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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 marzo 2025

Cassazione n. 29427/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE Composta da - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14052/2025 [OSCURATO:PERSONA] vista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; in procedura a trattazione scritta.

1. Con ordinanza emessa in data 24 marzo 2025 il Magistrato di Sorveglianza di Lecce ha respinto la domanda introdotta da XXXXXXXXXXXXXXX, tesa ad ottenere le autorizzazioni necessarie alla prosecuzione del trattamento terapeutico presso la [OSCURATO:PERSONA] ‘don [OSCURATO:PERSONA]’ di Brindisi.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – XXXXXXXXXXXXXXX.

Il ricorrente deduce vizio di motivazione e rappresenta che il nuovo provvedimento di cumulo, pur comportando un residuo pena superiore a venti anni di reclusione non ha modificato la condizione del Valente che sin dal 2024 è in detenzione domiciliare ‘in deroga’ per patologìa psichica (art. 47 ter comma 1 ter ord.pen.).

La mancanza delle autorizzazioni a recarsi presso la ASL o negli altri luoghi indicati, sinora sempre accordate, rende impossibile la prosecuzione del programma riabilitativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Per quanto è possibile comprendere dallo scarno testo del provvedimento, pare che il Magistrato di Sorveglianza non abbia colto la reale condizione del XXXXXXX, sottoposto ad una forma di particolare detenzione domiciliare per malattia psichica, derivante dal noto intevento della Corte Costizionale del 2019.

Il provvedimento, dunque, è solo apparentemente motivato, posto che il decreto di cumulo emesso nel mese di marzo 2025 non ha modificato detta condizione.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di Sorveglianza di Lecce. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Così è deciso, 12/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE Composta da - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14052/2025 [OSCURATO:PERSONA] vista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; in procedura a trattazione scritta. 1. Con ordinanza emessa in data 24 marzo 2025 il Magistrato di Sorveglianza di Lecce ha respinto la domanda introdotta da XXXXXXXXXXXXXXX, tesa ad ottenere le autorizzazioni necessarie alla prosecuzione del trattamento terapeutico presso la [OSCURATO:PERSONA] ‘don [OSCURATO:PERSONA]’ di Brindisi. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – XXXXXXXXXXXXXXX. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e rappresenta che il nuovo provvedimento di cumulo, pur comportando un residuo pena superiore a venti anni di reclusione non ha modificato la condizione del Valente che sin dal 2024 è in detenzione domiciliare ‘in deroga’ per patologìa psichica (art. 47 ter comma 1 ter ord.pen.). La mancanza delle autorizzazioni a recarsi presso la ASL o negli altri luoghi indicati, sinora sempre accordate, rende impossibile la prosecuzione del programma riabilitativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Per quanto è possibile comprendere dallo scarno testo del provvedimento, pare che il Magistrato di Sorveglianza non abbia colto la reale condizione del XXXXXXX, sottoposto ad una forma di particolare detenzione domiciliare per malattia psichica, derivante dal noto intevento della Corte Costizionale del 2019. Il provvedimento, dunque, è solo apparentemente motivato, posto che il decreto di cumulo emesso nel mese di marzo 2025 non ha modificato detta condizione. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di Sorveglianza di Lecce. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 12/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29427/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris