda di revoca, su un tema già esaminato ed escluso dal giudice della cognizione originaria, dovendosi, pertanto, rilevare in ogni stato e grado la carenza di interesse quale causa originaria di inammissibilità. Questa stessa carenza determina, infatti, l'inammissibilità del ricorso.2.1. D'altro canto la Corte territoriale ha esaminato i temi proposti nei motivi di ricorso e ha spiegato, come il sistema delle misure di prevenzione personali e patrimoniali risulta conforme ai principi costituzionali alla Covenzione edu e alla legislazione comunitaria. In ragione della finalità preventiva, invero, le misure di prevenzione sono fondate sulla pericolosità dell'agire che non assume necessariamente i caratteri della partecipazione punibile ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. o del concorso esterno tanto che l'assoluzione in sede penale dal reato associativo, pur contestato come concorso esterno, non comporta automatica esclusione della pericolosità sociale. In applicazione del principio di autonomia tra i due giudizi il Giudice, chiamato allo scrutinio dell'esistenza della pericolosità, può avvalersi di un complesso quadro di elementi indiziari anche attinti dallo stesso processo penalee conclusosi con assoluzione ' valorizzandone il significato e la portata relativa in funzione dello scrutinio di pericolosità sociale, cui il procedimento è diretto (Sez. 6 nr. 48610 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). In ciò si coglie la diversità tra l'appartenenza ad una associazione mafiosa, rilevante per ogni verifica praeter delictum e la partecipazione in senso stretto in funzione dell'art. 416-bis cod. pen. La stessa decisione del caso Contrada v. Italia non aveva, hanno osservato i Giudici del merito, rilievo nel procedimento di merito, e sulla pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], giudizio fondato su elementi pregnanti, indicativi della collaborazione con i membri di Cosa nostra. Il rapporto si era protratto per decine di anni ed era giunto anche all'investimento di capitali nel settore del traffico delle sostanze stupefacenti, investimenti che temporalmente si collocavano a partire dal 1980, come spiegato anche dal collaboratore di giustizia. Emergeva, dunque, un sistema in linea con la Convenzione edu e che la stessa Corte costituzionale (decisione n. 24 e nr. 25 del 2019) non aveva inteso o mettere in discussione per il profilo della cd. eericolosità qualificata, che si risolveva, appunto, nella appartenenza ad associazione di tipo mafioso, anche nella forma del concorso esterno. Nella specifica vicenda poi il terzo avrebbe potuto indicare l'effettiva titolarità dei beni, indicando sulla scorta di quali elementi i beni stessi fossero di proprietà del terzo e non del proposto, senza con ciò mettere in discussione un tema afferente alla pericolosità del proposto, in quanto causa petendi legittimamente opponibile dal solo titolare-proposto e non dal terzo intestatario. Gli appellanti nel giudizio di merito, al contrario, avevano dedotto questioni concernenti la posizione esclusiva di [OSCURATO:PERSONA], questioni che si erano risolte nell'affermazione dell'insussistenza della pericolosità, senza addurre alcun elemento concreto che dimostrasse che i beni oggetto di confisca erano di esclusiva proprietà e nella disponibilità dei terzi stessi. In questa logica sono stati respinti i temi allegati nel giudizio di merito e i terzi avevano avuto la possibilità di svolgere ogni deduzione nel giudizio di merito cui hanno preso parte. In quel giudizio, infatti, si è esclusa la titolarità dei beni stessi, con conseguente e successiva impossibilità di riproporre in executivis questioni superate dal merito coperto da giudicato e che al più in quel giudizio erano prospettabili dal proposto. Né colgono nel segno i rilievi sulla cd. revisione europea. I giudici territoriali hanno, infatti, spiegato che nella decisione Contrada v. Italia si era escluso che la statuizione avesse portata di sentenza pilota e, per altro verso, che la decisione Corte e.d.u. [OSCURATO:PERSONA] v. Italia, aveva comportato un'incidenza sulla sola previsione di cui all'art. 1 lett. a) del D. L.vo 159/2011 essendo stata esclusa la incompatibilità costituzionale dei soggetti portatori di pericolosità qualificata. Ciò avrebbe anche escluso che un mutamento di interpretazione giurisprudenziale non era tale da integrare il fatto nuovo, idoneo a determinare il superamento degli effetti preclusivi indotti dal giudicato. Da quanto premesso segue la dichiarazione di inammissibilità e discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi
Decreto Cassazione n. 37687/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris