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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 17093/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26454/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SCHITTONE (LMCA [OSCURATO:PERSONA]) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 14 presso lo studio dell’avv. prof.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 4113/2020 , depositata il09/09/2020, R.G.N. 6614/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. la Corte di appello di Roma ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato la delibera di esclusione del Carmellini dalla compagine sociale, ha dichiarato illegittimo il licenziamento al medesimo intimato con lettera del 28.9.2006 ed ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] per Azioni a reintegrarlo nel posto di lavoro e nella qualità di socio con effetti ex tunc ed a corrispondergli le retribuzioni maturate dalla data di licenziamento fino all’effettiva reintegra, oltre accessori di legge;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] per Azioni affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Considerato che:

3. preliminarmente deve darsi atto che la [OSCURATO:PERSONA] per Azioni ha depositato atto di rinuncia al ricorso, avendo le parti sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 11.6.2021; la rinuncia è stata accettata dal controricorrente;

4. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché venga dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia;

5. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera il ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26454/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SCHITTONE (LMCA [OSCURATO:PERSONA]) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 14 presso lo studio dell’avv. prof.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 4113/2020 , depositata il09/09/2020, R.G.N. 6614/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte di appello di Roma ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato la delibera di esclusione del Carmellini dalla compagine sociale, ha dichiarato illegittimo il licenziamento al medesimo intimato con lettera del 28.9.2006 ed ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] per Azioni a reintegrarlo nel posto di lavoro e nella qualità di socio con effetti ex tunc ed a corrispondergli le retribuzioni maturate dalla data di licenziamento fino all’effettiva reintegra, oltre accessori di legge; 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] per Azioni affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Considerato che: 3. preliminarmente deve darsi atto che la [OSCURATO:PERSONA] per Azioni ha depositato atto di rinuncia al ricorso, avendo le parti sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 11.6.2021; la rinuncia è stata accettata dal controricorrente; 4. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché venga dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia; 5. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera il ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il process
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